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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento n.
571/2018 del 28/03/2018, iscritto al n. 2633/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Michele Petruccelli
(C.F. ) e Giovanni Girolamo (C.F. ); C.F._2 C.F._3
Appellante
E
(P.IVA con sede legale in Milano alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Gaetano Negri n. 1 costituitasi in persona di , suo procuratore Controparte_2 speciale giusta procura per Notar di Milano del 26.07.2016 (repertorio n. Persona_1
13183 raccolta n. 6905), rappresentata e difesa giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di appello dagli avv.ti Maria Pia Fierro (CF: ) e C.F._4 [...]
(CF: ) CP_3 C.F._5
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Controparte_1 Parte_1
ha chiesto al Tribunale di Benevento di accertare e dichiarare che la predetta
[...]
società aveva illegittimamente ed abusivamente installato su un terreno agricolo di sua proprietà (sito nel Comune di Pago Veiano (BN) alla Contrada Isca la Noce riportato al
Catasto al foglio 4, particella 468) due pali di sostegno per l'attraversamento della linea telefonica aerea fissa e di condannare la convenuta a rimuovere l'opera con riduzione in pristino dello stato dei luoghi con conseguente cessazione, ai sensi dell'art. 949 II comma c.c., di ogni preteso diritto reale sul tale terreno ed a risarcirgli la somma di Euro 2.315,67 comprensiva del danno da diminuzione di valore del fondo residuo, del danno morale, delle indennità varie e del rimborso spese di Ctp, oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo.
Si è costituita la eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità, Controparte_1
l'improcedibilità e l'improponibilità dell'azione per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, la prescrizione del diritto azionato e la carenza di legittimazione passiva dell'attore, non avendo egli dimostrato di essere proprietario del fondo. Inoltre, la convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù coattiva telefonica di passaggio sul fondo con indicazione del percorso per l'esercizio della stessa.
Con la sentenza impugnata il giudice ha rigettato la domanda dell'attore e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla ha Controparte_1 dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di mantenere sul fondo i due pali in contestazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello sostenendo che il Parte_1
Tribunale avrebbe erroneamente:
- richiamato la normativa in materia di pubblica utilità ed espropriazione per escludere la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di esproprio dovendosi, a suo giudizio, inquadrare la domanda nell'ambito dell'azione negatoria ex art. 949 II comma c.c. in quanto volta all'accertamento dell'inesistenza dei diritti vantati dalla convenuta sul fondo;
CP_1
2 - applicato le norme relative alla distribuzione dell'onere della prova in quanto, trattandosi di azione negatoria, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare che le CP_1 opere telefoniche erano al servizio dell'utenza dell'attore;
- accolto la domanda riconvenzionale, nonostante la sua improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione e l'infondatezza nel merito per l'insussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem;
- rigettato la richiesta risarcitoria.
Si è costituita la deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame deducendo che il
Giudice di primo grado aveva correttamente applicato alla fattispecie in esame i principi in materia di limitazioni legali della proprietà, sottolineando che l'installazione via cavo di un impianto telefonico, pur se destinato alla somministrazione del servizio ad un solo abbonato, non esclude il suo carattere di servizio di pubblica utilità. Circa l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento del tentativo di mediazione, l'appellata ha ribadito che tale domanda era ricompresa nell'oggetto della mediazione svoltasi tra le parti. Infine, rispetto alla richiesta risarcitoria, ha rilevato che nessuna prova era stata data da controparte del danno subito, né del nesso eziologico tra la condotta posta in essere dalla e l'asserito danno sofferto. CP_1
All'udienza del 26/11/2024 l'appellante ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla risulta rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., nel testo Controparte_1
nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in quanto consente di comprendere le critiche mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado e, dunque, le parti di questa contro cui sono rivolte e le modifiche che il medesimo appellante chiede siano apportate.
Sempre in via preliminare deve osservarsi che non è stata oggetto di appello incidentale né la parte della sentenza che ha affermato che il è l'effettivo Pt_1
3 proprietario del terreno sito in agro Pago Veiano (BN) alla Contrada Isca la Noce riportato al catasto al foglio 4, particella 468, né quella in cui il giudice ha affermato che in tale fondo la convenuta aveva installato due pali di sostegno per l'attraversamento della linea telefonica area fissa.
Passando all'esame del merito della controversia, va analizzato in via preliminarmente il motivo con il quale l'appellante si duole dell'accoglimento da parte del Giudice di prime cure della domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
La Corte ritiene che tale doglianza sia fondata, anche se per ragioni diverse da quelle esposte dall'appellante.
Il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù telefonica coattiva evidenziando che “l'istante nulla ha rilevato, nel mentre appare francamente non negabile, anche sulla scorta dell'esame della documentazione riversata nell'incarto (relazione peritale dell'Ing. , che i due sostegni collocati nel fondo della Per_2
parte istante si trovano colà da almeno un ventennio, come dedotto e giammai specificamente contestato”.
Secondo il Tribunale, dunque, l'attore non avrebbe contestato le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda riconvenzionale.
Dalla lettura della comparsa di costituzione della convenuta si evince che a fondamento della domanda riconvenzionale la aveva dedotto Controparte_1 genericamente di aver acquistato il detto diritto sul fondo del in quanto “le Pt_1
apparecchiature telefoniche insistono sul fondo da oltre venti anni”. A fronte di tale generica affermazione l'attore, nella prima difesa utile spiegata all'udienza di prima comparizione, aveva contestato il fondamento della domanda riconvenzionale con modalità che, seppur tendenzialmente generica, deve ritenersi idonea a far ritenere contestati i fatti posti a fondamento della domanda di usucapione e, in particolare, che i pali fossero infissi sul fondo “da oltre un ventennio”; né poteva pretendersi che ad una allegazione generica dovesse contrapporsi una contestazione decisamente specifica.
In casi analoghi, infatti, la giurisprudenza ha precisato che “in tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con
l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione
4 dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024).
Per tale ragione il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere non contestate le circostanze di fatto dedotte dalla , ma avrebbe dovuto accertare se quest'ultima aveva provato CP_1
l'esistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem.
Sul punto va ricordato che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso, sia di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. Detto onere, peraltro, non può in alcun modo essere assolto ricorrendo a semplici deduzioni, supposizioni o presunzioni. Più precisamente la Suprema Corte ha affermato che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. Civ. n. 21873/18). Non è, in altri termini, sufficiente, ai fini dell'usucapione, sostenere dinanzi al giudice di possedere il bene “da tempo immemorabile” ovvero “da oltre venti anni” giacche' l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata l'usucapione.
Traslando tali principi al caso che occupa, non può non rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà del bene immobile, da parte della è risultato Controparte_1
privo di fondamento non essendo emerso dalle risultanze processuali la prova dell'usucapione nei modi e nei termini fin qui illustrati. L'appellata, infatti, non ha indicato
5 l'epoca precisa in cui avrebbe installato i pali, né ha prova di averli mantenuti sul posto in maniera pacifica, pubblica, continua ed indisturbata per almeno venti anni.
Tale argomentazione sarebbe da sola sufficiente a determinare la riforma della sentenza.
La Corte ritiene, tuttavia, di dover aggiungere un'ulteriore considerazione.
In mancanza dell'indicazione da parte della dell'epoca di inizio del possesso, CP_1
dovrebbe presumersi che le apparecchiature telefoniche erano state installate almeno vent'anni prima della proposizione della domanda giudiziale, cioè dal 1994, essendo stata la citazione in primo grado notificata il 24/10/2014.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in primo grado emerge che l'attore aveva interrotto la prescrizione acquisitiva con l'invio della diffida del 23.7.2005
(regolarmente ricevuta dalla a mezzo raccomandata a/r il 4.8.2005), con la quale il CP_1
aveva chiesto la rimozione immediata dei pali di sostegno e dei relativi cavi Pt_1
illegittimamente installati sul fondo di sua proprietà a lato della strada comunale NI
(cfr. documento allegato alla memoria istruttoria depositata il 5.10.2015).
L'interruzione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio in appello alla luce del principio, da cui questa Corte non vede ragione di discostarsi, secondo cui “l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è
l'interruzione della prescrizione” (cfr. Cass. n. 128767/2015).
Orbene, stante l'intervenuta interruzione della prescrizione, il Giudice di primo grado ha errato nell'accogliere la domanda riconvenzionale in quanto dalla data della ricezione della diffida (2005) a quella dell'introduzione del giudizio di primo grado (2014) erano trascorsi appena 9 anni, ossia un lasso di tempo non sufficiente ad usucapire il diritto di mantere i pali sul fondo. Non può quindi ritenersi costituita alcuna servitù coattiva in favore della sul terreno di proprietà del , motivo per il quale la Controparte_1 Pt_1
6 sentenza va in tale parte riformata, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla . CP_1
Venuto meno il diritto dell'appellata di mantenere i pali sul fondo, ne consegue il diritto dell'appellante di ottenerne la rimozione.
Infine, va accolto in parte il motivo di appello relativo all'ingiusto rigetto della domanda risarcitoria. Sul punto il Collegio ritiene che i danni da patiti dal proprietario, a causa dell'abuso commesso dalla , non possono essere individuati in quelli CP_1 derivanti dal “deprezzamento subito dal fondo in conseguenza dell'ingombro dei pali di sostegno e della linea telefonica, della posizione dei pali e della linea aerea nella zona di accesso al fondo agricolo ed infine dell'impatto visivo”, poiché l'appellante non ha dimostrato quale sarebbe stato il concreto pregiudizio subito e, soprattutto, quale il valore economico dell'asserito deprezzamento del fondo.
Viceversa, può essere riconosciuta al proprietario la somma corrispondente all'indennità per servitù di elettrodotto, così come liquidati nella consulenza di parte dell'ing. ossia in misura di € 339,75. Su tale importo decorrono Persona_3
esclusivamente gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La riforma in questi termini della sentenza appellata comporta la necessità di un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. In particolare, alla soccombenza della consegue che la medesima società debba essere condannata a Controparte_1
rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi del giudizio tenuto conto del valore indeterminabile della causa (a complessità bassa), in assenza di note specifiche, ai sensi del dm 55/2014 per il primo grado ed ai sensi del dm 147/22 per il secondo grado, in favore dei difensori che si sono dichiarati anticipatari, nei seguenti importi:
• giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia: € 810,00
Fase introduttiva del giudizio: € 574,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.204,00
Fase decisionale: € 1.384,00
Totale € 3.972,00
7 • giudizio di appello
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Totale € 4.996,00
Le spese della consulenza di parte effettuata nel corso del giudizio di primo grado non possono essere riconosciute nei confronti dell'appellante in quanto agli atti manca la prova dell'effettivo esborso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
571/2018 pronunziata dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, condanna la a rimuovere i due pali di appoggio ed i cavi Controparte_1 telefonici installati sul terreno di proprietà di , sito in agro di Parte_1
Pago Veiano alla contrada Isca la Noce censito in catasto al foglio 4, particella 468;
2. condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di Euro 339,75, oltre interessi legali dalla domanda al
[...] soddisfo;
3. condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in favore degli avv.ti
[...]
Giovanni Girolamo e Michele Petruccelli: a) per il giudizio di primo grado in € 98,00 per spese, € 3.972,00 per compenso professionale ed € 496,50 per spese generali di rappresentanza e difesa;
b) per il giudizio di appello in € 147,00 per spese, € 4.996,00 per compenso professionale ed € 749,40 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Benevento n.
571/2018 del 28/03/2018, iscritto al n. 2633/2018 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello, dagli avv.ti Michele Petruccelli
(C.F. ) e Giovanni Girolamo (C.F. ); C.F._2 C.F._3
Appellante
E
(P.IVA con sede legale in Milano alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Gaetano Negri n. 1 costituitasi in persona di , suo procuratore Controparte_2 speciale giusta procura per Notar di Milano del 26.07.2016 (repertorio n. Persona_1
13183 raccolta n. 6905), rappresentata e difesa giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di appello dagli avv.ti Maria Pia Fierro (CF: ) e C.F._4 [...]
(CF: ) CP_3 C.F._5
Appellata
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Controparte_1 Parte_1
ha chiesto al Tribunale di Benevento di accertare e dichiarare che la predetta
[...]
società aveva illegittimamente ed abusivamente installato su un terreno agricolo di sua proprietà (sito nel Comune di Pago Veiano (BN) alla Contrada Isca la Noce riportato al
Catasto al foglio 4, particella 468) due pali di sostegno per l'attraversamento della linea telefonica aerea fissa e di condannare la convenuta a rimuovere l'opera con riduzione in pristino dello stato dei luoghi con conseguente cessazione, ai sensi dell'art. 949 II comma c.c., di ogni preteso diritto reale sul tale terreno ed a risarcirgli la somma di Euro 2.315,67 comprensiva del danno da diminuzione di valore del fondo residuo, del danno morale, delle indennità varie e del rimborso spese di Ctp, oltre interessi e rivalutazione dal dì del fatto sino all'effettivo soddisfo.
Si è costituita la eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità, Controparte_1
l'improcedibilità e l'improponibilità dell'azione per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, la prescrizione del diritto azionato e la carenza di legittimazione passiva dell'attore, non avendo egli dimostrato di essere proprietario del fondo. Inoltre, la convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, accertarsi l'avvenuto acquisto per usucapione della servitù coattiva telefonica di passaggio sul fondo con indicazione del percorso per l'esercizio della stessa.
Con la sentenza impugnata il giudice ha rigettato la domanda dell'attore e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla ha Controparte_1 dichiarato l'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di mantenere sul fondo i due pali in contestazione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello sostenendo che il Parte_1
Tribunale avrebbe erroneamente:
- richiamato la normativa in materia di pubblica utilità ed espropriazione per escludere la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità di esproprio dovendosi, a suo giudizio, inquadrare la domanda nell'ambito dell'azione negatoria ex art. 949 II comma c.c. in quanto volta all'accertamento dell'inesistenza dei diritti vantati dalla convenuta sul fondo;
CP_1
2 - applicato le norme relative alla distribuzione dell'onere della prova in quanto, trattandosi di azione negatoria, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare che le CP_1 opere telefoniche erano al servizio dell'utenza dell'attore;
- accolto la domanda riconvenzionale, nonostante la sua improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione e l'infondatezza nel merito per l'insussistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem;
- rigettato la richiesta risarcitoria.
Si è costituita la deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame deducendo che il
Giudice di primo grado aveva correttamente applicato alla fattispecie in esame i principi in materia di limitazioni legali della proprietà, sottolineando che l'installazione via cavo di un impianto telefonico, pur se destinato alla somministrazione del servizio ad un solo abbonato, non esclude il suo carattere di servizio di pubblica utilità. Circa l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per mancato esperimento del tentativo di mediazione, l'appellata ha ribadito che tale domanda era ricompresa nell'oggetto della mediazione svoltasi tra le parti. Infine, rispetto alla richiesta risarcitoria, ha rilevato che nessuna prova era stata data da controparte del danno subito, né del nesso eziologico tra la condotta posta in essere dalla e l'asserito danno sofferto. CP_1
All'udienza del 26/11/2024 l'appellante ha precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'appello, contrariamente a quanto sostenuto dalla risulta rispettoso di quanto prescritto dall'art. 342 c.p.c., nel testo Controparte_1
nella specie applicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in quanto consente di comprendere le critiche mosse dall'appellante alla sentenza di primo grado e, dunque, le parti di questa contro cui sono rivolte e le modifiche che il medesimo appellante chiede siano apportate.
Sempre in via preliminare deve osservarsi che non è stata oggetto di appello incidentale né la parte della sentenza che ha affermato che il è l'effettivo Pt_1
3 proprietario del terreno sito in agro Pago Veiano (BN) alla Contrada Isca la Noce riportato al catasto al foglio 4, particella 468, né quella in cui il giudice ha affermato che in tale fondo la convenuta aveva installato due pali di sostegno per l'attraversamento della linea telefonica area fissa.
