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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2186 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. RO AO Arena, all'udienza del 04/12/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3330 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. RICCIARDI STEFANIA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. OLLA CP_1
RI , elettivamente domiciliato presso VIA ARMERIA 1 ME;
- resistente – in persona del dirigente pro tempore, P. Controparte_2
VA , via Ugo Bassi 126 is. 137 Cap 98123 ME (ME); P.IVA_1
- resistente contumace -
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07/11/2024 , proponeva opposizione Parte_1 avverso l'Intimazione di pagamento n. 29520249015283907000, notificatagli il 4.10.2024, nonché dei seguenti avvisi di addebito in essa contenuti e, segnatamente:
1- avviso di addebito n. 59520120000849918000 per Euro 2.108,30, notificata, a dire dell' , in data 15/05/2012; Controparte_3
2- avviso di addebito n. 59520120002822124000 per Euro 1.607,68, notificata a dire dell' , in data 02/11/2012; CP_2 Controparte_3
3- avviso di addebito n. 59520120004814243000 per Euro 2.259,03, notificata, a dire dell' , in data 23/01/2013; Controparte_3
4- avviso di addebito n. 59520150000139928000 per euro 10.009,27, notificata a dire dell' , in data 21/04/2015; Controparte_3
5- avviso di addebito n. 59520150000230403000 per euro 6.987,17, notificata a dire dell' , in data 25/05/2015; Controparte_3
6- avviso di addebito n. 59520150002795175000 per euro 1.858,93, notificata a dire dell' , in data 21/10/2015; Controparte_3
7- avviso di addebito n. 59520150003196800000 per euro 16.938,76, notificata a dire dell' , in data 16/11/2015; Controparte_3
8- avviso di addebito n. 59520150003402915000 per euro 7.016,23, notificata a dire dell' , in data 21/04/2015; Controparte_3
9- avviso di addebito n. 59520160000042358000 per euro 2.961,08, notificata a dire dell' , in data 22/03/2016; Controparte_3
10- avviso di addebito n. 59520160000755125000 per euro 1.301,66, notificata a dire dell' , in data 11/05/2016; Controparte_3
11- avviso di addebito n. 59520160001814315000 per euro 2.796,21, notificata a dire dell' , in data 12/05/2016; Controparte_3
12- avviso di addebito n. 59520160002088762000 per euro 130,39, notificata a dire dell' , in data 31/05/2016; Controparte_3
13- avviso di addebito n. 59520160002088863000 per euro 329,11, notificata a dire dell' , in data 03/06/2016; Controparte_3
14- avviso di addebito n. 59520160002088964000 per euro 301,65, notificata a dire dell' , in data 31/05/2016; CP_2 Controparte_3
15- avviso di addebito n. 59520160002321262000 per euro 7.629,17, notificata a dire dell' , in data 07/07/2016; Controparte_3
16- avviso di addebito n. 59520160002829934000 per euro 3.209,65, notificata a dire dell' , in data 17/08/2016; Controparte_3
17- avviso di addebito n. 59520160002873404000 per euro 192,02, notificata a dire dell' , in data 06/09/2016; Controparte_3
18- avviso di addebito n. 59520160003189604000 per euro 105,52, notificata a dire dell' , in data 27/10/2016; Controparte_3
19- avviso di addebito n. 59520160003260259000 per euro 2.358,54, notificata a dire dell' , in data 27/10/2016; Controparte_3
20- avviso di addebito n. 59520160004860162000 per euro 2.770,37, notificata a dire dell' , in data 22/11/2016; Controparte_3
21- avviso di addebito n. 59520160005497620000 per euro 2.929,40, notificata a dire dell' , in data 28/12/2016; Controparte_3 22- avviso di addebito n. 59520170000349039000 per euro 3.370,19, notificata a dire dell' , in data 24/04/2017; Controparte_3
23- avviso di addebito n. 59520170000349140000 per euro 61,96, notificata a dire dell' , in data 24/04/2017; Controparte_3
24- avviso di addebito n. 59520170000469737000 per euro 4.984,81, notificata a dire dell' , in data 15/06/2017; Controparte_3
25- avviso di addebito n. 59520170000700621000 per euro 37,54, notificata a dire dell' , in data 23/06/2017; Controparte_3
26- avviso di addebito n. 59520170000951014000 per euro 1.011,64, notificata a dire dell' , in data 03/08/2017; Controparte_3
27- avviso di addebito n. 59520170001156119000 per euro 258,75, notificata a dire dell' , in data 18/08/2017; Controparte_3
28- avviso di addebito n. 59520170001220714000 per euro 71,95, notificata a dire dell' , in data 25/09/2017; Controparte_3
29- avviso di addebito n. 59520170002798777000 per euro 3.588,56, notificata a dire dell' , in data 11/10/2017; Controparte_3
30- avviso di addebito n. 59520170002999337000 per euro 5.564,22, notificata a dire dell' , in data 07/10/2017; Controparte_3
31- avviso di addebito n. 59520170003409446000 per euro 32,58, notificata a dire dell' , in data 22/11/2017; Controparte_3
32- avviso di addebito n. 59520170003738279000 per euro 2.745,18, notificata a dire dell' , in data 04/12/2017; Controparte_3
33- avviso di addebito n. 59520170003840579000 per euro 24.859,38, notificata a dire dell' , in data 12/12/2017; Controparte_3
34- avviso di addebito n. 59520180003373138000 per euro 4.433,03, notificata a dire dell' , in data 04/10/2018; Controparte_3
35- avviso di addebito n. 59520180003900915000 per euro 5.255,12, notificata a dire dell' , in data 12/12/2018; Controparte_3
36- avviso di addebito n. 59520180003991584000 per euro 301,69, notificata a dire dell' , in data 13/12/2018; Controparte_3
37- avviso di addebito n. 59520180005922752000 per euro 2.806,48, notificata a dire dell' , in data 21/01/2019; Controparte_3
38- avviso di addebito n. 59520180006026567000 per euro 25.620,63, notificata a dire dell' , in data 21/01/2019; Controparte_3 39- avviso di addebito n. 595201800060276769000 per euro 25.983,31, notificata a dire dell' , in data 21/01/2019; Controparte_3
40- avviso di addebito n. 5952019000217231000 per euro 2.817,08, notificata a dire dell' , in data 30/07/2019; Controparte_3
41- avviso di addebito n. 59520190002388230000 per euro 1.513,85, notificata a dire dell' , in data 07/08/2019; Controparte_3
42- avviso di addebito n. 59520190002507817000 per euro 262,73, notificata a dire dell' , in data 27/08/2019; Controparte_3
Il tutto per un complessivo di euro 245.682,82.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti e in ogni caso per mancata esibizione in giudizio degli stessi, la prescrizione della pretesa contributiva e la decadenza ai sensi dell'art. 25, co. 1 lett. B) del D.Lgs. 46/1999.
Chiedeva, pertanto, previo annullamento, dichiararsi non dovute le somme richieste con l'intimazione di pagamento impugnata e con gli avvisi di addebito presupposti, con vittoria di spese e compensi.
Resisteva in giudizio l' , contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, e chiedeva CP_1 il rigetto del ricorso , mentre l' rimaneva contumace. CP_2
Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sulla discussione orale dei procuratori delle parti, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente occorre rilevare anche d'ufficio il difetto di competenza territoriale dell'intestato Tribunale – pure ritualmente e tempestivamente eccepito dall' - in relazione ai CP_1 seguenti avvisi di addebito, sottesi all'intimazione oggetto di impugnazione e, segnatamente: avviso di addebito n. 59520120000849918000, avviso di addebito n. 59520120002822124000, avviso di addebito n. 59520120004814243000, avviso di addebito n. 59520150000139928000, avviso di addebito n. 59520150000230403000, avviso di addebito n. 59520150002795175000, avviso di addebito n. 59520150003402915000, avviso di addebito n. 59520160000042358000, avviso di addebito n. 59520160000755125000, avviso di addebito n. 59520160002088762000, avviso di addebito n. 59520160002088863000, avviso di addebito n. 59520160002088964000,avviso di addebito n. 59520160002321262000, avviso di addebito n. 59520160002829934000, avviso di addebito n. 59520160002873404000, avviso di addebito n. 59520160003189604000 ,avviso di addebito n. 59520160003260259000, avviso di addebito n. 59520160005497620000, avviso di addebito n. 59520170000349039000, avviso di addebito n. 59520170000349140000, avviso di addebito n. 59520170000469737000, avviso di addebito n. 59520170000700621000, avviso di addebito n. 59520170000951014000, avviso di addebito n. 59520170001156119000, avviso di addebito n. 59520170001220714000, avviso di addebito n. 59520170002798777000, avviso di addebito n. 59520170003409446000, avviso di addebito n. 59520170003738279000, avviso di addebito n. 59520180003373138000, avviso di addebito n. 59520180003900915000, avviso di addebito n. 59520180003991584000, avviso di addebito n. 59520190002388230000, avviso di addebito n. 59520190002507817000.
Essi, infatti, hanno ad oggetto il versamento di somme relative a “Gestione aziende con lavoratori dipendenti” e sono stati richiesti dall' sede di Messina, con ciò radicando, ex art. 444, CP_1 comma 3 c.p.c., la competenza territoriale inderogabile del Tribunale di Messina, in funzione di
Giudice del Lavoro, davanti al quale la causa dovrà essere, in parte qua, riassunta entro il termine di tre mesi decorrenti dalla pubblicazione della presente sentenza.
Venendo al merito del giudizio, relativamente ai residui avvisi di addebito per i quali sussiste la competenza di questo Tribunale, propone opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 29520249015283907000 limitatamente alla parte relativa agli avvisi di addebito sopra indicati, aventi ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, e quindi inammissibile perché tardiva, per quanto riguarda i motivi di opposizione relativi alla denunciata nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, nonché per la mancata produzione degli stessi, essendo tali vizi di tipo formale.
Non resta che esaminare l'eccezione di prescrizione delle pretese contributive dell' , CP_1 relative agli avvisi di addebito sottostanti alla intimazione che sarebbe maturata prima della notifica dell'odierna intimazione, limitatamente agli AVA di competenza di questo Tribunale.
Sul punto, sulla base della produzione documentale dell' è possibile ricostruire i seguenti CP_1 atti interruttivi della prescrizione.
7- l'avviso di addebito n. 59520150003196800000 è stato notificato con raccomandata A/R in data 16/11/2015;
11- l'avviso di addebito n. 59520160001814315000 è stato notificato con raccomandata A/R in data 12/05/2016;
20- l'avviso di addebito n. 59520160004860162000 è stato notificato con raccomandata A/R in data 22/11/2016;
30- l'avviso di addebito n. 59520170002999337000 è stato notificato con raccomandata A/R in data 07/10/2017;
33- l'avviso di addebito n. 59520170003840579000 è stato notificato con raccomandata A/R in data 12/12/2017;
37- l'avviso di addebito n. 59520180005922752000 è stato notificato con raccomandata A/R in data 21/01/2019;
38- l'avviso di addebito n. 59520180006026567000 è stato notificato con raccomandata A/R in data 21/01/2019;
39- l'avviso di addebito n. 595201800060276769000 è stato notificato con raccomandata A/R in data 21/01/2019;
40- l'avviso di addebito n. 5952019000217231000 è stato notificato con raccomandata A/R in data 30/07/2019.
Per l'AVA n. 59520150003196800000 è stata notificata intimazione di pagamento n.
29520189002504100000 con raccomandata A/R in data 27.2.2019.
È stata poi notificata, con raccomandata A/R in data 29.8.2022, intimazione di pagamento n.
29520229000826582000 recante gli AVA nn. 59520160001814315000; 59520160004860162000;
59520170002999337000; 59520170003840579000; 59520170003840579000.
Occorre, poi, tenere conto della sospensione straordinaria dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori, a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale
(art. 68 del D.L. n. 18/2020 – cd. decreto Cura Italia) aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall' , nonché gli avvisi di addebito dell' ; accertamenti esecutivi Controparte_2 CP_1 doganali;
ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
accertamenti esecutivi degli enti locali, stabilendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Inoltre, la stessa norma aveva previsto che i termini delle sospensioni decorrevano dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo
2020 (prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.
Dopo questa iniziale disposizione, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione.
Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti:
l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020
i termini di sospensione;
l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
il D.L. n. 125/2020 all'art 1 bis ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020;
l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021;
l'art. 9 del D.L. n. 73/2021, ha ulteriormente fatto slittare il termine al 30 giugno 2021;
l'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), ha disposto un ulteriore rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021. Dall'indicata normativa emerge che sono stati sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni.
Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995.
È di palmare evidenza, dunque, che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520249015283907000 (4.10.2024), non era decorso il termine di prescrizione quinquennale dei contributi (ed accessori) di cui agli avvisi di addebito sopra indicati, ad eccezione di quelli richiesti con l'AVA n. 59520160001814315000, il cui termine prescrizionale è maturato prima della notifica dell'intimazione n. 29520229000826582000.
Una notazione va, da ultimo, fatta.
Parte ricorrente, all'udienza odierna, ha dichiarato di voler disconoscere la sottoscrizione apposta alla cartolina di ricevimento attestante la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29520229000826582/000, atto che ha comportato l'interruzione della prescrizione su taluni degli
AVA oggetto di giudizio.
Il Tribunale osserva quanto segue.
Occorre rammentare che la notifica degli avvisi di addebito e di intimazione, in base all'art. 30 d.l. 78/2010, può essere operata direttamente dall'ente impositore , il quale può eseguirla “…anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Si applica nel caso di specie l'art. 38 del dpr 655/82 (“Recapito delle corrispondenze a domicilio”):
L'esibizione della cartolina di ritorno debitamente sottoscritta dall'Ufficiale Postale che in quanto tale certifica la consegna della raccomandata ad uno dei soggetti previsti dalla legge, comporta una presunzione di conoscenza superabile solo con la querela di falso (Cass. 15315/14). Anche per la notifica delle cartelle esattoriali, come per la notifica di atti tributari è previsto un sistema semplificato, potendo l'Amministrazione Finanziaria e il Concessionario per la riscossione notificare direttamente l'atto a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73.
Inoltre, sul punto va rammentato il condivisibile orientamento della Suprema Corte, secondo cui “a partire dal 15 maggio 1998, data dell'entrata in vigore dell'art. 20 della L. 146/1998, gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta e in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/82” (Cass. n. 17598/2010; ord. 3073/2017).
In sostanza ai sensi dell'art. 26 dpr 602/73 gli ufficiali della riscossione possono provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.
L'Ufficiale Postale garantisce, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza fra destinatario e consegnatario della cartella (Cass.
6395/14).
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ormai conforme nel ritenere che nell'ipotesi di notifica dell'atto a mezzo posta, a persona diversa dal destinatario “è sufficiente , per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass.
10554/2015, Cass. n. 946/2020).
Inoltre, l'indicazione del numero della cartella sull'avviso di ricevimento, in quanto sottoscritto dal destinatario ex art. 12 dpr 655/82, ha valore sul piano presuntivo e ai fini del giudizio sul riparto dell'onere della prova, laddove ai sensi dell'art. 1355 c.c., incombe sul destinatario l'onere di provare l'asserita non corrispondenza della comunicazione ricevuta (perché la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso) rispetto a quella indicata dal mittente, non potendo il destinatario limitarsi a una generica contestazione dell'invio della raccomandata medesima (Cass.
22687/17).
In conclusione, non può ritenersi la nullità della notifica né a causa della mancata identificazione del soggetto ricevente, né a causa della illeggibilità della firma, ma neppure a causa del mancato invio di notizia al destinatario a mezzo raccomandata, non trovando applicazione alla notifica in parola le disposizioni di cui alla l. 890/82 (e dunque la norma di cui all'art.
7. co. 5, che disciplina il caso di consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario).
Va rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 2712 c.c., le riproduzioni fotografiche e cinematografiche, informatiche, fonografiche e, in genere, ogni rappresentazione meccanica di fatti e di cose, compreso l'atto di costituzione in mora inviata tramite il servizio postale, “formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
E tale disconoscimento non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche, o ad un mero disconoscimento ma, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta. (Cass. 19.1.2018,
n. 1250)
In particolare, un generico disconoscimento non è idoneo a far venir meno l'efficacia probatoria degli atti prodotti in fotocopia dal resistente, atteso che “La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.” (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017 (Rv. 646981
- 01)).
Il ricorrente, all'udienza odierna, si è limitato a disconoscere la veridicità della firma apposta sul documento in parola, ma non ha escluso che il plico sia stato comunque consegnato ad una persona di famiglia, convivente od addetta alla casa, in altri termini titolata a poterlo ricevere in sua vece, non producendo, a comprova, un certificato storico di famiglia alla data della consegna della raccomandata contenente l'intimazione indubbiata.
Ne consegue che il disconoscimento operato all'udienza odierna si appalesa generico e comunque inefficace se contestualizzato rispetto all'atto cui si riferisce.
Ed infatti, va ancora una volta sottolineato che l'atto è stato consegnati e la firma in questione
è certamente stata apposta davanti all'ufficiale postale, il quale ha attestato di aver consegnato il plico presso la residenza del destinatario al soggetto che si è qualificato come destinatario e/o come incaricato al ritiro, apponendo la relativa firma di ricevimento.
Conseguentemente, con riferimento all'intimazione di pagamento n.
29520229000826582/000, il procedimento notificatorio deve ritenersi correttamente eseguito essendo plausibile ritenere che l'ufficiale postale ha consegnato il plico presso la residenza del ricorrente, al soggetto che trovandosi presso il domicilio si è qualificato persona di famiglia e convivente, incaricato al ritiro.
In definitiva, l'opposizione va rigettata per quanto di competenza di questo Tribunale, ad eccezione della pretesa contributiva di cui all'AVA prescritto sopra indicato.
Le spese vanno compensate in ragione di 1/5 mentre per i restanti 4/5 seguono la soccombenza
(anche in relazione all'errore nella scelta del Foro competente) e si liquidano come da dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
Possono essere compensate con riferimento ad che non ha svolto difese nel presente CP_2 giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ,
contro
IN PERSONA DEL LEGALE Parte_1 CP_1
RAPP.TE P.T. e l' in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., con ricorso depositato CP_2 il giorno 7/11/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell' ( ; Controparte_2 CP_2
- Dichiara la propria incompetenza territoriale, in relazione ai seguenti avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento impugnata e, segnatamente: avviso di addebito n.
59520120000849918000, avviso di addebito n. 59520120002822124000, avviso di addebito n. 59520120004814243000, avviso di addebito n. 59520150000139928000, avviso di addebito n. 59520150000230403000, avviso di addebito n. 59520150002795175000, avviso di addebito n. 59520150003402915000, avviso di addebito n. 59520160000042358000, avviso di addebito n. 59520160000755125000, avviso di addebito n.
59520160002088762000, avviso di addebito n. 59520160002088863000, avviso di addebito n. 59520160002088964000,avviso di addebito n. 59520160002321262000, avviso di addebito n. 59520160002829934000, avviso di addebito n. 59520160002873404000, avviso di addebito n. 59520160003189604000 ,avviso di addebito n. 59520160003260259000, avviso di addebito n. 59520160005497620000, avviso di addebito n.
59520170000349039000, avviso di addebito n. 59520170000349140000, avviso di addebito n. 59520170000469737000, avviso di addebito n. 59520170000700621000, avviso di addebito n. 59520170000951014000, avviso di addebito n. 59520170001156119000, avviso di addebito n. 59520170001220714000, avviso di addebito n. 59520170002798777000, avviso di addebito n. 59520170003409446000, avviso di addebito n.
59520170003738279000, avviso di addebito n. 59520180003373138000, avviso di addebito n. 59520180003900915000, avviso di addebito n. 59520180003991584000, avviso di addebito n. 59520190002388230000, avviso di addebito n. 59520190002507817000, in relazione ai quali sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Messina, in funzione di
Giudice del Lavoro, davanti al quale la causa dovrà essere, in parte qua, riassunta nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente sentenza;
- Dichiara non dovuti perché relativi a pretesa creditoria estinta per intervenuta prescrizione, i contributi, accessori e sanzioni di cui all'AVA n. 59520160001814315000, sotteso all'odierna intimazione di pagamento;
- Rigetta, per il resto, l'opposizione per quanto di competenza di questo Tribunale;
- Compensa le spese del giudizio tra e l' Parte_1 CP_2
- Compensa per 1/5 le spese del giudizio e condanna al pagamento, in Parte_1 favore dell' , dei restanti 4/5 delle dette spese che liquida in euro 9.782,40, oltre spese CP_1 generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 4.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
RO AO AR