CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott. ssa Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 179 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
(C.F. ), residente a [...]ed ivi elettivamente _1 CodiceFiscale_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende
appellante
contro
(C.F. ), residente a [...]ed ivi elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliato presso lo studio degli avv. Angelo Luminoso ed Alberto Luminoso, che lo rappresentano e difendono,
appellato
Pagina 1 la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma dell'impugnata _1
sentenza, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza:
CP_ 1) porre a carico del un assegno divorzile in favore della nella misura ritenuta di Pt_1
giustizia, ma comunque non inferiore ad € 300,00 mensili.
Vinte le spese e le competenze del doppio grado di giudizio;
nell'interesse di : la Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, CP_1
voglia:
1) per tutti i motivi che precedono, rigettare l'appello proposto dalla NO _1
e confermare la sentenza di primo grado;
2) con vittoria di spese e compensi, ivi compresi quelli relativi al sub-procedimento di sospensione ex art. 351 c.p.c., oltre spese generali ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso depositato il 10 luglio 2020, , premettendo che in data 20 CP_1
febbraio 1983 aveva contratto matrimonio concordatario con e che dalla loro _1
unione, in data 2 giugno 1984, era nato , aveva, innanzi tutto ricordato che il Persona_1
Tribunale di Cagliari, con la sentenza non definitiva del 2 dicembre 2014, aveva pronunciato la separazione personale e, con la sentenza definitiva del 29 giugno 2018, aveva regolamentato le condizioni economiche, ponendo a suo carico, sulla base di un accordo previamente raggiunto tra le parti, l'obbligo di corrispondere alla un assegno mensile di € 400,00, di cui € 200,00 Pt_1
Pagina 2 a titolo di contributo per il suo mantenimento ed € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne.
, quindi, sostenendo che da allora i coniugi non avevano mai ripreso la CP_1
convivenza né avevano ricostituito l'unione materiale e spirituale e che erano nel frattempo cambiati i presupposti in base ai quali erano state concordate le condizioni economiche, aveva chiesto al Tribunale di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di
dichiarare che il ricorrente non è tenuto al versamento di alcun assegno in favore della NO
: né a titolo di contributo del suo mantenimento, né quale contributo del _1
mantenimento del figlio . Persona_1
si era costituita in giudizio ed aveva aderito alla domanda di cessazione _1
CP_ degli effetti civili del matrimonio, ma aveva chiesto al Tribunale di porre a carico del un assegno divorzile proporzionato al reddito prodotto e/o comunque ritraibile dai beni immobili di cui dispone, da determinare secondo giustizia ma comunque in una somma comunque non inferiore ad € 500,00 e di porre a carico dello stesso un assegno per concorrere al mantenimento del figlio, privo di stabile occupazione.
Il Tribunale di Cagliari con la sentenza non definitiva n. 1992/2021 del 22 giugno 2021 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con la sentenza definitiva n.
1034/2024 del 16 aprile 2024 aveva regolato gli aspetti patrimoniali, rigettando la domanda di assegno divorzile avanzata dalla confermando la revoca dell'assegno di mantenimento Pt_1
disposto a favore del figlio e condannando la resistente alla rifusione Persona_2
delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, aveva giustificato tali statuizioni premettendo che in corso di
causa è emerso che la resistente, di anni 69, risulta essere invalida nella misura dell'83% e
Pagina 3 percepisce un trattamento pensionistico relativo al suo stato di invalidità dell'importo mensile
documentato di euro 370,86. Risulta, inoltre, proprietaria di diversi immobili, a lei destinati in
sede di divisione dei beni caduti in comunione (abitazione coniugale sita in via Lombardia a
Cagliari, villetta sita in loc. Pinus Village e l'usufrutto dell'immobile ad uso artigianale sito in
Cagliari, via Istria), e sottolineando che era infondato l'assunto che la medesima sia priva di
mezzi adeguati al proprio sostentamento, considerate le proprietà immobiliari esclusive e pro
quota, certamente rilevanti ai fini della determinazione della capacità economica della
richiedente.
D'altra parte, anche le circostanze evidenziate per giustificare la totale improduttività di
tali immobili appaiono insussistenti. Non è infatti emersa alcuna ragione obiettiva e
apprezzabile per la quale il locale artigianale, non risultando neppure più occupato dal figlio,
debba restare improduttivo. In ordine alla villetta di Pinus Village, si osserva che sebbene la
stessa sia interessata da abusi edilizi (circostanza solo allegata), si trova comunque in una
posizione turistica favorevole e può essere certamente produttiva di redditi nel periodo estivo.
La resistente risulta inoltre proprietaria pro quota di ulteriori cespiti immobiliari
(appartamento in Cagliari via san Bartolomeo e terreno in Maracalagonis) e risulta aver
incamerato l'importo di euro 60000 dalla vendita di un appartamento sito in via Logudoro in
Cagliari (ricevuto anch'esso in eredità).
Senza trascurare che la stessa risulta avere ricevuto in conguaglio in sede di divisione della
comunione, la somma di euro 47.000 ed a suo tempo (nel 2013) ha prelevato dal conto corrente
l'importo di euro 42.500.
Precisato dunque che non sussiste una disparità nella situazione patrimoniale, la ha Pt_1
assunto una disparita reddituale determinata dal non poter usufruire di un trattamento
Pagina 4 pensionistico “da lavoro”, essendo stata trascurata -nella conduzione dell'impresa familiare -
la sua posizione previdenziale.
Si osserva in merito che se anche le risultanze processuali hanno consentito di dirsi provato
il contributo fornito dalla all'incremento del patrimonio familiare, è parimenti emerso Pt_1
che tale patrimonio è stato poi equamente diviso tra i coniugi con la separazione. Ed in ogni
CP_ caso non sussiste una disparità economica rilevante da giustificare l'obbligo a carico del
di un assegno divorzile.
CP_ A ben vedere il trattamento pensionistico percepito dal è di modesto importo pari ad
euro 624,00, mentre la pensione di invalidità della resistente è di importo pari ad euro 370,00
( che verosimilmente utilizza per prestazioni sanitarie non sempre coperte dal Servizio
Sanitario). Ad ogni modo la stessa grazie alle proprietà immobiliari esclusive e condivise, può
ricavare redditi adeguati a soddisfare le sue esigenze di vita.
Per tutte le ragioni sopra esposte, fermi per il passato i provvedimenti provvisori ratione
temporis vigenti, ritenuti insussistenti in fatto e in diritto i presupposti per il riconoscimento
dell'assegno divorzile, la domanda avanzata dell'odierna resistente non merita accoglimento.
1.2 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello, lamentando che _1
la sentenza impugnata appare illogica e contraddittoria, soprattutto con riferimento
all'obbligatorio confronto reddituale fra le parti, giacché considera esclusivamente quanto
teoricamente ritraibile in favore della , dagli immobili rimasti nella sua disponibilità, Pt_1
CP_ mentre ignora senza dedicarvi alcun commento le potenzialità reddituali che il può ritrarre
dagli immobili rimasti nella sua disponibilità e soprattutto dall'ampio esercizio commerciale,
nel quale le parti hanno esercitato per 30 anni l'attività comune e che è rimasto nonostante le
ampie dimensioni e la localizzazione ottima per l'attività commerciale, volutamente chiuso in
Pagina 5 pendenza del giudizio, secondo un comportamento evidentemente strategico finalizzato ad
evidenziare un reddito ricavato esclusivamente dalla pensione.
La stessa appellante ha poi affermato che la pensione della è attualmente di soli € 400 Pt_1
circa, ed è falcidiata non solo da quanto necessario per la vita ordinaria per condurre la quale
è insufficiente, ma anche dai costi necessari per affrontare quanto necessario per le sue gravi
condizioni di salute, giacché è noto che non sempre il Servizio Sanitario è pronto a garantire
interventi che non possono essere rinviati, e che viveva in un appartamento di sua proprietà,
aggiungendo poi che l'altro immobile del quale è mera usufruttuaria resta nella disponibilità
del figliolo, che attraversa a sua volta un periodo di criticità, e che la villetta sita in loc. Pinus
Village è da ristrutturare per renderla idonea all'uso di terzi ed è evidente che detto costo non
è nella concreta disponibilità della , con la conseguenza che il collocamento sul mercato Pt_1
di detto immobile, peraltro di ridotte dimensioni, è attualmente impossibile.
Sostenendo, quindi, che è di tutta evidenza che sussistono tutti i presupposti per il
riconoscimento in favore della di un assegno divorzile con funzione almeno assistenziale, Pt_1
anche se, attesa la collaborazione all'attività del coniuge che ha determinato la concreta
possibilità di realizzare un notevole patrimonio, il detto assegno potrebbe avere funzione
perequativa e compensativa, ha chiesto a questa Corte, in riforma _1
CP_ dell'impugnata sentenza, di porre a carico del un assegno divorzile in favore della Pt_1
nella misura ritenuta di giustizia, ma comunque non inferiore ad € 300,00 mensili.
si è costituito in giudizio ed ha resistito. CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Orbene, dalla documentazione in atti risulta che il regime patrimoniale della famiglia
Pagina 6 dei coniugi era quello della comunione dei beni. Parte_2
In occasione della separazione, gli stessi coniugi avevano deciso di dividere tutti i beni in
CP_ comunione mediante la formazione di due lotti di uguale valore, con l'obbligo per il di corrispondere un conguaglio in denaro di euro 41.700,00.
A tale impegno, aveva fatto seguito la stipulazione dell'atto pubblico attuativo del 15
febbraio 2019.
Con tali accordi, a erano state assegnate la proprietà esclusiva di un Persona_3
appartamento ad uso abitativo sito al piano secondo dello stabile sito nella Via Lombardia n. 30
a Cagliari, la proprietà esclusiva di un locale commerciale al piano terra del fabbricato sito nella stessa via al numero civico 41 e la proprietà esclusiva una autorimessa sita in via Istria 26. A
invece, erano state attribuite la proprietà esclusiva di un altro appartamento _1
situato nello stabile sito nella Via Lombardia n. 30, la proprietà esclusiva della villetta situata a
Pula, località Pinus Village, e l'usufrutto esclusivo di un locale ad uso artigianale situato a
Cagliari in Via Istria n. 17, oltre al predetto conguaglio in denaro pari a € 41.700,00.
2.2 La stessa d'altra parte, non ha né allegato né, tanto meno, provato che _1
, durante il matrimonio, avesse acquistato altri beni o accumulato risparmi che non CP_1
erano stati con lei condivisi.
2.3 In questo quadro, dunque, deve certamente escludersi, al momento del divorzio,
l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune e, dunque, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione perequativa-compensativa.
L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, in vero, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale
Pagina 7 delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più
debole a favore delle esigenze familiari (Cass. 11 ottobre 2024, n. 26520).
2.4 La stessa appellante, come si è accentato, ha sostenuto che sussistono tutti i presupposti
per il riconoscimento in favore della di un assegno divorzile con funzione almeno Pt_1
assistenziale, ma tale affermazione non può essere condivisa.
infatti, a seguito della divisione del patrimonio comune, è divenuta _1
proprietaria esclusiva, oltre che della casa ove abita, anche di una villetta situata nel Comune
di Pula, vicino al mare, ed è, altresì, usufruttuaria di un locale commerciale e questi due ultimi immobili ben potrebbero essere locati al fine di ottenere un reddito che, cumulato con la pensione di cui è beneficiaria (pari ad euro 400,00 circa), le consentirebbero di avere i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa.
La in verità, ha sostenuto che l'altro immobile del quale è mera usufruttuaria resta Pt_1
nella disponibilità del figliolo, ma quest'ultimo ha più di quarant'anni e, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, certamente non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e continuare a beneficiare del mantenimento da parte del genitore.
La stessa ha poi sostenuto che la villetta sita in loc. Pinus Village è da ristrutturare per Pt_1
renderla idonea all'uso di terzi, ma tale allegazione appare smentita dalla relazione tecnica redatta il 28 marzo 2018 dall'ing. (al quale le parti si erano rivolte prima della Persona_4
separazione d in vista della divisione dei beni comuni), dalla quale emerge che “le condizioni dell'alloggio sono normali”.
2.5 L'appello, dunque, è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri
Pagina 8 medi previsti per la cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 1030/2024 pronunciata _1
dal Tribunale di Cagliari;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, che _1 CP_1
liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 2 luglio 2025
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore
Dr. Stefano Greco
Pagina 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa Maria Teresa Spanu Presidente
dott. ssa Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 179 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da
(C.F. ), residente a [...]ed ivi elettivamente _1 CodiceFiscale_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. Carlitria Bellu, che la rappresenta e difende
appellante
contro
(C.F. ), residente a [...]ed ivi elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliato presso lo studio degli avv. Angelo Luminoso ed Alberto Luminoso, che lo rappresentano e difendono,
appellato
Pagina 1 la causa è stata trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di : piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma dell'impugnata _1
sentenza, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza:
CP_ 1) porre a carico del un assegno divorzile in favore della nella misura ritenuta di Pt_1
giustizia, ma comunque non inferiore ad € 300,00 mensili.
Vinte le spese e le competenze del doppio grado di giudizio;
nell'interesse di : la Corte Ecc.ma, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, CP_1
voglia:
1) per tutti i motivi che precedono, rigettare l'appello proposto dalla NO _1
e confermare la sentenza di primo grado;
2) con vittoria di spese e compensi, ivi compresi quelli relativi al sub-procedimento di sospensione ex art. 351 c.p.c., oltre spese generali ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso depositato il 10 luglio 2020, , premettendo che in data 20 CP_1
febbraio 1983 aveva contratto matrimonio concordatario con e che dalla loro _1
unione, in data 2 giugno 1984, era nato , aveva, innanzi tutto ricordato che il Persona_1
Tribunale di Cagliari, con la sentenza non definitiva del 2 dicembre 2014, aveva pronunciato la separazione personale e, con la sentenza definitiva del 29 giugno 2018, aveva regolamentato le condizioni economiche, ponendo a suo carico, sulla base di un accordo previamente raggiunto tra le parti, l'obbligo di corrispondere alla un assegno mensile di € 400,00, di cui € 200,00 Pt_1
Pagina 2 a titolo di contributo per il suo mantenimento ed € 200,00 a titolo di mantenimento del figlio maggiorenne.
, quindi, sostenendo che da allora i coniugi non avevano mai ripreso la CP_1
convivenza né avevano ricostituito l'unione materiale e spirituale e che erano nel frattempo cambiati i presupposti in base ai quali erano state concordate le condizioni economiche, aveva chiesto al Tribunale di pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di
dichiarare che il ricorrente non è tenuto al versamento di alcun assegno in favore della NO
: né a titolo di contributo del suo mantenimento, né quale contributo del _1
mantenimento del figlio . Persona_1
si era costituita in giudizio ed aveva aderito alla domanda di cessazione _1
CP_ degli effetti civili del matrimonio, ma aveva chiesto al Tribunale di porre a carico del un assegno divorzile proporzionato al reddito prodotto e/o comunque ritraibile dai beni immobili di cui dispone, da determinare secondo giustizia ma comunque in una somma comunque non inferiore ad € 500,00 e di porre a carico dello stesso un assegno per concorrere al mantenimento del figlio, privo di stabile occupazione.
Il Tribunale di Cagliari con la sentenza non definitiva n. 1992/2021 del 22 giugno 2021 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con la sentenza definitiva n.
1034/2024 del 16 aprile 2024 aveva regolato gli aspetti patrimoniali, rigettando la domanda di assegno divorzile avanzata dalla confermando la revoca dell'assegno di mantenimento Pt_1
disposto a favore del figlio e condannando la resistente alla rifusione Persona_2
delle spese di lite.
Il Tribunale, in particolare, aveva giustificato tali statuizioni premettendo che in corso di
causa è emerso che la resistente, di anni 69, risulta essere invalida nella misura dell'83% e
Pagina 3 percepisce un trattamento pensionistico relativo al suo stato di invalidità dell'importo mensile
documentato di euro 370,86. Risulta, inoltre, proprietaria di diversi immobili, a lei destinati in
sede di divisione dei beni caduti in comunione (abitazione coniugale sita in via Lombardia a
Cagliari, villetta sita in loc. Pinus Village e l'usufrutto dell'immobile ad uso artigianale sito in
Cagliari, via Istria), e sottolineando che era infondato l'assunto che la medesima sia priva di
mezzi adeguati al proprio sostentamento, considerate le proprietà immobiliari esclusive e pro
quota, certamente rilevanti ai fini della determinazione della capacità economica della
richiedente.
D'altra parte, anche le circostanze evidenziate per giustificare la totale improduttività di
tali immobili appaiono insussistenti. Non è infatti emersa alcuna ragione obiettiva e
apprezzabile per la quale il locale artigianale, non risultando neppure più occupato dal figlio,
debba restare improduttivo. In ordine alla villetta di Pinus Village, si osserva che sebbene la
stessa sia interessata da abusi edilizi (circostanza solo allegata), si trova comunque in una
posizione turistica favorevole e può essere certamente produttiva di redditi nel periodo estivo.
La resistente risulta inoltre proprietaria pro quota di ulteriori cespiti immobiliari
(appartamento in Cagliari via san Bartolomeo e terreno in Maracalagonis) e risulta aver
incamerato l'importo di euro 60000 dalla vendita di un appartamento sito in via Logudoro in
Cagliari (ricevuto anch'esso in eredità).
Senza trascurare che la stessa risulta avere ricevuto in conguaglio in sede di divisione della
comunione, la somma di euro 47.000 ed a suo tempo (nel 2013) ha prelevato dal conto corrente
l'importo di euro 42.500.
Precisato dunque che non sussiste una disparità nella situazione patrimoniale, la ha Pt_1
assunto una disparita reddituale determinata dal non poter usufruire di un trattamento
Pagina 4 pensionistico “da lavoro”, essendo stata trascurata -nella conduzione dell'impresa familiare -
la sua posizione previdenziale.
Si osserva in merito che se anche le risultanze processuali hanno consentito di dirsi provato
il contributo fornito dalla all'incremento del patrimonio familiare, è parimenti emerso Pt_1
che tale patrimonio è stato poi equamente diviso tra i coniugi con la separazione. Ed in ogni
CP_ caso non sussiste una disparità economica rilevante da giustificare l'obbligo a carico del
di un assegno divorzile.
CP_ A ben vedere il trattamento pensionistico percepito dal è di modesto importo pari ad
euro 624,00, mentre la pensione di invalidità della resistente è di importo pari ad euro 370,00
( che verosimilmente utilizza per prestazioni sanitarie non sempre coperte dal Servizio
Sanitario). Ad ogni modo la stessa grazie alle proprietà immobiliari esclusive e condivise, può
ricavare redditi adeguati a soddisfare le sue esigenze di vita.
Per tutte le ragioni sopra esposte, fermi per il passato i provvedimenti provvisori ratione
temporis vigenti, ritenuti insussistenti in fatto e in diritto i presupposti per il riconoscimento
dell'assegno divorzile, la domanda avanzata dell'odierna resistente non merita accoglimento.
1.2 Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello, lamentando che _1
la sentenza impugnata appare illogica e contraddittoria, soprattutto con riferimento
all'obbligatorio confronto reddituale fra le parti, giacché considera esclusivamente quanto
teoricamente ritraibile in favore della , dagli immobili rimasti nella sua disponibilità, Pt_1
CP_ mentre ignora senza dedicarvi alcun commento le potenzialità reddituali che il può ritrarre
dagli immobili rimasti nella sua disponibilità e soprattutto dall'ampio esercizio commerciale,
nel quale le parti hanno esercitato per 30 anni l'attività comune e che è rimasto nonostante le
ampie dimensioni e la localizzazione ottima per l'attività commerciale, volutamente chiuso in
Pagina 5 pendenza del giudizio, secondo un comportamento evidentemente strategico finalizzato ad
evidenziare un reddito ricavato esclusivamente dalla pensione.
La stessa appellante ha poi affermato che la pensione della è attualmente di soli € 400 Pt_1
circa, ed è falcidiata non solo da quanto necessario per la vita ordinaria per condurre la quale
è insufficiente, ma anche dai costi necessari per affrontare quanto necessario per le sue gravi
condizioni di salute, giacché è noto che non sempre il Servizio Sanitario è pronto a garantire
interventi che non possono essere rinviati, e che viveva in un appartamento di sua proprietà,
aggiungendo poi che l'altro immobile del quale è mera usufruttuaria resta nella disponibilità
del figliolo, che attraversa a sua volta un periodo di criticità, e che la villetta sita in loc. Pinus
Village è da ristrutturare per renderla idonea all'uso di terzi ed è evidente che detto costo non
è nella concreta disponibilità della , con la conseguenza che il collocamento sul mercato Pt_1
di detto immobile, peraltro di ridotte dimensioni, è attualmente impossibile.
Sostenendo, quindi, che è di tutta evidenza che sussistono tutti i presupposti per il
riconoscimento in favore della di un assegno divorzile con funzione almeno assistenziale, Pt_1
anche se, attesa la collaborazione all'attività del coniuge che ha determinato la concreta
possibilità di realizzare un notevole patrimonio, il detto assegno potrebbe avere funzione
perequativa e compensativa, ha chiesto a questa Corte, in riforma _1
CP_ dell'impugnata sentenza, di porre a carico del un assegno divorzile in favore della Pt_1
nella misura ritenuta di giustizia, ma comunque non inferiore ad € 300,00 mensili.
si è costituito in giudizio ed ha resistito. CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Orbene, dalla documentazione in atti risulta che il regime patrimoniale della famiglia
Pagina 6 dei coniugi era quello della comunione dei beni. Parte_2
In occasione della separazione, gli stessi coniugi avevano deciso di dividere tutti i beni in
CP_ comunione mediante la formazione di due lotti di uguale valore, con l'obbligo per il di corrispondere un conguaglio in denaro di euro 41.700,00.
A tale impegno, aveva fatto seguito la stipulazione dell'atto pubblico attuativo del 15
febbraio 2019.
Con tali accordi, a erano state assegnate la proprietà esclusiva di un Persona_3
appartamento ad uso abitativo sito al piano secondo dello stabile sito nella Via Lombardia n. 30
a Cagliari, la proprietà esclusiva di un locale commerciale al piano terra del fabbricato sito nella stessa via al numero civico 41 e la proprietà esclusiva una autorimessa sita in via Istria 26. A
invece, erano state attribuite la proprietà esclusiva di un altro appartamento _1
situato nello stabile sito nella Via Lombardia n. 30, la proprietà esclusiva della villetta situata a
Pula, località Pinus Village, e l'usufrutto esclusivo di un locale ad uso artigianale situato a
Cagliari in Via Istria n. 17, oltre al predetto conguaglio in denaro pari a € 41.700,00.
2.2 La stessa d'altra parte, non ha né allegato né, tanto meno, provato che _1
, durante il matrimonio, avesse acquistato altri beni o accumulato risparmi che non CP_1
erano stati con lei condivisi.
2.3 In questo quadro, dunque, deve certamente escludersi, al momento del divorzio,
l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune e, dunque, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile con funzione perequativa-compensativa.
L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, in vero, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale
Pagina 7 delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più
debole a favore delle esigenze familiari (Cass. 11 ottobre 2024, n. 26520).
2.4 La stessa appellante, come si è accentato, ha sostenuto che sussistono tutti i presupposti
per il riconoscimento in favore della di un assegno divorzile con funzione almeno Pt_1
assistenziale, ma tale affermazione non può essere condivisa.
infatti, a seguito della divisione del patrimonio comune, è divenuta _1
proprietaria esclusiva, oltre che della casa ove abita, anche di una villetta situata nel Comune
di Pula, vicino al mare, ed è, altresì, usufruttuaria di un locale commerciale e questi due ultimi immobili ben potrebbero essere locati al fine di ottenere un reddito che, cumulato con la pensione di cui è beneficiaria (pari ad euro 400,00 circa), le consentirebbero di avere i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa.
La in verità, ha sostenuto che l'altro immobile del quale è mera usufruttuaria resta Pt_1
nella disponibilità del figliolo, ma quest'ultimo ha più di quarant'anni e, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, certamente non può ulteriormente indugiare in attesa di un'occupazione consona alle proprie aspettative e continuare a beneficiare del mantenimento da parte del genitore.
La stessa ha poi sostenuto che la villetta sita in loc. Pinus Village è da ristrutturare per Pt_1
renderla idonea all'uso di terzi, ma tale allegazione appare smentita dalla relazione tecnica redatta il 28 marzo 2018 dall'ing. (al quale le parti si erano rivolte prima della Persona_4
separazione d in vista della divisione dei beni comuni), dalla quale emerge che “le condizioni dell'alloggio sono normali”.
2.5 L'appello, dunque, è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri
Pagina 8 medi previsti per la cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
1) rigetta l'appello proposto da contro la sentenza n. 1030/2024 pronunciata _1
dal Tribunale di Cagliari;
2) condanna alla rifusione, in favore di , delle spese di lite, che _1 CP_1
liquida in complessivi euro 3.966,00, oltre spese generali (15%) ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 2 luglio 2025
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere estensore
Dr. Stefano Greco
Pagina 9