Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4458/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA in persona del Giudice Antonia Libera Oliva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 4458/2022 R.G. promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Milano alla Galleria San Babila n. Parte_1 C.F._1
4 A, presso lo studio dall'avv. Simone Forte che lo rappresenta e difende come da procura e mandato in atti
(attore in riassunzione)
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t. e Controparte_1 P.IVA_1 per Egli il Dott. in qualità di Responsabile del Contenzioso con CP_2 Controparte_3 sede legale in Roma alla Via G. Grezar n.14, elettivamente domiciliata in Lecce alla Via Leuca n.105, presso lo studio dell'Avv. Maria Rosaria Savoia ( ), dalla quale è rappresentata e C.F._2 difesa giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta
(convenuta in riassunzione)
e nei confronti di pagina 1 di 10
Martino n. 4
(convenuta-terza pignorata)
Conclusioni delle parti.
Per l'attore: “Accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis DPR n. 602/1973, codice identificativo fascicolo n. 62/2022/1072, codice identificativo procedura esecutiva n.
06284202200000519000, impugnato per i motivi esposti nel corpo dell'atto. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Per la convenuta: “ 1) Nella via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Giudice Tributario, Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lucca, per le cartelle tributarie sottese al pignoramento e precipuamente indicate alla pag.11) della comparsa di costituzione di;
2) Accertata e dichiarata la tardività dell'opposizione CP_5 per violazione del termine di cui all'art.617 c.p.c., dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione; 3) Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente con riguardo all'eccezione di nullità della notifica a mezzo PEC del pignoramento al terzo pignorato, nonché l'infondatezza della doglianza, accertata e dichiarata la legittimità della notifica dell'intimazione di pagamento prodromica al pignoramento medesimo, rigettare l'opposizione perché inammissibile, infondata ed oltremodo pretestuosa;
4) Accertata e dichiarata la legittimità dell'operato dell accertata e dichiarata Controparte_6
l'inammissibilità dell'opposizione per i motivi tutti di cui agli atti di parte, rigettare le avverse domande, eccezioni e conclusioni, con declaratoria di legittimità del pignoramento impugnato;
5) Con condanna di Controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Procedimento n. 982/2022 R.G.E.
Con ricorso ex artt. 615 e 617 c.p.c del 8.7.2022 (RGE 982/2022), ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi ex art.72 bis D.P.R. n. 602/1973 eseguito da
[...]
per il recupero del credito erariale di euro 572.938,12, come portato da n. 35 Controparte_1 cartelle di pagamento (nn. 06220010069089682000 06220010097042250000 06220020019109748000
06220020026707040000 06220040010655812000 06220060010992186000 06220060014305519000
06220070000292523000 06220080000739714000 06220080002213962000 06220090000095969000
06220090001846584000 06220100006125483000 06220100026322255000 06220110010752624000 06220110014482934000
06220110026681302000 06220120000126848000 06220120003068476000 06220120005993229000 06220120008493111000 pagina 2 di 10 06220130015160883000 06220140009848748000 06220140018761178000 06220150001331547000 06220150006175635000
06220150009821841000 06220150019363742000 06220160015249582000 06220170004312260000 06220170004312361000
06220180001290349000 06220180006218036000 06220190006799467000 06220190009661948000) e n. 2 avvisi di addebito (36220120000593556 e 36220120002025251).
Ha dedotto il ricorrente la nullità del pignoramento opposto, chiedendo la sospensione dell'esecuzione, per: inesistenza della notifica dell'atto impugnato al terzo pignorato, in quanto proveniente da indirizzo PEC non compreso in pubblici elenchi;
mancata notifica della prodromica intimazione di pagamento;
violazione della L. 228/2012, art. 1 comma 537, per non aver sospeso la procedura a seguito di apposita istanza.
Si è costituita in giudizio l (d'ora in poi o Controparte_1 CP_5 CP_1 evidenziando l'infondatezza dell'opposizione e, in particolare, il difetto di giurisdizione del Tribunale
Ordinario in favore del Giudice Tributario - avendo il ricorrente contestato l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento - relativamente a n. 28 cartelle (sottese al pignoramento) aventi ad oggetto ruoli tributari. Instava per il rigetto dell'istanza di sospensione e dell'avversa opposizione.
Nella fase cautelare, il G.e., con ordinanza del 27.9.2022, ha rigettato l'istanza di sospensione per i seguenti motivi: “Come eccepito dall'opposta l'opposizione agli atti esecutivi è infondata, in quanto Controparte_7 ha prodotto rituale notifica dell'intimazione di pagamento ritualmente effettuata … Quanto alla notifica al terzo pignorato, l'opponente è carente di legittimazione attiva, ma va comunque osservato che per la ritualità della notifica è necessario che la PEC del destinatario sia inserita in pubblici elenchi, non quella del notificante. Quanto alla sospensione chiesta il 11-7-2022 va evidenziato che dopo la presentazione dell'istanza l'opposta non ha posto in essere alcun successivo atto di esecuzione. Quanto all'opposizione all'esecuzione, va evidenziata la palese carenza di giurisdizione di questo giudice, in quanto la quasi totalità del debito è di natura tributaria, e va quindi eventualmente contestato dinanzi alla
Commissione Tributaria. Va pertanto rigettata l'istanza di sospensione, ed alle parti assegnato termine di giorni 60 per il giudizio di merito dinanzi a questo tribunale, competente per valore e materia” (doc. 2 fascicolo parte attrice).
Procedimento n. 4458/2022 R.G.
Con l'atto di citazione introduttivo della fase di merito dell'opposizione, ha reiterato i Parte_1 medesimi motivi proposti in sede cautelare.
pagina 3 di 10 Con comparsa del 8.2.2023 si è costituita in giudizio , evidenziando Controparte_1
l'infondatezza delle avverse pretese e ribadendo, in particolare, il difetto di giurisdizione del G.O. con riguardo alle cartelle di natura tributaria (cartelle nn.: 06220010069089682 06220020019109748
06220020026707040 06220040010655812 06220060010992186 06220070000292523 06220080000739714
06220080002213962 06220090000095969 06220090001836584 06220100026322255 06220110010752624
06220110014482934 06220120000126848 06220120005993229 06220120008493111 06220130015160883
06220140009848748 06220150001331547 06220150006175635 06220150019363742 06220160015249582 06220170004312260
06220170004312361 06220180001290349 06220180006218036 06220190006799467 06220190009661948. Enti impositori: Ufficio , Agenzia delle Entrate, Regione Toscana, Consorzio Toscana Nord) CP_8
Nella prima memoria ex art. 183 6 comma c.p.c. l'attore eccepito la nullità della costituzione in giudizio di , effettuata a mezzo avvocato del libero foro. CP_5
La causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.1.25 sulle conclusioni delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla nullità della costituzione in giudizio di CP_5
L'eccezione formulata dall'opponente è infondata.
Si richiama sul punto la sentenza n. 30008/2019 con cui la Cassazione a SS.UU. ha ribadito che l'agente della riscossione ha facoltà di scelta nel farsi difendere dall'Avvocatura di Stato ovvero da un Avvocato del libero foro: “impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio l' si avvale: - Controparte_9 dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art. 43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio»; e ancora, “quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di pagina 4 di 10 un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”.
L'eccezione deve essere rigettata.
Sul difetto di giurisdizione
La procedura esecutiva è stata azionata per crediti di natura tributaria, amministrativa e previdenziale.
L'eccezione è fondata con riferimento ai crediti di natura tributaria.
