Sentenza 5 marzo 2007
Massime • 1
In tema di rapporti agrari, la disposizione prevista dall'art. 8 comma 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590 - norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà - contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti; pertanto, il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi - coltivatore diretto - possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di "affittuario", "colono", "mezzadro" o "compartecipante", con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, in forza di concessione in comodato (stante l'impossibilità di qualificarla come contratto agrario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2007, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2007 |
Testo completo
ITALIANA 5072 / 07 -- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE retratto agrario SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.28168/04 Dott. Roberto PREDEN Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Consigliere Cron. 5072 Dott. Donato CALABRESE Consigliere Rep. Dott. IA TRAVAGLINO Consigliere Ud. 12/01/07 Dott. GI LEVI ha pronunciato la seguente: SENTENZA ESSYTE REGISTRAZIONE ESENTEROLUL FRENTE DERT sul ricorso proposto da: ST IA, ST ER, ST GI, ST ER e ST IO in qualità di eredi di ST OM, elettivamente domiciliati in Roma, viale di Villa Grazioli n. 5, presso l'avv. Amedeo Tonachella, che lo difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN PP, domiciliato in Roma, elettivamente via Livio Andronico n. 24, presso l'avv. AR ER Loiacono, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Gian AR Maffezzoni, giusta delega in atti;
- controricorrente 2007 ? རྟ nonché
contro
NA LO, OS VA, ED ET, EG EL, ED LO, RC TE, elettivamente domiciliati in Roma, Largo Generale Gonzaga n. 2, presso l'avv. LE Pazzaglia, che li difende, anche disgiuntamente all'avv. Massimo Nicolini, giusta delega in atti;
- controricorrenti- e
contro
Soc. Coop. Agricola Faraolivanese a r.l. intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, sezione specializzata agraria, n. 732/04 del 4 giugno 14 settembre 2004 (R.G. 452/04). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 gennaio 2007 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. A. Tonacella per il ricorrente;
l'avv. Ilaria Romagnoli, per delega avv. Loiacono, per il controricorrente RI e l'avv. Nicolini per gli altri controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni Russo, che ha concluso chiedendo sia dichiarata la inammissibilità del ricorso nei confonti di RN LO e di TE AR ER 2 nonché la inammissibilità o il rigetto del ricorso nei confronti degli altri intimati e condanna di parte soccombente al rimborso delle spese di lite. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 3 dicembre 2001 ST OM ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, ST AR ER, OS LE EF, OS IA, AN PP, NA LO, OS VA, ED ET, EG EL, ED LO e RC TE. Premesso di essere affittuario di terreni e fabbricati siti in Isso sui quali esercitava attività di coltivatore diretto, l'attore ha fatto presente che 〆 la proprietaria, Cooperativa Agricola Faraolivanese aveva alienato a terzi e, in particolare, ai convenuti, tali immobili in violazione del diritto di prelazione spettante a esso concludente a norma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590. Precisato di non avere effettuato nel biennio precedente alienazioni di fondi rustici l'attore dichiarava di volere riscattare i terreni in questione, con riserva di pagamento del prezzo nei termini di legge e ha chiesto, per l'effetto, che l'adito tribunale 10 dichiarasse sostituito agli acquirenti 3 negli atti di vendita analiticamente descritti in citazione l'avvenuto trasferimento della proprietà in suo favore. Costituitisi tutti i convenuti - a eccezioni di ST AR ER, OR IA, OS LE EF resistevano alle avverse pretese eccependo, tra l'altro, che l'attore non conduceva 1' azienda di cui in apparenza era titolare non essendo mai stato titolare di un contratto di affitto, tenuto presente che questi erano stati concessi in semplice comodato alla Società Agricola Probi ON e chiedevano, altresì, da un lato, di essere autorizzati a chiamare in causa la Cooperativa alienante da cui pretendevano di essere garantiti, dall'altro, in via riconvenzionale, che fosse accertato che l'attore non era titolare di alcun rapporto di affittanza avente a oggetto i terreni oggetto di controversia ° di qualsiasi altro contratto che lo legittimasse a detenere i medesimi, con condanna dello stesso all'immediato rilascio nonché al risarcimento dei danni. Chiamata in causa la Cooperativa Faraolivanese questa, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto di ogni domanda, mentre l'attore proponeva domanda, subordinata, di accertamento della scadenza del contratto di affitto che si sarebbe concluso con gli acquirenti. Dichiarata dal tribunale adito la propria incompetenza a conoscere della controversia per essere competente la sezione specializzata agraria il giudizio era riassunto dal ST innanzi alla sezione specializzata agraria presso il tribunale di Bergamo. Svoltasi 1' istruttoria del caso l'adita sezione فقد 24 novembre 2003 ha rigettato la con sentenza 21 domanda attrice, escluso che l'attore potesse qualificarsi affittuario dei terreni oggetto di controversia e dichiarato inammissibile, perché tardivamente proposta quella diretta all'accertamento della scadenza del contratto di affitto asseritamene costituitosi inter partes nonché accolto le domande riconvenzionali con condanna del ST al rilascio del fondo e al risarcimento dei danni da liquidare in separata sede. Gravata tale pronunzia dagli eredi del soccombente ST, ST IA, ST ER, ST GI, ST ER e ST IO, la Corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria ha rigettato la impugnazione con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, con sentenza 4 giugno 14 settembre 2004. 5 Per la cassazione di tale ultima sentenza hanno proposto ricorso, con atto notificato il 10 dicembre 2004, ST IA, ST ER, ST GI, ST ER e ST IO in qualità di eredi di ST OM, affidato a un unico motivo. Resistono, con distinti controricorsi AN PP, nonché ST LO, OS VA, ED ET, EG EL, ED LO e RC TE. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la Società Cooperativa Agricola Faraolivanese a r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Come accennato in parte espositiva i giudici del et merito hanno rigetto la domanda di riscatto proposta dal ST avendo accertato che 10 stesso non poteva qualificarsi affittuario dei terreni oggetto di controversia, atteso, in particolare, che nel triennio compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000 gli immobili, comprensivi di fabbricati e terreni, per cui causa, erano stati concessi dalla proprietaria Società cooperativa Faraolivanese a r.
1. in comodato alla società agricola Probi ON.
2. Con un unico, complesso, motivo, i ricorrenti censurano tale pronunzia denunziando violazione e falsa applicazione art. 8, 1° comma, legge 26 maggio 6 1965, n. 590, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione>>. Si assume, infatti: esso ST mai ha ritenuto sussistente la fattispecie del contratto di comodato e in maniera ferma ha sempre respinto l'interpretazione del data del rapporto dalla Cooperativa Fara AN la quale aveva attribuita tale nomen iuris per precostituirsi un titolo giuridico da opporre alla domanda di riscatto, avendo esso concludente sempre corrisposto annualmente il canone per il godimento dei terreni oggetto di riscatto;
lo stesso convenuto AN ha riconosciuto, nella comparsa difensiva che i beni erano stati concessi alla Probi ON in affitto e non a titolo di comodato;
esso concludente da oltre trenta anni ha sempre coltivato in maniera autonoma i terreni in contestazione e la circostanza, alla luce delle giurisprudenza del S.C. è sufficiente a far sorgere il diritto di prelazione;
la cooperativa Fara AN era a conoscenza e ha sempre accettato la conduzione da parte di esso concludente dei terreni, atteso che avrebbe dovuto esercitare le azioni previste dall'art. 21 della 1. 3 7 maggio 1982, n. 203 per la dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione entro il termine di quattro mesi, sì che decorso questo il subaffittuario è subentrato nella stessa posizione giuridica dell' affittuario;
B non si comprende per quale ragione il giudice di primo grado e la Corte poi abbiano disatteso le istanze formulate da parte ricorrente, volte a confermare i presupposti in fatto e in diritto per il riconoscimento del proprio diritto di riscatto.
3. Il motivo non può trovare accoglimento. Sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola. 3. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte ― per superare la quale nulla deduce parte regolatrice ricorrente: giusta la previsione contenuta nell'art. 8, comma 1, della 1. della legge 26 maggio 1965, n. 590 il diritto di prelazione e di riscatto agrario possono essere esercitati solo da chi - coltivatore diretto possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di «affittuario»>, colono>>, mezzadro>>> 8 compartecipante». Detto diritto compete, altresì, in forza dell'art. 7, comma 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817, al proprietario coltivatore diretto del fondo confinante con quello oggetto del trasferimento;
- la giurisprudenza di questa Corte non dubita, a quel che risulti, che il comma 1, dell' art. 8, sopra richiamato, come norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti (Cass. 1° aprile 2003, n. 4914. Nello stesso senso, con riguardo all'art. 7, t comma 2, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817, r Cass. 6 agosto 1999, n. 8468); - in particolare il diritto di prelazione (e di riscatto) deve essere escluso in capo a chi, ancorché possa vantare la qualità di coltivatore diretto, detenga il fondo, oggetto di compravendita, a titolo di comodato (Cass. 6 agosto 1999, n. 8468. Nel senso che il contratto di comodato non integra un contratto agrario, tra le altre, Cass. 4 novembre 2005, n. 21389; Cass. 12 febbraio 2002, n. 1963; Cass. 21 novembre 1997, n. 11635; Cass. 29 settembre 1995, n. 10273); - ai fini del computo del biennio di coltivazione diretta che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 9 ............ 26 maggio 1965, n. 590, nel testo come modificato dall'art. 7, comma 1, 1. 14 agosto 1971 n. 817, condizione per l'esercizio, da parte del costituisce diretto, del diritto di prelazione in coltivatore fondi confinanţi offerti in vendita, relazione a 2 possibile la sommatoria di periodi di coltivazione diretta basati su titoli diversi, purché tutti legittimanti la prelazione (Cass. 12 febbraio 2002, n. 1971). Non controverso quanto precede, pacifico che i giudici del merito si sono, nella specie, puntualmente, adeguati agli insegnamenti di questa Corte sopra palese, in limine, che non sussiste laindicati lamentata «violazione e falsa applicazione art. 8, 1 ° comma, legge 26 maggio 1965, n. 590>> denunziata da parte ricorrente. 3. 2. Deve escludersi, contemporaneamente, che vi sia stata, da parte di quei giudici, «insufficiente e contraddittoria motivazione», in merito alle risultanze di causa. 3. 2. 1. In tema di prelazione e riscatto agrario, l'onere di fornire la prova dei requisiti prescritti per l'esercizio del diritto (ivi compresa la stessa qualità di affittuario coltivatore diretto, mezzadro, 10 colono o compartecipe) incombe al retraente, secondo il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. Tale onere viene meno nell'ipotesi in cui l'esistenza dei predetti requisiti debba ritenersi ammessa, espressamente o implicitamente, dal convenuto, alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione ° contestazione della stessa, e non anche, dunque, in presenza di un mero ritardo nella contestazione, soprattutto se quest'ultima, riguardando un fatto costitutivo del diritto azionato, non si configura sul piano processuale come eccezione in senso proprio, bensì come mera deduzione difensiva, e risulta quindi rilevabile d'ufficio, rientrando entro i confini del thema decidendum (Cass. 10 marzo 2006, n. 5253; Cass. 19 gennaio 2006, n. 1020; Cass. 16 giugno 2005, n. 12963, tra le tantissime). Non controverso quanto sopra, si osserva che nella specie i giudici del merito hanno analiticamente indicato (alle pagine 18 e seguenti della sentenza di appello) le ragioni in forza delle quali doveva concludersi che il dante causa degli odierni ricorrenti non poteva qualificarsi affittuario dei terreni per i quali aveva esercitato il retratto. 11 Hanno evidenziato quei giudici, in particolare, tra l'altro, come erano stati prodotti (già in primo grado) tre contratti di comodato (il cui contenuto non era stato mai contestato dall'appellante) con i quali la proprietaria dei terreni poi venduti [la Società Cooperativa Faraolivanese] aveva concessO per gli anni 1998, 1999 e 2000 i fondi stessi in comodato gratuito alla Società Agricola Probi ON, che a sua volta li aveva assegnati in godimento ai propri soci, tra cui, appunto il ST. Da questi rilievi - sottolinea la pronunzia ora impugnata discende che nessun rapporto diretto vi è stato tra il ST che coltivava il fondo e la proprietaria e che il primo, quantomeno nel biennio precedente la stipulazione degli atti di vendita, ripeteva la propria posizione di assegnatario e conduttore del fondo medesimo dalla propria veste di socio della Società Agricola Probi ON che aveva avuto concessi quei fondi in comodato gratuito». Certo quanto precede è palesemente irrilevante e non pertinente, al fine di pervenire a una diversa soluzione della lite - o di ritenere viziata sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. la motivazione della sentenza impugnata la circostanza che il ST,- per suo conto, non abbia mai ritenuto sussistente la 12 fattispecie del contratto di comodato e, abbia, anzi, respinto la interpretazione di tale contratto nei termini dati dai giudici del merito. 3. 2. 2. Ha accertato, sempre in linea di fatto, la sentenza gravata che il AN [acquirente di una delle porzioni di fondo nei confronti del quale ha esercitato il retratto il ST], nel costituirsi in giudizio ha negato che l'attore potesse vantare alcun diritto di prelazione sul bene da lui acquistato (un pollaio), atteso che l'attore stesso non conduceva la azienda di cui all'apparenza era titolare e mai era stato titolare di un contratto di affitto con la cooperativa Faraolivanese e chiesto, quindi, il rigetto della domanda. Certo quanto sopra, assumendo in questa sede parte ricorrente che in realtà il AN aveva riconosciuto la esistenza di un contratto di affitto tra la Cooperativa proprietaria dei terreni e la società Probi ON è evidente che la censura (oltre che manifestamente infondata, accertato, come si accertato, che risultato provato, in forza dei documenti in atti, che il rapporto tra la Cooperativa Faraolivanese e la Società Probi ON era di comodato e non di affitto, senza che possano invocarsi, in senso contrario ammissioni>>> di terzi [quale 13 rispetto a tale contratto, il AN] quanto alla qualificazione del rapporto stesso), è inammissibile. giurisprudenza più che In conformità a una consolidata di questa Corte regolatrice si Osserva, infatti, che la denuncia di un travisamento di fatto, - quando non attiene alla motivazione della sentenza impugnata, ma all'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli del processo, non costituisce motivo di ricorsoatti per cassazione, ma di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., importando un accertamento di merito non consentito al giudice di legittimità (tra le tantissime, in questo senso, ad esempio, Cass. 10 marzo 2006, n. 5251; Cass. 24 gennaio 2006, n. 1326; Cass. 27 luglio 2005, n. 15672, tra le tantissime). Atteso che nella specie parte ricorrente imputa in buona sostanza - alla sentenza impugnata una lettura della comparsa di costituzione della parte AN in termini opposti a quello che il suo contenuto evidente la inammissibilità della censura proposta sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c., il rimedio ivi previsto) anziché che a norma (e con dell'art. 395 c.p.c. 14 3. 2. 3. Atteso, alla luce dei principi di diritto il richiamati sopra, che il diritto prelazione, e caso di conseguente diritto di retratto, in trasferimento a titolo oneroso di fondi rustici, sussistono esclusivamente qualora il detentore del fondo oggetto di trasferimento possa qualificarsi, negli due anni precedenti il trasferimento stesso, compartecipante è evidente che affittuario, colono correttamente i giudici del merito hanno escluso avesse alcuna rilevanza, al fine del decidere, e di pervenire all'accoglimento della domanda attrice, la circostanza che da oltre un trentennio il dante causa degli odierni ricorrenti fosse nella detenzione, per un titolo diverso da quelli sopra indicati, del fondo per il quale ha esercitato il retratto. ancora, giudici del 3. 2. 4. Correttamente, merito hanno escluso a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto instaurato tra la Società Probi ON e il ST - che potesse invocarsi, nella specie la disciplina di cui all'art. 21 della 1. 3 maggio 1982, n. 203. quest'ultima disposizione,Giusta in particolare vietati contratti di subaffitto, di sono sublocazione e comunque subconcessione dei fondi rustici»> [comma 1] «la violazione del divieto, ai fini 15 della dichiarazione di nullità del subaffitto о della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione può essere fatta valere soltanto dal locatore entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza» [comma 2, prima parte]. - il locatore non si avvale da di taleSe 1 infine - facoltà, il subaffittuario ° il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario del concessionario»> [comma 3, ultima parte]. Pacifico quanto precede è palese, in limine, la non riferibilità della previsione alla presente fattispecie. evidenziato sopra tra la Cooperativa Fara Come AN e la Società Probi ON non era in corso un contratto rientrante nel paradigma dei contratti agrari è palese, pertanto, che la violazione di tale contratto da parte della Società Probi ON, non può, neppure in tesi, giustificare il sorgere di un rapporto di affitto agrario tra il terzo (il ST) e la Cooperativa Faraolivanese. A prescindere, da quanto sopra, si Osserva - che, come accertato in linea di fatto dalla comunque sentenza impugnata, il contratto di comodato stipulato dalla Cooperativa Faraolivanese prevedeva, espressamente, che la Società Agricola Probi ON 16 ripartisse il terreno agricolo di proprietà della Cooperativa tra i propri soci. E' di palmare evidenza, pertanto, che la assegnazione del terreno al ST lungi dal configurare una ipotesi, vietata, di subaffitto, di sublocazione o, comunque, di subconcesisone di fondi rustici a norma del ricordato art. 21, integrava puntuale esecuzione del contratto di comodato. I per ipotesi Da ultimo, infine, anche volesse - della fattispecie nei aderirsi alla ricostruzione termini prospettati dalla parte ricorrente si osserva che decorso il termine di quattro mesi entro il quale il «locatore» può far valere la violazione del divieto di subaffitto «il subaffittuario o il subconcessonario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario ° del concessionario». Certo che nella specie il «concessionario» (id est la Società Probi ON), come pacifico, era «comodatario>>> del fondo è evidente che anche il subconcessionario (id est il dante causa degli odierni ricorrenti) subentrato nella stessa posizione di comodatario e, per l'effetto, comunque, di soggetto non legittimato a esperire il retratto, alla luce delle considerazioni svolte sopra. 17 3. 2. 5. Quanto, da ultimo, al rilievo «per quanto concerne le richieste istruttore non si comprende per quale ragione il giudice di primo grado e la corte poi abbiano disatteso le istanze formulate da parte ricorrente volte a confermare i presupposti di fatto e in diritto per il riconoscimento del proprio diritto di riscatto» la deduzione è inammissibile. Sotto diversi, concorrenti, profili. 3. 2. 5. 1. In primo luogo la stessa non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Assume, infatti, che i giudici del merito non avrebbero motivato il mancato ingresso, in causa, delle prove orali dedotte senza considerare che sul punto i giudici di secondo grado hanno ampiamente e esaurientemente indicato le ragioni alla luce delle quali hanno ritenuto di non dare ingresso in causa alle prove in questione (cfr. pagine 19 e SS. della sentenza). 3. 2. 5. 2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede si osserva, al riguardo, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che quando, col ricorso per cassazione, si lamenti l'omessa ammissione di una prova i testimoniale da parte del giudice del merito il ricorrente ha l'onere di indicare nel ricorso i 18 capitoli non ammessi, dovendosi in difetto ritenere il ricorso inammissibile (Cass. 1° agosto 2001, n. 10493; Cass. 12 maggio 2000, n. 6115; Cass. 9 maggio 2000, n. 5876).
4. Risultato infondato in ogni sua parte il + proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 100,00 per spese, € 2000,00 per onorari e oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come per legge, in favore di AN PP, e in € 100,00 per spese, € 2000,00 per onorari e oltre rimborso forfetario delle spese generali e accessori come per legge, in favore di NA LO, OS VA, ED ET, EG EL, ED LO, RC TE. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 12 gennaio 2007. il Consigliere relatore est. Mail fler 19 il Presidente IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 2 020 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggl 05 MAR. 2007 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista