Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/02/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice est.
dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 27/12/2024 da:
(C.F. e P. IVA n. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. con sede legale in Fossano (CN), Via Parte_2
Torino n. 79, rappresentato e difeso dall'Avv. Martin Meunier per l'apertura della procedura di
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
(C.F. e P. IVA n. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Bene Vagienna (CN), Località Buretto n. 17/A, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Signora LA Giraudo (C.F. n. ), C.F._1
Sentite le parti ed il Giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso: che, con ricorso depositato in data 27.12.2024, in qualità di Parte_1 creditore di , con sede in Bene Vagienna (CN), ha Controparte_1 avanzato proposta di Liquidazione Controllata nei confronti di quest'ultima, ai sensi degli artt.
268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa;
che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti sono stati notificati alla società debitrice a mezzo PEC in data 16/01/2025; che all'udienza del 18/2/2025, fissata per la sua audizione, il debitore non è comparso né si è costituito nel procedimento;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
1
che la società debitrice si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi;
che infatti, risulta debitrice nei confronti della Controparte_1 ricorrente della somma di € 69.611,97 in virtù di atto di precetto notificato in data 30/09/2024 e di decreto ingiuntivo n. 1227/2020, R.G. 2592/2020, emesso in data 25/09/2020 dal Tribunale di
Cuneo, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. in data 16/12/2022 e munito della formula esecutiva in data 21/12/2022, nonché in virtù della sentenza n. 978/2022, R.G. n. 3554/2020, emessa in data 17/11/2022 dal Tribunale di Cuneo e munita della formula esecutiva in data
20/12/2022, e in virtù della sentenza n. 723/2024, R.G. n. 1671/2022, emessa in data 01/08/2024 dalla Corte d'Appello di Torino;
che il pignoramento presso terzi notificato in data 16/05/2024 alla banca ha Controparte_2 avuto esito negativo, non venendo nemmeno iscritto a ruolo in quanto la somma vincolata ammontava a soli € 162,14, tale da non coprire nemmeno le spese di procedura;
che ad oggi la società debitrice non ha effettuato alcun pagamento a deconto del credito della ricorrente, a dimostrazione del fatto che la medesima non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
a ciò si aggiunga che la si trova in stato di liquidazione con atto 20/10/2020 CP_3 iscritto nel Registro delle Imprese in data 10/11/2020 e la sua sede legale risulta chiusa, come desumibile dalla relata di notifica del pignoramento presso terzi;
Ritenuto che la società debitrice non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
che infatti dall'esame dei bilanci relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 depositati presso la Camera di Commercio, risulta che, nei tre anni antecedenti il deposito del presente ricorso, la stessa aveva
(i) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a € 300.000,00; (ii) ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore a € 200.000,00; (iii) un ammontare di debiti non superiore ad € 500.000,00;
Ritenuto infine che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è superiore ad euro 50.000,00;
Ritenuto, pertanto, che la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del
Codice della Crisi ed appare ammissibile;
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della Controparte_4 nei confronti di:
(C.F. e P. IVA n. , con sede legale Controparte_1 P.IVA_2 in Bene Vagienna (CN), Località Buretto n. 17/A,
2 NOMINA
Giudice delegato la dott. Paola Elefante e Liquidatore la dott. Stefania BORGOGNONE, con studio in Saluzzo, C.so Italia n. 67;
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
in relazione ai beni mobili registrati o immobili
ORDINA la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate e presso il P.R.A.; visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
Manda la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente, al debitore ed al
Liquidatore nominato.
Cuneo 26/02/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Paola Elefante Dott. Roberta Bonaudi
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