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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 637/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TO CE, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI, Relatore POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1742/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 19/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ052H00704 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ052H00704 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ052H00704 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il 28/01/2026 RG n. 1742/2024
Svolgimento del processo
Con l'avviso di accertamento n. TKQ052H00704/2020, emesso nel corso del 2020 prot.52918 del 22/10/2020 e notificato (ex art.157 D.L. n.34/2020) in data 17/08/2021 al sig. Ricorrente_1, l'Ufficio ha recuperato a tassazione gli utili extracontabili accertati alla società Società_1, relativamente al periodo d'imposta 2012.
L'Ufficio ha ritenuto applicabile, nella fattispecie in esame, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, gli utili extracontabili accertati nei confronti della società si presumono distribuiti ai soci, e ciò in ragione della complicità che contraddistingue compagini societarie di questo tipo.
Nella fattispecie i soci sono risultati essere sig. Ricorrente_1 detentore del 2% delle quote;
pertanto, gli utili sono stati tassati per l'ammontare imponibile di € 17.017,60 (pari al 49,72% del 2% del reddito accertato alla società pari ad € 1.711.343,16) e sono state determinate le maggiori imposte dovute come di seguito elencato:
1. IRPEF € 5.180,00
2. ADDIZIONALE REGIONALE € 294,00
3. ADDIZIONALE COMUNALE € 210,00.
La società Società_1, estinta in data 10/04/2016, esercente al tempo l'attività di “movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri” è stata oggetto di un controllo, ai fini delle II.DD., IVA ed altri tributi minori per il periodo che va dal 01/01/2011 al 10/04/2016 da parte della Guardia di Finanza i cui esiti sono stati riassunti nel processo verbale di constatazione redatto il 19 febbraio 2018.
L'attività di verifica ha tratto origine da indagini info-investigative d'iniziativa di Polizia Tributaria. L'Amministrazione Finanziaria ha condiviso le risultanze del verbale ed ha notificato tre avvisi di accertamento relativamente agli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014 (l'annualità 2012 è stata accertata dalla DP di Frosinone, le annualità 2013 e 2014 sono state accertate dalla DP I di Roma avendo la società trasferito la sede legale a Roma).
In considerazione della contestazione delle violazioni di carattere penale rilevate dalla Guardia di Finanza, di cui agli articoli 5 e 10 del D.lgs. n. 74/2000 e per le quali è stata trasmessa apposita segnalazione alla competente A.G. nei confronti di Nominativo_1, i termini per l'accertamento si sono raddoppiati ai sensi degli artt. 43 del DPR n. 600/73 e 57 del DPR n. 633/72.
In data 12/06/2017 sono iniziate le operazioni di verifica alla presenza del legale rappresentante/liquidatore sig. Nominativo_1 , il quale ha riferito di non essere in possesso della documentazione contabile perché rubata nel 2014.
In assenza di documentazione, nell'ambito del Procedimento Penale nr. 634/17 R.G., la Procura della Repubblica di Cassino, emetteva apposito Decreto di acquisizione della documentazione bancaria. I militari, inoltre, notificavano appositi questionari nei confronti dei clienti della società verificata rintracciati mediante l'applicativo CLI.FO.
La ricostruzione del reddito societario accertato è stata effettuata tenendo conto delle fatture emesse rintracciate con i controlli incrociati e delle operazioni di versamento e prelevamento risultanti dalle indagini finanziarie.
In particolare, dalla lista delle movimentazioni finanziarie sono state eliminate tutte quelle voci considerate neutre, i bonifici in uscita riferiti ai pagamenti di emolumenti, inoltre sono state eliminate tutte le operazioni bancarie in entrata relative a bonifici e assegni ricevuti dagli innumerevoli soggetti clienti in risposta ai questionari.
Sulla base di queste premesse l'Ufficio ha accertato il reddito d'impresa non dichiarato pari ad € 1.711.343,16 come dettagliato nell'avviso di accertamento societario n.TKQ032H00410/2020
Inoltre, la Guardia di Finanza nella notizia di reato ha evidenziato che la società nel 2013 ha proceduto alla dismissione di tutti i suoi beni strumentali, per un valore di circa un milione di euro;
tale operazione è stata posta in essere contestualmente alla cessione delle quote da parte del sig. Difensore_1 in favore del sig. Nominativo_1 che è stato qualificato come Testa di Legno e non come il vero dominus della gestione imprenditoriale dell'impresa Società_1 (Difensore_1 società a responsabilità limitata).
