Sentenza 18 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 18/10/2023, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/10/2023
N. 00775/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00469/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 469 del 2023, proposto da
RG GI LI, in relazione alla procedura CIG 9788914361, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Paolo Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
Comune di Baunei, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Salone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI Di OL, VI IL, non costituiti in giudizio;
Protecno Impianti S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Della Corte, Luca Ruggiero, Concetta Borgese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Associazione “Su Fundamentu”, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Paolo Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- in via diretta e derivata: della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Baunei n. 32 del 3.5.2023 avente oggetto: “Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Realizzazione di un Polo di Infanzia a S. M. Navarrese" … ”, del medesimo progetto e dei relativi allegati progettuali;
- in via diretta e derivata: dell' “Avviso indagine di mercato ...” recante l'invito “... alla presentazione di un preventivo ai fini dell'aggiudicazione mediante procedura negoziata, senza bando di gara, ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ...” dei lavori di costruzione del Polo dell'infanzia a Santa Maria Navarrese del 23.5.2023, prot. 4505, pubblicato in pari data, e di tutti i relativi allegati, nonché di tutti gli ulteriori atti relativi alla citata procedura negoziata, ivi compresa la determinazione del Commissario Straordinario Edilizia Scolastica n. 07/1 del 24/05/2023 di indizione della gara (atto non conosciuto);
- in via diretta e derivata: del “Verbale di Gara” del 13.6.2023, recante aggiudicazione in favore dell'impresa Protecno Impianti S.r.l., con sede a Napoli in Galleria Vanvitelli 26, con riserva di positivo esito delle integrazioni documentali richieste con soccorso istruttorio, nonché di tutti gli ulteriori e conseguenti atti, ivi compresa l'aggiudicazione definitiva, avvenuta con Determinazione del Commissario Straordinario per l'Edilizia Scolastica n. 07/2 del 20.6.2023;
- in via diretta, presupposta e derivata: della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Baunei n. 33 del 31.3.2022, e relativi allegati, avente ad oggetto: “Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 343 del 2/12/2021 PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica CUP C61B22001880006”, del medesimo progetto e di tutti i relativi allegati);
- in via diretta, presupposta e derivata: della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Baunei n. 108 del 14.12.2022, avente oggetto: “PNRR FUTURA (M4 C1 I1.1) - Realizzazione di un Polo di Infanzia a S. M. Navarrese - Adozione aggiornamento al Programma triennale delle Opere Pubbiche 2023-2025 ed Elenco Annuale 2023 ed esplicitazione indirizzo favorevole alla sottoscrizione dell'Accordo di concessione del finanziamento di cui all'Avviso pubblico prot. 48047 del 2 dicembre 2021 Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU” e del medesimo accordo di concessione;
- in via diretta, presupposta e derivata e in parte qua, dei decreti del Direttore generale dell'Unità di missione per il PNRR:
- n. 57 del 8.9.2022, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, laddove ha ammesso con riserva il progetto di costruzione del Polo per l'infanzia a Santa Maria Navarrese presentato dal Comune di Baunei, nonché della relativa graduatoria;
- n. 74 del 26.10.2022 laddove ha sciolto positivamente la riserva sul predetto progetto ammettendolo al finanziamento, nonché della relativa graduatoria;
- n. 110 del 29.12.2022 laddove ha confermato l'ammissione del citato progetto, nonché della relativa graduatoria;
- della nota dell'unità di Missione per il PNRR prot. 90853 del 26.10.2022 di comunicazione di avvenuto scioglimento della riserva;
- in via diretta, presupposta e derivata e in parte qua, laddove tali atti ricomprendono nel novero delle opere da realizzarsi nel triennio il Polo dell'infanzia in loc. Santa Maria Navarrese: della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Baunei n. 11 del 22.3.2023 e relativi allegati, avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione – DUP semplificato, per il periodo 2023/2025”, e di tutti i relativi allegati; nonché della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Baunei n. 19 del 3.3.2023 e di tutti i relativi allegati; della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Baunei n. 12 del 22.3.2023 e relativi allegati, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati” e di tutti i relativi allegati (doc. 12.1) e della presupposta deliberazione della Giunta comunale del Comune di Baunei n. 21 del 3.3.2023 e di tutti i relativi allegati; della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Baunei n. 15 del 24.5.2023 e relativi allegati, avente ad oggetto: “Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27/03/2023 avente per oggetto: "Variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 e contestuale variazione di cassa esercizio 2023 - Competenza della Giunta in via d'urgenza (art. 175, c. 4 TUEL) – Aggiornamento D.U.P. (Documento unico di programmazione) 2023/2025”, e di tutti i relativi allegati; nonché della medesima deliberazione della Giunta comunale del Comune di Baunei n. 25 del 27.3.2023 e di tutti i relativi allegati;
- in via diretta, presupposta e derivata e in parte qua, della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Baunei n. 24 del 15.3.2023, avente oggetto: “Adozione aggiornamento schema del programma triennale dei lavori pubblici 2023 – 2025 ed elenco annuale 2023, ai sensi dell'art. 21 del DLGS del 18 aprile 2016, n. 50. e D.M. 16/01/2018 n. 14”, laddove ricomprende nel novero delle opere da realizzarsi nel triennio il Polo per l'infanzia in loc. Santa Maria Navarrese, e di tutti i relativi allegati;
- in via diretta, presupposta e derivata, delle determinazioni del responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Baunei:
- n. 03/22 del 20.2.2023 avente ad oggetto “Affidamento di Servizi di progettazione definitiva-esecutiva, relativamente ai lavori di "Realizzazione di un Polo di Infanzia a S. M. Navarrese" nell'ambito dei FONDI PNRR M4-C1, investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU mediante affidamento diretto ex art. 1 c. 2, lett. a), del D. L. n. 76/2020 CIG 9570280CE2 - CUP C61B22001880006 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE”;
- n. 03/23 e 03/24 del 20.2.2023 e 03/49 e 03/50 del 27.3.2023, aventi ad oggetto, rispettivamente, “Affidamento di Servizi professionali in materia di geotecnica e geologia ...”, “Affidamento dei lavori di esecuzione indagini geognostiche, prove in sito, laboratorio ed indagine sismica ...”, “Affidamento Servizi di Verifica preventiva dell'interesse archeologico” e “Affidamento Servizi tecnici in materia di idraulica di supporto alla progettazione def-esec” relativi al predetto progetto;
- in via diretta, presupposta e derivata e in parte qua, ai sensi e nei limiti di cui alle censure che seguono: del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Baunei approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 30.11.2016, pubblicato sul BURAS n. 1 del 5.1.2017 e, segnatamente, delle Norme Tecniche di Attuazione nella loro ultima versione vigente quale variante al PUC approvata in via definitiva (a seguito dei rilievi regionali) con Deliberazione n. 8 del 29.05.2020, pubblicata sul BURAS n. 57 del 17.9.2020.
- di ogni ulteriore atto o provvedimento anche non conosciuto, comunque connesso e/o coordinato, anteriore e/o conseguente, in quanto lesivo e con riserva d'impugnazione a seguito di integrale conoscenza
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Protecno Impianti S.r.l. e di Comune di Baunei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. GI LI ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Baunei n. 32 del 3.5.2023 avente oggetto: “Approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Realizzazione di un Polo di Infanzia a S. M. Navarrese", nonchè tutti gli atti ad esso correlati, ivi compresi quelli inerenti all’affidamento dei servizi di progettazione ed esecuzione delle opere, finanziati nell’ambito del “PNRR FUTURA (M4 C1 I1.1)” come meglio indicati in epigrafe.
2. Espone il ricorrente di essere proprietario -in comunione con la consorte Maria Bandinu- della casa d’abitazione sita nella frazione di Santa Maria Navarrese del Comune di Baunei in Via Orgosio n. 15, facente parte della cosiddetta ‘Lottizzazione Tronci’, convenzionata con atto del 3.12.1981, rep. n. 8/81.
3. Detta casa di abitazione, di tipologia edilizia ‘a schiera’, confina con un’ampia area scoperta, in parte alberata, ceduta dai lottizzanti in proprietà al Comune di Baunei quale area rientrante, ai sensi dell’art. 8 delle NTA dell’allora vigente PRG, nella quota del 35% delle superfici da destinare a verde e servizi di interesse comune, parcheggi e viabilità della lottizzazione;
4. Più nello specifico, a fronte di una superficie totale di mq 14.840, le aree in cessione al Comune erano pari a mq. 5.405 (mq 3025 per verde e zone di servizi di interesse comune; mq 423 per parcheggi e mq 1.957 per viabilità);
5. Con deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 31.3.2022 il Comune di Baunei decideva di avviare la progettazione e realizzazione di un nuovo Polo dell'infanzia a Santa Maria Navarrese, attingendo ai fondi a tal uopo resi disponibili dal Ministero dell’Istruzione grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea, nell’ambito del Piano Next Generation EU (PNRR);
6. A seguito dell’intervenuta ammissione dell’Ente al finanziamento dell’opera da parte del MIUR, veniva sottoscritto il relativo accordo e dato corso all’iter procedurale definito con la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 3.5.2023 di approvazione in linea tecnica-amministrativa del progetto definitivo-esecutivo in parola e con la Determinazione del Commissario Straordinario per l’Edilizia Scolastica n. 07/2 del 20.6.2023, di aggiudicazione definitiva alla Protecno Impianti S.r.l. dell’indetta procedura negoziata.
7. Avverso tali atti insorge l’odierno ricorrente che evidenzia come l’edificio sede del Polo scolastico in questione andrà ad occupare di fatto l’intera superficie dell’area a suo tempo ceduta dai lottizzanti Tronci al Comune di Baunei in violazione della disciplina urbanistica del comparto il cui assetto è stato convenzionalmente regolamentato e definito.
8. Parte ricorrente formula cinque motivi di gravame.
8.1. Con il primo motivo deduce la violazione delle pattuizioni contenute nella convenzione di Lottizzazione e delle disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC, del D.M. 1444/1968, artt. 3 e 4; del D.A. 2266/U/1983 (Decreto Floris), artt. 6 e 7, oltre a Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti e violazione del principio di buona amministrazione.
8.1.1. Si duole il ricorrente che l’amministrazione comunale nell’intraprendere le iniziative volte alla realizzazione del predetto polo d’infanzia avrebbe violato non solo la convenzione di lottizzazione a suo tempo stipulata ma anche le stesse norme di attuazione del PRG ed ora del PUC di Baunei.
