CA
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1323/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE
Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello, rubricata come in epigrafe, promossa
Da
, con sede a Londra, in persona del legale rappresentante, Parte_1
, elettivamente domiciliata in Trinitapoli alla via Capitano Leone n.2 Parte_2 presso lo studio degli avv.ti Francesco di Biase e Raffele di Biase, dai quali è congiuntamente rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro pagina 1 di 18
appellata
^^^
Oggetto: appello avverso la Sentenza n.999/2022, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 14/6/2022, pubblicata il 16/6/2022, a definizione del giudizio n.5472/2018 r.g. promosso dall'odierna appellante in danno della dante causa dell'odierna appellata innanzi il Tribunale di Trani, ed avente ad oggetto “indebito oggettivo a seguito risoluzione contrattuale”.
Conclusioni: così riassunte con le note di trattazione scritta, depositate in previsione dell'udienza di p.c. del 23/6/2023, trattata con modalità cartolare-telematica in ossequio al decreto presidenziale in atti, per la società appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte, rigettata ogni avversa pretesa, eccezione e deduzione, riformare l'impugnata sentenza
e, per l'effetto: 1)Accertare e dichiarare la preclusione di giudicato delle questioni statuite nel giudizio definito con la gravata sentenza e, quindi, la mancata prova dell'assunta simulazione assoluta del contratto, accogliendo i motivi di appello con annullamento e/o riforma della sentenza appellata;
2)Per l'effetto, condannare la società appellata al pagamento di €1.120.000,00 in favore della società appellante, oltre interessi;
3)Riformare la sentenza appellata anche in ordine al pagamento delle spese e competenze di lite a carico dell'appellata, conseguenti il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale d'incompetenza, litispendenza e continenza;
4)Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con distrazione in favore dei procuratori antistatari di essa appellante”; per la società appellata si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con integrale conferma della gravata sentenza e condanna dell'appellante alle spese del grado.
Svolgimento del processo
pagina 2 di 18 La vicenda contrattuale in esame, peraltro già esaurientemente trattata da questa Corte
(con differente Collegio decisorio) con precedente sentenza del 2017, passata in giudicato per non interposta impugnativa, trae origine da due distinti contratti formatisi a distanza di pochi giorni nel remoto 2007, ovvero da un originario contratto di appalto e contestuale vendita, relativo ad una prestigiosa imbarcazione da diporto, commissionato da , imprenditore barlettano, ad un cantiere navale Parte_2 carrarese, rappresentato dalla AR spa, dante causa della Controparte_3
e quindi dell'odierna società appellata del 19/4/2007 e dal successivo contratto di
[...] cessione con il quale all'originario committente ed acquirente subentrava, a distanza di pochi giorni, in data 1/6/2007, l'odierna società appellante che provvedeva, in quanto cessionaria, a rimettere alla società costruttrice ceduta, l'intero importo convenuto per la realizzazione ed acquisto dell'imbarcazione, ovvero la complessiva somma di
€1.120,000,00 (come da documentazione di cui appresso).
Il successivo grave inadempimento contrattuale della società venditrice in ordine alla mancata consegna dell'imbarcazione, attestata dalla vendita della stessa per un importo maggiore ad un terzo acquirente, determinava un precedente contenzioso tra le parti, definito con la precedente sentenza n.2046/2017 di cui innanzi, il cui sviluppo veniva riassunto con l'atto introduttivo del presente giudizio, rappresentato dalla citazione innanzi il Tribunale tranese dell'odierna appellante del 17/10/2018.
Esponeva, quindi, l'odierna appellante di aver, a seguito dell'inadempimento di cui innanzi, provveduto, con precedente racc. del 19/1/2009, a comunicare alla AR spa, l'avvenuta risoluzione del contratto oggetto della predetta cessione per il contestato inadempimento di essa venditrice all'asserito termine essenziale per la consegna dell'imbarcazione commissionata.
Alla suddetta costituzione in mora, priva di alcun fattivo riscontro da parte della società inadempiente, seguiva l'introduzione di un procedimento monitorio dinanzi la sezione distaccata di Barletta, finalizzato alla richiesta ingiunzione a carico della società inadempiente, a titolo ripetitorio, della somma versata dall'odierna appellante pari alla somma di €1.120.000,00
pagina 3 di 18 Avverso il concesso decreto ingiuntivo del 24/3/09 per la ridetta somma, proponeva la società ingiunta (dante causa dell'odierna appellata) opposizione allo stesso, così introducendo il correlativo giudizio, definito dalla sezione distaccata barlettana del
Tribunale di Trani con sentenza del 16/8/2012 con la quale, revocato il decreto ingiuntivo originario, si condannava l'opponente AR alla rifusione in favore della della somma di €1.120.000,00 oltre interessi ed oltre le liquidate spese Parte_1 processuali.