Il Sig. Ricorrente_1 in data 29/10/2021 presentava istanza di accertamento con adesione.
l'Ufficio, evidenziando che le giustificazioni addotte non erano state ritenute idonee a superare la presunzione di distribuzione occulta degli utili societari, ha dato atto della distanza delle posizioni assunte e dell'impossibilità di addivenire alla definizione transattiva della controversia.
La parte ha proposto ricorso impugnando l'atto TKQ052H00704/2020 ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 132 L.208/2015: inapplicabilità del raddoppio dei termini e decadenza.
2. Violazione dell'art.
5-ter nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218 – Omessa attivazione del contraddittorio preventivo – Invalidità dell'atto impositivo.
3. Mancanza dei presupposti per applicare la presunzione della distribuzione ai soci degli utili ritenuti extracontabili.
4. Illegittimità della pretesa erariale in capo al ricorrente per insussistenza degli utili sulla società.
In data 09.08.2022 il contribuente presentava motivi aggiunti ex art. 24 D.lgs. n. 546/92 indicando:
1. Nullità degli avvisi di accertamento. La notifica dell'accertamento societario quando la società era già cessata comporta la conseguenziale nullità dell'accertamento al socio a motivo della nullità dell'atto presupposto. L'Ufficio si costituiva in giudizio controdeducendo con riguardo a tutti i motivi di ricorso presentati.
Con la sentenza n. 299/01/2023 pronunciata il 12/12/2022 e depositata in data 19/09/2023, la Corte di Giustizia di primo grado di Frosinone rigettava il ricorso, con condanna alle spese di giudizio liquidate in € 970,00. Ha proposto appello il contribuente censurando la sentenza oggetto di valutazione, chiedendone la riforma con conseguente accoglimento dell'originario ricorso introduttivo, sulla base dei seguenti motivi:
1. Nullità dell'avviso di accertamento: nullità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento in capo alla soc. DI.S. srl e non opponibilità dello stesso al ricorrente;
2. Nullità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 comma 3 del D.P.R. n. 600/73 poiché privo di sottoscrizione;
3. Nullità dell'avviso di accertamento per violazione degli art. 7 L. n. 212/2000 e 42 del D.P.R. n. 600/73;
4. Erronea interpretazione dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. 546/92;
5. Mancanza di prova e di fondatezza dell'atto impositivo;
6. Insussistenza degli utili in capo alla società;
7. Istanza di sospensione della sentenza impugnata ex art 52 del d.lgs 546/1992.
Ciò premesso, l'Ufficio si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 546/1992 contestando integralmente le prospettazioni di controparte, per i seguenti motivi:
1) In via preliminare, l'Ufficio ha rilevato che il contenzioso relativo al socio Difensore_1 iscritto al n. R.G.A. 1706/2023 della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio è stato deciso con sentenza n. 6347/2023, completamente favorevole all'Ufficio, spese compensate.
2) La decisione è stata oggetto di ricorso per cassazione presentato dal contribuente Difensore_1 in data 09.05.2024.
3) Ancora in via del tutto pregiudiziale, ha rappresentato che attraverso il secondo motivo di appello, controparte contesta la violazione dell'art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, in quanto l'avviso di accertamento sarebbe privo dell'attestazione di conformità.
4) Infondatezza della contestazione sulla presunta assenza di un valido accertamento a carico della società Società_1 e che lo stesso sia definitivo, valido ed opponibile al ricorrente;
Motivi della decisione Ritiene questa Corte di giustizia di secondo grado del Lazio che l'appello è infondato e deve essere rigettato. L'accertamento oggetto del ricorso in appello è stato emesso nel 2020 (prot.52962 del 22 ottobre 2020) e poi notificato nel 2021 (in data 18 agosto 2021). Anche l'avviso di accertamento presupposto nei confronti della Società_1 allegato all'accertamento opposto è stato emesso nel 2020 (prot.52907 del 22 ottobre 2020) e poi notificato nel 2021 (in data 30 agosto 2021) nelle mani del liquidatore Nominativo_1.
Correttamente entrambi gli accertamenti sono stati emessi nel 2020 ex art. 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che sostanzialmente ha scisso il termine di decadenza del potere di accertamento ai fini dell'emissione dell'atto impositivo, dal termine per la notificazione dello stesso. L' art. 157 ha previsto infatti una proroga dei termini di notifica al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza Covid-19, consentendo di distribuire le notifiche degli atti indicati al comma 1 in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice. Correttamente poi l'avviso di accertamento è stato emesso entro il termine del 31/12/2020. La notifica è stata effettuata correttamente nel corso del 2021.
