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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 5676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5676 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 17/12/2025 N. 8342/2025 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da (C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
OC CE e dell'avv. NAPPA ANTONIO
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE contumace FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 03/07/2025, ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_2 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito ritrascritte: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non godute relative ai periodi lavorati indicati in premessa per un importo pari ad euro 1.308,25;
2. Condannare il resistente a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di €1.308,25; o CP_1 quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3. Condannare il in persona del l.r.p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari del Controparte_2 presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli Avv.ti Antonio Nappa e Francesco Sagliocco quali anticipatari anche delle spese”. Il , pur nella ritualità della notifica, non si è costituito in giudizio e ne Controparte_2
è stata quindi dichiarata la contumacia. All'udienza del 17/12/2025, tenutasi mediante collegamento da remoto, parte ricorrente ha ribadito le conclusioni di cui al proprio atto introduttivo, specificando che per mero refuso, nelle conclusioni del ricorso era indicato l'importo di euro 1.308,25 in luogo dell'importo di euro 1.922,02 indicato nella narrativa e nei conteggi incorporati nel ricorso stesso, ed il Giudice ha pronunciato sentenza contestuale. Come risulta dalla documentazione di causa, – docente della Parte_1
Scuola Secondaria, con ultima sede di servizio presso l'Istituto Comprensivo Giorgio Perlasca di Bareggio – ha prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato;
ciò, in particolare, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021- con decorrenza dal 29.10.2020 e cessazione il 30.06.2021 presso ISTITUTO COMPRENSIVO
“MATTEOTTI” CP_3
Nella presente sede il ricorrente deduce di aver maturato – nel corso del suddetto periodo – il diritto di fruire di 20,42 giorni di ferie. La docente altresì allega che nel periodo intercorrente tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e la data fissata dal calendario scolastico regionale come termine delle lezioni (8-10 giugno), avrebbe solo in parte fruito dei giorni di ferie maturati e in ragione di ciò rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per tali giorni di ferie residui, non richiesti e mai fruiti. Tanto chiarito si ritiene il ricorso fondato e pienamente meritevole di accoglimento. Sulla tematica oggetto di controversia giova richiamare, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118 c.p.c., la giurisprudenza di questo stesso Tribunale, ed in particolare la Sentenza n. 1699/2024 pubbl. il 03/04/2024 RG n. 1735/2024 dal Tribunale di Milano (dott.ssa COLOSIMO) la quale, affrontando questione del tutto analoga alla presente tanto, del tutto condivisibilmente, ha osservato:
“ 2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi che l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il Supremo Collegio ha rammentato come “la norma [sia] stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117 Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva). Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle
2 amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età”“ (Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).
* 2.2. Orbene, ai sensi dell'art. 1, co. 54 e 56, Legge 22/2012, “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica… Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”. si duole di non essere stato adeguatamente informato del diritto di fruire delle ferie nei CP_4 periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stato formalmente invitato a goderne;
sostiene, conseguentemente, che il mancato godimento delle ferie non potrebbe “considerarsi la conseguenza di una sua scelta informata e consapevole”. Avuto riguardo a questa specifica doglianza, deve richiamarsi la Corte di Cassazione nella parte in cui ha rammentato come “18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, [abbia] affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva). Il suddetto orientamento risulta ormai consolidato (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 27 novembre 2023, n. 32807; Cass. Civ., Sez. Lav., 28 marzo 2023, n. 8803; Cass. Civ., Sez. Lav., 8 luglio 2022, n. 21780). In virtù
3 di una piana applicazione dei suddetti principi, la domanda di parte attrice deve essere accolta posto che l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio e ha omesso di provare di aver adeguatamente informato il ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averlo formalmente invitata a fruirne. All'applicazione alla fattispecie concreta dei principi di diritto sopra richiamati consegue l'accoglimento del ricorso;
Il , dovrà pertanto, Controparte_2 essere condannato a pagare, in favore della ricorrente, complessivi € 1308,25 lordi ( non 1922,22 euro, come richiesto in sede di precisazione delle conclusioni, trattandosi di importo che, dagli stessi calcoli offerti nella narrativa in ricorso non corrisponde alle giornate di ferie rivendicate, pari a 20,42 giorni) a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per l'anno scolastico 2020/2021, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. condanna il al pagamento in favore Controparte_2 della ricorrente dell'importo di € 1308,25 lordi oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2020/2021;
2. condanna il alla refusione delle spese Controparte_2 di lite in favore della ricorrente, spese liquidate in € 850 oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge, con distrazione.
Milano, 17.12.25 Il Giudice Claudia Tosoni
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