Per quel che conta in questa sede riassuntiva, è bene evidenziare che in quella sede non veniva in alcun modo eccepita la carenza di legittimazione attiva della cessionaria in ragione di una contestata simulazione dell'avvenuta cessione (per ragioni di elusione fiscale come accennato nel giudizio che ci occupa) ma solamente disconosciuta la sottoscrizione attribuita al legale rappresentante della ceduta AR, cui seguiva l'istanza di verificazione ad opera della società opposta ed a cui si dava esito con disposta consulenza grafologica, con la conferma dell'attribuzione della sottoscrizione al legale rappresentante, all'epoca dei fatti, della AR spa.
La simulazione della cessione non veniva neanche posta nel successivo giudizio di gravame, definito con precedente sentenza n.2046/2017 da questo Collegio il quale, si limitava ad accogliere solamente il motivo di gravame relativo ad un contestato vizio di extrapetizione attribuito al primo giudice in ordine alla condanna di €.1.120.000,00 tardivamente richiesta in riconvenzionale in primo grado dalla Pt_1
Orbene, a distanza di circa un anno dalla ridetta sentenza di questa Corte del 2017, con la citazione introduttiva del presente giudizio del 17/10/2018 dinanzi il Tribunale di
Trani, essendo nelle more stata soppressa la sezione distaccata di Barletta, , la Pt_1 riproponeva il richiesto accertamento di risoluzione ex art.1453 c.c. dell'originario contratto di vendita del 19/4/07, successivamente cedutogli dal con la Parte_2 successiva cessione dell'1/6/07, con la conseguenziale richiesta ripetitoria della somma versata integralmente da essa cessionaria, pari a complessive €1.120.000,00 (essendo il residuo prezzo dedotto in conto vendita con la permuta effettuata di una altra imbarcazione del , non compresa nella richiesta ingiunzione in quanto Parte_2
pagina 4 di 18 debitamente restituita) allegando, a supporto della nuova domanda, la rilevanza processuale del precedente contenzioso e, in particolare, della sentenza emessa da questa Corte di cui innanzi.
Cont Con il ridetto atto adduceva quindi la che la AR, poi ed ora Parte_1 incorporata nella , trattenesse indebitamente l'importo Controparte_2 incassato in conto vendita, malgrado l'avvenuta risoluzione del correlativo ed originario contratto del 29/4/07, in conseguenza della mancata consegna del natante (confermato nella sua definitività dall'avvenuta vendita a terzi dello stesso con il costo maggiorato di
€2.800.000,00), proponendo, addirittura, querele “diversive” con il chiaro intento di impedire l'azione di recupero.
Ribadiva, a supporto della domanda ripetioria de qua, che l'inadempimento della
AR (dante causa della società convenuta) fosse da intendersi pacifico, non avendo la stessa giammai consegnato il natante, riconoscendo, a conferma dell'avvenuta risoluzione contrattuale, quello ricevuto in permuta che restituiva al permutante acquirente, convenendo, pertanto, la società convenuta (avente causa della originaria società venditrice) dinanzi il competente Tribunale tranese (essendo stata nelle more soppressa l'originaria sezione territoriale di Barletta) per l'accertamento dell'invocata risoluzione per grave inadempimento ascrivibile ad essa convenuta, con conseguente ripetizione delle somme alla stessa versate e debitamente fatturate e quietanziate.
Si costituiva la società convenuta, la quale, pur confermando l'avvenuto contratto del
19/4/07 con il in qualità di acquirente e committente l'imbarcazione da Parte_2 diporto denominata “Nadore 78” al prezzo di €2.300.000,00 oltre iva, con fissazione di precise scadenze di pagamento, a partire dalla caparra iniziale di €230.000,00 (il cui versamento integrale non era stato adempiuto dall'acquirente) e la fissazione di un termine, definito “essenziale” per la consegna dell'imbarcazione già varata al 30/4/08, contestava recisamente la versione fattuale ex adverso addotta in ordine alla cessione del contratto ed alla pretesa risoluzione contrattuale, non mancando di proporre molteplici eccezioni preliminari in ordine al prospettato difetto di giurisdizione, in pagina 5 di 18 presenza di una clausola arbitrale inserita in contratto, nonché ad una riferita litispendenza e continenza di un contenzioso analogo pendente innanzi il Tribunale di
Lucca.