Passando all'esame del merito della controversia, va analizzato in via preliminarmente il motivo con il quale l'appellante si duole dell'accoglimento da parte del Giudice di prime cure della domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
La Corte ritiene che tale doglianza sia fondata, anche se per ragioni diverse da quelle esposte dall'appellante.
Il Tribunale ha accolto la domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione della servitù telefonica coattiva evidenziando che “l'istante nulla ha rilevato, nel mentre appare francamente non negabile, anche sulla scorta dell'esame della documentazione riversata nell'incarto (relazione peritale dell'Ing. , che i due sostegni collocati nel fondo della Per_2
parte istante si trovano colà da almeno un ventennio, come dedotto e giammai specificamente contestato”.
Secondo il Tribunale, dunque, l'attore non avrebbe contestato le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda riconvenzionale.
Dalla lettura della comparsa di costituzione della convenuta si evince che a fondamento della domanda riconvenzionale la aveva dedotto Controparte_1 genericamente di aver acquistato il detto diritto sul fondo del in quanto “le Pt_1
apparecchiature telefoniche insistono sul fondo da oltre venti anni”. A fronte di tale generica affermazione l'attore, nella prima difesa utile spiegata all'udienza di prima comparizione, aveva contestato il fondamento della domanda riconvenzionale con modalità che, seppur tendenzialmente generica, deve ritenersi idonea a far ritenere contestati i fatti posti a fondamento della domanda di usucapione e, in particolare, che i pali fossero infissi sul fondo “da oltre un ventennio”; né poteva pretendersi che ad una allegazione generica dovesse contrapporsi una contestazione decisamente specifica.
In casi analoghi, infatti, la giurisprudenza ha precisato che “in tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con
l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione
4 dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10629 del 19/04/2024).
Per tale ragione il Tribunale non avrebbe dovuto ritenere non contestate le circostanze di fatto dedotte dalla , ma avrebbe dovuto accertare se quest'ultima aveva provato CP_1
l'esistenza dei requisiti del possesso ad usucapionem.
Sul punto va ricordato che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso, sia di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. Detto onere, peraltro, non può in alcun modo essere assolto ricorrendo a semplici deduzioni, supposizioni o presunzioni. Più precisamente la Suprema Corte ha affermato che “la parte che afferma di avere usucapito il bene deve fornire la dimostrazione del come e del quando ha iniziato a possedere uti dominus non essendo sufficiente a tal fine una semplice dichiarazione di aver posseduto ma essendo, al contrario, indispensabile fornire una prova certa della data di inizio del possesso” (Cass. Civ. n. 21873/18). Non è, in altri termini, sufficiente, ai fini dell'usucapione, sostenere dinanzi al giudice di possedere il bene “da tempo immemorabile” ovvero “da oltre venti anni” giacche' l'incertezza circa il termine iniziale di decorrenza del possesso, non consente di ritenere maturata l'usucapione.
Traslando tali principi al caso che occupa, non può non rilevarsi che l'invocato acquisto della proprietà del bene immobile, da parte della è risultato Controparte_1
privo di fondamento non essendo emerso dalle risultanze processuali la prova dell'usucapione nei modi e nei termini fin qui illustrati. L'appellata, infatti, non ha indicato
5 l'epoca precisa in cui avrebbe installato i pali, né ha prova di averli mantenuti sul posto in maniera pacifica, pubblica, continua ed indisturbata per almeno venti anni.
Tale argomentazione sarebbe da sola sufficiente a determinare la riforma della sentenza.
La Corte ritiene, tuttavia, di dover aggiungere un'ulteriore considerazione.
In mancanza dell'indicazione da parte della dell'epoca di inizio del possesso, CP_1
dovrebbe presumersi che le apparecchiature telefoniche erano state installate almeno vent'anni prima della proposizione della domanda giudiziale, cioè dal 1994, essendo stata la citazione in primo grado notificata il 24/10/2014.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta in primo grado emerge che l'attore aveva interrotto la prescrizione acquisitiva con l'invio della diffida del 23.7.2005
(regolarmente ricevuta dalla a mezzo raccomandata a/r il 4.8.2005), con la quale il CP_1
aveva chiesto la rimozione immediata dei pali di sostegno e dei relativi cavi Pt_1
illegittimamente installati sul fondo di sua proprietà a lato della strada comunale NI
(cfr. documento allegato alla memoria istruttoria depositata il 5.10.2015).
