Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2018, n. 9736
CASS
Sentenza 19 aprile 2018

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Nel rapporto di pubblico impiego privatizzato, cui si applicano, in ragione del rinvio operato dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, i princìpi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, la nozione di insubordinazione non è limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma comprende qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro dell'organizzazione datoriale, senza che il lavoratore possa, fuori dei casi di inadempimento totale del datore di lavoro e in mancanza di un eventuale avallo giudiziario, conseguibile anche in via d'urgenza, rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto legittimo il comportamento del comandante della polizia municipale di un comune che, a fronte di ordini di servizio relativi al controllo del traffico emanati dal segretario comunale, non vi aveva ottemperato e ne aveva anzi adottati altri contrastanti, sul presupposto che in base al regolamento municipale il segretario comunale potesse impartire soltanto direttive di massima e non disposizioni specifiche, riservate alla sua competenza).

Il licenziamento della lavoratrice nel periodo compreso tra la data della richiesta delle pubblicazioni e l'anno successivo alla celebrazione delle nozze non può presumersi disposto per causa di matrimonio, con conseguente nullità ai sensi dell'art. 1 della l. n. 7 del 1963, qualora il licenziamento giunga all'esito di un procedimento disciplinare avviato anteriormente alla richiesta delle pubblicazioni, non essendo ravvisabile alcun nesso tra la volontà datoriale di avviare il procedimento e la richiesta di pubblicazioni di matrimonio che intervenga nel corso dello stesso.

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    Il lavoratore che pubblica un post offensivo su Facebook rivolto ai propri diretti superiori, nonché ai vertici aziendali, può essere legittimamente licenziato? Secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, un tale provvedimento espulsivo sarebbe giustificato dalla condotta integrante grave insubordinazione (Cass. 13 ottobre 2021, n. 27939). Nel caso di specie, il lavoratore, account manager per la gestione della comunicazione pubblicitaria, aveva pubblicato un messaggio sul proprio profilo Facebook dal contenuto qualificato dalla Corte territoriale gravemente offensivo e sprezzante nei confronti delle dirette superiori e configurante, dunque, una condotta di insubordinazione. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/04/2018, n. 9736
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9736
Data del deposito : 19 aprile 2018

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