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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1977/2021 introdotta con ricorso depositato in data 12.11.2021 da
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.1960 ed ivi residente in [...]n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Brunetti del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
21.07.1962 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Angelozzi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17.06.2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RICORRENTE: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in data 20.06.1992, trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Ascoli Piceno (anno 1992, Atto. n. 93-2-A);
2. per tutto quanto sopra argomentato e provato dall'indagine della Guardia di Finanza, viste le notevoli disponibilità economiche di cui gode la convenuta a Controparte_1
seguito della devoluzione dell'eredità della zia in beni mobili e immobili, rigettare la richiesta della IGnora in punto assegno divorzile (tanto più nell'importo CP_1
maggiore dalla stessa richiesto) in suo favore in quanto assolutamente non dovuto;
3. per tutto quanto sopra argomentato e provato, rigettare la richiesta di parte convenuta in punto aumento dell'assegno mensile di mantenimento ad € 400,00 per ciascun figlio in quanto comunque anche tardiva e non adeguatamente motivata;
4. rigettare altresì la richiesta di controparte di dichiarare “la nullità della parte afferente ad una accettazione di un diritto che ancora non esiste, e tanto più, sub condicione”, in quanto tardiva e non adeguatamente motivata, in ogni caso accertare e dichiarare, per tutto quanto sopra premesso, affermato e dimostrato, l'avveramento della suddetta condizione di cui alla separazione tra i coniugi del marzo 2017 (punto F delle condizioni di separazione riportate in omologa), avendo incontestabilmente la IG.ra ricevuto per successione testamentaria una consistente eredità da parte della CP_1
zia già nel 2016, a dimostrazione del fatto che il mantenimento non Parte_2
era dovuto ex tunc;
5. accertare e dichiarare di conseguenza l'idoneità del suddetto patrimonio mobiliare e immobiliare ricevuto in eredità dalla al sostentamento CP_1 della stessa, con la conseguente revoca dell'assegno di mantenimento a far data dall'aprile 2017 (o altra data di giustizia) e diniego in radice del diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile da parte dell'attore, per qualsiasi importo;
6. per tutto quanto sopra premesso e dimostrato, accertare e dichiarare per l'effetto che il IG. ha versato indebitamente alla IG.ra la somma totale Pt_1 Controparte_1
di € 14.200,00 a titolo di mantenimento non dovuto;
7. accertare e dichiarare il diritto in favore dell'attore alla restituzione della somma di € 14.200,00 indebitamente versata all'ex moglie a far data dall'aprile 2017 a titolo di assegno di Controparte_1
mantenimento non più dovuto, condannando quest'ultima al pagamento della somma suddetta o altra ritenuta di giustizia;
8. per tutto quanto sopra premesso, argomentato, dedotto e ritenuto anche in base all'indagine della Guardia di Finanza, per il comportamento di controparte elusivo della verità come sopra dimostrato, condannare la convenuta al pagamento di una somma equitativamente Controparte_1
determinata ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata;
9. accertare l'autonomia economica del figlio sia per l'età ormai raggiunta sia per la sua evidente Per_1
capacità di garantirsi un reddito adeguato, come dimostrato dall'indagine della
Guardia di Finanza, dichiarando non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento in suo favore;
10. confermare il contributo al mantenimento della sola figlia , Per_2
fintanto che la stessa non diverrà economicamente indipendente, ponendo a carico del
IG. a titolo di concorso, un assegno mensile dell'importo di € 300,00 da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno. Con vittoria di spese e compensi anche della fase di Reclamo presso la corte d'Appello di Ancona, rimborso forfetario per spese generali e CPA come per legge. Reiterate le istanze istruttorie formulate e non ammesse”
PER LA RESISTENTE: “Piaccia al Tribunale di Ascoli Piceno, adversis reiectis: a)
Aumentare l'assegno alimentare a favore dei figli nella misura di € 400,00 cadauno;
b) Disporre un assegno divorzile a favore della nella misura di € Controparte_1 400,00; c) Rigettare la domanda di restituzione somme di danaro, poiché improcedibile;
d) Dichiarare la nullità della parte afferente ad una accettazione di un diritto che ancora non esisteva e, tanto più, sub conditione;
inammissibilità totale e nullità di quella clausola che non è dato sapere come sia stata avallata;
e) Respingere in toto le domande formulate dal f) Tenere conto del contenuto degli Pt_1
accertamenti della Guardia di Finanza che ben devono essere letti ed integrati in relazione all'effettività patrimoniale di essa e di esso Elementi che ben CP_1 Pt_1
verranno analizzati parola per parola in sede di scritto conclusionale”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 20.06.1992 aveva contratto matrimonio concordatario con la sig.ra CP_1
C.F. nata ad [...] il [...], trascritto nel
[...] C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ascoli Piceno (anno 1992, Atto. n.
93-2-A), scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione nascevano in Ascoli Piceno i due figli: di anni 27 e di Per_1 Per_2
anni 21, entrambi studenti universitari;
- l'unione, purtroppo, non si rivelava felice e i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso, giusto decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 16.03.2017, proc. R.G. n. 1977/2016;
- per tutto il periodo successivo alla separazione non si era più ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
- nelle condizioni concordate in sede di separazione, il sig. alla lettera f), si Pt_1
obbligava a versare un assegno di mantenimento mensile di € 200,00 alla resistente
“fino a quando la stessa non abbia percepito gli eventuali beni della successione della
IG.ra e sino a quando non verranno valutati gli importi e il Parte_2
relativo patrimonio e ritenuti gli stessi idonei per il sostentamento della CP_1 CP_1
”;
[...] - la sig.ra zia della resistente, era deceduta il 2 luglio 2016 e il Parte_2
testamento pubblico e l'accettazione di eredità erano stati registrati il 7.7.2016 al numero 2905 serie 1T (si veda doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta parte resistente);
- alla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione (08.03.2017), secondo il ricorrente la sig.ra era, dunque, ben CP_1
consapevole della consistenza dei beni provenienti dalla successione a lei devoluta, ignorata invece dal il quale non aveva accesso alla completa descrizione dei Pt_1
cespiti ereditari presenti nella dichiarazione di successione, essendone consentita la visione e consultazione soltanto agli eredi;
- la dichiarazione di successione testamentaria era stata, infatti, depositata dalla resistente presso l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno in data 29.03.2017, ossia tre settimane dopo la comparizione delle parti nella procedura di separazione e quando già era stato emesso il decreto di omologa dal Presidente del Tribunale;
- deduceva il ricorrente che, quando la sig.ra era ancora in vita, egli Parte_2
aveva potuto constatare, tramite la lettura di un testamento, che la era stata CP_1
istituita erede dalla zia e che il patrimonio di quest'ultima comprendeva numerosi immobili nonché, quantomeno, due polizze vita per un valore complessivo di circa
180.000 euro;
- in mancanza di informazioni e documentazione da parte della resistente, il Pt_1
mediante la consultazione dei pubblici registri, aveva scoperto che, per quanto attiene alle proprietà immobiliari, la sig.ra aveva ereditato dalla defunta zia la piena CP_1
proprietà di un'unità immobiliare sita nel Comune di Ascoli Piceno (distinta catastalmente al foglio 100, partic. 205, sub 2, cat. A/2, via Ionio 9, piani 1-T) e diversi beni immobili nel Comune di Acquasanta Terme (due abitazioni e un magazzino), oltre a numerosi terreni in piena proprietà e/o in comproprietà con altri coeredi;
- il ricorrente non era, invece, a conoscenza dei beni mobili della defunta Parte_2
(polizze vita e/o conti bancari), ereditati dalla resistente;
[...] - in ragione della devoluzione della suddetta eredità si doveva considerare avverata la condizione di cui al punto f) dell'accordo di separazione, sicché la non aveva CP_1
più diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento;
- considerato che la dichiarazione di successione testamentaria della sig.ra Parte_2
era stata depositata dalla resistente presso l'Agenzia delle Entrate di Ascoli
[...]
Piceno in data 29.03.2017, il aveva versato alla moglie, senza alcuna ragione, Pt_1
l'assegno di mantenimento a partire dal mese di aprile del 2017; pertanto, in questa sede chiedeva la restituzione delle somme indebitamente corrisposte;
- inoltre, stante l'accrescimento del patrimonio della resistente, tale per cui ella aveva i mezzi di sostentamento necessari per provvedere autonomamente alle proprie esigenze per il resto della vita (tenuto conto dell'età delle parti, ad oggi ultrasessantenni), non sussisteva uno squilibrio economico tra i coniugi e, di conseguenza, non vi erano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile alla sig.ra CP_1
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra alle condizioni indicate Controparte_1
nel ricorso. In particolare, chiedeva, previo accertamento dell'avveramento della condizione di cui al punto f) dell'accordo di separazione, che la resistente fosse condannata a restituirgli le somme indebitamente versate in suo favore a partire dal mese di aprile 2017, pari, alla data di deposito del ricorso, ad euro 11.000; il sig. Pt_1
chiedeva, inoltre, che fosse rigettata la richiesta di assegno divorzile da parte dell'ex moglie, avendo ella, in ragione della cospicua eredità ricevuta dalla zia Parte_2
i mezzi di sostentamento per provvedere in via autonoma alle proprie
[...]
esigenze per il resto della vita;
per quanto riguarda il mantenimento dei figli, il ricorrente chiedeva che fosse confermato l'assegno di euro 300 per ciascuno, stabilito in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal vigente Protocollo adottato da questo Tribunale.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. Nello specifico, chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari ad euro 400 mensili, considerato che il patrimonio ereditato dalla zia era, in realtà, privo di un rilevante valore economico (si trattava per lo più di immobili vetusti e terreni incolti di cui possedeva una minima parte), come attestato nella perizia di parte allegata alla comparsa di risposta sub doc.
3 e tenuto conto, altresì, che la donna versava in una precaria situazione di salute la quale, unitamente all'età non più giovane, non le permetteva di reperire un'occupazione con cui soddisfare da sola tutte le necessità della vita quotidiana;
inoltre, poiché le esigenze dei figli erano aumentate, chiedeva che l'assegno di mantenimento in loro favore, a carico del padre, fosse aumentato nella misura di euro
400 cadauno.
I coniugi comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 23.02.2022; fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 07.03.2022 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole con cui veniva posto a carico del ricorrente un contributo mensile per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 600, nonché un assegno divorzile provvisorio in favore della resistente di euro 100 al mese;
inoltre, ciascun genitore veniva onerato del pagamento del 50% delle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse dei figli.
Le parti si costituivano nella successiva fase dinanzi al G.I. ove, all'udienza del
13.10.2022, tenutasi in modalità cartolare, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la decisione sull'ammissione delle prove all'udienza dell'8 giugno 2023.
Con ordinanza del 03.09.2023 il Giudice rigettava le richieste di prove orali proposte dalle parti e disponeva che la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno accertasse: - se avesse mai stipulato due polizze vita di circa 100.000 € ciascuna Parte_2
presso la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno - ora Intesa San Paolo S.p.A. - e due polizze presso l'Unicredit S.p.A. di 80.000 € l'una e, in caso affermativo, chi avesse riscosso le relative somme;
- se fosse titolare di conti correnti o Parte_2 depositi e, in caso affermativo, sia l'entità delle somme depositate, sia chi avesse riscosso le relative giacenze;
- se la fosse titolare di rapporti di conto corrente e CP_1
depositi presso gli istituti di credito e postali (Banca 5; ; Unicredit Controparte_2
S.p.A.; e Lys pay S.p.A.) e, in caso affermativo, quali somme fossero Controparte_3
a quella data giacenti o se fossero comunque transitate sui conti in questione, dal 2016 ad oggi, somme di rilievo;
- se figlio delle parti, fosse titolare di un Controparte_4
rapporto di lavoro e, in caso affermativo, quali redditi conseguisse;
- quali redditi il socio dell'impresa ”ItalService di Parissi e Traini”, operante nel settore Pt_1
elettrico, effettivamente conseguisse. Infine, il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.06.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In quella sede, considerato che la Guardia di Finanza aveva depositato la richiesta relazione in data 17.01.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
Ciò posto, va in primo luogo verificato se si sia avverata o meno la condizione di cui al punto f) dell'accordo di separazione, secondo la quale il avrebbe dovuto Pt_1
versare alla moglie un assegno di mantenimento di euro 200 mensili fino a quando la stessa non avesse percepito gli eventuali beni della successione della sig.ra Parte_2
e sino a quando questi non fossero stati valutati e ritenuti idonei per il
[...]
sostentamento della sig.ra Controparte_1
La clausola de qua è, dunque, una condizione risolutiva che impedisce al contratto, in caso di suo avveramento, di continuare a produrre effetti;
per espressa volontà delle parti, inoltre, gli effetti della risoluzione sarebbero retroagiti non al tempo in cui era stato concluso l'accordo, ma al momento in cui, una volta accertata la devoluzione dell'eredità, i beni relitti, previa valutazione, fossero stati ritenuti idonei al mantenimento della CP_1
In punto di diritto, va premesso che l'accordo di separazione si configura come “atto essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente”, tanto da essere definito, riprendendo un'efficace espressione della dottrina, “come uno dei momenti di più significativa emersione della negozialità nel diritto di famiglia” (cfr. Cass., 20 novembre 2003, n. 17607; Cass. civ., 15 maggio
1997, n. 4306). Ne deriva la piena legittimità della condizione risolutiva apposta dai coniugi all'accordo di separazione, la quale, infatti, non afferisce ad una rinuncia preventiva all'assegno divorzile – come ritenuto dalla resistente –, bensì prevede che l'assegno divorzile (di cui le parti possono pienamente disporre non essendo un diritto indisponibile, quantomeno nella sua componente compensativa e perequativa), sarebbe stato versato dal ricorrente fino a quando la stessa non fosse divenuta economicamente indipendente e in grado di provvedere da sé al proprio sostentamento, per effetto dell'eredità ricevuta dalla zia di talché, l'eccezione di nullità Parte_2
sollevata dalla controparte deve essere rigettata.
Tanto premesso, va osservato che l'avveramento della condizione consiste nella realizzazione dell'evento specifico dalla stessa previsto, che determina definitivamente il venir meno della situazione di incertezza circa gli effetti dell'atto condizionato.
Affinché la condizione possa ritenersi avverata, deve realizzarsi una piena corrispondenza fra l'evento dedotto in condizione e quello concretamente realizzatosi.
Nel caso di specie, l'evento riguardava la percezione, da parte della dei beni CP_1
provenienti dalla successione della zia purché gli stessi fossero Parte_2
idonei al sostentamento della resistente.
Ebbene, nel testamento della sig.ra del 9 maggio 2016, pubblicato Parte_2
il 6 luglio 2016 e registrato il successivo 7 luglio, la sig.ra era stata Controparte_1
istituita e nominata erede universale di tutti i beni della de cuius. In data 6 luglio 2016, al momento della pubblicazione del testamento dinanzi al Notaio Dott.ssa Per_3
la sig.ra aveva inoltre accettato “puramente e semplicemente”
[...] Controparte_1
l'eredità della zia (si veda doc. 2 fascicolo parte resistente), sicché ella è subentrata nella posizione giuridica della defunta a partire dalla morte della stessa, avvenuta il 2 luglio 2016, in base a quanto stabilito dall'art. 459, comma 2, c.c., secondo cui
“L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione”, ossia al momento della morte del testatore, come previsto dall'art. 456 c.c.
Da quella data, pertanto, la resistente è divenuta titolare del patrimonio della il quale, per quanto riguarda i beni immobili, anche stando alla perizia di Parte_2
parte prodotta dalla ha un valore complessivo di € 65.541,00, come rilevato dal CP_1
Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti.
Peraltro, risulta dagli atti che la abbia deciso di non mettere a reddito uno degli CP_1
appartamenti ereditato dalla zia, sito in Ascoli Piceno alla via Ionio n. 9, avendo preferito concederlo in comodato (si veda doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. di parte resistente).
In merito, invece, ai beni mobili di ricevuti dalla resistente, dalla Parte_2
relazione della Guardia di Finanza, acquisita agli atti, emerge quanto segue.
La sig.ra tra il 30.03.2016 e il 09.05.2016, ha riscattato quattro Parte_2
polizze-vita di cui era contraente-assicurata e ove era indicata quale beneficiaria, in caso di morte, la sig.ra Le somme così liquidate erano state Controparte_1
successivamente donate, in data 20.05.2016, mediante bonifico bancario, alla resistente
– a quella data già istituita erede universale della sig.ra giusto testamento Parte_2
pubblico del 9 maggio 2016 – per un importo complessivo di euro 450.000,00.
Il successivo 23 maggio 2016, appena tre giorni dopo averla ricevuta, la sig.ra CP_1
ha dato quella stessa somma, mediante bonifico bancario, al sig. , Parte_3
indicando come causale “prestito infruttifero”.
Peraltro, risulta dal testamento in atti che il sig. era uno dei legatari della Parte_3
predetta tanto che la resistente, dopo aver ricevuto l'importo di euro Parte_2
55.214,67 a seguito dell'estinzione del conto corrente della de cuius, ha provveduto, in adempimento di quanto stabilito da quest'ultima nel testamento, ad eseguire vari bonifici di euro 10.000 circa ciascuno in favore dei legatari, tra cui vi era appunto anche
, cui la somma è stata infatti erogata il 12 maggio 2017. Parte_3
Alla luce di quanto emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza, la condizione di cui al punto f) dell'accordo di separazione risulta, pertanto, impossibile, con tale espressione intendendosi la condizione in relazione alla quale viene dedotto un evento che non può avverarsi, per impossibilità fisica o giuridica. Ai fini dell'apprezzamento dell'impossibilità della condizione dedotta in contratto deve aversi riguardo all'ambiente in cui il contratto è stato stipulato, ovvero occorre applicare un giudizio di ragionevolezza agli impedimenti di fatto o di diritto che si frappongono alla realizzazione della condizione. L'impossibilità della condizione presa in considerazione dalla norma è quella originaria, ossia coeva al negozio cui la condizione afferisce. Inoltre, la condizione è impossibile se l'evento con essa previsto è irrealizzabile originariamente, per ragioni fisiche o giuridiche (Cass. n. 2834/1976).
Nel caso di specie, la condizione risolutiva non si sarebbe mai potuta avverare pienamente, poiché, posto che con la devoluzione del patrimonio immobiliare la condizione si deve considerare realizzata soltanto parzialmente, non essendo questo sufficiente, in mancanza di altri beni ereditari, al sostentamento della come CP_1
ritenuto dal Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti, alla cui motivazione, sul punto, ci si riporta integralmente, nessuno, in mancanza di indagini tributarie, sarebbe potuto venire a conoscenza della donazione, fatta dalla sig.ra alla nipote in data 20.05.2016, dell'importo liquidato dalle polizze- Parte_2
vita intestate alla donante (di cui, in ogni caso, la era già beneficiaria in caso di CP_1
morte del contraente-assicurato), pari a ben 450.000 euro, avendo la resistente
“spostato” immediatamente tale ingente somma sul conto corrente del sig. Parte_3
per un riferito “prestito infruttifero”, senza mai informare di ciò il
[...] Pt_1
L'evento dedotto in condizione, dunque, non si sarebbe mai potuto verificare.
Poiché la clausola de qua contiene una condizione impossibile risolutiva, ai sensi dell'art. 1354 c.c. questa si ha per non apposta all'accordo a cui accede. Una volta accertata e dichiarata l'impossibilità della condizione di cui al punto f) dell'accordo di separazione, dal momento che la domanda di restituzione delle somme indebitamente versate dal alla moglie riguarda sia l'assegno di mantenimento Pt_1
che l'assegno divorzile – quest'ultimo stabilito dal Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti adottati nella presente procedura –, occorre allora verificare se, in concreto, sussistano i presupposti per il riconoscimento, in questa sede, di un assegno divorzile in favore della sig.ra Controparte_1
Al riguardo, rileva il Collegio che, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 18287 dell'11 luglio 2018, è stata abbandonata la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e si è optato per un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, orientata al rispetto del quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Le Sezioni Unite, infatti, se da un lato, si sono discostate dal precedente orientamento che, per decenni, ha riconosciuto un peso notevole al parametro del tenore di vita (a partire da Cass., Sezioni Unite, 29 novembre 1990, n. 11490), dall'altro, hanno escluso che possa non riconoscersi alcun diritto all'ex coniuge che ha contribuito, in accordo con l'altro, alla conduzione della vita familiare mediante un lavoro di tipo casalingo, rinunciando pertanto ad una propria indipendenza economica.
Ha sostenuto la Cassazione che, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, in quanto declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Ad avviso delle Sezioni Unite, dunque, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 13/12/2024, n.32354)
In particolare, le Sezioni Unite n.18287/2018 citate, che hanno indicato un percorso interpretativo che tenga conto dell'esigenza riequilibratrice, hanno rimarcato che il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio, sia onerando le parti che potenziando i poteri officiosi attribuiti al giudice ai fini probatori, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco (Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14378). Deve infatti rilevarsi che, alla luce del nuovo orientamento in tema di assegno di divorzio elaborato dalle
Sezioni Unite di questa Corte con la sopra citata sentenza n. 18287 del 2018, lo squilibrio economico patrimoniale costituisce la precondizione necessaria per l'accertamento del diritto potendo trovare applicazione il criterio perequativo- compensativo, e quando rileva, da solo o unitamente agli altri, quello assistenziale soltanto se tale squilibrio persista nel tempo (Cassazione civile sez. I - 02/07/2021, n.
18777).
Nella vicenda in esame, risulta, al contrario, che, per effetto della devoluzione ereditaria e delle donazioni ricevute dalla sig.ra a partire dal mese Parte_2 di maggio del 2016 non sussista alcuno squilibrio economico tra il sig. Parte_1
e la sig.ra avendo anzi quest'ultima, per quanto emerge dagli atti, un Controparte_1
patrimonio superiore rispetto a quello dell'ex coniuge, che certamente le consente, considerata anche l'età – la donna ha oltre sessant'anni – di provvedere autonomamente alle proprie esigenze per il resto della vita.
D'altra parte, anche volendo ritenere che la somma di euro 450.000 che la resistente ha ricevuto dalla zia sia stata effettivamente prestata integralmente al Parte_2
– e non si tratti in realtà di un'interposizione fittizia –, ciò dimostra che Parte_3
la donna aveva comunque una disponibilità economica rilevante, avendo potuto privarsi immediatamente di un importo così ingente, di cui in ogni caso è tuttora creditrice.
Ne deriva che la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente deve essere rigettata, non sussistendo i presupposti per il suo riconoscimento.
Occorre a questo punto esaminare la domanda di restituzione dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile indebitamente versati dal ricorrente alla controparte.
Quest'ultima, in sede di separazione, aveva prestato il proprio consenso a che l'assegno di mantenimento di euro 200 mensili non le venisse più versato qualora i beni ricevuti per successione della sig.ra fossero stati ritenuti idonei al suo Persona_4
sostentamento.
Ebbene, in questa sede è stato accertato che il patrimonio mobiliare e immobiliare della era sufficiente, già prima della procedura di separazione, a soddisfare tutte le CP_1
esigenze della donna, avendo ella ricevuto dalla zia, oltre a diversi beni immobili in eredità, anche la cospicua somma di euro 450.000.
Pertanto, sin dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione non vi erano i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento alla resistente;
parimenti, già al momento del deposito del ricorso da parte del non avrebbe potuto essere disposto in Pt_1
favore della un assegno divorzile, che, infatti, il Presidente ha stabilito soltanto CP_1 perché, in assenza di indagini tributarie, non poteva conoscere l'entità delle somme donate alla resistente dalla sig.ra Parte_2
Ciò posto, sulla ripetibilità dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile, con una recente pronuncia le Sezioni Unte della Cassazione (sentenza n. 32914 del 9 novembre 2022), hanno sancito il seguente principio di diritto: «In materia di famiglia
e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la
«condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede
(sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità». Per le ragioni innanzi espresse, in questo caso opera la “condictio indebiti”, essendo stata accertata l'insussistenza “ab origine” dei presupposti sia per l'assegno di mantenimento che per quello divorzile.
Pertanto, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal merita Pt_1
accoglimento e la sig.ra per l'effetto, dovrà restituire all'ex marito gli assegni CP_1
percepiti sin dal mese di aprile del 2017, pari a complessivi euro 14.200, come meglio determinato dallo stesso ricorrente nelle note di precisazione delle conclusioni.
Peraltro, diversamente da quanto dedotto dalla resistente, la richiesta di restituzione degli assegni indebitamente versati dal marito alla moglie non è improcedibile (id est inammissibile), in quanto è una domanda strettamente attinente all'oggetto del giudizio, essendo consequenziale alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole. Ricorre, infatti, il “simultaneus processus” ex art. 40 c.p.c. nei giudizi di separazione e divorzio, in caso di domanda relativa all'assegno di mantenimento e/o all'assegno divorzile (cfr. Tribunale di Rieti,
Sezione Civile, sentenza 8 settembre 2022, n. 376).
Con riferimento, invece, alla revoca dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne , richiesta dal padre in sede di precisazione delle Controparte_4
conclusioni, il Collegio rileva quanto segue.
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Cassazione civile sez. I - 04/04/2024, n. 8892).
Nel caso di specie, ha 30 anni ed è incontestato che abbia concluso il Controparte_4
proprio percorso formativo. Dalla relazione della Guardia di Finanza in atti risulta che il ragazzo si è già inserito, da tempo, nel mondo del lavoro: egli, infatti, è stato dapprima assunto con contratto a tempo determinato dal 04.04.2022 al 07.12.2022 dalla società “Yuma Comunicazione s.r.l.”, percependo una retribuzione totale pari ad
€ 5.435,07; successivamente, ha svolto attività lavorativa dal 09.01.2023 al 30.06.2023 presso la CISI APS “associazione di promozione sociale centro per l'integrazione e studi interculturali”, con uno stipendio complessivo di euro 11.690,00, il quale, considerato che è stato corrisposto per circa sei mesi di lavoro, risulta più che idoneo a soddisfare le esigenze del figlio.
A nulla rileva che il giovane abbia svolto attività in forza di un contratto a tempo determinato. Se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta, che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine. Ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento del figlio nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico.
In tale prospettiva, la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione reputa escludano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cassazione civile sez. I - 15/12/2021,
n. 40282). Invero, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (si vedano: Cass. 14 marzo 2017, n. 6509; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259;
Cass. 7 luglio 2004, n. 12477): il diritto alla corresponsione dell'assegno risiede, infatti, nel dovere di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa, appunto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quello (Cass.
4 marzo 1998, n. 2392; in applicazione di quest'ultimo principio si è così ad esempio ritenuto che l'obbligo di mantenimento cessi per effetto della percezione del compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale D.Lgs. n. 368 del 1999, ex art. 37: cfr. Cass. 8 agosto 2013, n.
18974).
Di talché, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, si dispone la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Controparte_4
La cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne decorre dalla domanda che, nel caso di specie, è stata formulata per la prima volta dal sig. Parte_1
con le note di precisazione delle conclusioni depositate il 7 giugno 2024.
[...]
«In tema di obbligo di mantenimento della prole maggiorenne, la decisione del giudice non ha effetti costitutivi, ma meramente dichiarativi di un obbligo che è correlato allo
"status" genitoriale, per cui il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento e, correlativamente, la soppressione dell'obbligo e gli effetti della relativa decisione decorrono sempre dalla domanda di modifica» (si veda Tribunale sez. I - Trani, 16/08/2023, n. 1260).
Per quanto riguarda il mantenimento dell'altra figlia maggiorenne non Persona_5
ancora economicamente indipendente, ritiene il Collegio che, non essendo stati addotti concreti fatti od elementi nuovi sul punto, debba essere confermato il contenuto di quanto stabilito dalle parti nell'accordo di separazione, prevedendosi, pertanto, che il ricorrente corrisponda alla quale genitore convivente con la prole maggiorenne, CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, un assegno mensile di complessivi euro 300,00, con previsione di Per_2
rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici
ISTAT-VITA.
Inoltre, a conferma, anche in questo caso, di quanto stabilito dalle parti, sul punto, nell'accordo di separazione, si dispone che entrambi i genitori contribuiscano, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia maggiorenne non ancora economicamente Persona_5
autosufficiente; il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente
Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, per la Regione Marche, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali del relativo Distretto e tutti i Consigli degli Ordini degli
Avvocati del medesimo Distretto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della parte resistente e in favore della parte ricorrente.
La sig.ra dovrà, inoltre, essere condannata al pagamento di una somma CP_1
equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in euro 3.000,00.
In via generale il comportamento sanzionato dall'art.96 cpc si caratterizza infatti per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti. È quindi solo una ingiustificata ed abnorme condotta processuale che può far approdare il Giudice all'applicazione della norma (e ciò vale quanto meno per i primi due commi dell'art. 96
c.p.c.). Con il terzo comma dell'art.96 cpc, introdotto dalla L.69/2009, il legislatore ha perseguito lo scopo di un ulteriore strumento di deflazione del contenzioso che si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d'ufficio prescindendo da un'esplicita richiesta di parte allo scopo di scoraggiare l'abuso del processo. e preservare la funzione del sistema giustizia. Con la sentenza n. 22405 del 13/09/2018, le Sezioni Unite hanno statuito che
"La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione." Con la sentenza n. 9915 del
20/04/2018 sempre delle Sezioni Unite è stato precisato che "In altri termini, la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre
2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654). Questa Corte ha anzi precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (Cass. 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726); ed ha ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. 22 febbraio 2016 n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass.
26 marzo 2013 n. 7620)"(in questi termini, si veda Corte appello Perugia sez. I,
22/06/2022, n.326).
Nel caso di specie, la resistente era perfettamente consapevole dell'insussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile e per l'assegno di mantenimento. Ella ha, infatti, ricevuto dalla zia oltre a diversi beni immobili in eredità, anche la Parte_2
somma di euro 450.000: tale importo è stato immediatamente prestato al sig.
[...]
, sicché il non ne poteva essere a conoscenza al momento Parte_3 Pt_1
della separazione. Peraltro, risulta che la malgrado avesse accettato “puramente CP_1
e semplicemente” l'eredità della zia già in data 6.7.2016, ha provveduto a registrare la dichiarazione di successione presso la competente Agenzia delle Entrate soltanto in data 29.03.2017, ossia quando già era stato sottoscritto l'accordo di separazione tra le parti ed era stato emesso il decreto di omologa dal Presidente del Tribunale. Anche tale comportamento appare rivolto ad occultare all'ex coniuge la consistenza del patrimonio immobiliare ricevuto per successione. Ciononostante, la sig.ra non CP_1
solo non ha mai comunicato al ricorrente la propria indipendenza economica così raggiunta – in tal modo continuando a percepire indebitamente un assegno per il suo sostentamento –, ma ha anche reiterato la domanda di mantenimento in questa sede, ove ha infatti chiesto un assegno divorzile di importo persino più elevato del contributo stabilito dalle parti nell'accordo di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario dei sig.ri , C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.1960 e , C.F. nata ad [...] Controparte_1 C.F._2
Piceno il 21.07.1962, unitisi in matrimonio in data 20.06.1992 in Ascoli Piceno;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ascoli Piceno ai fini delle prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1992 Atto n. 93-2-A;
3) dichiara non apposta, ai sensi dell'art. 1354 c.c., la condizione di cui al punto f) dell'accordo di separazione in quanto impossibile;
4) accerta e dichiara che il patrimonio mobiliare e immobiliare ricevuto dalla sig.ra da parte della zia era idoneo ab origine, sin da Controparte_1 Parte_2
prima della sottoscrizione dell'accordo di separazione, al sostentamento della resistente per il resto della vita della medesima;
5) per l'effetto, condanna alla restituzione, a titolo di ripetizione degli Controparte_1
assegni di mantenimento e divorzile indebitamente versati in suo favore, al sig. Pt_1
della somma complessiva di euro 14.200,00;
[...]
6) rigetta la domanda di assegno divorzile e ogni altra domanda proposte dalla parte resistente;
7) accerta e dichiara che il figlio maggiorenne è indipendente Controparte_4
economicamente e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento in suo favore a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda;
8) dispone che il corrisponda alla entro il giorno 10 di ogni mese ed a Pt_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Persona_5
ancora economicamente autosufficiente, un assegno mensile di € 300, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT come per legge;
9) dispone che entrambi i genitori contribuiscano, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia Per_5
maggiorenne non ancora economicamente indipendente, il tutto secondo i
[...]
tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, per la Regione Marche, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali del relativo
Distretto e tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del medesimo Distretto;
10) condanna parte resistente alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 98 per esborsi ed € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
11) condanna la sig.ra ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 3.000,00. Parte_1
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 28/04/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 1977/2021 introdotta con ricorso depositato in data 12.11.2021 da
, C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.1960 ed ivi residente in [...]n. 18, rappresentato e difeso dall'Avv. Marina Brunetti del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, C.F. nata ad [...] il Controparte_1 C.F._2
21.07.1962 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Alessandro Angelozzi del Foro di Ascoli Piceno
RESISTENTE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17.06.2024 ha espresso parere favorevole
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER IL RICORRENTE: “Voglia il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi e in data 20.06.1992, trascritto nel Registro Parte_1 Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Ascoli Piceno (anno 1992, Atto. n. 93-2-A);
2. per tutto quanto sopra argomentato e provato dall'indagine della Guardia di Finanza, viste le notevoli disponibilità economiche di cui gode la convenuta a Controparte_1
seguito della devoluzione dell'eredità della zia in beni mobili e immobili, rigettare la richiesta della IGnora in punto assegno divorzile (tanto più nell'importo CP_1
maggiore dalla stessa richiesto) in suo favore in quanto assolutamente non dovuto;
3. per tutto quanto sopra argomentato e provato, rigettare la richiesta di parte convenuta in punto aumento dell'assegno mensile di mantenimento ad € 400,00 per ciascun figlio in quanto comunque anche tardiva e non adeguatamente motivata;
4. rigettare altresì la richiesta di controparte di dichiarare “la nullità della parte afferente ad una accettazione di un diritto che ancora non esiste, e tanto più, sub condicione”, in quanto tardiva e non adeguatamente motivata, in ogni caso accertare e dichiarare, per tutto quanto sopra premesso, affermato e dimostrato, l'avveramento della suddetta condizione di cui alla separazione tra i coniugi del marzo 2017 (punto F delle condizioni di separazione riportate in omologa), avendo incontestabilmente la IG.ra ricevuto per successione testamentaria una consistente eredità da parte della CP_1
zia già nel 2016, a dimostrazione del fatto che il mantenimento non Parte_2
era dovuto ex tunc;
5. accertare e dichiarare di conseguenza l'idoneità del suddetto patrimonio mobiliare e immobiliare ricevuto in eredità dalla al sostentamento CP_1 della stessa, con la conseguente revoca dell'assegno di mantenimento a far data dall'aprile 2017 (o altra data di giustizia) e diniego in radice del diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile da parte dell'attore, per qualsiasi importo;
6. per tutto quanto sopra premesso e dimostrato, accertare e dichiarare per l'effetto che il IG. ha versato indebitamente alla IG.ra la somma totale Pt_1 Controparte_1
di € 14.200,00 a titolo di mantenimento non dovuto;
7. accertare e dichiarare il diritto in favore dell'attore alla restituzione della somma di € 14.200,00 indebitamente versata all'ex moglie a far data dall'aprile 2017 a titolo di assegno di Controparte_1
mantenimento non più dovuto, condannando quest'ultima al pagamento della somma suddetta o altra ritenuta di giustizia;
8. per tutto quanto sopra premesso, argomentato, dedotto e ritenuto anche in base all'indagine della Guardia di Finanza, per il comportamento di controparte elusivo della verità come sopra dimostrato, condannare la convenuta al pagamento di una somma equitativamente Controparte_1
determinata ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata;
9. accertare l'autonomia economica del figlio sia per l'età ormai raggiunta sia per la sua evidente Per_1
capacità di garantirsi un reddito adeguato, come dimostrato dall'indagine della
Guardia di Finanza, dichiarando non più dovuto l'assegno mensile di mantenimento in suo favore;
10. confermare il contributo al mantenimento della sola figlia , Per_2
fintanto che la stessa non diverrà economicamente indipendente, ponendo a carico del
IG. a titolo di concorso, un assegno mensile dell'importo di € 300,00 da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno. Con vittoria di spese e compensi anche della fase di Reclamo presso la corte d'Appello di Ancona, rimborso forfetario per spese generali e CPA come per legge. Reiterate le istanze istruttorie formulate e non ammesse”
PER LA RESISTENTE: “Piaccia al Tribunale di Ascoli Piceno, adversis reiectis: a)
Aumentare l'assegno alimentare a favore dei figli nella misura di € 400,00 cadauno;
b) Disporre un assegno divorzile a favore della nella misura di € Controparte_1 400,00; c) Rigettare la domanda di restituzione somme di danaro, poiché improcedibile;
d) Dichiarare la nullità della parte afferente ad una accettazione di un diritto che ancora non esisteva e, tanto più, sub conditione;
inammissibilità totale e nullità di quella clausola che non è dato sapere come sia stata avallata;
e) Respingere in toto le domande formulate dal f) Tenere conto del contenuto degli Pt_1
accertamenti della Guardia di Finanza che ben devono essere letti ed integrati in relazione all'effettività patrimoniale di essa e di esso Elementi che ben CP_1 Pt_1
verranno analizzati parola per parola in sede di scritto conclusionale”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.11.2021 sulla premessa che: Parte_1
- in data 20.06.1992 aveva contratto matrimonio concordatario con la sig.ra CP_1
C.F. nata ad [...] il [...], trascritto nel
[...] C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ascoli Piceno (anno 1992, Atto. n.
93-2-A), scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione nascevano in Ascoli Piceno i due figli: di anni 27 e di Per_1 Per_2
anni 21, entrambi studenti universitari;
- l'unione, purtroppo, non si rivelava felice e i coniugi si separavano consensualmente alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso, giusto decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 16.03.2017, proc. R.G. n. 1977/2016;
- per tutto il periodo successivo alla separazione non si era più ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
- nelle condizioni concordate in sede di separazione, il sig. alla lettera f), si Pt_1
obbligava a versare un assegno di mantenimento mensile di € 200,00 alla resistente
“fino a quando la stessa non abbia percepito gli eventuali beni della successione della
IG.ra e sino a quando non verranno valutati gli importi e il Parte_2
relativo patrimonio e ritenuti gli stessi idonei per il sostentamento della CP_1 CP_1
”;
[...] - la sig.ra zia della resistente, era deceduta il 2 luglio 2016 e il Parte_2
testamento pubblico e l'accettazione di eredità erano stati registrati il 7.7.2016 al numero 2905 serie 1T (si veda doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta parte resistente);
- alla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione (08.03.2017), secondo il ricorrente la sig.ra era, dunque, ben CP_1
consapevole della consistenza dei beni provenienti dalla successione a lei devoluta, ignorata invece dal il quale non aveva accesso alla completa descrizione dei Pt_1
cespiti ereditari presenti nella dichiarazione di successione, essendone consentita la visione e consultazione soltanto agli eredi;
- la dichiarazione di successione testamentaria era stata, infatti, depositata dalla resistente presso l'Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno in data 29.03.2017, ossia tre settimane dopo la comparizione delle parti nella procedura di separazione e quando già era stato emesso il decreto di omologa dal Presidente del Tribunale;
- deduceva il ricorrente che, quando la sig.ra era ancora in vita, egli Parte_2
aveva potuto constatare, tramite la lettura di un testamento, che la era stata CP_1
istituita erede dalla zia e che il patrimonio di quest'ultima comprendeva numerosi immobili nonché, quantomeno, due polizze vita per un valore complessivo di circa
180.000 euro;
- in mancanza di informazioni e documentazione da parte della resistente, il Pt_1
mediante la consultazione dei pubblici registri, aveva scoperto che, per quanto attiene alle proprietà immobiliari, la sig.ra aveva ereditato dalla defunta zia la piena CP_1
proprietà di un'unità immobiliare sita nel Comune di Ascoli Piceno (distinta catastalmente al foglio 100, partic. 205, sub 2, cat. A/2, via Ionio 9, piani 1-T) e diversi beni immobili nel Comune di Acquasanta Terme (due abitazioni e un magazzino), oltre a numerosi terreni in piena proprietà e/o in comproprietà con altri coeredi;
- il ricorrente non era, invece, a conoscenza dei beni mobili della defunta Parte_2
(polizze vita e/o conti bancari), ereditati dalla resistente;
[...] - in ragione della devoluzione della suddetta eredità si doveva considerare avverata la condizione di cui al punto f) dell'accordo di separazione, sicché la non aveva CP_1
più diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento;
- considerato che la dichiarazione di successione testamentaria della sig.ra Parte_2
era stata depositata dalla resistente presso l'Agenzia delle Entrate di Ascoli
[...]
Piceno in data 29.03.2017, il aveva versato alla moglie, senza alcuna ragione, Pt_1
l'assegno di mantenimento a partire dal mese di aprile del 2017; pertanto, in questa sede chiedeva la restituzione delle somme indebitamente corrisposte;
- inoltre, stante l'accrescimento del patrimonio della resistente, tale per cui ella aveva i mezzi di sostentamento necessari per provvedere autonomamente alle proprie esigenze per il resto della vita (tenuto conto dell'età delle parti, ad oggi ultrasessantenni), non sussisteva uno squilibrio economico tra i coniugi e, di conseguenza, non vi erano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile alla sig.ra CP_1
Tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra alle condizioni indicate Controparte_1
nel ricorso. In particolare, chiedeva, previo accertamento dell'avveramento della condizione di cui al punto f) dell'accordo di separazione, che la resistente fosse condannata a restituirgli le somme indebitamente versate in suo favore a partire dal mese di aprile 2017, pari, alla data di deposito del ricorso, ad euro 11.000; il sig. Pt_1
chiedeva, inoltre, che fosse rigettata la richiesta di assegno divorzile da parte dell'ex moglie, avendo ella, in ragione della cospicua eredità ricevuta dalla zia Parte_2
i mezzi di sostentamento per provvedere in via autonoma alle proprie
[...]
esigenze per il resto della vita;
per quanto riguarda il mantenimento dei figli, il ricorrente chiedeva che fosse confermato l'assegno di euro 300 per ciascuno, stabilito in sede di separazione, oltre al 50% delle spese straordinarie come individuate dal vigente Protocollo adottato da questo Tribunale.
La resistente, costituitasi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva che fosse dichiarata a condizioni diverse rispetto a quelle indicate dalla controparte. Nello specifico, chiedeva che le fosse riconosciuto un assegno divorzile pari ad euro 400 mensili, considerato che il patrimonio ereditato dalla zia era, in realtà, privo di un rilevante valore economico (si trattava per lo più di immobili vetusti e terreni incolti di cui possedeva una minima parte), come attestato nella perizia di parte allegata alla comparsa di risposta sub doc.
3 e tenuto conto, altresì, che la donna versava in una precaria situazione di salute la quale, unitamente all'età non più giovane, non le permetteva di reperire un'occupazione con cui soddisfare da sola tutte le necessità della vita quotidiana;
inoltre, poiché le esigenze dei figli erano aumentate, chiedeva che l'assegno di mantenimento in loro favore, a carico del padre, fosse aumentato nella misura di euro
400 cadauno.
I coniugi comparivano personalmente dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza del 23.02.2022; fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 07.03.2022 venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti e della prole con cui veniva posto a carico del ricorrente un contributo mensile per il mantenimento dei figli pari a complessivi euro 600, nonché un assegno divorzile provvisorio in favore della resistente di euro 100 al mese;
inoltre, ciascun genitore veniva onerato del pagamento del 50% delle spese straordinarie che si fossero rese necessarie nell'interesse dei figli.
Le parti si costituivano nella successiva fase dinanzi al G.I. ove, all'udienza del
13.10.2022, tenutasi in modalità cartolare, venivano concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva rinviata per la decisione sull'ammissione delle prove all'udienza dell'8 giugno 2023.
Con ordinanza del 03.09.2023 il Giudice rigettava le richieste di prove orali proposte dalle parti e disponeva che la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno accertasse: - se avesse mai stipulato due polizze vita di circa 100.000 € ciascuna Parte_2
presso la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno - ora Intesa San Paolo S.p.A. - e due polizze presso l'Unicredit S.p.A. di 80.000 € l'una e, in caso affermativo, chi avesse riscosso le relative somme;
- se fosse titolare di conti correnti o Parte_2 depositi e, in caso affermativo, sia l'entità delle somme depositate, sia chi avesse riscosso le relative giacenze;
- se la fosse titolare di rapporti di conto corrente e CP_1
depositi presso gli istituti di credito e postali (Banca 5; ; Unicredit Controparte_2
S.p.A.; e Lys pay S.p.A.) e, in caso affermativo, quali somme fossero Controparte_3
a quella data giacenti o se fossero comunque transitate sui conti in questione, dal 2016 ad oggi, somme di rilievo;
- se figlio delle parti, fosse titolare di un Controparte_4
rapporto di lavoro e, in caso affermativo, quali redditi conseguisse;
- quali redditi il socio dell'impresa ”ItalService di Parissi e Traini”, operante nel settore Pt_1
elettrico, effettivamente conseguisse. Infine, il G.I. fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 13.06.2024, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In quella sede, considerato che la Guardia di Finanza aveva depositato la richiesta relazione in data 17.01.2024, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Osserva il Collegio preliminarmente che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, in quanto risulta incontestato che dopo la comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, essi non hanno più ripreso la convivenza;
sono quindi decorsi i termini di cui alla Legge n. 55/2015; il contegno processuale ed extraprocessuale delle parti dimostra che la comunione materiale e spirituale è cessata definitivamente e non può più essere ricostituita.
Ciò posto, va in primo luogo verificato se si sia avverata o meno la condizione di cui al punto f) dell'accordo di separazione, secondo la quale il avrebbe dovuto Pt_1
versare alla moglie un assegno di mantenimento di euro 200 mensili fino a quando la stessa non avesse percepito gli eventuali beni della successione della sig.ra Parte_2
e sino a quando questi non fossero stati valutati e ritenuti idonei per il
[...]
sostentamento della sig.ra Controparte_1
La clausola de qua è, dunque, una condizione risolutiva che impedisce al contratto, in caso di suo avveramento, di continuare a produrre effetti;
per espressa volontà delle parti, inoltre, gli effetti della risoluzione sarebbero retroagiti non al tempo in cui era stato concluso l'accordo, ma al momento in cui, una volta accertata la devoluzione dell'eredità, i beni relitti, previa valutazione, fossero stati ritenuti idonei al mantenimento della CP_1
In punto di diritto, va premesso che l'accordo di separazione si configura come “atto essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente”, tanto da essere definito, riprendendo un'efficace espressione della dottrina, “come uno dei momenti di più significativa emersione della negozialità nel diritto di famiglia” (cfr. Cass., 20 novembre 2003, n. 17607; Cass. civ., 15 maggio
1997, n. 4306). Ne deriva la piena legittimità della condizione risolutiva apposta dai coniugi all'accordo di separazione, la quale, infatti, non afferisce ad una rinuncia preventiva all'assegno divorzile – come ritenuto dalla resistente –, bensì prevede che l'assegno divorzile (di cui le parti possono pienamente disporre non essendo un diritto indisponibile, quantomeno nella sua componente compensativa e perequativa), sarebbe stato versato dal ricorrente fino a quando la stessa non fosse divenuta economicamente indipendente e in grado di provvedere da sé al proprio sostentamento, per effetto dell'eredità ricevuta dalla zia di talché, l'eccezione di nullità Parte_2
sollevata dalla controparte deve essere rigettata.
Tanto premesso, va osservato che l'avveramento della condizione consiste nella realizzazione dell'evento specifico dalla stessa previsto, che determina definitivamente il venir meno della situazione di incertezza circa gli effetti dell'atto condizionato.
Affinché la condizione possa ritenersi avverata, deve realizzarsi una piena corrispondenza fra l'evento dedotto in condizione e quello concretamente realizzatosi.
Nel caso di specie, l'evento riguardava la percezione, da parte della dei beni CP_1
provenienti dalla successione della zia purché gli stessi fossero Parte_2
idonei al sostentamento della resistente.
Ebbene, nel testamento della sig.ra del 9 maggio 2016, pubblicato Parte_2
il 6 luglio 2016 e registrato il successivo 7 luglio, la sig.ra era stata Controparte_1
istituita e nominata erede universale di tutti i beni della de cuius. In data 6 luglio 2016, al momento della pubblicazione del testamento dinanzi al Notaio Dott.ssa Per_3
la sig.ra aveva inoltre accettato “puramente e semplicemente”
[...] Controparte_1
l'eredità della zia (si veda doc. 2 fascicolo parte resistente), sicché ella è subentrata nella posizione giuridica della defunta a partire dalla morte della stessa, avvenuta il 2 luglio 2016, in base a quanto stabilito dall'art. 459, comma 2, c.c., secondo cui
“L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione”, ossia al momento della morte del testatore, come previsto dall'art. 456 c.c.
Da quella data, pertanto, la resistente è divenuta titolare del patrimonio della il quale, per quanto riguarda i beni immobili, anche stando alla perizia di Parte_2
parte prodotta dalla ha un valore complessivo di € 65.541,00, come rilevato dal CP_1
Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti.
Peraltro, risulta dagli atti che la abbia deciso di non mettere a reddito uno degli CP_1
appartamenti ereditato dalla zia, sito in Ascoli Piceno alla via Ionio n. 9, avendo preferito concederlo in comodato (si veda doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3, c.p.c. di parte resistente).
In merito, invece, ai beni mobili di ricevuti dalla resistente, dalla Parte_2
relazione della Guardia di Finanza, acquisita agli atti, emerge quanto segue.
La sig.ra tra il 30.03.2016 e il 09.05.2016, ha riscattato quattro Parte_2
polizze-vita di cui era contraente-assicurata e ove era indicata quale beneficiaria, in caso di morte, la sig.ra Le somme così liquidate erano state Controparte_1
successivamente donate, in data 20.05.2016, mediante bonifico bancario, alla resistente
– a quella data già istituita erede universale della sig.ra giusto testamento Parte_2
pubblico del 9 maggio 2016 – per un importo complessivo di euro 450.000,00.
Il successivo 23 maggio 2016, appena tre giorni dopo averla ricevuta, la sig.ra CP_1
ha dato quella stessa somma, mediante bonifico bancario, al sig. , Parte_3
indicando come causale “prestito infruttifero”.
Peraltro, risulta dal testamento in atti che il sig. era uno dei legatari della Parte_3
predetta tanto che la resistente, dopo aver ricevuto l'importo di euro Parte_2
55.214,67 a seguito dell'estinzione del conto corrente della de cuius, ha provveduto, in adempimento di quanto stabilito da quest'ultima nel testamento, ad eseguire vari bonifici di euro 10.000 circa ciascuno in favore dei legatari, tra cui vi era appunto anche
, cui la somma è stata infatti erogata il 12 maggio 2017. Parte_3
Alla luce di quanto emerso dagli accertamenti della Guardia di Finanza, la condizione di cui al punto f) dell'accordo di separazione risulta, pertanto, impossibile, con tale espressione intendendosi la condizione in relazione alla quale viene dedotto un evento che non può avverarsi, per impossibilità fisica o giuridica. Ai fini dell'apprezzamento dell'impossibilità della condizione dedotta in contratto deve aversi riguardo all'ambiente in cui il contratto è stato stipulato, ovvero occorre applicare un giudizio di ragionevolezza agli impedimenti di fatto o di diritto che si frappongono alla realizzazione della condizione. L'impossibilità della condizione presa in considerazione dalla norma è quella originaria, ossia coeva al negozio cui la condizione afferisce. Inoltre, la condizione è impossibile se l'evento con essa previsto è irrealizzabile originariamente, per ragioni fisiche o giuridiche (Cass. n. 2834/1976).
Nel caso di specie, la condizione risolutiva non si sarebbe mai potuta avverare pienamente, poiché, posto che con la devoluzione del patrimonio immobiliare la condizione si deve considerare realizzata soltanto parzialmente, non essendo questo sufficiente, in mancanza di altri beni ereditari, al sostentamento della come CP_1
ritenuto dal Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti, alla cui motivazione, sul punto, ci si riporta integralmente, nessuno, in mancanza di indagini tributarie, sarebbe potuto venire a conoscenza della donazione, fatta dalla sig.ra alla nipote in data 20.05.2016, dell'importo liquidato dalle polizze- Parte_2
vita intestate alla donante (di cui, in ogni caso, la era già beneficiaria in caso di CP_1
morte del contraente-assicurato), pari a ben 450.000 euro, avendo la resistente
“spostato” immediatamente tale ingente somma sul conto corrente del sig. Parte_3
per un riferito “prestito infruttifero”, senza mai informare di ciò il
[...] Pt_1
L'evento dedotto in condizione, dunque, non si sarebbe mai potuto verificare.
Poiché la clausola de qua contiene una condizione impossibile risolutiva, ai sensi dell'art. 1354 c.c. questa si ha per non apposta all'accordo a cui accede. Una volta accertata e dichiarata l'impossibilità della condizione di cui al punto f) dell'accordo di separazione, dal momento che la domanda di restituzione delle somme indebitamente versate dal alla moglie riguarda sia l'assegno di mantenimento Pt_1
che l'assegno divorzile – quest'ultimo stabilito dal Presidente del Tribunale nei provvedimenti temporanei e urgenti adottati nella presente procedura –, occorre allora verificare se, in concreto, sussistano i presupposti per il riconoscimento, in questa sede, di un assegno divorzile in favore della sig.ra Controparte_1
Al riguardo, rileva il Collegio che, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 18287 dell'11 luglio 2018, è stata abbandonata la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio e si è optato per un'interpretazione dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970, orientata al rispetto del quadro costituzionale di riferimento, costituito dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Le Sezioni Unite, infatti, se da un lato, si sono discostate dal precedente orientamento che, per decenni, ha riconosciuto un peso notevole al parametro del tenore di vita (a partire da Cass., Sezioni Unite, 29 novembre 1990, n. 11490), dall'altro, hanno escluso che possa non riconoscersi alcun diritto all'ex coniuge che ha contribuito, in accordo con l'altro, alla conduzione della vita familiare mediante un lavoro di tipo casalingo, rinunciando pertanto ad una propria indipendenza economica.
Ha sostenuto la Cassazione che, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l.
898/1970, in quanto declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.
Ad avviso delle Sezioni Unite, dunque, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, L. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019). Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (ex plurimis, Cassazione civile sez. I, 13/12/2024, n.32354)
In particolare, le Sezioni Unite n.18287/2018 citate, che hanno indicato un percorso interpretativo che tenga conto dell'esigenza riequilibratrice, hanno rimarcato che il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio, sia onerando le parti che potenziando i poteri officiosi attribuiti al giudice ai fini probatori, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco (Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14378). Deve infatti rilevarsi che, alla luce del nuovo orientamento in tema di assegno di divorzio elaborato dalle
Sezioni Unite di questa Corte con la sopra citata sentenza n. 18287 del 2018, lo squilibrio economico patrimoniale costituisce la precondizione necessaria per l'accertamento del diritto potendo trovare applicazione il criterio perequativo- compensativo, e quando rileva, da solo o unitamente agli altri, quello assistenziale soltanto se tale squilibrio persista nel tempo (Cassazione civile sez. I - 02/07/2021, n.
18777).
Nella vicenda in esame, risulta, al contrario, che, per effetto della devoluzione ereditaria e delle donazioni ricevute dalla sig.ra a partire dal mese Parte_2 di maggio del 2016 non sussista alcuno squilibrio economico tra il sig. Parte_1
e la sig.ra avendo anzi quest'ultima, per quanto emerge dagli atti, un Controparte_1
patrimonio superiore rispetto a quello dell'ex coniuge, che certamente le consente, considerata anche l'età – la donna ha oltre sessant'anni – di provvedere autonomamente alle proprie esigenze per il resto della vita.
D'altra parte, anche volendo ritenere che la somma di euro 450.000 che la resistente ha ricevuto dalla zia sia stata effettivamente prestata integralmente al Parte_2
– e non si tratti in realtà di un'interposizione fittizia –, ciò dimostra che Parte_3
la donna aveva comunque una disponibilità economica rilevante, avendo potuto privarsi immediatamente di un importo così ingente, di cui in ogni caso è tuttora creditrice.
Ne deriva che la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente deve essere rigettata, non sussistendo i presupposti per il suo riconoscimento.
Occorre a questo punto esaminare la domanda di restituzione dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile indebitamente versati dal ricorrente alla controparte.
Quest'ultima, in sede di separazione, aveva prestato il proprio consenso a che l'assegno di mantenimento di euro 200 mensili non le venisse più versato qualora i beni ricevuti per successione della sig.ra fossero stati ritenuti idonei al suo Persona_4
sostentamento.
Ebbene, in questa sede è stato accertato che il patrimonio mobiliare e immobiliare della era sufficiente, già prima della procedura di separazione, a soddisfare tutte le CP_1
esigenze della donna, avendo ella ricevuto dalla zia, oltre a diversi beni immobili in eredità, anche la cospicua somma di euro 450.000.
Pertanto, sin dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione non vi erano i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento alla resistente;
parimenti, già al momento del deposito del ricorso da parte del non avrebbe potuto essere disposto in Pt_1
favore della un assegno divorzile, che, infatti, il Presidente ha stabilito soltanto CP_1 perché, in assenza di indagini tributarie, non poteva conoscere l'entità delle somme donate alla resistente dalla sig.ra Parte_2
Ciò posto, sulla ripetibilità dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile, con una recente pronuncia le Sezioni Unte della Cassazione (sentenza n. 32914 del 9 novembre 2022), hanno sancito il seguente principio di diritto: «In materia di famiglia
e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione «del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la
«condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede
(sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità». Per le ragioni innanzi espresse, in questo caso opera la “condictio indebiti”, essendo stata accertata l'insussistenza “ab origine” dei presupposti sia per l'assegno di mantenimento che per quello divorzile.
Pertanto, la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal merita Pt_1
accoglimento e la sig.ra per l'effetto, dovrà restituire all'ex marito gli assegni CP_1
percepiti sin dal mese di aprile del 2017, pari a complessivi euro 14.200, come meglio determinato dallo stesso ricorrente nelle note di precisazione delle conclusioni.
Peraltro, diversamente da quanto dedotto dalla resistente, la richiesta di restituzione degli assegni indebitamente versati dal marito alla moglie non è improcedibile (id est inammissibile), in quanto è una domanda strettamente attinente all'oggetto del giudizio, essendo consequenziale alle statuizioni ivi emanate in tema di rapporti personali tra le parti e di rapporti tra queste e la prole. Ricorre, infatti, il “simultaneus processus” ex art. 40 c.p.c. nei giudizi di separazione e divorzio, in caso di domanda relativa all'assegno di mantenimento e/o all'assegno divorzile (cfr. Tribunale di Rieti,
Sezione Civile, sentenza 8 settembre 2022, n. 376).
Con riferimento, invece, alla revoca dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne , richiesta dal padre in sede di precisazione delle Controparte_4
conclusioni, il Collegio rileva quanto segue.
In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, è stato precisato che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (Cassazione civile sez. I - 04/04/2024, n. 8892).
Nel caso di specie, ha 30 anni ed è incontestato che abbia concluso il Controparte_4
proprio percorso formativo. Dalla relazione della Guardia di Finanza in atti risulta che il ragazzo si è già inserito, da tempo, nel mondo del lavoro: egli, infatti, è stato dapprima assunto con contratto a tempo determinato dal 04.04.2022 al 07.12.2022 dalla società “Yuma Comunicazione s.r.l.”, percependo una retribuzione totale pari ad
€ 5.435,07; successivamente, ha svolto attività lavorativa dal 09.01.2023 al 30.06.2023 presso la CISI APS “associazione di promozione sociale centro per l'integrazione e studi interculturali”, con uno stipendio complessivo di euro 11.690,00, il quale, considerato che è stato corrisposto per circa sei mesi di lavoro, risulta più che idoneo a soddisfare le esigenze del figlio.
A nulla rileva che il giovane abbia svolto attività in forza di un contratto a tempo determinato. Se, infatti, quel che rileva è la capacità del figlio maggiorenne di far fronte alle proprie esigenze, appare incongruo affermare, in via generale e astratta, che il diritto del detto soggetto alla corresponsione dell'assegno permanga nel caso in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in forza di un contratto di lavoro a termine. Ai fini che qui interessano, conta, infatti, l'inserimento del figlio nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico.
In tale prospettiva, la possibile cessazione del rapporto lavorativo per la scadenza del termine e il mancato rinnovo del contratto non ha, a ben vedere, un significato diverso dalla perdita dell'occupazione generata da un contratto indeterminato o dal negativo andamento di un'attività intrapresa dal figlio stesso in proprio: evenienze, queste, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione reputa escludano la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cassazione civile sez. I - 15/12/2021,
n. 40282). Invero, l'inizio dell'esperienza lavorativa dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (si vedano: Cass. 14 marzo 2017, n. 6509; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259;
Cass. 7 luglio 2004, n. 12477): il diritto alla corresponsione dell'assegno risiede, infatti, nel dovere di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa, appunto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quello (Cass.
4 marzo 1998, n. 2392; in applicazione di quest'ultimo principio si è così ad esempio ritenuto che l'obbligo di mantenimento cessi per effetto della percezione del compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale D.Lgs. n. 368 del 1999, ex art. 37: cfr. Cass. 8 agosto 2013, n.
18974).
Di talché, in accoglimento della domanda proposta dal ricorrente, si dispone la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Controparte_4
La cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne decorre dalla domanda che, nel caso di specie, è stata formulata per la prima volta dal sig. Parte_1
con le note di precisazione delle conclusioni depositate il 7 giugno 2024.
[...]
«In tema di obbligo di mantenimento della prole maggiorenne, la decisione del giudice non ha effetti costitutivi, ma meramente dichiarativi di un obbligo che è correlato allo
"status" genitoriale, per cui il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento e, correlativamente, la soppressione dell'obbligo e gli effetti della relativa decisione decorrono sempre dalla domanda di modifica» (si veda Tribunale sez. I - Trani, 16/08/2023, n. 1260).
Per quanto riguarda il mantenimento dell'altra figlia maggiorenne non Persona_5
ancora economicamente indipendente, ritiene il Collegio che, non essendo stati addotti concreti fatti od elementi nuovi sul punto, debba essere confermato il contenuto di quanto stabilito dalle parti nell'accordo di separazione, prevedendosi, pertanto, che il ricorrente corrisponda alla quale genitore convivente con la prole maggiorenne, CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese ed a titolo di contributo al mantenimento della figlia
, un assegno mensile di complessivi euro 300,00, con previsione di Per_2
rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici
ISTAT-VITA.
Inoltre, a conferma, anche in questo caso, di quanto stabilito dalle parti, sul punto, nell'accordo di separazione, si dispone che entrambi i genitori contribuiscano, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia maggiorenne non ancora economicamente Persona_5
autosufficiente; il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al vigente
Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, per la Regione Marche, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali del relativo Distretto e tutti i Consigli degli Ordini degli
Avvocati del medesimo Distretto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della parte resistente e in favore della parte ricorrente.
La sig.ra dovrà, inoltre, essere condannata al pagamento di una somma CP_1
equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., in euro 3.000,00.
In via generale il comportamento sanzionato dall'art.96 cpc si caratterizza infatti per la mala fede e la colpa grave della parte che agisce o resiste in giudizio con la consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione o per spirito di emulazione o per fini dilatori ovvero con la mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per rendersi conto dell'infondatezza della propria pretesa e per valutare le conseguenze dei propri atti. È quindi solo una ingiustificata ed abnorme condotta processuale che può far approdare il Giudice all'applicazione della norma (e ciò vale quanto meno per i primi due commi dell'art. 96
c.p.c.). Con il terzo comma dell'art.96 cpc, introdotto dalla L.69/2009, il legislatore ha perseguito lo scopo di un ulteriore strumento di deflazione del contenzioso che si differenzia dalle ipotesi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi, in quanto può essere attivato anche d'ufficio prescindendo da un'esplicita richiesta di parte allo scopo di scoraggiare l'abuso del processo. e preservare la funzione del sistema giustizia. Con la sentenza n. 22405 del 13/09/2018, le Sezioni Unite hanno statuito che
"La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave
(per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione." Con la sentenza n. 9915 del
20/04/2018 sempre delle Sezioni Unite è stato precisato che "In altri termini, la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. Sez. Un. 11 dicembre
2007 n. 25831; Cass. 18 gennaio 2010 n. 654). Questa Corte ha anzi precisato che i presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (Cass. 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726); ed ha ritenuto integrare tale mala fede la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. 22 febbraio 2016 n. 3376), ovvero la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame (Cass. 18 novembre 2014 n. 24546), oppure la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass.
26 marzo 2013 n. 7620)"(in questi termini, si veda Corte appello Perugia sez. I,
22/06/2022, n.326).
Nel caso di specie, la resistente era perfettamente consapevole dell'insussistenza dei presupposti per l'assegno divorzile e per l'assegno di mantenimento. Ella ha, infatti, ricevuto dalla zia oltre a diversi beni immobili in eredità, anche la Parte_2
somma di euro 450.000: tale importo è stato immediatamente prestato al sig.
[...]
, sicché il non ne poteva essere a conoscenza al momento Parte_3 Pt_1
della separazione. Peraltro, risulta che la malgrado avesse accettato “puramente CP_1
e semplicemente” l'eredità della zia già in data 6.7.2016, ha provveduto a registrare la dichiarazione di successione presso la competente Agenzia delle Entrate soltanto in data 29.03.2017, ossia quando già era stato sottoscritto l'accordo di separazione tra le parti ed era stato emesso il decreto di omologa dal Presidente del Tribunale. Anche tale comportamento appare rivolto ad occultare all'ex coniuge la consistenza del patrimonio immobiliare ricevuto per successione. Ciononostante, la sig.ra non CP_1
solo non ha mai comunicato al ricorrente la propria indipendenza economica così raggiunta – in tal modo continuando a percepire indebitamente un assegno per il suo sostentamento –, ma ha anche reiterato la domanda di mantenimento in questa sede, ove ha infatti chiesto un assegno divorzile di importo persino più elevato del contributo stabilito dalle parti nell'accordo di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio con rito concordatario dei sig.ri , C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
31.12.1960 e , C.F. nata ad [...] Controparte_1 C.F._2
Piceno il 21.07.1962, unitisi in matrimonio in data 20.06.1992 in Ascoli Piceno;
2) dispone che questa sentenza, quando sia divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ascoli Piceno ai fini delle prescritte annotazioni, in quanto il matrimonio è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto Comune dell'anno 1992 Atto n. 93-2-A;
3) dichiara non apposta, ai sensi dell'art. 1354 c.c., la condizione di cui al punto f) dell'accordo di separazione in quanto impossibile;
4) accerta e dichiara che il patrimonio mobiliare e immobiliare ricevuto dalla sig.ra da parte della zia era idoneo ab origine, sin da Controparte_1 Parte_2
prima della sottoscrizione dell'accordo di separazione, al sostentamento della resistente per il resto della vita della medesima;
5) per l'effetto, condanna alla restituzione, a titolo di ripetizione degli Controparte_1
assegni di mantenimento e divorzile indebitamente versati in suo favore, al sig. Pt_1
della somma complessiva di euro 14.200,00;
[...]
6) rigetta la domanda di assegno divorzile e ogni altra domanda proposte dalla parte resistente;
7) accerta e dichiara che il figlio maggiorenne è indipendente Controparte_4
economicamente e, per l'effetto, revoca l'assegno di mantenimento in suo favore a carico del padre, con decorrenza dalla data della domanda;
8) dispone che il corrisponda alla entro il giorno 10 di ogni mese ed a Pt_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non Persona_5
ancora economicamente autosufficiente, un assegno mensile di € 300, con previsione di rivalutazione automatica annuale della misura del suddetto assegno secondo gli indici ISTAT come per legge;
9) dispone che entrambi i genitori contribuiscano, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia Per_5
maggiorenne non ancora economicamente indipendente, il tutto secondo i
[...]
tempi, le modalità e le voci di cui al vigente Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, per la Regione Marche, tra la Corte di appello di Ancona, i Tribunali del relativo
Distretto e tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del medesimo Distretto;
10) condanna parte resistente alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 98 per esborsi ed € 7.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A.
e C.P.A. come per legge;
11) condanna la sig.ra ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al Controparte_1
pagamento in favore di della somma di € 3.000,00. Parte_1
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 28/04/2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi