Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/06/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 05/06/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 1526/2023, promossa da:
Parte_1 nato il [...] a [...], c.f. C.F. 1
rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Grazia Guerra;
- resistente -
OGGETTO: Disconoscimento rapporto agricolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15/05/2023 parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver svolto attività lavorativa, per 102 giornate lavorative nell'anno
2019 alle dipendenze della ditta "CALT SOC. COOP.".
Lamentava che con note datate 19/12/22, 1' CP_1 le aveva comunicato di aver proceduto alla cancellazione della stessa dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno suindicato.
Rilevava che l' CP_1 aveva immotivatamente cancellato le giornate agricole riferibili agli anni dedotti in ricorso ed inutile era stato il successivo ricorso amministrativo;
Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate cancellate, con condanna dell' CP_1 ad effettuare la suddetta reiscrizione;
con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
L'CP_1 si costituiva in giudizio con eccependo l'inammissibilità del ricorso, contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna a seguito della discussione, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Esaminando il merito della domanda, occorre, anzitutto, dare atto che la vicenda sottostante alla cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ad opera dell' CP_1, trova fonte in un accertamento, da parte di ispettori dell'Istituto, avente ad oggetto la ditta CALT al fine di verificarne la regolarità complessiva, oltre che l'effettiva attività posta in essere dall' azienda e dei rapporti di lavoro denunciati.
Tali operazioni, sono state documentate nel verbale ispettivo dell'11/7/2022, prodotto in atti dall' CP_1, e a firma dagli ispettori
, Persona_2 e Persona_3 Persona_1
In esito a tale attività ispettiva, si è provveduto all'annullamenti dei rapporti di lavoro e delle relative giornate, denunciati dall'azienda e risultati fittizi, tra cui quello dell'odierna parte ricorrente.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP_1 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti, non hanno provato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Ditta CALT.Parte_1
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n. 21239/2019). Su richiesta istruttoria della ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni.
Tali dichiarazioni vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi (in tal senso, cfr. Corte d'Appello di Messina, Sez. Lavoro, sent. n. 176/2017).
Entrambi i testi escussi, Testimone_1 e Testimone_2 hanno dichiarato di aver lavorato per la medesima Ditta oggetto di causa, svolgendo mansioni di operaio specializzato nella potatura e cura delle piante;
ritendo prevalente l'attività non agricola, all'esito degli accertamenti ispettivi l'CP_1 ha provveduto alla loro cancellazione dagli elenchi agricoli e alla reiscrizione nel settore terziario per le medesime giornate: "Nello specifico preciso che per le annualità in cui ho lavorato con la Calt sono stato cancellato dagli elenchi agricoli e per le medesime giornate sono stato riscritto al terziario. Io di fatto quale operaio specializzato mi occupavo della potatura e poi della cura delle varie piante." (cfr verbale ud. 04.02.2025). occorre rilevare che la suaIn particolare, in riferimento all'attendibilità del teste Testimone_1 attendibilità è stata chiaramente esclusa da una recente sentenza della Corte d'Appello di Messina (n.
325/2025) secondo la quale "L'attendibilità di Tes_1 è ulteriormente inficiata dalla sua asserzione di avere lavorato "su terreni di proprietà Pt_2 fra il 2016 e il 2020 anche se, come visto supra,
l'erede Pt 2 ha smentito qualsiasi attività di CALT dopo il 2014. Va an-cora rilevato che Tes_1 inserisce pure l'anno 2020 nonostante lo stesso amministratore Per_4 avesse invece dichiarato che la cooperativa aveva cessato ogni attività con l'anno 2019. Sussistono perciò gravi incoerenze sia fra le dichiarazioni dei tre soggetti sia fra quanto essi hanno dichiarato agli ispettori e quanto affermato in giudizio."
Pare allo scrivente che le superiori considerazioni ben possano riguardare anche il caso in esame.
La deposizione del teste Tes_1 non ha, pertanto, un grado di attendibilità tale da consentire di ritenere sufficientemente dimostrati i rapporti di lavoro oggetto di controversia. Le dichiarazioni del teste Tes_2 che avvalorerebbero la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura dipendente, avendo il teste riferito in ordine ad elementi fattuali tipici della subordinazione
(sottoposizione alle direttive datoriali, osservanza di un orario prestabilito e mansioni svolte, retribuzione) non appaiono tuttavia, a giudizio di questo decidente, dotate dalla necessaria attendibilità idonea a fondare il convincimento giudiziale.
Il teste in questione nel confermare di aver lavorato con il ricorrente nell'anno 2019 afferma che i terreni di cui si occupavano erano siti, tra gli altri, anche nel comune di Torrenova. Tuttavia, dall'esame delle dichiarazioni dei concedenti (cfr produzione CP_1) emerge invece che per l'anno
2019 nessuno dei proprietari di terreni siti in Torrenova avesse li avesse concessi alla società CALT:
a mero titolo esemplificativo si rileva che l'affitto da agosto 2014 a agosto 2020 con Parte_3
che riferisce che CALT li ha lavorati solo nel 2014 e viene smentito dalla erede, Parte_4 che Parte_5 dichiara di aver ripreso a coltivare i propri terreni siti in Torrenova a partire dal 2018.
'dunque, non può ritenersi sufficientemente attendibile. Anche la deposizione del teste Tes_2
Ciò posto, in un'ottica di complessiva valutazione del compendio istruttorio, pare a questo decidente di dover propendere per la ricostruzione offerta dall'Istituto previdenziale, tanto con le allegazioni quanto con le prove documentali (verbale ispettivo redatto da pubblico ufficiale) offerte in giudizio.
In conseguenza di ciò la domanda va rigettata.
Come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020 n. 16676, con principio di diritto fatto proprio dalla Corte d'Appello in sede, con la sentenza n. 199/2021 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento". (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli). Nella specie pertanto non vi sono i presupposti per l'esonero dell'appellato dal pagamento delle spese ex art 152
disp att c.p.c..
Le stesse si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, in considerazione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda
,contro l' CP_1 con ricorso depositato il 15.05.2023, disattesa proposta da Parte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta la domanda;
Condanna parte ricorrente al pagamento, nei confronti dell CP_1, delle spese del giudizio che
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liquida in euro 1.700,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 05.06.2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena