Sentenza breve 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 04/12/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01395/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 116, comma 4, c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 108 del 2025, proposto da:
- Margherita s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Pietro Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Resta, in Bari, via Piccinni, n. 210;
contro
- Regione Puglia, non costituita in giudizio;
nei confronti
- Whysol-E Sviluppo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Martorana e Fabio Schirone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii, in relazione all'istanza di accesso presentata, a mezzo PEC, dalla ricorrente in data 26.11.2024 - e rinnovata in data 7 e 19 dicembre 2024 -, con la quale si richiedeva “al Dipartimento sviluppo economico - Sezione infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia di poter accedere, mediante estrazione di copia semplice, a tutta la documentazione, sia progettuale che amministrativa, relativa al procedimento autorizzativo”, avviato dalla Whysol-E Sviluppo s.r.l. con istanza prot. n. 3365 del 7 maggio 2020, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica da ubicarsi nel Comune di Ascoli Satriano, con allaccio alla stazione Terna di Deliceto;
- ove occorra, della nota prot. n. 624197 del 16 dicembre 2024 della Regione Puglia – Dipartimento sviluppo economico Sezione transizione energetica;
- ove occorra, della DGR n. 812 del 24.05.2021, menzionata nella nota prot. n. 624197 del 16 dicembre 2024 della Regione Puglia e non conosciuta;
- di ogni altro atto, presupposto connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;
per l'accertamento
del diritto della Margherita ad "accedere, mediante estrazione di copia semplice, a tutta la documentazione, sia progettuale che amministrativa, relativa al procedimento autorizzativo”, avviato dalla Whysol-E Sviluppo s.r.l. con istanza prot. n. 3365 del 7 maggio 2020, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica da ubicarsi nel Comune di Ascoli Satriano, con allaccio alla stazione Terna di Deliceto;
per la conseguente condanna
della Regione Puglia - Dipartimento sviluppo economico -Sezione infrastrutture energetiche e digitali ad esibire copia semplice di tutta la documentazione, sia progettuale che amministrativa, relativa al procedimento autorizzativo, avviato dalla Whysol-E Sviluppo s.r.l. con istanza prot. n. 3365 del 7 maggio 2020, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia fotovoltaica da ubicarsi nel Comune di Ascoli Satriano, con allaccio alla stazione Terna di Deliceto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Whysol-E Sviluppo s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il dott. NI SS e udito, per la controinteressata, l'avv. Luisa De Santis, su delega dell'avv. Cristina Martorano;
Premesso che :
- con nota prot. n. 0501813 del 15.10.2024, la Regione Puglia ha comunicato alla società Margherita s.r.l. l’avvio del procedimento ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la costruzione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico proposto dalla società Whysol-E Sviluppo s.r.l., da realizzarsi nel Comune di Ascoli Satriano su un’area di proprietà della medesima Margherita S.r.l.;
- in riscontro alla predetta comunicazione regionale, la ricorrente Margherita s.r.l. ha presentato – in data 26.11.2024 – osservazioni e opposizione alla suddetta comunicazione, in primis , lamentando la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento – presupposto – di autorizzazione unica per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico da parte della controinteressata, quindi, avanzando (con la medesima nota) istanza di accesso alla documentazione progettuale e amministrativa relativa al progetto anzidetto;
- a fronte del diniego tacito all’accesso della Regione, la società Margherita ha agito in giudizio con ricorso ritualmente notificato (anche alla controinteressata Whysol-E Sviluppo s.r.l.) e depositato in data 29 gennaio 2025, deducendo – con un unico, articolato motivo – plurime violazioni di legge e di regolamento, in relazione all’art. 97 Cost., agli artt. 1 e 22 e ss. della l. n. 241/1990 nonché agli artt. 2 e ss. del d.P.R. n. 184/2006;
- la Regione Puglia non si è costituita in giudizio;
- la controinteressata Whysol-E Sviluppo s.r.l., costituitasi con atto del 18.2.2025, in vista dell’udienza di discussione del ricorso, ha depositato una memoria difensiva chiedendo la reiezione del gravame;
- all’udienza camerale del 4 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che :
- a mente dell’art. 22 della l. n. 241/1990, legittimato all’accesso documentale è il soggetto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto di richiesta ostensiva;
- il diritto di accesso agli atti amministrativi deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990);
Considerato che :
- nel caso di specie sussistono i presupposti legittimanti l’accesso documentale, atteso che:
- la ricorrente è proprietaria per i 4/5 dell'area interessata dalla procedura espropriativa rispetto alla quale è stato avviato ritualmente il relativo procedimento amministrativo con annessi diritti partecipativi;
- il predetto procedimento espropriativo trova la sua origine logica e giuridica nel presupposto e precedente procedimento autorizzatorio concernente il progetto di impianto della società controinteressata e che pertanto viene certamente a configurarsi il (necessario) nesso di strumentalità tra gli atti richiesti e la cura o la tutela (non per forza giudiziale) della sfera giuridica dell’istante (qui ricorrente);
- la documentazione richiesta da Margherita s.r.l., seppur potenzialmente estesa risulta comunque adeguatamente circoscritta in quanto riferita ad un preciso procedimento amministrativo e, in tal senso, non è qualificabile – contrariamente a quanto eccepito dalla controinteressata – come una forma di (non ammissibili) indagine o controllo generalizzato sull’azione amministrativa;
- proprio sul punto da ultimo citato, la giurisprudenza amministrativa (condivisa dal Collegio) ha recentemente ribadito che “l'onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non implica la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto anche solo con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo proprio dell'atto in questione, formulando l’istanza in modo tale da mettere l'Amministrazione in condizione di comprenderne la portata ed il contenuto” (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 1012/2024);
- la stessa pubblica amministrazione, pur avendo fornito un riscontro interlocutorio per “integrazione documentale”, è rimasta poi silente rispetto all’ostensione richiesta, non rappresentando al riguardo particolari ragioni, anche di carattere organizzativo-funzionale, in ipotesi ostative alla messa a disposizione degli atti del procedimento autorizzatorio in questione;
Ritenuto che :
- per le ragioni sopra esposte il ricorso vada accolto e che pertanto debba ordinarsi alla Regione Puglia l’ostensione degli atti in epigrafe, con specifico riferimento alla documentazione progettuale ed amministrativa del progetto di impianto fotovoltaico sopra richiamato di cui è titolare la società controinteressata;
- l’esercizio del diritto di accesso debba essere consentito, da parte della Regione Puglia, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, secondo le modalità (anche digitali o telematiche) ritenute più idonee;
- la nomina del commissario ad acta – ad istanza di parte – possa invece riservarsi all’eventualità in cui, dopo il termine appena indicato, si protragga l’inadempimento;
- le spese debbano seguire la soccombenza e liquidarsi come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina l’esibizione della documentazione richiesta nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna la Regione Puglia e la controinteressata Whysol-E Sviluppo s.r.l., in solido, al pagamento delle spese di lite, in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RI LI, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
NI SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI SS | RI LI |
IL SEGRETARIO