Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9020/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 9020/2024 r.g. promossa da
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza C.F._1
Palumbo;
E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella C.F._2
Arcifa;
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi
All'udienza del 15.04.2025, precisate congiuntamente le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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Premesso che ha proposto domanda di Parte_1
separazione personale dal marito (matrimonio Controparte_1
celebrato in Trecastagni il giorno 31.07.2004, trascritto nel Registro di
Stato Civile del predetto Comune al n. 134, parte 2, serie A, anno 2004);
Dato atto che si è costituito aderendo alla Controparte_1
domanda di separazione e chiedendo che, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza e nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge n. 898/1970, sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Rilevato che alla prima udienza le parti hanno chiesto di riqualificare il ricorso come procedimento su domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. e di pronunciare la separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati e ciascuno potrà fissare la propria residenza ove riterrà opportuno, fermi restando gli obblighi di legge;
2) Nulla disporre a titolo di contribuzione al mantenimento per la
figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Persona_1
per avere costituito un proprio nucleo familiare insieme al compagno;
3) I signori - entrambi economicamente CP_1 Parte_1
indipendenti, rinunziano reciprocamente a qualsivoglia assegno di
mantenimento e dichiarano di avere già definito fra loro ogni pregressa pendenza economica.
4) Nessuna statuizione sulla casa coniugale, di esclusiva proprietà di
; Controparte_1
5) Spese compensate.”;
Dato atto che la ricorrente ha altresì aderito alla domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza e nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge n. 898/1970;
Rilevato che, in accoglimento di quanto richiesto alla prima udienza dalle parti, il ricorso è stato riqualificato come procedimento su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.; pagina 2 di 3 Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Ritenuto che le pattuizioni concordate dalle parti sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Rilevato che il P.M. non si è opposto alla domanda dei coniugi;
Ritenuto che la domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio non è ancora procedibile in quanto deve decorrere il termine indicato dall'art.3, n.2, lett.b) della legge n.898/70 e successive modificazioni;
pertanto, deve essere disposta con separata ordinanza la rimessione sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
Ritenuto che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
Pronuncia la separazione dei coniugi e Controparte_1
(matrimonio celebrato in Trecastagni il Parte_1
31.7.2004) alle condizioni di cui in parte motiva;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Così deciso nella camera di consiglio del 16/05/2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Sonia Di Gesu
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