L'interruzione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio in appello alla luce del principio, da cui questa Corte non vede ragione di discostarsi, secondo cui “l'eccezione di interruzione della prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è
l'interruzione della prescrizione” (cfr. Cass. n. 128767/2015).
Orbene, stante l'intervenuta interruzione della prescrizione, il Giudice di primo grado ha errato nell'accogliere la domanda riconvenzionale in quanto dalla data della ricezione della diffida (2005) a quella dell'introduzione del giudizio di primo grado (2014) erano trascorsi appena 9 anni, ossia un lasso di tempo non sufficiente ad usucapire il diritto di mantere i pali sul fondo. Non può quindi ritenersi costituita alcuna servitù coattiva in favore della sul terreno di proprietà del , motivo per il quale la Controparte_1 Pt_1
6 sentenza va in tale parte riformata, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla . CP_1
Venuto meno il diritto dell'appellata di mantenere i pali sul fondo, ne consegue il diritto dell'appellante di ottenerne la rimozione.
Infine, va accolto in parte il motivo di appello relativo all'ingiusto rigetto della domanda risarcitoria. Sul punto il Collegio ritiene che i danni da patiti dal proprietario, a causa dell'abuso commesso dalla , non possono essere individuati in quelli CP_1 derivanti dal “deprezzamento subito dal fondo in conseguenza dell'ingombro dei pali di sostegno e della linea telefonica, della posizione dei pali e della linea aerea nella zona di accesso al fondo agricolo ed infine dell'impatto visivo”, poiché l'appellante non ha dimostrato quale sarebbe stato il concreto pregiudizio subito e, soprattutto, quale il valore economico dell'asserito deprezzamento del fondo.
Viceversa, può essere riconosciuta al proprietario la somma corrispondente all'indennità per servitù di elettrodotto, così come liquidati nella consulenza di parte dell'ing. ossia in misura di € 339,75. Su tale importo decorrono Persona_3
esclusivamente gli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
La riforma in questi termini della sentenza appellata comporta la necessità di un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. In particolare, alla soccombenza della consegue che la medesima società debba essere condannata a Controparte_1
rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi del giudizio tenuto conto del valore indeterminabile della causa (a complessità bassa), in assenza di note specifiche, ai sensi del dm 55/2014 per il primo grado ed ai sensi del dm 147/22 per il secondo grado, in favore dei difensori che si sono dichiarati anticipatari, nei seguenti importi:
• giudizio di primo grado:
Fase di studio della controversia: € 810,00
Fase introduttiva del giudizio: € 574,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.204,00
Fase decisionale: € 1.384,00
Totale € 3.972,00
7 • giudizio di appello
Fase di studio della controversia: € 1.029,00
Fase introduttiva del giudizio: € 709,00
Fase istruttoria e/o di trattazione: € 1.523,00
Fase decisionale: € 1.735,00
Totale € 4.996,00
Le spese della consulenza di parte effettuata nel corso del giudizio di primo grado non possono essere riconosciute nei confronti dell'appellante in quanto agli atti manca la prova dell'effettivo esborso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n.
571/2018 pronunziata dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, condanna la a rimuovere i due pali di appoggio ed i cavi Controparte_1 telefonici installati sul terreno di proprietà di , sito in agro di Parte_1
Pago Veiano alla contrada Isca la Noce censito in catasto al foglio 4, particella 468;
2. condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, della somma di Euro 339,75, oltre interessi legali dalla domanda al
[...] soddisfo;
3. condanna la al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
, delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida in favore degli avv.ti
[...]
Giovanni Girolamo e Michele Petruccelli: a) per il giudizio di primo grado in € 98,00 per spese, € 3.972,00 per compenso professionale ed € 496,50 per spese generali di rappresentanza e difesa;
b) per il giudizio di appello in € 147,00 per spese, € 4.996,00 per compenso professionale ed € 749,40 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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