Eccepiva quindi il difetto di legittimazione attiva della società attorea assumendo la simulazione assoluta della cessione del contratto originario, apparentemente datata
1/6/07.
Quanto al merito, ribaltava il preteso inadempimento contrattuale a carico dell'originario acquirente il quale, dopo aver personalmente seguito le fasi di costruzione dell'imbarcazione e disposte varie modifiche progettuali ed assistito al varo della stessa, avvenuto il 28/5/08, aveva immotivatamente revocato la propria volontà di acquisto del natante in quanto propenso all'acquisto di un'imbarcazione più grande, conseguendone l'imputazione della risoluzione contrattuale de qua, necessitando la stessa a rivendere a terzi la stessa oramai varata, il successivo 25/6/08 e formulando, subordinatamente alla proposta eccezione di simulazione della cessione, una domanda risarcitoria in danno della società attorea, previa compensazione delle somme dalla stessa ricevute in acconto.
Così radicatosi il giudizio, istruito lo stesso sulla sola scorta delle rispettive produzioni documentali, lo stesso perveniva all'udienza decisoria del 25/11/2021 nel corso della quale veniva riservato in decisione.
Con successiva sentenza del 16/6/22, oggetto della presente impugnativa, l'adito
Tribunale monocratico, disattese le eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione, di litispendenza e continenza nonché quella d'incompetenza territoriale, accoglieva la proposta eccezione di simulazione assoluta della cessione contrattuale legittimante la società attorea, ritenendo, pertanto la stessa, carente di effettiva legittimazione attiva con assorbimento della proposta domanda riconvenzionale risarcitoria di parte convenuta e conseguenziale condanna alle spese a carico della società attorea.
In estrema sintesi, supportava il primo giudice l'accoglimento della eccezione difensiva della società convenuta, sulla scorta di una ritenuta rilevanza probatoria di un distinto procedimento penale a carico del e di altro imprenditore per “eterovestizione” Parte_2 pagina 6 di 18 simulatamente avvenuta con la ridetta cessione contrattuale in favore di una società estera per elusione fiscale e, quale ulteriore supporto, evidenziava l'infondatezza dell'avversa eccezione di giudicato proposto dalla medesima società attorea con riferimento alla sentenza di questa Corte n.2046 del 2017 e l'avvenuto disconoscimento da parte della società ceduta della sottoscrizione attribuita al proprio legale rappresentante, determinante, a seguito della mancata istanza di verificazione di controparte, la preclusione a ritenere la stessa validamente sottoscritta, concludendo, quindi per la dichiarazione d'inammissibilità della domanda attorea per carenza di legittimazione attiva , dichiarando assorbite le ulteriori questioni e statuendo una parziale compensazione, nella misura di 1/3, delle spese processuali.
Avverso il predetto procedimento motivazionale insorgeva la , proponendo il Parte_1 gravame che ci occupa, a supporto del quale adduceva una unica e sostanziale motivazione, prospettando una errata valutazione dei fatti con riferimento all'inefficacia del contratto di cessione, supportando la censura con pertinenti allegazioni difensive, sia in ordine alla irrilevanza del giudicato penale cui il Tribunale attribuiva invece dirimente valenza probatoria in ordine alla prova della simulazione assoluta e sia alla pretesa irrilevanza delle valutazioni operate da questa Corte con la ridetta statuizione del 2017, passata in cosa giudicata.
Si costituiva l'appellata, nelle more modificatasi nella (già Controparte_1
), preliminarmente eccependo l'inammissibilità formale Controparte_2 dell'avverso gravame sotto il duplice profilo di cui agli art.342 e 348 bis c.p.c. e, contestandone, nel merito la fondatezza, ribadendo la correttezza della motivazione gravata.
All'esito della prima udienza di comparizione del 13/1/23, riteneva il Collegio di rimettere al merito qualsiasi delibazione in ordine alle eccezioni di inammissibilità proposte dalla appellata, fissando l'udienza di p.c. per quella in epigrafe del 23/6/2023, trattata con la disposta modalità cartolare telematica, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta con reiterazione delle trascritte conclusioni, la causa pagina 7 di 18 veniva riservata in decisione previa concessione alle parti dei termini di rito per il deposito delle rispettive difese conclusionali.
Motivazione della decisione
Prioritariamente deve disattendersi la preliminare eccezione di inammissibilità formale del gravame sotto il duplice profilo evidenziato.
In particolare, con riferimento alla contestata deficitaria specificazione dei motivi d'impugnativa ex art.342 c.p.c., l'eccezione deve ritenersi infondata, sulla scorta di una chiara ed esaustiva esposizione ed individuazione del prospettato vizio motivazionale con riguardo al ritenuta inefficacia, per ritenuta simulazione assoluta, del titolo contrattuale legittimante l'odierna società appellante alla domanda risolutoria e ripetitoria, avendo allegato a supporto della doglianza una esaustiva parte argomentativa riferibile a ciascuna delle tre ragioni addotte dal Tribunale a supporto della ritenuta simulazione contrattuale, a nulla rilevando l'omessa individuazione delle singole parti della sentenza attinte dal gravame, atteso che, come da consolidato principio di legittimità, cui questo Collegio ha inteso da tempo di aderire, la correttezza formale del gravame prescinde dall'utilizzo di formule sacramentali, ritenendosi sufficiente una inequivoca indicazione della censura addotta, supportata da pertinente parte argomentativa, finalizzata a sua volta ad emendare la gravata statuizione dal vizio motivazionale prospettato.
Con riguardo poi all'ulteriore eccezione di inammissibilità per l'asserita mancanza di una ragionevole possibilità di accoglimento del gravame, ritiene il Collegio l'eccezione palesemente destituita in quanto, sulla scorta della documentazione in atti e, in particolare, delle due sentenze che definivano il precedente contenzioso inter partes attinente alla medesima questione, la delibazione in ordine alla pretesa infondatezza dell'appello deve ritenersi tutt'altro che scontata, dovendo invece evidenziarsi rilievi sostanziali e processuali in grado di ribaltare l'esito del giudizio di primo grado.
Venendo quindi al merito del gravame, occorre, in primo luogo evidenziare, a supporto della condivisibile doglianza addotta, una duplice incontestata circostanza fattuale, immotivatamente obliterata dal primo giudice, idonea, in disparte la questione del pagina 8 di 18 giudicato interno di cui appresso, a destituire di fondamento la proposta eccezione di simulazione della cessione dell'originario contratto di vendita del natante.
A tale riguardo, invero, dirimente nell'escludere la legittimazione della società ceduta, odierna appellata, alla proposizione dell'eccezione, era l'incontestata esecuzione del medesimo contratto dalla stessa operata allorché, successivamente alla cessione dell'1/6/2007, incassava dalla società cessionaria, il residuo del prezzo pattuito per l'imbarcazione a costruirsi e consegnarsi, tanto attestato incontestabilmente dalle quattro fatture dalla stessa emesse, tutte prodotte in atti e mai disconosciute, per la somma complessiva, versata dalla , di €890.000,00 che, aggiunta alla Parte_1 caparra già versata di €230.000,00, determinava la somma oggetto della richiesta ripetitoria di €1.120.000,00.
La realizzazione dell'imbarcazione commissionata originariamente dal , Parte_2 attestata dal varo della stessa nel maggio del 2008 (con un mese di ritardo rispetto al termine di consegna pattuito) e l'imputazione delle somme versate dalla cessionaria successivamente alla data della cessione, essendo le fatture tutte successive alla data dell'1/6/07 (dal 19/6 all'11/12/07) con rilascio alla stessa delle correlative fatture fiscali, attesta, inequivocamente, una parziale esecuzione del contratto di cessione, successivamente contestato di simulazione, tanto delegittimando la stessa società ceduta dalla proposizione dell'eccezione suddetta di inefficacia dello stesso.
Ulteriore conferma in ordine all'infondatezza dell'eccezione è pure desumibile dal mancato riscontro alcuno alla racc. del 19/1/09 con cui la comunicava la Parte_1 propria volontà di ritenere risolto il contratto per inadempimento al termine di consegna del natante, dovendo invece la dante causa dell'odierna appellata riscontrare tempestivamente la predetta comunicazione eccependo la legittimazione della società cessionaria per asserita inefficacia della cessione;
così come, infine, altro riscontro fattuale confermativo della riconosciuta validità della contestata risoluzione da parte della cessionaria era costituta dalla incontestata restituzione, in favore della stessa, dell'imbarcazione a suo tempo offerta in conto permuta dal (debitamente Parte_2 computata a saldo del prezzo convenuto per l'imbarcazione nuova commissionata).
pagina 9 di 18 Deve infine evidenziarsi la carenza di interesse e legittimazione alla proposizione dell'eccezzione evincibile anche sotto il dirimente aspetto di una palese carenza di pregiudizio occorso alla società ceduta dalla cessione suddetta.
A tale riguardo è consolidato il principio, dal quale questo Collegio non intende discostarsi, secondo il quale: “L'azione di simulazione postula un interesse correlato all'esercizio di un proprio diritto e pertanto, qualora un tale diritto risulti inconfigurabile
o, comunque, non pregiudicato dall'atto che si assume simulato, il terzo difetta
d'interesse a far dichiarare la simulazione del contratto o di uno dei suoi elementi”(Cass.
2971/2018; conf. Cass. 2085/2002).
Nel caso di specie, alcun pregiudizio poteva conseguire per la terza società creditrice ceduta dall'asserita simulazione della cessione, atteso che la stessa riceveva dalla cessionaria l'integrale versamento delle somme convenute per l'acquisto dell'imbarcazione e, al contrario, rivendendo poi la stessa imbarcazione ad una terza acquirente estranea alla cessione, beneficiava di una rilevante somma aggiuntiva.
Venendo quindi allo scrutinio dello specifico motivo d'impugnativa, risulta palese la carenza di qualsiasi prova, pure presuntiva, addotta a supporto della eccepita simulazione assoluta della cessione, tanto non potendo rinvenirsi né da richiamate statuizioni penali, peraltro definite con sentenza di dichiarata prescrizione senza alcuna statuizione condannatoria a carico del e né dalle “prove atipiche” desunte dal Parte_2 primo giudice dalle testimonianze assunte in quei processi, attestanti fattori e circostanze la cui verosimiglianza era di fatto preclusa, come poi si vedrà appresso, dal giudicato interno formatasi a seguito del precedente contenzioso inter partes.
Nel nostro caso, trattandosi di contratto scritto ad substantiam occorreva quantomeno una controdichiarazione sottoscritta dalle parti, atteso che: “La prova della simulazione
(sia essa assoluta o relativa), quando il contratto simulato sia stato concluso per iscritto
e tale forma sia richiesta a pena di nullità, rientrando il negozio tra quelli di cui all'art.1350 c.c., traducendosi nella dimostrazione del negozio dissimulato, deve essere fornita depositando in giudizio l'atto contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti o comunque dalla parte contro la quale è esibita”(Cass. 24/11/2021).
pagina 10 di 18 In ogni caso, anche in disparte il rilievo suddetto, non può il Collegio condividere la ratio decidendi adoperata dal primo giudice con riferimento alla prova della simulazione eccepita sulla scorta delle due sentenze penali, ostandovi un duplice rilievo processuale.
Deve innanzitutto evidenziarsi che la rilevanza di una sentenza penale in un giudizio civile è limitata solamente ed espressamente, ai sensi dell'art.651 c.p.c., alle sentenze di condanna nei giudizi restitutori e risarcitori, ipotesi chiaramente estranea alla fattispecie in esame, laddove trattavasi di sentenze dichiarative di avvenuta prescrizione del reato.
Tra l'altro, come correttamente precisato in sede di nomofiliachia: “nei reati di danno, la decisione di condanna generica al risarcimento emessa dal giudice penale contiene implicitamente l'accertamento del danno evento e del nesso di causalità materiale tra questo ed il fatto di reato, ma non anche quello del danno conseguenza, per il quale si rende necessaria un'ulteriore indagine, in sede civile, sul nesso di causalità giuridica fra
l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli”(Cass.n.3667 del 30/12/2023; conf. Cass. 5/5/2020 n.8477; Cass. 2/8/2022 n.23960), indagine civile assolutamente carente nella fattispecie processuale in esame, laddove pure vi era una subordinata istanza risarcitoria da parte della società convenuta e né tantomeno, poteva il Tribunale ricorrere ad una prova presuntiva della simulazione assoluta in quanto “in tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti che devono essere valutati non solo analiticamente ma anche nella loro globalità all'esito di un giudizio di sintesi incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico (Cass. 25/8/2020 n.17740)
In ogni caso, come innanzi evidenziato, assumeva nel caso di specie dirimente rilevanza il giudicato formatosi con le richiamate sentenze del Tribunale di Trani n.238/2012 del
16/8/2012 e quella successiva resa da questa Corte in data 4/12/2017 n.2046/2017.
Ad avallare il rilievo di giudicato, correttamente addotto dalla appellante a supporto della censura in esame, è opportuno un breve riepilogo delle dinamiche processuali sviluppatesi a seguito del richiamato procedimento monitorio introdotto nel marzo del pagina 11 di 18 2009 dall'odierna appellante, del successivo giudizio di opposizione proposto dalle dante causa dell'odierna appellata e del successivo giudizio di secondo grado definitosi con la richiamata statuizione di questo Collegio, passato in giudicato per non interposta impugnativa.
Occorre allora evidenziare che già nel proposto giudizio di opposizione la società ingiunta aveva eccepito, tra le altre questioni, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per essere il contratto posto a fondamento dell'ingiunzione intervenuto tra essa opponente ed il alla stessa inopponibile, non avendo mai Parte_2 concordato, la medesima opponente, alcuna cessione dello stesso in favore dell'opposta.
Tale asserzione risultava, tuttavia, sconfessata dalla sottoscrizione apposta in calce al contratto medesimo dal legale rappresentate della società ceduta ad attestare la ratifica ed il prestato consenso all'intervenuta cessione tra il , originario acquirente e Parte_2 committente e la società opposta, odierna appellante.
Il successivo disconoscimento del predetto contratto, non veniva effettuato con riferimento alla predetta sottoscrizione ma solamente con riguardo alla datazione dello stesso dell'1/6/2007, non richiedendosi pertanto alcuna procedura di verificazione processuale, effettuata con riferimento alla diversa eccezione formulata con riguardo all'originario contratto del 29/4/2007 (firma attribuita al legale rappresentante all'esito della disposta perizia grafologica).
Il Tribunale, tra l'altro, rilevava l'efficacia del richiamato contratto di cessione laddove richiamava lo stesso a supporto della disattesa eccezione di clausola compromissoria e d'incompetenza, proprio in forza di una clausola integrativa intervenuta in sede di cessione contrattuale.
Avverso la sentenza del Tribunale di Trani con la quale si accertava l'avvenuto grave inadempimento della società opponente per aver la stessa omesso la consegna dell'imbarcazione ed avendola anzi definitivamente obliterata con la vendita della stessa nel giugno del 2008 ad altra acquirente e si condannava la stessa alla restituzione della somma di €1.120.000,00 in favore della società opposta, proponeva la dante causa dell'odierna appellante (all'epoca TYG spa, già AR spa)il gravame definito con la pagina 12 di 18 richiamata sentenza, includendovi quale motivo di impugnativa (il terzo), sia pure in via subordinata e/o alternativa, la richiesta declaratoria del difetto di legittimazione attiva della sia nella proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo sia per il Parte_1 giudizio di opposizione, ribadendo (infondatamente) che era stato disconosciuto il presunto contratto di cessione dell'1/6/2007 con conseguente inutilizzabilità di detto documento nel processo per mancanza di verificazione, mai avanzata dalla società appellata, sostenendo quindi che il disconoscimento di quella scrittura avrebbe dovuto avallare l'accoglimento dell'eccepito difetto di legittimazione attiva della società opposta.
Il predetto motivo di gravame veniva motivatamente rigettato dalla Corte.
Riteneva, infatti, quel Collegio decisorio, destituito il motivo di fondamento “atteso che, proprio come emerge dal verbale d'udienza del 2/1/2010, l'opponente non disconobbe la sottoscrizione del proprio legale rappresentante apposta sulla scrittura di cessione datata 1/6/2007 ma si limitò a contestarne la veridicità della data, assumendo che il documento in questione era stato confezionato ad hoc da contro parte con la compiacenza del sig. in epoca successiva al 2007 e più precisamente dopo CP_5
l'avvenuto deposito del ricorso per ingiunzione (marzo 2009) quando il non era più CP_5 amministratore della AR e non poteva più obbligare la medesima”.
Riteneva, alla luce di quanto innanzi, il Collegio che: “il mancato espresso disconoscimento della sottoscrizione del proprio legale rappresentante all'epoca in cui la scrittura di cessione risultava formata (01/06/2007) comporta il suo riconoscimento implicito senza necessità che la controparte proponga istanza di verificazione”.
Il Collegio quindi rigettava il proposto motivo d'impugnativa sulla scorta del mancato disconoscimento espresso da parte della AR della sottoscrizione apposta dal proprio legale rappresentante dell'epoca quale ratifica e consenso della stessa cessione, supportando quindi il rigetto della predetta censura anche in ordine al disconoscimento della data della scrittura, non estendendosi il riconoscimento implicito al contenuto intrinseco del documento medesimo, tra cui la data della presunta sottoscrizione.
Nel caso di specie, rilevava, tuttavia che parte appellante non avesse articolato alcun mezzo di prova diretto a dimostrare la falsità della data apposta sul documento in pagina 13 di 18 questione, sicché rettamente il Giudice di prime cure aveva ritenuto la sussistenza della legittimazione ad agire della società cessionaria in forza del contratto di cessione e posto a fondamento della decisione anche per pattuizioni in esso contenute.
Vi era quindi un inequivoca conferma circa la validità ed efficacia del contratto di cessione dell'1/6/2007, con evidente preclusione alla riproposizione dell'eccezione medesima, di fatto avvenuta con la costituzione del giudizio in esame, conseguente all'incontestato passaggio in giudicato di quella motivazione specifica.
Risulta allora evidente l'erronea impostazione motivazionale adottata dal Tribunale il quale aveva presumibilmente omesso di considerare che il disconoscimento della firma del proprio legale rappresentate era stato proposto con riferimento al solo contratto originario di vendita ed appalto del 29/4/2007, determinando la rituale e tempestiva istanza di verificazione da parte attorea ed all'esito della quale era stata disposta una consulenza grafologica che aveva invece appurato l'autenticità della firma apposta dal legale rappresentante della società AR (all'epoca tale mentre, con Per_1 riferimento alla successiva cessione dell'1/6/2007, non vi era stato alcun disconoscimento ma solamente la contestazione circa la datazione del documento, non necessitando quindi alcuna verificazione da parte attorea.
Tra l'altro, non è superfluo evidenziare che, a destituire di fondamento la contestazione temporale del documento, oltre alla rilevata carenza di qualsiasi riscontro probatorio da parte della società convenuta, doveva considerarsi la rilevanza probatoria delle quattro fatture emesse dalla società venditrice, tutte successive alla data predetta dell'1/6/2007, escludendo quindi la paventata retrodatazione della stessa, palesemente esclusa dall'avvenuto versamento da parte della società cessionaria delle somme portate dalle ridette fatture attestante l'avvenuto prestato consenso alla ridetta cessione, successivo alla data della scrittura medesima.
La inequivoca motivazione addotta da questa Corte con la ridetta sentenza (v.pag.15 della motivazione in ordine al terzo motivo di gravame), avendo conseguito il passaggio in giudicato per l'incontestata omessa impugnativa della stessa sentenza, comportava che la ritenuta efficacia del contratto di cessione conseguente, oltre ai motivi innanzi pagina 14 di 18 evidenziati, al mancato disconoscimento della firma di ratifica apposta sulla stessa dal
(legale rappresentante della società ceduta) con il riconoscimento implicito CP_5 della stessa, la contestazione in ordine alla pretesa simulazione assoluta del contratto non potesse più essere riproposta, come invece inammissibilmente avveniva con la costituzione dell'avente causa della società ceduta nel corso del giudizio di primo grado.
A tale riguardo, invero, pacifico il principio di legittimità secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, avendo reiteratamente precisato la Suprema Corte che: “il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o di eccezione che, sebbene, non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia”(v. ex multis Cass. 4/3/2020 n.6091; Cass. n.16 del 3/1/2020; Cass.
n.26807 del 12/9/29022.
Ancora più incisivamente è stato ribadito che: “L'autorità del giudicato copre sia il dedotto e sia il deducibile, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte espressamente valere, in via di azione o in via di eccezione, nel medesimo giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle altre che, se pure non specificamente dedotte o enunciate, costituiscano, tuttavia, premesse necessarie della pretesa di accertamento relativo, in quanto si pongono come precedenti logici essenziali ed indefettibili della decisione
(giudicato implicito). Pertanto, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, precludono il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo” (Cass. sezione Tributaria, ordinanza 18/11/2021 n.35137).
pagina 15 di 18 Parametrando il predetto principio al caso di specie, ne consegue evidente la inammissibilità dell'eccezione di simulazione proposta nel corso del giudizio di primo grado, essendone preclusa la proposizione dal conseguito giudicato esplicito derivante dalla sentenza di questa Corte n.2046/2017, in atti.
A tale riguardo palesemente errata è la ritenuta ammissibilità della riproposizione della eccezione per una non rilevata copertura da precedente giudicato, atteso che, Cont contrariamente a quanto addotto dal primo giudice, la appellante (dante causa della odierna appellata) aveva nel giudizio di primo grado espressamente eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per essere il contratto posto a fondamento dell'ingiunzione (ovvero la cessione) intervenuto tra il ed essa Parte_2 opponente, inopponibile alla stessa “non avendo mai la opponente mai concordato alcuna cessione del contratto” (asserzione manifestamente sconfessata dalla firma del legale rappresentante mai espressamente disconosciuta) e ribadito l'eccezione anche nel successivo giudizio di gravame (v.terzo motivo d'impugnativa) ribadendo un inesistente disconoscimento del presunto contratto di cessione (contestato solamente nella datazione e non anche nella sottoscrizione del . CP_5
Risulta allora evidente che, pur non menzionando espressamente un'asserita simulazione della scrittura, la società ceduta abbia, sia nel primo che nel secondo grado, eccepita la nullità della stessa in conseguenza dell'operato disconoscimento della medesima scrittura.
Superata, quindi, la questione preliminare della simulazione assoluta, venendo al merito della vicenda sostanziale, risulta accertato ex actis il versamento in favore della
AR della somma complessiva di €1.120.000,00 quale corrispettivo in denaro convenuto per l'acquisto dell'imbarcazione (il residuo prezzo era scomputata con una convenuta permuta di altra imbarcazione del , poi restituita), così come risulta Parte_2 incontestato che la consegna dell'imbarcazione interamente pagata non avveniva, essendo stata la stessa venduta, con separato atto del 15/5/2008, ad altro acquirente, conseguendone quindi la fondatezza della invocata risoluzione contrattuale dell'originario contratto di vendita per grave inadempimento ascrivibile alla venditrice e pagina 16 di 18 doverosa restituzione della somma indebitamente trattenuta dalla stessa la quale, oltre alla restituzione dell'imbarcazione avuta in permuta avrebbe dovuto contestualmente restituire la somma incassata per un acquisto mai perfezionatosi.
A tutto concedere, anche nella non provata ipotesi di una simulazione per motivi di elusione fiscale (mancato pagamento dell'iva per essere l'acquirente soggetto di stato estero) le somme versate dalla società cessionaria non erano affatto simulate, tutte debitamente riconosciute e fatturate, non potendosi pertanto consentire un ingiustificato ed indebito trattenimento di una somma così rilevante senza adeguata giustificazione causale.
Il gravame merita pertanto di esse integralmente accolto con le conseguenziali statuizioni di rito in ordine al regolamento delle spese attinenti entrambi i gradi del giudizio.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , Parte_1 in persona del suo legale rappresentante, avverso la sentenza n.999/2022, resa dal
Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 14/6/2022, pubblicata il successivo 16/6/2022, così provvede:
1)Accoglie l'appello e, per l'effetto, in integrale riforma dell'impugnata sentenza
2)Condanna la società appellata, , in persona del legale Controparte_1 rappresentante, a pagare, a titolo ripetitorio, in favore della società appellante,
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, la somma complessiva di Parte_1
€1.120.000,00 oltre interessi legali sulla stessa dalla data di notificazione della citazione introduttiva del giudizio al soddisfo;
3)Condanna la società appellata predetta, , in persona del Controparte_1 legale rappresentante, alla integrale refusione, in favore della società appellante, in persona del suo legale rappresentante, delle spese borsuali e delle competenze difensive attinenti entrambi i gradi del giudizio, liquidate le stesse in complessivi €45.715,00 di cui €1.680,00 per esborsi relativi al giudizio di primo grado;
€21.387,00 per pagina 17 di 18 competenze difensive detto;
€2.529,00 per esborsi relativi al presente grado ed
€20.119,00 per competenze difensive detto, oltre accessori di legge e che distrae in favore degli avv.ti Francesco di Biase e Raffele di Biase per loro dichiarata anticipazione.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio in videoconferenza del 14/1/2025.
Il Presidente
(dott. Filippo Labellarte)
Il Giudice Ausiliario estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 18 di 18