Infatti, l’area individuata dall’Amministrazione per la suesposta iniziativa edilizia sarebbe del tutto inidonea ai fini della realizzazione del Polo dell’infanzia, essendo carente la necessaria compatibilità urbanistica, atteso che nel PUC vigente sarebbe stata mantenuta la destinazione d’uso propria della lottizzazione riferita a “verde e servizi di interesse comune”.
Ciò anche alla luce del fatto che all’epoca della stipula della convenzione di lottizzazione era vigente il DM n° 1444 del 1968 che teneva distinte le aree per l’istruzione da quelle per attrezzature d’interesse comune.
8.1.2. Sotto altro profilo il ricorrente rappresenta che, anche ove si ritenesse che le previsioni del PUC relative alla zona urbanistica C, sottozona C1.2, “Espansioni pianificate in Santa Maria Navarrese” abbiano inteso imprimere al lotto una nuova classificazione urbanistica esse risulterebbero illegittime in quanto contrastanti con quelle del piano attuativo che adibivano l’area a verde pubblico e servizi di interesse comune, ponendosi anche in contraddizione con le altre disposizioni del medesimo PUC, che facevano salve espressamente le destinazioni d’uso previste nelle lottizzazioni convenzionate.
8.2. Con il secondo motivo di gravame il ricorrente assume violata la suddetta disciplina urbanistica atteso che, anche laddove nel lotto in questione dovesse ritenersi consentita anche l’edificazione di strutture scolastiche, l’opera non potrebbe comunque essere legittimamente realizzata in quanto l’area in parola avrebbe conservato, oltre alla destinazione d’uso, anche gli indici propri della lottizzazione che ha, tuttavia, interamente consumato le volumetrie disponibili.
Pertanto, posto che l’insediabilità abitativa della lottizzazione (e dunque dell’intero comparto) è pari a 100 abitanti, le destinazioni riguardanti le aree per attrezzature di interesse comune (sub lett. b) per spazi pubblici attrezzati (sub lett. c) e per parcheggi (sub lett. d) andrebbero ad occupare complessivi 1.350 mq, vale a dire quasi la metà della superficie dell’area per cui è causa; per converso, tale area risulterebbe ora integralmente occupata dal Polo dell'infanzia, senza che residui alcuno spazio utile per le altre destinazioni d’uso normativamente previste.
Tale situazione, a giudizio dell’esponente, non muterebbe pur considerando i parametri stabiliti dal “Decreto Floris” in quanto vista la conformazione dell’area scoperta residua le superfici per i servizi di interesse pubblico non sarebbero comunque utilizzabili.
8.3. Con un terzo ordine di doglianza, il ricorrente deduce la violazione delle disposizioni normative del PNRR sui requisiti di ammissibilità delle opere finanziate con riguardo alla conformità urbanistica delle stesse, la violazione della zonizzazione del PUC e di quella attuativa. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità, incoerenza, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà, perplessità, violazione del principio di buona amministrazione. Violazione del T.U. Enti Locali, artt. 42 e 48. Sviamento.
8.3.1. Rappresenta la parte ricorrente che gli artt. 5, comma 1, lett. a) e 8, comma 3, lett. b), dell’Avviso pubblico prot. 48047 del 2.12.2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione delle strutture in questione, prescriveva quale condizione di ammissibilità del progetto che l’area oggetto di intervento fosse di proprietà pubblica, nella piena disponibilità dell’ente locale, urbanisticamente consona all’edificazione, libera da vincoli e contenziosi e già destinata dallo strumento urbanistico a zone per impianti e attrezzature collettive.
Osserva l’esponente che in realtà l’area, diversamente da quanto rilevato dall’Amministrazione nelle relazioni generale e paesaggistica, non è classificata dal piano di lottizzazione né come zona destinata a impianti e attrezzature collettive (come affermato nella relazione generale al progetto di fattibilità), né come “zona S1” o “zona S” (Relazione paesaggistica), bensì come zona destinata a “verde e parcheggi”, ovvero a “servizi di interesse comune”; pertanto la proposta progettuale sarebbe carente della condizione di ammissibilità prescritta dall’art. 5, comma 2, lett. a) dell’avviso in questione in quanto tra le destinazioni d’uso consentite nell’area non erano previste le strutture scolastiche.
8.3.2. Inoltre, anche a voler ammettere la possibilità di realizzazione dell’opera in virtù della classificazione dell’area operata dalla lottizzazione in “servizi di interesse comune”, non sarebbero rispettati gli standard urbanistici, dimensionali e funzionali, in quanto non corrisponderebbe al vero l’affermazione secondo cui la zona asseritamente destinata ad “impianti ed attrezzature collettive”, possa essere interamente occupata da una sola di queste ed assolvere ad un’unica destinazione.
8.3.3. Ancora, parte ricorrente rappresenta come risulterebbe viziata la disposizione di cui all’art. 5, comma 1 e 8, comma 3 lett. b) dell’avviso che prescrivevano che l’area oggetto di intervento fosse, alla data di scadenza dell’Avviso, di proprietà pubblica e nella piena disponibilità dell’ente locale, in quanto il progetto definitivo-esecutivo ha previsto la collocazione dell’erigendo fabbricato su una porzione di terreno (mappale 464) che risulta di proprietà di soggetti terzi e comunque inidonea urbanisticamente all’edificazione in quanto classificata tra le “Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per gioco e lo sport.”
