Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2024, n. 3313
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Sentenza 6 febbraio 2024

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In tema di rapporti agrari, la disposizione di cui all'art. 8, comma 1, della l. n. 590 del 1965 – da considerare norma di stretta interpretazione in quanto apporta speciali limitazioni al diritto di proprietà - contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può, pertanto, trovare applicazione oltre i casi ivi previsti. Ne deriva che il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi - coltivatore diretto - possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di "affittuario", "colono", "mezzadro" o "compartecipante", con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, a titolo di comodato, non potendo quest'ultimo qualificarsi come contratto agrario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/02/2024, n. 3313
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3313
    Data del deposito : 6 febbraio 2024

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