Deve essere censurata l'affermazione dell'appellante in base alla quale “la cancellazione della società dal registro imprese ne comporta l'automatica estinzione”.
E', infatti, ormai consolidata la giurisprudenza che ha sottolineato come la cessazione della società non determina la cessazione del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Ai sensi del D.Lgs. 175/2014 si è realizzata, ai fini fiscali, una sorta di “proroga” quinquennale dell'esistenza della società, con un “differimento” di pari durata (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria […]) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ. (Cass. Civ., Sez. V, 02/04/2015, n. 6743, confermata da Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 24/07/2015, n. 15648).
In base a tale disposizione l'Ufficio ha correttamente accertato maggiori imposte dirette ed indirette, nei cinque anni dalla cancellazione della Società_1 dal registro delle imprese, avvenuta dopo l'entrata in vigore della normativa citata (06/05/2016). (v. anche la sentenza n. 142 dell'8 luglio 2020 della Corte costituzionale).
Considerata la cancellazione della società dal registro delle imprese in data 06/05/2016 l'Ufficio ha provveduto ad effettuare la notificazione dell'accertamento nelle mani del liquidatore e ultimo legale rappresentante come si evince dalla relata di notifica redatta dal messo comunale del comune di Patrica (Fr). L'estensione della vita della Società estinta, ai soli fini fiscali, comporta, pertanto, la proroga del potere di rappresentanza del liquidatore, che, quindi, legittimamente la rappresenta (cfr. Cass.10678/2022), nella fattispecie il Sig. Nominativo_1, che nel tempo ha assunto, oltre alla posizione di socio, anche quella di liquidatore della Società medesima.
Infondata appare anche l'eccezione relativa alla notifica oltre il termine quinquennale dalla cessazione della società che sarebbe spirato alla data del 03/05/2021 per cui la notifica avvenuta il 30/08/2021, al già liquidatore della stessa, non avrebbe alcuna efficacia giuridica.
Premesso che la decadenza del potere di accertamento non è rilevabile d'ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, dovendo la stessa essere eccepita dal liquidatore della società con apposita impugnativa nei confronti dell'atto societario, spetta al contribuente interessato far valere in sede processuale la sopravvenienza della decadenza di quest'ultima dal tempestivo esercizio del potere di accertamento.
Come emerge dagli atti l'accertamento alla società Società_1 è stato notificato dal messo comunale di Patrica nelle mani del liquidatore della società Nominativo_1 e non è stato impugnato dal liquidatore della società, divenendo così definitivo.
Deve aggiungersi che la motivazione dell'accertamento societario appare perfettamente in linea con la possibilità di esercitare qualsiasi aspetto defensionale da parte del contribuente, in base alle valutazioni espresse dall'Ufficio in relazione all'accertamento effettuato, anche grazie ai puntuali riferimenti all'attività di polizia Tributaria nell'ambito del procedimento penale n.634/17 R.G. presso la Procura della Repubblica di Cassino.
Sulla base di queste evidenze ritiene questa Corte che non si sia verificata alcuna compressione del diritto di difesa in quanto l'accertamento è stato effettuato in applicazione del paradigma presuntivo della distribuzione al socio degli utili occulti in presenza di società a ristretta base e le informazioni contenute nell'atto e negli allegati hanno consentito sin dall'inizio il pieno esercizio dei diritti di difesa da parte del contribuente. Anche la circostanza che il Nominativo_1 abbia ceduto le quote della società Società_1 nel corso del 2013 non appare idonea a escluderlo dagli accadimenti e dalla gestione della società. L'Ufficio ha sottolineato che la cessione delle quote al sig. Nominativo_1 (peraltro qualificato dalla Guardia di Finanza come una Testa di legno) è avvenuta alla fine del 2013 e non può costituire una prova della estraneità alla gestione societaria nell'anno 2012, oggetto di contestazione, nel quale il sig. Ricorrente_1
aveva una quota di partecipazione del 2%. L'atto impugnato, si ribadisce contiene una illustrazione chiara delle ragioni dell'imposizione fiscale e dei criteri seguiti per giungere all'ammontare dell'imposta da corrispondere. La Corte di Cassazione ha da tempo affermato la legittimità degli accertamenti (ex art. 38 co. 3, del D.P.R. n. 600/73) con i quali si contesta ai soci l'omessa dichiarazione di redditi di capitale determinati in proporzione alle quote o azioni possedute, in applicazione dell'articolo 2263, comma 1, del codice civile, a norma del quale “Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono uguali”. (v. ex plurimis: Cass. sentenza n. 26949/2020 e Cass. ordinanze nn. 28562/2020, 27445/2020, 26945/2020, 26317/2020, 24742/2020, 24599/2020, 21126/2020, 3980/2020).
Sulla base di quanto affermato appare coerente l'applicazione nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, ammettere la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. n. 1947 del 2019), che nel caso specifico non risulta offerta.”.
In sostanza di fronte al complessivo quadro indiziario fornito dall'Ufficio il ricorrente non ha fornito adeguata prova contraria. Per quanto riguarda l' insussistenza degli utili in capo alla società e la consequenziale contestazione delle modalità con la quale è stato determinato il reddito d'impresa accertato nei confronti della società, al fine di evidenziare l'assenza di utili nell'anno 2012, occorre sottolineare che, come emerge dagli atti, nella fase amministrativa non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa a supporto dei dati riportati nel bilancio e solo in parte la stessa è stata prodotta con il ricorso in primo grado, rimanendo comunque inidonea a verificare e riscontrare la necessaria correlazione tra i costi ed i ricavi. Anche perché la dichiarazione del reddito d'impresa è stato omesso dalla società, che non ha prodotto le dichiarazioni ai fini II.DD. ed IVA. Non sono stati, altresì, prodotti i libri obbligatori per il lavoro dipendente né, ai fini della deducibilità del costo, può essere sufficiente produrre i riepiloghi mensili delle spese per il lavoro dipendente in assenza del Libro Unico del Lavoro. Mancano i registri dei beni ammortizzabili con le relative fatture d'acquisto dei vari cespiti, pur in presenza di quote di ammortamento indicate nel bilancio. La produzione dei dati di bilancio, seppur approvati e presentati alla Camera di Commercio in assenza della necessaria documentazione a supporto (registri, scritture contabili, fatture, cespiti ammortizzabili, contratti, libri obbligatori per il lavoro dipendente, conti correnti etc.) ed in presenza delle omissioni dichiarative non può essere considerata una prova documentale effettiva.
Deve condividersi la valutazione già offerta dai giudici di primo grado secondo i quali la documentazione prodotta solo in sede processuale a più riprese si è rivelata inadeguata ed insufficiente a rideterminare l'accertamento societario. Sotto questo profilo le valutazioni dei giudici di primo grado sono pienamente condivise da questa Corte e devono coerentemente ritenersi richiamate per relationem .
Con istanza proposta nell'appello parte appellante ha chiesto, inoltre, la sospensione dell'esecuzione della sentenza e dell'atto impugnato perché sussisterebbero gravi e fondati motivi. In relazione a tale richiesta questa corte ritiene l'insussistenza dei presupposti cautelari per la concessione della sospensione ex art. 47 e 52 del D.lgs. 546/1992 e, in ogni caso, comunque, non adeguatamente documentati con riferimento ai profili del fumus boni juris e del periculum in mora. Sul punto deve ribadirsi l'infondatezza delle eccezioni contenute nell'appello ed il difetto della produzione di elementi di prova del medesimo atto;
né vi sono elementi per riconoscere il danno grave ed irreparabile a supporto delle valutazioni del contribuente.
Deve respingersi infine la domanda nuova relativa alla censura concernente l'avviso di accertamento in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/92 , e comunque infondata in quanto l'avviso di accertamento risulta pacificamente firmato digitalmente secondo la normativa vigente con indicazione della firma apposta digitalmente e informazioni circa la verifica di rispondenza del documento analogico a quello digitale nativo sia attraverso un QR CODE sia attraverso l'indicazione del LINK alla pagina dedicata sul sito istituzionale dell'amministrazione emittente, con indicazione dell'identificativo del documento (09004e20eb6a18a49) nonché del Codice di verifica (f314l2391) che rappresenta il codice alfanumerico attraverso cui potrà verificarsi la validità della firma digitale e la conformità del documento analogico a quello digitale.
Restano assorbiti i residui motivi, stante anche l'ampia e lineare esposizione di tutti i punti della controversia da parte dei giudici di primo grado che questa Corte, si ribadisce, condivide pienamente per relationem. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello del contribuente, spese a carico liquidate in € 2000.
Roma 26 gennaio 2026
Il Magistrato estensore Il Presidente
VA LL VI FO
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TO CE, Presidente DIOTALLEVI GIOVANNI, Relatore POLITO MARIA TERESA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1742/2024 depositato il 08/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Frosinone - Piazza S. Pertini - Pal. Sif 03100 Frosinone FR
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FROSINONE sez. 1 e pubblicata il 19/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ052H00704 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ052H00704 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKQ052H00704 IRPEF-REDDITI DI CAPITALE 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 422/2026 depositato il 28/01/2026 RG n. 1742/2024
Svolgimento del processo
Con l'avviso di accertamento n. TKQ052H00704/2020, emesso nel corso del 2020 prot.52918 del 22/10/2020 e notificato (ex art.157 D.L. n.34/2020) in data 17/08/2021 al sig. Ricorrente_1, l'Ufficio ha recuperato a tassazione gli utili extracontabili accertati alla società Società_1, relativamente al periodo d'imposta 2012.
L'Ufficio ha ritenuto applicabile, nella fattispecie in esame, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base azionaria, gli utili extracontabili accertati nei confronti della società si presumono distribuiti ai soci, e ciò in ragione della complicità che contraddistingue compagini societarie di questo tipo.
Nella fattispecie i soci sono risultati essere sig. Ricorrente_1 detentore del 2% delle quote;
pertanto, gli utili sono stati tassati per l'ammontare imponibile di € 17.017,60 (pari al 49,72% del 2% del reddito accertato alla società pari ad € 1.711.343,16) e sono state determinate le maggiori imposte dovute come di seguito elencato:
1. IRPEF € 5.180,00
2. ADDIZIONALE REGIONALE € 294,00
3. ADDIZIONALE COMUNALE € 210,00.
La società Società_1, estinta in data 10/04/2016, esercente al tempo l'attività di “movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri” è stata oggetto di un controllo, ai fini delle II.DD., IVA ed altri tributi minori per il periodo che va dal 01/01/2011 al 10/04/2016 da parte della Guardia di Finanza i cui esiti sono stati riassunti nel processo verbale di constatazione redatto il 19 febbraio 2018.
L'attività di verifica ha tratto origine da indagini info-investigative d'iniziativa di Polizia Tributaria. L'Amministrazione Finanziaria ha condiviso le risultanze del verbale ed ha notificato tre avvisi di accertamento relativamente agli anni d'imposta 2012, 2013 e 2014 (l'annualità 2012 è stata accertata dalla DP di Frosinone, le annualità 2013 e 2014 sono state accertate dalla DP I di Roma avendo la società trasferito la sede legale a Roma).
In considerazione della contestazione delle violazioni di carattere penale rilevate dalla Guardia di Finanza, di cui agli articoli 5 e 10 del D.lgs. n. 74/2000 e per le quali è stata trasmessa apposita segnalazione alla competente A.G. nei confronti di Nominativo_1, i termini per l'accertamento si sono raddoppiati ai sensi degli artt. 43 del DPR n. 600/73 e 57 del DPR n. 633/72.
In data 12/06/2017 sono iniziate le operazioni di verifica alla presenza del legale rappresentante/liquidatore sig. Nominativo_1 , il quale ha riferito di non essere in possesso della documentazione contabile perché rubata nel 2014.
In assenza di documentazione, nell'ambito del Procedimento Penale nr. 634/17 R.G., la Procura della Repubblica di Cassino, emetteva apposito Decreto di acquisizione della documentazione bancaria. I militari, inoltre, notificavano appositi questionari nei confronti dei clienti della società verificata rintracciati mediante l'applicativo CLI.FO.
La ricostruzione del reddito societario accertato è stata effettuata tenendo conto delle fatture emesse rintracciate con i controlli incrociati e delle operazioni di versamento e prelevamento risultanti dalle indagini finanziarie.
In particolare, dalla lista delle movimentazioni finanziarie sono state eliminate tutte quelle voci considerate neutre, i bonifici in uscita riferiti ai pagamenti di emolumenti, inoltre sono state eliminate tutte le operazioni bancarie in entrata relative a bonifici e assegni ricevuti dagli innumerevoli soggetti clienti in risposta ai questionari.
Sulla base di queste premesse l'Ufficio ha accertato il reddito d'impresa non dichiarato pari ad € 1.711.343,16 come dettagliato nell'avviso di accertamento societario n.TKQ032H00410/2020
Inoltre, la Guardia di Finanza nella notizia di reato ha evidenziato che la società nel 2013 ha proceduto alla dismissione di tutti i suoi beni strumentali, per un valore di circa un milione di euro;
tale operazione è stata posta in essere contestualmente alla cessione delle quote da parte del sig. Difensore_1 in favore del sig. Nominativo_1 che è stato qualificato come Testa di Legno e non come il vero dominus della gestione imprenditoriale dell'impresa Società_1 (Difensore_1 società a responsabilità limitata).
Il Sig. Ricorrente_1 in data 29/10/2021 presentava istanza di accertamento con adesione.
l'Ufficio, evidenziando che le giustificazioni addotte non erano state ritenute idonee a superare la presunzione di distribuzione occulta degli utili societari, ha dato atto della distanza delle posizioni assunte e dell'impossibilità di addivenire alla definizione transattiva della controversia.
La parte ha proposto ricorso impugnando l'atto TKQ052H00704/2020 ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 132 L.208/2015: inapplicabilità del raddoppio dei termini e decadenza.
2. Violazione dell'art.
5-ter nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218 – Omessa attivazione del contraddittorio preventivo – Invalidità dell'atto impositivo.
3. Mancanza dei presupposti per applicare la presunzione della distribuzione ai soci degli utili ritenuti extracontabili.
4. Illegittimità della pretesa erariale in capo al ricorrente per insussistenza degli utili sulla società.
In data 09.08.2022 il contribuente presentava motivi aggiunti ex art. 24 D.lgs. n. 546/92 indicando:
1. Nullità degli avvisi di accertamento. La notifica dell'accertamento societario quando la società era già cessata comporta la conseguenziale nullità dell'accertamento al socio a motivo della nullità dell'atto presupposto. L'Ufficio si costituiva in giudizio controdeducendo con riguardo a tutti i motivi di ricorso presentati.
Con la sentenza n. 299/01/2023 pronunciata il 12/12/2022 e depositata in data 19/09/2023, la Corte di Giustizia di primo grado di Frosinone rigettava il ricorso, con condanna alle spese di giudizio liquidate in € 970,00. Ha proposto appello il contribuente censurando la sentenza oggetto di valutazione, chiedendone la riforma con conseguente accoglimento dell'originario ricorso introduttivo, sulla base dei seguenti motivi:
1. Nullità dell'avviso di accertamento: nullità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento in capo alla soc. DI.S. srl e non opponibilità dello stesso al ricorrente;
2. Nullità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 comma 3 del D.P.R. n. 600/73 poiché privo di sottoscrizione;
3. Nullità dell'avviso di accertamento per violazione degli art. 7 L. n. 212/2000 e 42 del D.P.R. n. 600/73;
4. Erronea interpretazione dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. 546/92;
5. Mancanza di prova e di fondatezza dell'atto impositivo;
6. Insussistenza degli utili in capo alla società;
7. Istanza di sospensione della sentenza impugnata ex art 52 del d.lgs 546/1992.
Ciò premesso, l'Ufficio si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 54 D.Lgs. 546/1992 contestando integralmente le prospettazioni di controparte, per i seguenti motivi:
1) In via preliminare, l'Ufficio ha rilevato che il contenzioso relativo al socio Difensore_1 iscritto al n. R.G.A. 1706/2023 della Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio è stato deciso con sentenza n. 6347/2023, completamente favorevole all'Ufficio, spese compensate.
2) La decisione è stata oggetto di ricorso per cassazione presentato dal contribuente Difensore_1 in data 09.05.2024.
3) Ancora in via del tutto pregiudiziale, ha rappresentato che attraverso il secondo motivo di appello, controparte contesta la violazione dell'art. 42, comma 3, del D.P.R. n. 600/73, in quanto l'avviso di accertamento sarebbe privo dell'attestazione di conformità.
4) Infondatezza della contestazione sulla presunta assenza di un valido accertamento a carico della società Società_1 e che lo stesso sia definitivo, valido ed opponibile al ricorrente;
Motivi della decisione Ritiene questa Corte di giustizia di secondo grado del Lazio che l'appello è infondato e deve essere rigettato. L'accertamento oggetto del ricorso in appello è stato emesso nel 2020 (prot.52962 del 22 ottobre 2020) e poi notificato nel 2021 (in data 18 agosto 2021). Anche l'avviso di accertamento presupposto nei confronti della Società_1 allegato all'accertamento opposto è stato emesso nel 2020 (prot.52907 del 22 ottobre 2020) e poi notificato nel 2021 (in data 30 agosto 2021) nelle mani del liquidatore Nominativo_1.
Correttamente entrambi gli accertamenti sono stati emessi nel 2020 ex art. 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che sostanzialmente ha scisso il termine di decadenza del potere di accertamento ai fini dell'emissione dell'atto impositivo, dal termine per la notificazione dello stesso. L' art. 157 ha previsto infatti una proroga dei termini di notifica al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali in considerazione delle difficoltà connesse all'emergenza Covid-19, consentendo di distribuire le notifiche degli atti indicati al comma 1 in un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell'azione accertatrice. Correttamente poi l'avviso di accertamento è stato emesso entro il termine del 31/12/2020. La notifica è stata effettuata correttamente nel corso del 2021.
Deve essere censurata l'affermazione dell'appellante in base alla quale “la cancellazione della società dal registro imprese ne comporta l'automatica estinzione”.
E', infatti, ormai consolidata la giurisprudenza che ha sottolineato come la cessazione della società non determina la cessazione del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria. Ai sensi del D.Lgs. 175/2014 si è realizzata, ai fini fiscali, una sorta di “proroga” quinquennale dell'esistenza della società, con un “differimento” di pari durata (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria […]) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, secondo comma, cod. civ. (Cass. Civ., Sez. V, 02/04/2015, n. 6743, confermata da Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 24/07/2015, n. 15648).
In base a tale disposizione l'Ufficio ha correttamente accertato maggiori imposte dirette ed indirette, nei cinque anni dalla cancellazione della Società_1 dal registro delle imprese, avvenuta dopo l'entrata in vigore della normativa citata (06/05/2016). (v. anche la sentenza n. 142 dell'8 luglio 2020 della Corte costituzionale).
Considerata la cancellazione della società dal registro delle imprese in data 06/05/2016 l'Ufficio ha provveduto ad effettuare la notificazione dell'accertamento nelle mani del liquidatore e ultimo legale rappresentante come si evince dalla relata di notifica redatta dal messo comunale del comune di Patrica (Fr). L'estensione della vita della Società estinta, ai soli fini fiscali, comporta, pertanto, la proroga del potere di rappresentanza del liquidatore, che, quindi, legittimamente la rappresenta (cfr. Cass.10678/2022), nella fattispecie il Sig. Nominativo_1, che nel tempo ha assunto, oltre alla posizione di socio, anche quella di liquidatore della Società medesima.
Infondata appare anche l'eccezione relativa alla notifica oltre il termine quinquennale dalla cessazione della società che sarebbe spirato alla data del 03/05/2021 per cui la notifica avvenuta il 30/08/2021, al già liquidatore della stessa, non avrebbe alcuna efficacia giuridica.
Premesso che la decadenza del potere di accertamento non è rilevabile d'ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, dovendo la stessa essere eccepita dal liquidatore della società con apposita impugnativa nei confronti dell'atto societario, spetta al contribuente interessato far valere in sede processuale la sopravvenienza della decadenza di quest'ultima dal tempestivo esercizio del potere di accertamento.
Come emerge dagli atti l'accertamento alla società Società_1 è stato notificato dal messo comunale di Patrica nelle mani del liquidatore della società Nominativo_1 e non è stato impugnato dal liquidatore della società, divenendo così definitivo.
Deve aggiungersi che la motivazione dell'accertamento societario appare perfettamente in linea con la possibilità di esercitare qualsiasi aspetto defensionale da parte del contribuente, in base alle valutazioni espresse dall'Ufficio in relazione all'accertamento effettuato, anche grazie ai puntuali riferimenti all'attività di polizia Tributaria nell'ambito del procedimento penale n.634/17 R.G. presso la Procura della Repubblica di Cassino.
Sulla base di queste evidenze ritiene questa Corte che non si sia verificata alcuna compressione del diritto di difesa in quanto l'accertamento è stato effettuato in applicazione del paradigma presuntivo della distribuzione al socio degli utili occulti in presenza di società a ristretta base e le informazioni contenute nell'atto e negli allegati hanno consentito sin dall'inizio il pieno esercizio dei diritti di difesa da parte del contribuente. Anche la circostanza che il Nominativo_1 abbia ceduto le quote della società Società_1 nel corso del 2013 non appare idonea a escluderlo dagli accadimenti e dalla gestione della società. L'Ufficio ha sottolineato che la cessione delle quote al sig. Nominativo_1 (peraltro qualificato dalla Guardia di Finanza come una Testa di legno) è avvenuta alla fine del 2013 e non può costituire una prova della estraneità alla gestione societaria nell'anno 2012, oggetto di contestazione, nel quale il sig. Ricorrente_1
aveva una quota di partecipazione del 2%. L'atto impugnato, si ribadisce contiene una illustrazione chiara delle ragioni dell'imposizione fiscale e dei criteri seguiti per giungere all'ammontare dell'imposta da corrispondere. La Corte di Cassazione ha da tempo affermato la legittimità degli accertamenti (ex art. 38 co. 3, del D.P.R. n. 600/73) con i quali si contesta ai soci l'omessa dichiarazione di redditi di capitale determinati in proporzione alle quote o azioni possedute, in applicazione dell'articolo 2263, comma 1, del codice civile, a norma del quale “Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono uguali”. (v. ex plurimis: Cass. sentenza n. 26949/2020 e Cass. ordinanze nn. 28562/2020, 27445/2020, 26945/2020, 26317/2020, 24742/2020, 24599/2020, 21126/2020, 3980/2020).