8.3.4. Infine, rappresenta l’odierno esponente che esiste nel PUC, a breve distanza dall’area per cui è causa, in direzione sud-ovest rispetto a questa, un’area specificamente individuata per la collocazione di strutture adibite ai servizi scolastici. Pertanto, risulterebbe immotivata la scelta comunale di localizzare un complesso scolastico di così rilevante dimensione e impatto all’interno di una lottizzazione che non ne consentirebbe la collocazione, privando totalmente la lottizzazione della sua unica ed estesa area di verde pubblico; ciò anche in considerazione del fatto che la scelta dei lottizzanti di cedere al Comune l’area oggetto di causa al fine di adibirla a verde pubblico era proprio orientata a garantire la fruibilità di tale spazio agli abitanti della lottizzazione, scongiurandone la “cementificazione”.
Con il proprio operato, pertanto, il Comune non avrebbe bilanciato l’interesse pubblico alla realizzazione del fabbricato con quello del ricorrente in termini di pregiudizio economico correlato alla svalutazione della proprietà, ed “esistenziali” e avrebbe frustrato il legittimo affidamento da questi vantato sulla preservazione della zona verde, o quantomeno sulla possibilità di poter continuare a utilizzare un’area aperta al pubblico e non completamente cementificata.
Ciò avrebbe fatto il Comune con una semplice deliberazione della Giunta, senza provvedere all’approvazione di una specifica variante da parte del Consiglio comunale, ritenendo le decisioni assunte non coinvolgessero l’assetto urbanistico comunale, in quanto coerenti con lo strumento urbanistico generale e quello attuativo.
8.4. Con il quarto motivo di gravame il ricorrente deduce la violazione delle disposizioni normative del PNRR sui requisiti di ammissibilità delle opere finanziate con riguardo al rapporto tra superficie lorda e costo per mq. e alle variazioni non consentite del progetto, la Violazione dell’“Accordo di concessione e finanziamento e meccanismi sanzionatori”; Eccesso di potere. Difetto d’istruttoria. Illogicità. Erroneità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Contraddittorietà. Perplessità. Violazione del principio di buona amministrazione.
8.4.1. In sintesi, il ricorrente si duole del fatto che l’amministrazione resistente avrebbe violato le prescrizioni di cui all’art. 5 comma 1 dell’avviso pubblico del 2.12.2021 in ordine al costo complessivo massimo di quadro economico dell’intervento che, rapportato alla superficie lorda, doveva essere contenuto entro i 2.400,00 €/m2, mentre il costo per metro quadrato per la realizzazione dell’opera in questione, per effetto dell’inopinato incremento del costo complessivo della stesso è lievitato ad Euro 3.269,10; inoltre il Comune resistente sarebbe addivenuto ad una arbitraria suddivisione dell’intervento in due lotti o stralci funzionali, introducendo una variazione progettuale non autorizzata e dunque violativa dell’art. 13 dell’avviso.
8.5. Con il quinto e ultimo motivo il sig. LI deduce il vizio di violazione delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI della Sardegna ed eccesso di potere per erroneità e perplessità dell’istruttoria tecnica, relativamente agli elaborati progettuali.
8.5.1. Evidenzia parte ricorrente che l’area sulla quale dovrà essere realizzato l’edificando istituto scolastico reca caratteristiche morfologiche tali da costituire una sorta di bacino di raccolta di tutte le acque provenienti dai quartieri sovrastanti soggetto a frequenti allagamenti e ristagni acquitrinosi.
Per converso, l’analisi condotta sulla conformazione del sito e le soluzioni adottate per la risoluzione delle criticità come riportate negli elaborati allegati al progetto risulterebbero del tutto carenti.
Ciò emergerebbe dalle osservazioni rese nella perizia di parte che avrebbe evidenziato numerose criticità quali la mancata redazione degli Studi di Compatibilità PAI indispensabili per la verifica dei canoni di sicurezza idraulica e geomorfologica della costruzione in progetto.
In particolare, la Relazione geologica sarebbe totalmente carente in quanto si sarebbe limitata ad affermare l’assenza di vincoli di pericolosità idrogeologica nel PAI, senza dar corso al necessario studio sulla effettiva portata delle acque e sul loro deflusso alla luce della reale e attuale conformazione del sito e dell’abitato sovrastante, nonché dell’interferenza che sarà determinata dall’erigenda struttura.
Risulterebbe carente anche l’Analisi idraulica, funzionale a verificare la congruenza dell’intervento e delle opere con lo scorrimento superficiale delle acque di pioggia e la relazione paesaggistica
9. Si è costituito in giudizio il Comune di Baunei e la controinteressata “Protecno Impianti”, aggiudicataria dei lavori, instando per la reiezione del gravame in quanto inammissibile e, comunque, infondato.
10. All’udienza camerale fissata per la discussione dell’istanza cautelare, le parti convenivano per riunire al merito tale istanza.
11. In data 18 settembre 2023, ha formulato atto d’intervento ad adiuvandum l’associazione su “Fundamentu” che, associandosi alle censure formulate dal ricorrente, ha instato per l’accoglimento del gravame.
