Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 637
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell'art.1 comma 132 L.208/2015: inapplicabilità del raddoppio dei termini e decadenza

    La Corte ha ritenuto che entrambi gli accertamenti sono stati emessi nel 2020 e notificati nel 2021, in conformità con l'art. 157 del D.L. n. 34/2020 che proroga i termini di notifica degli atti impositivi in ragione dell'emergenza Covid-19. L'accertamento alla società è stato emesso entro il 31/12/2020 e notificato nel 2021.

  • Rigettato
    Violazione dell'art.5-ter nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218 – Omessa attivazione del contraddittorio preventivo – Invalidità dell'atto impositivo

    Non specificato nel testo fornito, ma implicitamente rigettato dalla decisione complessiva.

  • Rigettato
    Mancanza dei presupposti per applicare la presunzione della distribuzione ai soci degli utili ritenuti extracontabili

    La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci in caso di società di capitali a ristretta base sociale, in quanto il fatto noto è la ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e controllo reciproco tra i soci. Spetta al contribuente fornire la prova contraria, cosa che nel caso specifico non è avvenuta.

  • Rigettato
    Illegittimità della pretesa erariale in capo al ricorrente per insussistenza degli utili sulla società

    La Corte ha condiviso la valutazione del giudice di primo grado, ritenendo la documentazione prodotta dal contribuente inadeguata e insufficiente a rideterminare l'accertamento societario. La società aveva omesso le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e IVA, non aveva prodotto i libri obbligatori per il lavoro dipendente né i registri dei beni ammortizzabili con relative fatture d'acquisto. La produzione dei dati di bilancio, in assenza di documentazione di supporto e in presenza di omissioni dichiarative, non è considerata prova documentale effettiva.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento: nullità e/o inefficacia dell'avviso di accertamento in capo alla soc. DI.S. srl e non opponibilità dello stesso al ricorrente

    La Corte ha ritenuto che la cancellazione della società dal registro delle imprese non ne determina l'automatica estinzione ai fini fiscali, grazie a una 'proroga' quinquennale dell'esistenza della società prevista dal D.Lgs. 175/2014. L'Ufficio ha correttamente notificato l'accertamento al liquidatore entro i termini previsti. Inoltre, l'accertamento alla società non è stato impugnato dal liquidatore, diventando così definitivo.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 42 comma 3 del D.P.R. n. 600/73 poiché privo di sottoscrizione

    La Corte ha respinto tale eccezione, affermando che l'avviso di accertamento risulta firmato digitalmente secondo la normativa vigente, con indicazione della firma digitale, informazioni sulla verifica di conformità e un codice di verifica della validità della firma digitale.

  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per violazione degli art. 7 L. n. 212/2000 e 42 del D.P.R. n. 600/73

    Non specificato nel testo fornito, ma implicitamente rigettato dalla decisione complessiva.

  • Rigettato
    Erronea interpretazione dell'art. 19 comma 3 del D.lgs. 546/92

    Non specificato nel testo fornito, ma implicitamente rigettato dalla decisione complessiva.

  • Rigettato
    Mancanza di prova e di fondatezza dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto che l'accertamento sia stato effettuato in applicazione del paradigma presuntivo della distribuzione al socio degli utili occulti in presenza di società a ristretta base, e che le informazioni contenute nell'atto e negli allegati abbiano consentito il pieno esercizio dei diritti di difesa. Il ricorrente non ha fornito adeguata prova contraria.

  • Rigettato
    Istanza di sospensione della sentenza impugnata ex art 52 del d.lgs 546/1992

    La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti cautelari per la concessione della sospensione ex art. 47 e 52 del D.lgs. 546/1992, non essendo adeguatamente documentati i profili del fumus boni juris e del periculum in mora, né essendovi elementi per riconoscere un danno grave e irreparabile.

  • Rigettato
    Domanda di riforma della sentenza di primo grado

    La Corte ha rigettato l'appello in quanto infondato, confermando la decisione di primo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 637
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 637
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo