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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24/2024 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Conti, Parte_1 C.F._1
presso lo studio del quale ultimo difensore - e domicilio digitale di entrambi i difensori - è elettivamente domiciliato in Forlì, via Giuseppe Garibaldi n. 18, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Ingoli, CP_1 C.F._2
presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ravenna viale della Lirica n.
7, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.02.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.01.2024 ha chiesto cumulativamente pronunciarsi la Parte_1 separazione personale e lo scioglimento del matrimonio da , con la quale contrasse CP_1
matrimonio civile a Ravenna il 3.09.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Ravenna dell'anno 2018 con atto n. 177, parte I, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque il figlio in data 19.09.2019. Per_1
pagina 1 di 3 Con comparsa del 20.02.2024 si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla CP_1
richiesta di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, peraltro a condizioni diverse da quelle di cui al ricorso.
Nel giudizio è quindi intervenuto il PM.
Il Giudice delegato adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti in data 27.03.24 e veniva disposta
CTU in ordine alle capacità genitoriali.
All'udienza del 13.02.2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sul vincolo.
La causa è stata pertanto rimessa in decisione al Collegio.
Preliminarmente deve osservarsi che, in tema di separazione dei coniugi, il Tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo ad essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. ord. n. 6145/2018).
Ciò premesso, va osservato che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi e la conflittualità tra gli stessi inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Quanto alle condizioni accessorie della separazione che sono oggetto di conflitto fra le parti si rende, invece, necessario il completamento dell'istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 24/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e avendo i coniugi contratto Parte_1 CP_1
matrimonio a Ravenna, il 3.09.2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018, atto n. 177, p. I;
b) conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
pagina 2 di 3 c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ravenna per l'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
d) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
e) spese al definitivo.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. 24/2024 R.G. promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Conti, Parte_1 C.F._1
presso lo studio del quale ultimo difensore - e domicilio digitale di entrambi i difensori - è elettivamente domiciliato in Forlì, via Giuseppe Garibaldi n. 18, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
(CF ), rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Ingoli, CP_1 C.F._2
presso il cui studio – e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Ravenna viale della Lirica n.
7, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 19.02.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.01.2024 ha chiesto cumulativamente pronunciarsi la Parte_1 separazione personale e lo scioglimento del matrimonio da , con la quale contrasse CP_1
matrimonio civile a Ravenna il 3.09.2018, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Ravenna dell'anno 2018 con atto n. 177, parte I, alle condizioni indicate nel ricorso, deducendo, in particolare, che dall'unione nacque il figlio in data 19.09.2019. Per_1
pagina 1 di 3 Con comparsa del 20.02.2024 si costituiva in giudizio la quale non si opponeva alla CP_1
richiesta di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, peraltro a condizioni diverse da quelle di cui al ricorso.
Nel giudizio è quindi intervenuto il PM.
Il Giudice delegato adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti in data 27.03.24 e veniva disposta
CTU in ordine alle capacità genitoriali.
All'udienza del 13.02.2025 le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva sul vincolo.
La causa è stata pertanto rimessa in decisione al Collegio.
Preliminarmente deve osservarsi che, in tema di separazione dei coniugi, il Tribunale è tenuto a pronunciare la sentenza non definitiva di separazione quando la causa sia, sul punto, matura per la decisione, facendo ad essa seguito la prosecuzione del giudizio per le altre statuizioni (cfr., da ultimo, in motivazione, Cass. ord. n. 6145/2018).
Ciò premesso, va osservato che nel caso di specie la domanda volta ad ottenere la pronuncia di separazione personale dei coniugi è certamente fondata e va accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, l'insistenza nella domanda di separazione da parte di entrambi i coniugi e la conflittualità tra gli stessi inducono, infatti, a ritenere certamente sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda, per sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i coniugi (art. 151 c.c.).
Sulle conformi conclusioni del P.M. va, quindi, dichiarata la separazione personale fra i coniugi, per essere divenuta intollerabile tra loro la convivenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Quanto alle condizioni accessorie della separazione che sono oggetto di conflitto fra le parti si rende, invece, necessario il completamento dell'istruttoria, come da separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale come in epigrafe, disattesa, rigettata o dichiarata inammissibile ogni contraria istanza e domanda come in motivazione, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 24/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di e avendo i coniugi contratto Parte_1 CP_1
matrimonio a Ravenna, il 3.09.2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2018, atto n. 177, p. I;
b) conferma l'autorizzazione ai coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credono la loro residenza;
pagina 2 di 3 c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ravenna per l'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
d) rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
e) spese al definitivo.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
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