Ebbene, in tema di riparto di giurisdizione, le Sezioni Unite hanno già da tempo chiarito che: “La questione attiene all'individuazione del giudice - ordinario o tributario - cui è devoluta la cognizione dell'opposizione proposta avverso un atto di pignoramento effettuato in forza di crediti tributari e basata sulla dedotta mancata o invalida previa notificazione della cartella di pagamento recante la suddetta pretesa creditoria (o comunque di un altro atto che deve precedere l'inizio dell'espropriazione) …Va riaffermato il principio di diritto secondo cui in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, secondo periodo, art. 19, D.P.R. n. 602 del
1973, art. 57 e art. 617 cod. proc. civ. - davanti al giudice tributario…Non ha importanza ai fini dell'attribuzione della giurisdizione se, in punto di fatto, la cartella (o gli altri atti richiesti dalla legge) sia stata o no effettivamente notificata: la pronuncia sulla giurisdizione, infatti, non può dipendere dal raggiungimento in concreto della prova della notificazione della cartella, trattandosi di punto attinente al merito, da accertarsi dal giudice avente giurisdizione sulla controversia
(nella specie, come visto, il giudice tributario)” (Cass. SS.UU. nn. 13913/2017 e 13916/2017).
Con ulteriore ordinanza delle Sezioni Unite n. 7822/2020, si è ancora chiarito – tanto più dopo l'intervento della Corte Costituzionale con decisione 114/18 – “che il confine fra la giurisdizione tributaria e la giurisdizione ordinaria, si deve individuare considerando che, quanto la legge, nell'art. 2 più volte citato (d.lgs 546/92), dice che restano esclusi dalla giurisdizione tributaria gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla notifica dei noti atti, intende dire che alla giurisdizione tributaria risulta riservata la cognizione delle questioni inerenti alla pretesa tributaria non solo se una notifica valida vi sia stata, ma anche se non vi sia stata o se vi sia stata in modo inesistente o in modo nullo. Ne discende che la qualificazione che il legislatore ha fatto con l'aggettivo "successivi" per individuare gli atti pagina 5 di 10 dell'esecuzione riservati alla cognizione del giudice ordinario deve essere letta nel senso che comprenda questi atti non solo in quanto succeduti ad una notifica della cartella o dell'intimazione effettivamente e validamente eseguite, ma anche nel senso di comprendere l'ipotesi in cui detti atti siano succeduti ad una notifica nulla o inesistente o mancata. La cognizione della questione della nullità, della inesistenza, della mancanza della notifica non è deducibile come ragione di impugnazione dell'atto dell'esecuzione davanti al giudice ordinario per il fatto che è questione che si appartiene alla giurisdizione tributaria. Tale appartenenza non cessa di sussistere in presenza del compimento di un atto dell'esecuzione, in quanto esso segna il momento in cui si verifica la possibilità di conoscenza dell'esistenza della cartella o dell'intimazione, che il vizio o la mancanza della notifica non ha garantito, così rendendosi possibile solo con quel compimento ed in quel momento l'impugnazione di detti atti e la contestazione della pretesa tributaria, sia in via formale
(cioè proprio e/o anche per il vizio o la mancanza di notificazione), sia in via eventualmente sostanziale (cioè con riferimento alla sussistenza della pretesa indicata nella cartella). Nel sistema del combinato disposto dell'art. 2 del d.lgs.
n. 546 del 1992 e degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 602 del 1973 ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi -
pagina 6 di 10 nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria).”
Pertanto, nel caso de quo, avendo l'attore contestato l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento sottesa al pignoramento, deve essere declinata la giurisdizione di questo tribunale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lucca, relativamente ai ruoli tributari.
***.***.***
Ne consegue che saranno esaminate le eccezioni formulate dall'opposta e i motivi di opposizione, limitatamente ai crediti riconducibili alla giurisdizione ordinaria.
Sulla tardività dell'opposizione
Parte opposta ha eccepito la tardività dell'opposizione per violazione del termine di cui all'art. 617 c.p.c., individuando quale dies a quo per la tempestività dell'opposizione la notifica dell'intimazione.
L'eccezione è infondata atteso che la tempestività dell'opposizione va verificata con riferimento all'atto impugnato (pignoramento) e alla conoscenza dello stesso da parte dell'opponente che si duole, appunto, dell'omessa conoscenza di tutti gli atti presupposti.
L'eccezione è quindi infondata. CP_1 Sulla improcedibilità dell'azione con riguardo ai crediti previdenziali – avvisi di addebito - per difetto del contraddittorio
Parte opposta eccepisce l'improcedibilità dell'opposizione con riguardo ai crediti di natura previdenziale ed assistenziale, avendo parte opponente contestato la presunta illegittimità del CP_1 pignoramento opposto per omessa notifica degli avvisi di addebito n.36220120000593556000 e n.36220120002025251000 (notificati direttamente dall'Ente impositore), senza al contempo evocare l'Ente in giudizio, unico soggetto legittimato a contraddire.
L'eccezione è infondata.
Si osserva che non si tratta di opposizione a cartelle esattoriali, bensì di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi e, quindi, alla procedura esecutiva susseguente.
La Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 3870/2024 ha affermato che “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le pagina 7 di 10 opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione”.
L'eccezione non può essere accolta.
***.***.***
Può quindi procedersi all'esame del merito dell'opposizione.
Sull'omessa notifica dell'intimazione di pagamento
Con riferimento alle cartelle non escluse dalla giurisdizione ordinaria, parte opposta ha depositato in giudizio la documentazione afferente alla rituale notifica dell'intimazione di pagamento effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dal messo notificatore il 10.2.2022, essendosi l'opponente reso irreperibile dal
26.5.2021, come risulta dall'Ufficio Anagrafe del Comune di Lucca. (doc. 3 fascicolo RGE 982/2022).
Le difese sul punto svolte da parte opponente sulla irritualità della notifica eseguita ex art. 143 cpc sono destituita di qualsivoglia fondamento, essendo documentalmente provata l'irriperibilità dell'opponente a far data da tempo ampiamente precedente la notifica contestata.
L'intimazione di pagamento deve ritenersi validamente notificata e il motivo di opposizione deve essere rigettato.
Sulla inesistenza della notifica a mezzo PEC
Parte opponente eccepisce l'“inesistenza giuridica” della notifica al terzo pignorato effettuata a mezzo
Pec, perché l'indirizzo del notificante ( non proviene dai Pubblici Controparte_1
Registri.
Invero, l'opponente è carente di legittimazione attiva (destinatario della notifica è Controparte_4 che, pertanto, è la sola che potrebbe sollevare l'eccezione), ma comunque va osservato che per la
[...] ritualità della notifica è necessario che la PEC del destinatario sia inserita in pubblici elenchi, non quella del notificante (art. 26 DPR 602/1973. V. sul punto ordinanza G.E.).
pagina 8 di 10 Il motivo di opposizione deve essere rigettato, essendo peraltro le pronunce della Suprema Corte sul punto citate dall'opponente attinenti per l'appunto alla regolarità di notifiche via Pec al soggetto destinatario e non del notificante.
Sull'istanza di sospensione legale ex art. 1 comma 537 e ss. L. 228/2012
Il comma 537 della suindicata norma, recita “… gli enti e le società incaricate per la riscossione dei tributi, di seguito denominati «concessionari per la riscossione», sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538.”
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28354/2019 citata dallo stesso opponente ha invero chiarito:
“L deve sospendere immediatamente ogni iniziativa finalizzata alla riscossione delle Controparte_9 somme iscritte a ruolo qualora il contribuente, tramite l'apposito modulo” sospensione legale della riscossione” (art. 1, commi da 537 a 544, Legge n. 228/2012) asserisca e documenti che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo siano stati interessati da fatti modificativi e/o estintivi, al fine di valutare lo sgravio dai sistemi informatici ”; nel caso che qui ci occupa, tuttavia, non sono stati dedotti fatti modificativi o estintivi della pretesa creditoria, dolendosi l'opponente di meri vizi formali degli atti;
ne consegue che non sussistono i presupposti per l'operatività della sospensione legale.
Il motivo è infondato.
L'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: relativamente ai ruoli tributari, dichiara il difetto di giurisdizione di questo Tribunale in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Lucca;
rigetta per il resto l'opposizione;
pagina 9 di 10 condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta liquidate in euro 15.659,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Lucca, 23.1.25.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
pagina 10 di 10