12. In vista dell’udienza di merito le parti depositavano memorie e repliche.
13. All’udienza dell’11 ottobre 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio rileva l’infondatezza dell’eccezione preliminare formulata dalla controinteressata Protecno Impianti s.r.l., inerente all’asserita omessa notifica del gravame alle Autorità PNRR, come prescritto dall’art. 12-bis, comma 4 del D.L. 68/2022.
Risulta, infatti, per tabulas come parte ricorrente abbia correttamente notificato, in ossequio al predetto disposto, il ricorso introduttivo del giudizio al Ministero dell’istruzione e del merito, quale amministrazione centrale titolare dell’intervento in parola, in data 21 giugno 2023.
2. Ancora in via preliminare, va respinta l’eccezione formulata dall’Amministrazione Comunale di Baunei in ordine inammissibilità dell’atto d’intervento spiegato dall’Associazione “Su fundamentu” in quanto il provvedimento gravato non andrebbe ad incidere sugli interessi che l’associazione si propone statutariamente di tutelare e perchè l’organizzazione in questione non sarebbe adeguatamente rappresentativa in termini numerici.
Osserva il Collegio che dall’analisi dello Statuto sociale depositato in giudizio l’Associazione reca, quali finalità anche la difesa dei “ beni comuni della comunità quali piazze, strade, monumenti, e strutture pubbliche, boschi, lingua, usi e tradizioni, risorse finanziarie del comune (...)”, non risultando, pertanto, lo spettro d’azione dell’associazione circoscritto ai soli usi civici come prospettato nella memoria del Comune.
Inoltre, anche la composizione numerica dell’associazione, al fine di vagliarne i crismi della rappresentatività, va parametrata al non ampio bacino territoriale di riferimento, atteso che la comunità di Baunei è costituita da circa 3.400 abitanti.
In ogni caso, quanto alla consistenza organizzativa, all'adeguata rappresentatività e al collegamento stabile con il territorio ove si svolge l'attività di tutela degli interessi stessi, osserva il Collegio come ciò che rileva non è tanto il dato consistente nel numero di persone che costituiscono l'associazione, quanto la capacità della stessa, attraverso la propria organizzazione, di rappresentare adeguatamente gli interessi meta-individuali della popolazione interessata (cfr in termini T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 18-07-2019, n. 1661).
Devono ritenersi, pertanto, sussistenti i requisiti di ammissibilità dell’intervento spiegato dall’Associazione in parola, operante sin dal 2017 -e dunque in epoca ben precedente alla proposizione del presente gravame- in ossequio ai consolidati arresti giurisprudenziali che evidenziano come “ la legittimazione a ricorrere degli enti collettivi non sia limitata a quella legale ma possa essere riconosciuta caso per caso anche al di là delle specifiche ipotesi normativamente previste. Pertanto, spontanei comitati o associazioni di cittadini possono ritenersi legittimati ad impugnare provvedimenti ritenuti lesivi di interessi comuni laddove dimostrino, comunque, il possesso dei requisiti sostanziali elaborati dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, 22 marzo 2018, n. 1838), e consistenti: i) nell'esistenza di una previsione statutaria che qualifichi l'obiettivo di protezione come compito istituzionale dell'organismo; ii) nella dimostrazione di avere consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolgono l'attività di tutela degli interessi stessi; iii) nella protrazione dell'attività nel tempo e, quindi, nella mancata costituzione in funzione della impugnazione di singoli atti e provvedimenti. ” (cfr. fra le tante, Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-12-2022, n. 11074)
3. Ciò precisato, osserva il Collegio che i motivi di doglianza si rivelano infondati e tale infondatezza nel merito esime il Collegio dallo scrutinio delle eccezioni di inammissibilità proposte dall’amministrazione e dalla controinteressata, atteso che è oramai consolidato il principio in base al quale " ove sussistono cause che impongono di disattendere il ricorso, il giudice è esentato, in applicazione del 'principio della ragione più liquida', dall'esaminare le questioni processuali ” (cfr, tra le tante CdS V, 27 maggio 2022, n° 4279; Consiglio di Stato, Sezione VI Sentenza 8 luglio 2022, n. 5746);
4. Con il primi due motivi di ricorso, che per evidente omogeneità contenutistica possono essere trattati congiuntamente, parte ricorrente assume che l’iniziativa intrapresa dall’Amministrazione Comunale volta alla realizzazione del polo d’infanzia avrebbe violato sia la convenzione di lottizzazione a suo tempo stipulata che le norme di attuazione del PRG e del PUC di Baunei in quanto nel PUC vigente sarebbe stata mantenuta la destinazione d’uso propria della lottizzazione riferita a “ verde e servizi di interesse comune ” e in considerazione del fatto che nel DM n° 1444 del 1968, all’epoca vigente, le aree per l’istruzione e quelle per attrezzature d’interesse collettivo sarebbe state tenute distinte. Inoltre, il progettato Polo si porrebbe in contrasto con le previsioni delle norme tecniche di attuazione del vigente PUC in quanto violerebbe i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
4.1. I motivi sopra sintetizzati sono infondati.
4.1.1. L’art. 3 della convenzione di lottizzazione così recita: “ La ditta lottizzante si impegna, sin d’ora, a cedere e trasferire a titolo gratuito, in proprietà al Comune di Baunei (....) le aree per complessivi mq. 5.333, necessarie per le opere di urbanizzazione e precisamente:
-per aree da destinare a verde e zone di servizi di interesse comune, parcheggi e viabilità (..)mq 5.333; ”
Nelle tavole allegate al Piano di Lottizzazione le aree destinate a verde, parcheggi e servizi pubblici erano ricomprese unitariamente nella percentuale convenzionalmente fissata pari al 23%. Ciò in coerenza con le norme Tecniche di Attuazione del PRG di Baunei, all’epoca vigente, che stabiliva, con riguardo all’urbanizzazione primaria e secondaria, il rispetto delle seguenti percentuali minime: 15% per strade, 20% per verde, servizi e parcheggi e 65% per residenze.
Anche la relazione allegata al piano di lottizzazione fa riferimento agli “ spazi per verde e servizi ” posti “ a contatto con le altre aree previste dal Piano Regolatore Generale vigente a verde attrezzato ”.
Risulta dunque documentalmente comprovato come sia il programma di lottizzazione che lo strumento urbanistico generale all’epoca vigente considerassero le aree destinate a servizi di interesse generale in maniera accorpata senza distinguere -anche alla luce della limitatezza dimensionale dell’intervento- tra aree da destinare a strutture scolastiche rispetto a quelle da destinare ad altri servizi pubblici (strutture sanitarie, religiose, uffici postali etc.).
Infatti, l’espresso riferimento recato dalla convenzione a “ servizi di interesse comune ” sottende alla possibilità di impiegare indistintamente l’area per la realizzazione di opere di interesse collettivo quale il progettato polo scolastico.
4.1.2. Tale assetto è stato poi confermato in occasione dell’approvazione, nel 2016, del PUC.
Infatti, il progettato polo scolastico è incluso all’interno della zona S/Sottozona C1.2 (espansioni pianificate di Santa Maria Navarrese). In tale ambito, l’art. 14.4 delle norme tecniche di attuazione contempla tra le destinazioni d’uso quelle “ c1 ” e “ c2 ” relative ad asili e scuole.
In definitiva, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, l’intervento in questione si rivela pienamente coerente sia con le disposizioni contenute nel piano di lottizzazione, il quale -nel riferirsi anche ai servizi di interesse comune- non escludeva che nell’area potesse essere insediata la progettata struttura scolastica, sia con le disposizioni pianificatorie vigenti all’epoca dell’approvazione del piano attuativo, che -infine- con quelle recate dal PUC attualmente vigente.
Per mera completezza va anche evidenziato come si rivelerebbe, in ogni caso, tardiva la censura rivolta avverso il vigente PUC di Baunei, approvato in via definitiva il 30 novembre 2016, con la delibera del Consiglio Comunale n° 46 che ha inserito l’area della Lottizzazione in parola nella pianificazione generale.
Tuttavia, ribadisce il Collegio come nello strumento pianificatorio in questione non è stata -sul punto- introdotta alcuna innovazione pianificatoria ma è stato unicamente ribadito un assetto preesistente.
4.1.3. Va ulteriormente osservato che gli standard urbanistici, regolati dal D.M. n. 1444 del 1968, rappresentano la misura degli spazi pubblici che deve essere garantita ad ogni cittadino in rapporto agli insediamenti residenziali; essi, in altri termini, disegnano i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e gli spazi pubblici riservati alle attività collettive, al verde pubblico ed ai parcheggi.
Pertanto, la destinazione a standard di un'area postula una ineliminabile ed esclusiva finalizzazione ad un uso pubblico e cio’ a potenziale vantaggio di tutti e non ad uso privato, di un singolo soggetto o di un numero limitato ed identificabile di soggetti (cfr Cons. Stato Sez. IV, Sent., 17-06-2019, n. 4068).
In altri termini, la destinazione a standard è finalizzata alla fruizione delle aree da parte dell'intera collettività: l’interesse di quest’ultima va riferita non alla posizione dei soli soggetti lottizzanti ma della più ampia collettività di riferimento in coerenza con quanto riportato in convenzione.
Come già rimarcato, il piano attuativo in questione fa espresso riferimento non solo al verde pubblico -come auspicato da parte ricorrente- ma anche ai servizi di interesse comune, all’interno dei quali sono annoverabili le strutture di cui al progetto in questione ed è in ragione anche di tale possibile impiego che l’Amministrazione comunale è addivenuta alla stipula della convenzione in parola conseguendo la cessione gratuita dell’area.
Peraltro, avuto riguardo alla dimensione sostanziale dell’interesse perseguito, non può non constatare il Collegio come, da un lato, il ricorrente incentri il proprio gravame sulla pretesa a che l’area in questione, confinante con la lottizzazione ove insiste la sua proprietà, mantenga una destinazione a verde e, dall’altro, espressamente ammetta che nella stessa area possano sorgere comunque edifici di uso comune quali chiese, ospedali, teatri e uffici postali.
4.2. Con specifico riferimento all’affermata violazione degli standards di piano, osserva il Collegio come il rispetto di questi vada traguardato alla luce delle complessive dimensioni del PUC e della ripartizione che il piano reca nelle varie zone urbanistiche, anche in considerazione del fatto che in presenza di lottizzazioni dall’estensione particolarmente contenuta non sarebbe materialmente possibile disporre di aree idonee ad accogliere tutte le categorie di servizi pubblici.
Peraltro, come osservato dalla difesa Comunale, l’area in questione confina con due aree destinate a verde attrezzato di estensione complessiva di 7.800 mq. con conseguente pieno rispetto degli standards stessi.
5. Le suesposte considerazioni evidenziano l’infondatezza anche del secondo motivo di gravame inerente al supposto mancato rispetto della condizione di ammissibilità del progetto al finanziamento avuto riguardo alla conformità urbanistica dell’opera.
5.1. Infatti, come già evidenziato, il progetto in questione si rivela in linea con la strumentazione generale e attuativa vigente, risultando soddisfatto il requisito di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a) e 8, comma 3, lett. b), dell’Avviso pubblico prot. 48047 del 2.12.2021 che prescrivono che l’area su cui deve essere realizzata la nuova struttura debba essere “ urbanisticamente consona all’edificazione ” e “ già destinata da strumento urbanistico a zone per impianti e attrezzature collettive (comunque compatibili con servizi educativi e scolastici).”
Tale compatibilità infatti sussiste sia alla luce dell’originario piano di lottizzazione, le cui aree in cessione erano destinabili anche all’insediamento di servizi di interesse comune, sia alla luce del nuovo PUC che espressamente prevede che tale zona S/sottozona C.1.2 possa essere adibita all’insediamento di asili nido (c1) e scuole (c.2).
5.2. Non miglior sorte può essere riservata ai restanti profili di censura inerenti all’affermazione riguardante il fatto che l’intervento andrebbe ad impegnare anche un ulteriore mappale (il 464) di proprietà di terzi.
Orbene, in disparte dei profili di evidente inammissibilità della censura non residuando sotto tale specifico aspetto alcun interesse in capo al ricorrente, l’analisi comparata di tutta la documentazione e delle planimetrie versate in giudizio (ed in particolare dal raffronto degli allegati 4 e 5 (docc 27 e 28 delle produzioni del ricorrente, entrambe allegate al progetto definitivo esecutivo) offrono evidenza di come tale “ sconfinamento ” sia la risultante di una erronea materiale delimitazione dell’area nella rappresentazione cartografica catastale, riportata poi fedelmente nella restante documentazione.
5.3. Va ulteriormente osservato, con riguardo all’asserito mancato contemperamento dell’interesse pubblico alla realizzazione del fabbricato con quello del ricorrente alla preservazione della zona verde, che l’area ceduta al Comune non recava quale unico possibile impiego quello “ a verde pubblico” , contemplando espressamente l’utilizzo della stessa anche per l’insediamento di servizi di interesse generale.
Peraltro, la giurisprudenza ha più volte ribadito che “ in materia di pianificazione urbanistica deve essere riconosciuta al Comune un'ampia discrezionalità, con la conseguenza che la posizione dei privati risulta recessiva rispetto alle determinazioni dell'Amministrazione, in quanto scelte di merito non sindacabili dal giudice amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tale regola solo in presenza di situazioni di affidamento qualificato dei privati ad una specifica destinazione del suolo, nel caso non sussistenti” (Consiglio di Stato, IV, 12 maggio 2016, n. 1907; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 12 marzo 2021, n. 653; 21 settembre 2018, n. 2121; 28 dicembre 2020, n. 2613; 19 luglio 2018, n. 1768; 27 febbraio 2017, n. 451).
Ulteriormente si è precisato che “ le nuove scelte urbanistiche, contenute nella variante di P.R.G. con cui il Comune rivede direttive pregresse ed adegua le strutture territoriali esistenti, non sono impedite dall’affidamento riposto dal lottizzante sulla intangibilità della destinazione urbanistica delle aree oggetto di lottizzazione convenzionata ” (Cons. Stato, Sez. IV, 8 gennaio 2021, n.301).
In definitiva atteso che il piano di lottizzazione prevedeva una pluralità di possibili utilizzi (ad uso collettivo) delle aree in cessione al Comune, l’amministrazione comunale era pienamente facultizzata ad individuare tra questi quello maggiormente consono agli obiettivi che intendeva perseguire.
Sotto quest’ottica, pertanto, le contestazioni formulate dal ricorrente attengono al merito delle scelte dell'Amministrazione, palesando un differente punto di vista rispetto a quest'ultima, assolutamente soggettivo, che non può trovare ingresso in questa sede (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 12 marzo 2021, n. 653; 28 dicembre 2020, n. 2613; 7 luglio 2020, n. 1291; 10 dicembre 2019, n. 2636; 20 agosto 2019, n. 1896; T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 09-12-2021, n. 2761.)
6. Si rivela inammissibile per carenza d’interesse il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente deduce l’asserito mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità economico-finanziaria dell’intervento.
6.1. Tali profili critici, infatti, ove in ipotesi esistenti, attengono al costo complessivo delle opere e alla suddivisibilità dell’intervento in lotti funzionali e non sono pertanto idonei ad impattare sulla posizione vantata dal ricorrente in riferimento all’assetto del territorio.
In particolare, tali aspetti saranno oggetto dell’attività di controllo e monitoraggio espletata dalle autorità competenti, volta verificare il rispetto dei target prefissati in termini di costi e al conseguimento degli obiettivi dell’intervento quantificati in base agli indicatori di milestone e target della misura. Tuttavia, l’esito di tale vaglio appare inidoneo, allo stato, a determinare alcuna incisione sull’assetto urbanistico-ambientale del territorio.
Pertanto, sotto tale versante la doglianza si rivela inammissibile in quanto il suo eventuale accoglimento non sarebbe idoneo, alla luce dell’intervenuta ammissione a finanziamento del progetto con sottoscrizione del relativo accordo, ad arrecare alcuna utilità al ricorrente.
6.2. Ad ogni modo, osserva il Collegio che l’art. 13 dell’avviso, con riguardo alle modifiche/variazioni del progetto prevede che esigenze correlate all’adeguamento dei prezzi possano essere poste a base di modifiche progettuali. L’analisi della delibera 32 del 2023 di approvazione del progetto definitivo in questione evidenzia come la necessità di suddividere l’opera in due lotti funzionali (il primo dei quali finanziato con l’intervento PNRR in questione) sia sorta proprio in conseguenza dell’esponenziale “ e non prevedibile crescita dei prezzi dei materiali da costruzione e conseguentemente delle lavorazioni interessate dai processi costruttivi ”.
7. Risulta infondato, infine, anche il quinto e ultimo motivo di ricorso atteso che, come riportato nella relazione paesaggistica, nella carta di pericolosità idraulica l’area oggetto d’intervento non ricade all’interno di nessuna delle aree di pericolosità individuata (Hi re o Hg).
7.1. Il progetto dell’intervento è corredato dall’analisi idraulica finalizzata alla corretta gestione delle acque meteoriche nel sito d’intervento.
In essa si dà atto del fatto che “ l’area non ricade in una zona mappata dal PAI o da altri studi di assetto idrogeologico su scala regionale e locale anche in ragione del fatto che, analizzando il database regionale di riferimento che definisce il reticolo (db 10k 2015), non emerge la presenza di alcun compluvio. Le perimetrazioni di pericolosità idraulica riguardano il solo rio RT e i relativi affluenti, che si sviluppano in modo idraulicamente indipendente nella porzione di abitato posto a nord del sito di intervento. ”
Nella medesima relazione si evidenzia che “ l’analisi del PAI, del PGRA, del PSFF, delle aree del ciclone TR e dello studio comunale di Variante approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale di Bacino n. 1 del 26.11.2013 confermano l’assenza di pericolosità e rischio idraulico .”
Inoltre, nello studio si dà conto del compimento di un’analisi della cartografia storica del sito finalizzata a “ individuare eventuali paleo alvei o vecchi compluvi che facciano emergere problematiche legate al ruscellamento superficiale delle acque meteoriche .”
Nelle conclusioni, infine, si sottolinea che il sito non presenta pericolosità idrauliche documentate nel PAI, PSFF, PGRA o altri studi; che l’area di sedime non ha interferenze con tratti di reticolo idrografico incidente o limitrofo; che ai fini della regimentazione delle acque meteoriche superficiali si può dimensionare una rete di acque bianche in modo che sia in grado di smaltire complessivamente 2 mc/s. Di questi 1.5 mc/s scorreranno superficialmente e in parte saranno intercettati dalla condotta esistente, mentre 0.5 mc/s vanno intercettati con una condotta dedicata da dimensionare in fase di progettazione esecutiva. Infine, si rappresenta la necessità di sollevare il piano di calpestio del polo di circa 1.20 – 1.40 metri dal piano di campagna esistente al fine di fronteggiare adeguatamente le acque meteoriche provenienti da monte che si stima, cautelativamente, possano lambire l’area di sedime con altezze di massimo 30 centimetri.
7.2. In definitiva, anche sotto tale profilo non colgono nel segno le censure di parte ricorrente laddove evidenziano carenze in merito agli aspetti di sicurezza idrogeologica, atteso che, al contrario, i profili in questione risultano essere stati puntualmente affrontati nell’analisi idraulica sopra richiamata.
D’altro canto, come è noto, le valutazioni sottese agli studi condotti dall’amministrazione in quanto espressivi di apprezzamenti tecnico discrezionali è sindacabile, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, considerati anche per l'aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di legittimità, può essere censurata la sola valutazione che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'Amministrazione attraverso la sovrapposizione di una valutazione alternativa, parimenti opinabile. (Cons. Stato, Sez. VI, 27 maggio 2021, n. 4096; Sez. IV, 19 aprile 2021, n. 3145; Sez. VI, 16 giugno 2020, n. 3885; Sez. VI, 17 marzo 2020, n. 1903; Sez. VI, 24 agosto 2018, n. 5049; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 21.03.2022, n. 269 e, più di recente, TAR Lazio III^ 31.1.2023 n° 1749).
Ulteriormente si è osservato che “ le valutazioni dell’amministrazione in materia ambientale sono valutazioni tecnico scientifiche, soggette ad ampia discrezionalità; sono quindi sindacabili dalla giurisdizione amministrativa di legittimità nei soli casi di esiti abnormi o manifestamente illogici; non invece nel caso in cui la parte, direttamente o per mezzo di relazioni confezionate da propri esperti, intenda sostituirvi valutazioni proprie, che come tali attengono al merito amministrativo ” (cfr. da ultimo CdS, sez. IV, 21.7.2022, n° 7706).
In definitiva anche tale motivo di doglianza non è suscettibile di positivo apprezzamento.
8. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso siccome proposto è infondato e pertanto va respinto.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio nei confronti dell’amministrazione comunale, che liquida in euro 2.000 (duemila) mentre le compensa nei confronti della controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Gabriele Serra, Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Lensi |
IL SEGRETARIO