Sulla base di quanto affermato appare coerente l'applicazione nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, ammettere la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. n. 1947 del 2019), che nel caso specifico non risulta offerta.”.
In sostanza di fronte al complessivo quadro indiziario fornito dall'Ufficio il ricorrente non ha fornito adeguata prova contraria. Per quanto riguarda l' insussistenza degli utili in capo alla società e la consequenziale contestazione delle modalità con la quale è stato determinato il reddito d'impresa accertato nei confronti della società, al fine di evidenziare l'assenza di utili nell'anno 2012, occorre sottolineare che, come emerge dagli atti, nella fase amministrativa non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa a supporto dei dati riportati nel bilancio e solo in parte la stessa è stata prodotta con il ricorso in primo grado, rimanendo comunque inidonea a verificare e riscontrare la necessaria correlazione tra i costi ed i ricavi. Anche perché la dichiarazione del reddito d'impresa è stato omesso dalla società, che non ha prodotto le dichiarazioni ai fini II.DD. ed IVA. Non sono stati, altresì, prodotti i libri obbligatori per il lavoro dipendente né, ai fini della deducibilità del costo, può essere sufficiente produrre i riepiloghi mensili delle spese per il lavoro dipendente in assenza del Libro Unico del Lavoro. Mancano i registri dei beni ammortizzabili con le relative fatture d'acquisto dei vari cespiti, pur in presenza di quote di ammortamento indicate nel bilancio. La produzione dei dati di bilancio, seppur approvati e presentati alla Camera di Commercio in assenza della necessaria documentazione a supporto (registri, scritture contabili, fatture, cespiti ammortizzabili, contratti, libri obbligatori per il lavoro dipendente, conti correnti etc.) ed in presenza delle omissioni dichiarative non può essere considerata una prova documentale effettiva.
Deve condividersi la valutazione già offerta dai giudici di primo grado secondo i quali la documentazione prodotta solo in sede processuale a più riprese si è rivelata inadeguata ed insufficiente a rideterminare l'accertamento societario. Sotto questo profilo le valutazioni dei giudici di primo grado sono pienamente condivise da questa Corte e devono coerentemente ritenersi richiamate per relationem .
Con istanza proposta nell'appello parte appellante ha chiesto, inoltre, la sospensione dell'esecuzione della sentenza e dell'atto impugnato perché sussisterebbero gravi e fondati motivi. In relazione a tale richiesta questa corte ritiene l'insussistenza dei presupposti cautelari per la concessione della sospensione ex art. 47 e 52 del D.lgs. 546/1992 e, in ogni caso, comunque, non adeguatamente documentati con riferimento ai profili del fumus boni juris e del periculum in mora. Sul punto deve ribadirsi l'infondatezza delle eccezioni contenute nell'appello ed il difetto della produzione di elementi di prova del medesimo atto;
né vi sono elementi per riconoscere il danno grave ed irreparabile a supporto delle valutazioni del contribuente.
Deve respingersi infine la domanda nuova relativa alla censura concernente l'avviso di accertamento in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 546/92 , e comunque infondata in quanto l'avviso di accertamento risulta pacificamente firmato digitalmente secondo la normativa vigente con indicazione della firma apposta digitalmente e informazioni circa la verifica di rispondenza del documento analogico a quello digitale nativo sia attraverso un QR CODE sia attraverso l'indicazione del LINK alla pagina dedicata sul sito istituzionale dell'amministrazione emittente, con indicazione dell'identificativo del documento (09004e20eb6a18a49) nonché del Codice di verifica (f314l2391) che rappresenta il codice alfanumerico attraverso cui potrà verificarsi la validità della firma digitale e la conformità del documento analogico a quello digitale.
Restano assorbiti i residui motivi, stante anche l'ampia e lineare esposizione di tutti i punti della controversia da parte dei giudici di primo grado che questa Corte, si ribadisce, condivide pienamente per relationem. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio rigetta l'appello del contribuente, spese a carico liquidate in € 2000.
Roma 26 gennaio 2026
Il Magistrato estensore Il Presidente
VA LL VI FO