CASS
Sentenza 8 luglio 2022
Sentenza 8 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/07/2022, n. 21776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21776 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 26315-2020 proposto da: COMUNE DI SPERLONGA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell'avvocato CORRADO MORRONE (Studio legale AN e Romano), rappresentato e difeso dagli avvocati CHIARA DE SIMONE, CORRADO DE SIMONE;
- ricorrente -
contro Oggetto Pubblico impiego R.G.N. 26315/2020 Cron. Rep. Ud. 12/04/2022 PU Civile Sent. Sez. L Num. 21776 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 08/07/2022 LI LA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BADIA DI CAVA n. 56, presso lo studio dell'avvocato COSMO LUIGI DI NITTO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 152/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 2252/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2022 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati CORRADO DE SIMONE e CHIARA DE SIMONE;
udito l'Avvocato PASQUALE DI RIENZO per delega verbale Avvocato COSMO LUIGI DI NITTO. SVOLGIMENTO DEL FATTO 1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 152 del 2020, decidendo a seguito di riassunzione conseguente a cassazione con rinvio disposta con la sentenza di questa Corte n. 9736 del 2018, ha dichiarato nullo il licenziamento irrogato a LI PA dal Comune di Sperlonga. 2. Questa Corte, ritenendo che non era corretta la dichiarazione di nullità del licenziamento per causa matrimonio pronunciata dalla Corte d’Appello, accogliendo i primi tre motivi del ricorso per cassazione, cassava la sentenza di secondo grado, con rinvio per l’esame dei restanti motivi di appello proposti dal Comune di Sperlonga, rimasti assorbiti nella diversa soluzione accolta dal giudice dell’impugnazione. Questa Corte ha poi affermato che la sentenza di secondo grado impugnata era incorsa in un’ulteriore violazione di legge, laddove aveva affermato che il dipendente che non condivida direttive o istruzioni impartite dal superiore, ovvero dal datore di lavoro, ovvero le ritenga dequalificanti, abbia il potere o il diritto di disattenderle in luogo del più limitato diritto di azionare i rimedi giurisdizionali predisposti dall’ordinamento per l’accertamento della illegittimità di tali direttive o istruzioni ai fini dell’annullamento delle stesse. 3. La Corte d’Appello in ragione del dictum della Corte, in sede rescissoria di rinvio ha affermato che restavano da esaminare le questioni della proporzionalità della sanzione espulsiva adottata dal Comune e della nullità del licenziamento per omessa affissione del codice disciplinare. Dichiarava nullo il licenziamento non avendo il datore di lavoro adempiuto a tale onere. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Comune di Sperlonga prospettando sette motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 5. Resiste con controricorso LI PA. 6. Il ricorso, fissato, quindi, all’udienza pubblica del 12 aprile 2022, è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 18 dicembre 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 7. La Procura Generale ha rassegnato le conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il giudice di appello ha premesso quanto segue. PA LI veniva licenziata il 5 maggio 2004, con decorrenza 16 luglio 2004, per grave violazione dei doveri del dipendente ed assenza ingiustificata dal servizio per ripetuti atti ed azioni che avevano prodotto grave turbamento nella regolarità e nel servizio della Polizia municipale, per i quali era derivato grave danno all’Amministrazione e agli utenti, nonché continue e recidive inosservanze di disposizioni di servizio e violazioni dei doveri di comportamento nel rapporto di lavoro con l’Amministrazione comunale, difetto di senso morale, e scarso rendimento per incapacità di osservare gli obblighi di servizio. Nella premessa dell’atto espulsivo si richiamavano la nota del 7 gennaio 2004 e la nota del 19 gennaio 2004, relative ad alcune violazioni. In precedenza erano già intervenuti il provvedimento disciplinare 14 novembre 2003 (cinque giorni di sospensione servizio) e il provvedimento disciplinare del 31 marzo 2004 (dieci giorni di sospensione dal servizio e dallo stipendio). Nel provvedimento espulsivo si affermava che il comportamento del pubblico dipendente, consistente nell’assenza sistematica dal luogo di lavoro ripetuta più volte in un breve arco di tempo costituiva fatto denotante, da un lato, grave abuso d’ufficio e difetto di senso morale, e dall’altro scarso rendimento per incapacità di osservare gli obblighi di servizio, e pertanto tale comportamento implicando insubordinazione, grave abuso d’ufficio e scarso senso morale, assumeva una gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, l’adozione del provvedimento di licenziamento in ragione delle previsioni dell’art. 25, comma 6, lettere a), e) e/o g), del CCNL 6 luglio 1995. La Corte d’Appello ha affermato che, nella specie, non poteva trovare applicazione la giurisprudenza che esclude la necessaria affissione del codice disciplinare in presenza di violazioni del cd. “minimo etico”. Ciò, sia perché veniva in rilievo il CCNL Enti locali, espressamente richiamato nel provvedimento espulsivo, sia perché vi era la violazione di specifica previsione del codice disciplinare fondata sulla recidiva. Il licenziamento era intervenuto per la recidiva espressamente prevista dal codice disciplinare che doveva essere affisso e per il sommarsi delle condotte. A tale obbligo il Comune non aveva adempiuto, come emergeva dalle risultanze probatorie, in quanto il Codice non risultava affisso presso la sede della Polizia municipale, mentre presso la sede del Comune era stato affisso nel 2004. 2. Tanto premesso può passarsi ad esaminare i motivi del ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata, cagionata dalla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in rapporto alla sentenza di legittimità n. 9736 del 2018, che aveva chiaramente qualificato la condotta della dipendente come “insubordinazione”. Rilevanza di tale violazione, in difetto della quale, stante la gravità della condotta accertata dalla Suprema Corte, la Corte territoriale non avrebbe potuto né affermare che l’affissione del codice disciplinare era necessaria, né che il licenziamento non poteva essere disposto in caso di recidiva. Assume il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del rilievo dato dalla sentenza rescindente all’insubordinazione della lavoratrice. Proprio in ragione della ritenuta sussistenza della insubordinazione da parte della sentenza rescindente, la Corte d’Appello non avrebbe potuto affermare né che l’affissione del codice disciplinare era necessaria, né che il licenziamento non sarebbe intervenuto in difetto di recidiva. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 54 e 55, del d.lgs. n. 165 del 2001, e dei principi generali in tema di rispetto del “minimo etico” nei rapporti di lavoro subordinato. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 111, comma 6, Cost., e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., cagionati dalla motivazione apparente in ordine all’affissione del codice disciplinare nei rapporti di pubblico impiego, resa in riferimento a precedenti giurisprudenziali inconferenti e superati. Omessa considerazione di fatti decisivi ai fini del decidere, costituiti dalle condotte della dipendente e dalla loro illiceità ed obiettiva gravità. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 645, cod. proc. civ., e dei principi in tema di efficacia di giudicato, tra le parti, con riguardo agli esiti del processo penale, nella specie definito con sentenza della Corte di cassazione, sesta sezione penale n. 17991 del 2018. Il ricorrente ripercorre alcuni passaggi della sentenza di appello e ricorda, con articolata illustrazione, la giurisprudenza in materia di sanzioni disciplinari espulsive in merito alle quali, qualora sia intervenuta una violazione del cd. “minimo etico”, non occorre l’affissione del codice disciplinare. Nella specie, in ragione dei comportamenti tenuti dalla lavoratrice, fatti decisivi che il giudice di secondo grado non aveva considerato, non si ravvisava come la Corte d’Appello avesse potuto attribuire rilievo dirimente all’art. 25, comma 10, del CCNL, atteso che il principio generale della pubblicità del codice disciplinare subisce un’eccezione in ipotesi di violazione di norme penali o del cd. “minimo etico”. Ciò, anche in considerazione delle risultanze istruttorie documentali e testimoniali, agli atti di causa, nonché dell’esito del processo penale, richiamati nell’esposizione del motivo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Omessa considerazione di fatti decisivi ai fini del decidere, oggetto di contestazione tra le parti ed emergenti dagli atti di causa, costituiti dai presupposti del licenziamento nella specie intimato. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., cagionato dalla motivazione apparente per contraddittorietà, consistente nel dare atto, in un primo momento, della motivazione del provvedimento di licenziamento resa in riferimento anche alle lettere e), e g), dell’art. 25, comma 6, del CCNL del 6 luglio 1995 e, in un secondo momento, nel valorizzare esclusivamente il riferimento alla lettera a) della stessa disposizione. Sotto altro profilo, motivazione apparente per contraddittorietà consistente nel richiamare, in un primo momento, il punto della sentenza della Corte di cassazione n. 9736 del 2018 relativo alla arbitrarietà della condotte della dipendente e, in un secondo momento, nel negare che nella specie rilevi la violazione del cd. “minimo etico”. Omessa considerazione di un fatto decisivo ai fini del decidere, costituito dall’affermazione, resa dall’Amministrazione con note formali antecedenti alle condotte colpite con il provvedimento espulsivo, della sanzionabilità con il licenziamento dei comportamenti della dipendente. Violazione e/o falsa applicazione del principio di ragionevolezza (art. 3, Cost.), del canone di buona fede oggettiva (art. 2, Cost.), dell’art. 97 Cost., e del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 414 e 416, cod. proc. civ., nonché delle norme correlate. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 434, cod. proc. civ., 360, ss., cod. proc. civ., e dei principi generali in tema di impugnazione. È censurata la statuizione che ha ravvisato l’irrogazione del licenziamento nella violazione della specifica previsione fondata sulla recidiva. In modo contraddittorio e senza tener conto della motivazione del provvedimento espulsivo, la Corte d’Appello non dava rilievo alla insubordinazione che emergeva dagli atti di causa, dalle risultanze istruttorie e in particolare dall’esame delle note che avevano riguardato la lavoratrice, richiamate nel corso del motivo. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 300 del 1970, da interpretare in coerenza con la relativa ratio. Omessa considerazione di fatti decisivi, costituiti dalle note formali, antecedenti rispetto ai comportamenti sanzionati con il licenziamento, con le quali la parte datoriale aveva reso la dipendente edotta della sanzione prevista. Deduce il ricorrente che la lavoratrice era stata avvisata che i comportamenti che andava reiteratamente assumendo erano tali da imporre il licenziamento, ragione per la quale era comunque soddisfatta la ratio dell’affissione, rappresentata dalla consapevolezza nel lavoratore, di violare un comportamento doveroso. 3. Il primo, il secondo il terzo e il quarto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati. 3.1. È applicabile alla fattispecie l’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Le censure prospettate dal ricorrente ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili in quanto degradano, in realtà, verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione. Ed infatti il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo. Consegue a ciò che: l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma. Nel giudizio di legittimità, dunque, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, non ravvisabili nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. S.U. n. 19881 del 2014, n. 8053 del 2014, n. 34476 del 2019). 3.2. Tanto premesso, si osserva che a norma dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tenere conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (cfr. fra le tante Cass. n. 11290 del 1999; Cass. n. 16518 del 2004; Cass. n. 23169 del 2006; Cass. n. 17353 del 2010; Cass. n. 1995 del 2015). Nella specie, la Corte d’Appello, a cui la causa era stata rimessa per l’esame dei motivi rimasti assorbiti, non ha disatteso i principi enunciati dalla Corte in sede rescindente sulla nozione di insubordinazione rispetto al rifiuto del lavoratore di attuare un provvedimento datoriale ritenuto illegittimo, ma atteso che le condotte contestate consistevano nella volontaria disobbedienza agli ordini del Responsabile del servizio da parte della LI e ponevano in essere un comportamento insubordinato, in ragione dell’esame del provvedimento espulsivo ha affermato che il licenziamento non era intervenuto per l’intrinseca valenza negativa di tali condotte, ma per la recidiva sanzionata espressamente dal Codice disciplinare, di cui occorreva l’affissione per la conoscenza, non potendo trovare applicazione, in ragione della fattispecie, il principio del cd. “minimo etico”. La Corte d’Appello ha fondato la decisione sulla necessità dell’affissione del codice disciplinare per due ordini di ragioni. La prima che il CCNL enti locali del 6 luglio 1995, espressamente richiamato nel provvedimento espulsivo, nello stabilire l’affissione del codice disciplinare, indicava tale forma di pubblicità come tassativa e non sostituibile da altre. La seconda che, nella specie, come si evinceva dal contenuto del provvedimento disciplinare, il licenziamento era stato irrogato non per l’intrinseca valenza negativa delle condotte di disobbedienza agli ordini impartiti dal Responsabile del servizio, che la dipendente avrebbe potuto percepire pur senza conoscere il codice disciplinare, ma per ripetute condotte contestate con la nota 263 del 2004 e n. 1527 del 2004, nonché precedenti provvedimenti disciplinari, ricondotti alla recidiva espressamente sanzionata dal codice disciplinare all’art. 25, comma 6 lettere a, e, e/o g, del CCNL 6 luglio 1995, che era richiamato nel provvedimento di recesso. Ciò tenuto conto che il suddetto art. 25, al comma 6, stabiliva: “La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a); (…) e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
(…) g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 15218 del 2015) la disposizione di cui all’art. 25, c. 10, del CCNL 6 luglio 1995 per il personale degli enti locali, prevede che al codice disciplinare deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. La particolare disciplina contenuta nel CCNL di settore – di natura pubblicistica e quindi oggetto di accertamento ed interpretazione diretta da parte della Corte di Cassazione – prevede che al codice disciplinare deve essere data una particolare forma di pubblicità, che è tassativa e non può essere sostituita con altre. La suddetta previsione contrattuale dunque, fissa una regola, in presenza come nella specie dell’irrogazione della sanzione disciplinare per la violazione delle previsioni del codice disciplinare, che non può essere supplita dal principio secondo cui in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare Correttamente, dunque, la Corte d’Appello, atteso che nel provvedimento espulsivo il comportamento della lavoratrice era considerato idoneo ad integrare le ipotesi di cui all’art. 25, comma 6, lettere a), e) e/o g), del CCNL 6 luglio 1995, ha ritenuto non derogabile la necessità di affissione del codice disciplinare, secondo quanto previsto dal comma 10 del medesimo art. 25, e con accertamento di fatto ha rilevato che l’affissione non vi era stata presso la sede della Polizia municipale e che solo nei primi mesi del 2004 era stata effettuata presso la casa comunale, con conseguente illegittimità della sanzione espulsiva. Né, attesa la suddetta ratio decidendi della sentenza di appello, assume rilievo l’esito del procedimento penale richiamato dal ricorrente. 4. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., e dei principi generali in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Riproposizione della doglianza, dichiarata assorbita dalla sentenza di legittimità n. 9736 del 2018, e già riproposta in sede di riassunzione, della erronea condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato, adottata in violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del dPR n. 115 del 2002. La sentenza impugnata nonostante la doglianza proposta in merito non avrebbe esaminato il tema del raddoppio contributo. 4.1. Il motivo è inammissibile in quanto la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell’integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l’oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l’accertamento amministrativo;
pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell’amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione (Cass., n. 29424 del 2019). 5. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l’omesso esame delle doglianze articolate con il sesto motivo di ricorso, dichiarato assorbito dalla sentenza di legittimità n. 9736 del 2018, e riproposto nell’atto di riassunzione. In ogni caso, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., e dei principi generali in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Riproposizione delle argomentazioni che dimostrano l’infondatezza dei rilievi del Tribunale di Latina (sentenza n. 1411/2012) in punto di asserita violazione del principio di proporzionalità. Riproposizione delle argomentazioni che dimostrano l’infondatezza di tutte le ulteriori doglianze della dipendente (anche relative alla presunta violazione della terzietà dell’organo disciplinare e al presunto demansionamento) e delle pretese risarcitorie. La Corte d’Appello non aveva esaminato tale doglianza limitandosi a ritenere l’illegittimità della sanzione espulsiva sotto altro profilo. Il ricorrente richiama il motivo di appello relativo alla proporzionalità della sanzione, assumendo la grave colpa della lavoratrice, rispetto alla quale il datore di lavoro non poteva soprassedere ad irrogare la sanzione. Ciò, anche considerando che il lavoratore non può disattendere le istruzioni impartite dal datore di lavoro, comportando ogni diversa condotta insubordinazione. Il canone della proporzionalità non era stato correttamente applicato dal giudice di merito in quanto la lavoratrice aveva posto in essere condotte reiterate particolarmente gravi con disservizi per la pubblica amministrazione. Richiama, inoltre, gli argomenti già illustrati in appello sul rispetto del principio della terzietà del titolare del procedimento disciplinare. 5.1. Alla non fondatezza e inammissibilità dei motivi di ricorso che precedono, e alla correttezza dell’affermazione della Corte d’Appello della nullità della sanzione espulsiva in ragione della mancata affissione del codice disciplinare, segue il difetto di rilevanza del sesto motivo di ricorso. 6. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, ssg., cod. proc. civ. Deduce il ricorrente che in ragione dell’accoglimento del ricorso dovrà essere cassata anche la statuizione sulle spese di lite di tutti i gradi di giudizio. 6.1. In ragione del rigetto del ricorso il motivo non può trovare accoglimento. 7. Il ricorso deve essere rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
- ricorrente -
contro Oggetto Pubblico impiego R.G.N. 26315/2020 Cron. Rep. Ud. 12/04/2022 PU Civile Sent. Sez. L Num. 21776 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 08/07/2022 LI LA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BADIA DI CAVA n. 56, presso lo studio dell'avvocato COSMO LUIGI DI NITTO, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 152/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/04/2020 R.G.N. 2252/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2022 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati CORRADO DE SIMONE e CHIARA DE SIMONE;
udito l'Avvocato PASQUALE DI RIENZO per delega verbale Avvocato COSMO LUIGI DI NITTO. SVOLGIMENTO DEL FATTO 1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 152 del 2020, decidendo a seguito di riassunzione conseguente a cassazione con rinvio disposta con la sentenza di questa Corte n. 9736 del 2018, ha dichiarato nullo il licenziamento irrogato a LI PA dal Comune di Sperlonga. 2. Questa Corte, ritenendo che non era corretta la dichiarazione di nullità del licenziamento per causa matrimonio pronunciata dalla Corte d’Appello, accogliendo i primi tre motivi del ricorso per cassazione, cassava la sentenza di secondo grado, con rinvio per l’esame dei restanti motivi di appello proposti dal Comune di Sperlonga, rimasti assorbiti nella diversa soluzione accolta dal giudice dell’impugnazione. Questa Corte ha poi affermato che la sentenza di secondo grado impugnata era incorsa in un’ulteriore violazione di legge, laddove aveva affermato che il dipendente che non condivida direttive o istruzioni impartite dal superiore, ovvero dal datore di lavoro, ovvero le ritenga dequalificanti, abbia il potere o il diritto di disattenderle in luogo del più limitato diritto di azionare i rimedi giurisdizionali predisposti dall’ordinamento per l’accertamento della illegittimità di tali direttive o istruzioni ai fini dell’annullamento delle stesse. 3. La Corte d’Appello in ragione del dictum della Corte, in sede rescissoria di rinvio ha affermato che restavano da esaminare le questioni della proporzionalità della sanzione espulsiva adottata dal Comune e della nullità del licenziamento per omessa affissione del codice disciplinare. Dichiarava nullo il licenziamento non avendo il datore di lavoro adempiuto a tale onere. 4. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre il Comune di Sperlonga prospettando sette motivi di impugnazione, assistiti da memoria. 5. Resiste con controricorso LI PA. 6. Il ricorso, fissato, quindi, all’udienza pubblica del 12 aprile 2022, è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 18 dicembre 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 7. La Procura Generale ha rassegnato le conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il giudice di appello ha premesso quanto segue. PA LI veniva licenziata il 5 maggio 2004, con decorrenza 16 luglio 2004, per grave violazione dei doveri del dipendente ed assenza ingiustificata dal servizio per ripetuti atti ed azioni che avevano prodotto grave turbamento nella regolarità e nel servizio della Polizia municipale, per i quali era derivato grave danno all’Amministrazione e agli utenti, nonché continue e recidive inosservanze di disposizioni di servizio e violazioni dei doveri di comportamento nel rapporto di lavoro con l’Amministrazione comunale, difetto di senso morale, e scarso rendimento per incapacità di osservare gli obblighi di servizio. Nella premessa dell’atto espulsivo si richiamavano la nota del 7 gennaio 2004 e la nota del 19 gennaio 2004, relative ad alcune violazioni. In precedenza erano già intervenuti il provvedimento disciplinare 14 novembre 2003 (cinque giorni di sospensione servizio) e il provvedimento disciplinare del 31 marzo 2004 (dieci giorni di sospensione dal servizio e dallo stipendio). Nel provvedimento espulsivo si affermava che il comportamento del pubblico dipendente, consistente nell’assenza sistematica dal luogo di lavoro ripetuta più volte in un breve arco di tempo costituiva fatto denotante, da un lato, grave abuso d’ufficio e difetto di senso morale, e dall’altro scarso rendimento per incapacità di osservare gli obblighi di servizio, e pertanto tale comportamento implicando insubordinazione, grave abuso d’ufficio e scarso senso morale, assumeva una gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, l’adozione del provvedimento di licenziamento in ragione delle previsioni dell’art. 25, comma 6, lettere a), e) e/o g), del CCNL 6 luglio 1995. La Corte d’Appello ha affermato che, nella specie, non poteva trovare applicazione la giurisprudenza che esclude la necessaria affissione del codice disciplinare in presenza di violazioni del cd. “minimo etico”. Ciò, sia perché veniva in rilievo il CCNL Enti locali, espressamente richiamato nel provvedimento espulsivo, sia perché vi era la violazione di specifica previsione del codice disciplinare fondata sulla recidiva. Il licenziamento era intervenuto per la recidiva espressamente prevista dal codice disciplinare che doveva essere affisso e per il sommarsi delle condotte. A tale obbligo il Comune non aveva adempiuto, come emergeva dalle risultanze probatorie, in quanto il Codice non risultava affisso presso la sede della Polizia municipale, mentre presso la sede del Comune era stato affisso nel 2004. 2. Tanto premesso può passarsi ad esaminare i motivi del ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata, cagionata dalla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 384, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in rapporto alla sentenza di legittimità n. 9736 del 2018, che aveva chiaramente qualificato la condotta della dipendente come “insubordinazione”. Rilevanza di tale violazione, in difetto della quale, stante la gravità della condotta accertata dalla Suprema Corte, la Corte territoriale non avrebbe potuto né affermare che l’affissione del codice disciplinare era necessaria, né che il licenziamento non poteva essere disposto in caso di recidiva. Assume il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del rilievo dato dalla sentenza rescindente all’insubordinazione della lavoratrice. Proprio in ragione della ritenuta sussistenza della insubordinazione da parte della sentenza rescindente, la Corte d’Appello non avrebbe potuto affermare né che l’affissione del codice disciplinare era necessaria, né che il licenziamento non sarebbe intervenuto in difetto di recidiva. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 54 e 55, del d.lgs. n. 165 del 2001, e dei principi generali in tema di rispetto del “minimo etico” nei rapporti di lavoro subordinato. Violazione e/o falsa applicazione degli art. 111, comma 6, Cost., e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., cagionati dalla motivazione apparente in ordine all’affissione del codice disciplinare nei rapporti di pubblico impiego, resa in riferimento a precedenti giurisprudenziali inconferenti e superati. Omessa considerazione di fatti decisivi ai fini del decidere, costituiti dalle condotte della dipendente e dalla loro illiceità ed obiettiva gravità. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 645, cod. proc. civ., e dei principi in tema di efficacia di giudicato, tra le parti, con riguardo agli esiti del processo penale, nella specie definito con sentenza della Corte di cassazione, sesta sezione penale n. 17991 del 2018. Il ricorrente ripercorre alcuni passaggi della sentenza di appello e ricorda, con articolata illustrazione, la giurisprudenza in materia di sanzioni disciplinari espulsive in merito alle quali, qualora sia intervenuta una violazione del cd. “minimo etico”, non occorre l’affissione del codice disciplinare. Nella specie, in ragione dei comportamenti tenuti dalla lavoratrice, fatti decisivi che il giudice di secondo grado non aveva considerato, non si ravvisava come la Corte d’Appello avesse potuto attribuire rilievo dirimente all’art. 25, comma 10, del CCNL, atteso che il principio generale della pubblicità del codice disciplinare subisce un’eccezione in ipotesi di violazione di norme penali o del cd. “minimo etico”. Ciò, anche in considerazione delle risultanze istruttorie documentali e testimoniali, agli atti di causa, nonché dell’esito del processo penale, richiamati nell’esposizione del motivo. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.. Omessa considerazione di fatti decisivi ai fini del decidere, oggetto di contestazione tra le parti ed emergenti dagli atti di causa, costituiti dai presupposti del licenziamento nella specie intimato. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., cagionato dalla motivazione apparente per contraddittorietà, consistente nel dare atto, in un primo momento, della motivazione del provvedimento di licenziamento resa in riferimento anche alle lettere e), e g), dell’art. 25, comma 6, del CCNL del 6 luglio 1995 e, in un secondo momento, nel valorizzare esclusivamente il riferimento alla lettera a) della stessa disposizione. Sotto altro profilo, motivazione apparente per contraddittorietà consistente nel richiamare, in un primo momento, il punto della sentenza della Corte di cassazione n. 9736 del 2018 relativo alla arbitrarietà della condotte della dipendente e, in un secondo momento, nel negare che nella specie rilevi la violazione del cd. “minimo etico”. Omessa considerazione di un fatto decisivo ai fini del decidere, costituito dall’affermazione, resa dall’Amministrazione con note formali antecedenti alle condotte colpite con il provvedimento espulsivo, della sanzionabilità con il licenziamento dei comportamenti della dipendente. Violazione e/o falsa applicazione del principio di ragionevolezza (art. 3, Cost.), del canone di buona fede oggettiva (art. 2, Cost.), dell’art. 97 Cost., e del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 414 e 416, cod. proc. civ., nonché delle norme correlate. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 434, cod. proc. civ., 360, ss., cod. proc. civ., e dei principi generali in tema di impugnazione. È censurata la statuizione che ha ravvisato l’irrogazione del licenziamento nella violazione della specifica previsione fondata sulla recidiva. In modo contraddittorio e senza tener conto della motivazione del provvedimento espulsivo, la Corte d’Appello non dava rilievo alla insubordinazione che emergeva dagli atti di causa, dalle risultanze istruttorie e in particolare dall’esame delle note che avevano riguardato la lavoratrice, richiamate nel corso del motivo. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 300 del 1970, da interpretare in coerenza con la relativa ratio. Omessa considerazione di fatti decisivi, costituiti dalle note formali, antecedenti rispetto ai comportamenti sanzionati con il licenziamento, con le quali la parte datoriale aveva reso la dipendente edotta della sanzione prevista. Deduce il ricorrente che la lavoratrice era stata avvisata che i comportamenti che andava reiteratamente assumendo erano tali da imporre il licenziamento, ragione per la quale era comunque soddisfatta la ratio dell’affissione, rappresentata dalla consapevolezza nel lavoratore, di violare un comportamento doveroso. 3. Il primo, il secondo il terzo e il quarto motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi sono in parte inammissibili e in parte non fondati. 3.1. È applicabile alla fattispecie l’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti. Le censure prospettate dal ricorrente ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sono inammissibili in quanto degradano, in realtà, verso l’inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l’azione. Ed infatti il novellato testo dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo. Consegue a ciò che: l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie;
neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma. Nel giudizio di legittimità, dunque, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, non ravvisabili nella specie, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. S.U. n. 19881 del 2014, n. 8053 del 2014, n. 34476 del 2019). 3.2. Tanto premesso, si osserva che a norma dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tenere conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (cfr. fra le tante Cass. n. 11290 del 1999; Cass. n. 16518 del 2004; Cass. n. 23169 del 2006; Cass. n. 17353 del 2010; Cass. n. 1995 del 2015). Nella specie, la Corte d’Appello, a cui la causa era stata rimessa per l’esame dei motivi rimasti assorbiti, non ha disatteso i principi enunciati dalla Corte in sede rescindente sulla nozione di insubordinazione rispetto al rifiuto del lavoratore di attuare un provvedimento datoriale ritenuto illegittimo, ma atteso che le condotte contestate consistevano nella volontaria disobbedienza agli ordini del Responsabile del servizio da parte della LI e ponevano in essere un comportamento insubordinato, in ragione dell’esame del provvedimento espulsivo ha affermato che il licenziamento non era intervenuto per l’intrinseca valenza negativa di tali condotte, ma per la recidiva sanzionata espressamente dal Codice disciplinare, di cui occorreva l’affissione per la conoscenza, non potendo trovare applicazione, in ragione della fattispecie, il principio del cd. “minimo etico”. La Corte d’Appello ha fondato la decisione sulla necessità dell’affissione del codice disciplinare per due ordini di ragioni. La prima che il CCNL enti locali del 6 luglio 1995, espressamente richiamato nel provvedimento espulsivo, nello stabilire l’affissione del codice disciplinare, indicava tale forma di pubblicità come tassativa e non sostituibile da altre. La seconda che, nella specie, come si evinceva dal contenuto del provvedimento disciplinare, il licenziamento era stato irrogato non per l’intrinseca valenza negativa delle condotte di disobbedienza agli ordini impartiti dal Responsabile del servizio, che la dipendente avrebbe potuto percepire pur senza conoscere il codice disciplinare, ma per ripetute condotte contestate con la nota 263 del 2004 e n. 1527 del 2004, nonché precedenti provvedimenti disciplinari, ricondotti alla recidiva espressamente sanzionata dal codice disciplinare all’art. 25, comma 6 lettere a, e, e/o g, del CCNL 6 luglio 1995, che era richiamato nel provvedimento di recesso. Ciò tenuto conto che il suddetto art. 25, al comma 6, stabiliva: “La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a); (…) e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
(…) g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Come questa Corte ha già affermato (Cass., n. 15218 del 2015) la disposizione di cui all’art. 25, c. 10, del CCNL 6 luglio 1995 per il personale degli enti locali, prevede che al codice disciplinare deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. La particolare disciplina contenuta nel CCNL di settore – di natura pubblicistica e quindi oggetto di accertamento ed interpretazione diretta da parte della Corte di Cassazione – prevede che al codice disciplinare deve essere data una particolare forma di pubblicità, che è tassativa e non può essere sostituita con altre. La suddetta previsione contrattuale dunque, fissa una regola, in presenza come nella specie dell’irrogazione della sanzione disciplinare per la violazione delle previsioni del codice disciplinare, che non può essere supplita dal principio secondo cui in tutti i casi nei quali il comportamento sanzionatorio sia immediatamente percepibile dal lavoratore come illecito, perché contrario al cd. minimo etico o a norme di rilevanza penale, non sia necessario provvedere alla affissione del codice disciplinare Correttamente, dunque, la Corte d’Appello, atteso che nel provvedimento espulsivo il comportamento della lavoratrice era considerato idoneo ad integrare le ipotesi di cui all’art. 25, comma 6, lettere a), e) e/o g), del CCNL 6 luglio 1995, ha ritenuto non derogabile la necessità di affissione del codice disciplinare, secondo quanto previsto dal comma 10 del medesimo art. 25, e con accertamento di fatto ha rilevato che l’affissione non vi era stata presso la sede della Polizia municipale e che solo nei primi mesi del 2004 era stata effettuata presso la casa comunale, con conseguente illegittimità della sanzione espulsiva. Né, attesa la suddetta ratio decidendi della sentenza di appello, assume rilievo l’esito del procedimento penale richiamato dal ricorrente. 4. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., e dei principi generali in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Riproposizione della doglianza, dichiarata assorbita dalla sentenza di legittimità n. 9736 del 2018, e già riproposta in sede di riassunzione, della erronea condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato, adottata in violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del dPR n. 115 del 2002. La sentenza impugnata nonostante la doglianza proposta in merito non avrebbe esaminato il tema del raddoppio contributo. 4.1. Il motivo è inammissibile in quanto la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell’integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l’oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l’accertamento amministrativo;
pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell’amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione (Cass., n. 29424 del 2019). 5. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., l’omesso esame delle doglianze articolate con il sesto motivo di ricorso, dichiarato assorbito dalla sentenza di legittimità n. 9736 del 2018, e riproposto nell’atto di riassunzione. In ogni caso, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ., e dei principi generali in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Riproposizione delle argomentazioni che dimostrano l’infondatezza dei rilievi del Tribunale di Latina (sentenza n. 1411/2012) in punto di asserita violazione del principio di proporzionalità. Riproposizione delle argomentazioni che dimostrano l’infondatezza di tutte le ulteriori doglianze della dipendente (anche relative alla presunta violazione della terzietà dell’organo disciplinare e al presunto demansionamento) e delle pretese risarcitorie. La Corte d’Appello non aveva esaminato tale doglianza limitandosi a ritenere l’illegittimità della sanzione espulsiva sotto altro profilo. Il ricorrente richiama il motivo di appello relativo alla proporzionalità della sanzione, assumendo la grave colpa della lavoratrice, rispetto alla quale il datore di lavoro non poteva soprassedere ad irrogare la sanzione. Ciò, anche considerando che il lavoratore non può disattendere le istruzioni impartite dal datore di lavoro, comportando ogni diversa condotta insubordinazione. Il canone della proporzionalità non era stato correttamente applicato dal giudice di merito in quanto la lavoratrice aveva posto in essere condotte reiterate particolarmente gravi con disservizi per la pubblica amministrazione. Richiama, inoltre, gli argomenti già illustrati in appello sul rispetto del principio della terzietà del titolare del procedimento disciplinare. 5.1. Alla non fondatezza e inammissibilità dei motivi di ricorso che precedono, e alla correttezza dell’affermazione della Corte d’Appello della nullità della sanzione espulsiva in ragione della mancata affissione del codice disciplinare, segue il difetto di rilevanza del sesto motivo di ricorso. 6. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91, ssg., cod. proc. civ. Deduce il ricorrente che in ragione dell’accoglimento del ricorso dovrà essere cassata anche la statuizione sulle spese di lite di tutti i gradi di giudizio. 6.1. In ragione del rigetto del ricorso il motivo non può trovare accoglimento. 7. Il ricorso deve essere rigettato. 8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del