Articolo 32 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317
Articolo 31Articolo 33
Versione
24 ottobre 1991
Art. 32. (Concessione di contributi) 1. I contributi di cui all'articolo 31 sono concessi dal Ministro del tesoro, che stabilisce, con propri decreti, i limiti e le modalita' dell'intervento dello Stato ivi previsto, nonche' i criteri di ammissione dei beneficiari secondo l'ordine cronologico delle domande e di ripartizione delle risorse tra le imprese industriali, artigiane, commerciali e di servizi di cui al comma 5 del medesimo articolo 31. 2. Le regioni possono, anche attraverso le societa' finanziarie regionali, erogare contributi al fondo rischi consortili dei consorzi di garanzia collettiva fidi.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1991