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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/05/2025, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 16035/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 16035/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. MAZZOCCHI LEONORA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. ALESSANDRELLO RAFFAELLA) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
e di in persona della curatrice speciale avv. MARIAPIA CIMINI CP_2
PARTI INTERVENUTE
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione § 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile a Pontoglio in data 12 gennaio 2019 (atto n.
1 parte I anno 2019) e sono genitori di nata il [...]. CP_2
La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
Dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La causa dovrà essere rimessa in istruttoria onde consentire – una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine annuale dell'art. 3 l. div. – la pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile iscritta al n. 16035/2024 R.G. promossa da c.f. (avv. MAZZOCCHI LEONORA) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. ALESSANDRELLO RAFFAELLA) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
e di in persona della curatrice speciale avv. MARIAPIA CIMINI CP_2
PARTI INTERVENUTE
* * *
Oggetto del processo: «Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)»
* * *
CONCLUSIONI
Come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione § 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile a Pontoglio in data 12 gennaio 2019 (atto n.
1 parte I anno 2019) e sono genitori di nata il [...]. CP_2
La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
Dopo l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce degli elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – La causa dovrà essere rimessa in istruttoria onde consentire – una volta passata in giudicato la sentenza di separazione e decorso il termine annuale dell'art. 3 l. div. – la pronuncia del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli