Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2007, n. 5072
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Sentenza 5 marzo 2007

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In tema di rapporti agrari, la disposizione prevista dall'art. 8 comma 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590 - norma di stretta interpretazione in quanto apportante speciali limitazioni al diritto di proprietà - contempla un numero chiuso di situazioni soggettive protette e non può trovare applicazione oltre i casi ivi previsti; pertanto, il diritto di prelazione (e riscatto) agrario può essere esercitato solo da chi - coltivatore diretto - possa vantare, per effetto di un contratto concluso con il proprietario del fondo oggetto di trasferimento a titolo oneroso, la qualifica, alternativamente, di "affittuario", "colono", "mezzadro" o "compartecipante", con la conseguenza che esso non spetta a chi detenga il fondo, oggetto di compravendita, in forza di concessione in comodato (stante l'impossibilità di qualificarla come contratto agrario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2007, n. 5072
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5072
    Data del deposito : 5 marzo 2007

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