Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente rel.
2) Dott. Michele GRANDE - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3528 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vincenzo Cartenì, come da mandato in atti;
e
(c.f.: , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Carmen Manzone, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
All'udienza del 23/09/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 22/08/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 09/08/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Gallipoli (LE) il 14/06/2001;
- che dalla loro unione sono nate due figlie: , nata il [...] e Per_1 Per_2
, nata il [...];
[...]
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi a causa di incomprensioni maturate negli anni, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non sono in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_2 Controparte_1 provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_2 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Gallipoli (LE), il 14/06/2001
[...]
(trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 33, parte II, serie A, anno 2001), alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio, per come parzialmente integrate dal Tribunale, ed espresse nei seguenti termini:
a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
b) L'abitazione coniugale, ubicata nel Comune di Gallipoli alla via Alfieri n.23 scala A è di proprietà dell'avv. e verrà assegnata alla sig.ra CP_1 Pt_3
[...] con i mobili ivi presenti;
la sig.ra si impegna al momento della Pt_2 sottoscrizione del presente atto ad effettuare le volture a suo nome di tutte le utenze domestiche, nonché dell'utenza telefonica 3477054347 attualmente intestata a “Fra i Mari Gallipoli”; l'avv. si impegna a CP_1 curare a breve termine il ritiro dei propri effetti personali ad oggi allocati presso l'abitazione coniugale, soprattutto quanto attinente agli hobbies di caccia e pesca dallo stesso coltivati, nonché, al momento in cui lo riterrà ovvero a semplice eventuale istanza della coniuge separanda, i mobili pervenutigli in successione dalla defunta madre, nonché i servizi con lo stemma della famiglia le parti precisano che la restituzione dei CP_1 detti beni non altererà in alcun modo l'habitat domestico;
c) la figlia minore è affidata ad entrambi i genitori i quali Persona_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
d) la figlia minore sarà collocata con prevalenza presso la dimora materna in
Gallipoli via Alfieri n.23 scala A;
e) in considerazione del collocamento prevalente della minore presso la madre, i tempi e le modalità di frequentazione con il padre saranno quelli di seguito riportati: l'avv. terrà con sé la figlia nei fine settimana, CP_1 alternandosi con la madre, dall'uscita di scuola o dalle ore 11 del sabato sino alla domenica sera;
durante la settimana in considerazione dell'età della ragazza, degli impegni professionali del padre e scolastici della minore, questi concorderanno liberamente gli incontri settimanali che potranno prevedere anche il pernotto della minore con il padre, sempre di concerto con la madre;
in caso di disaccordo, il Tribunale dispone che il padre terrà con sé la minore dal martedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina e il giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00;
3 f) nel periodo estivo, salvo diverso accordo dei genitori, Persona_2 trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive che saranno concordate tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
resta inteso che sono salvi diversi accordi che tengano conto anche delle esigenze e delle necessità della minore.; la scelta di lasciare a padre e figlia la gestione del tempo durante la settimana dipende anche dai numerosi impegni pomeridiani di;
la ragazza infatti segue le lezioni private di Persona_2 matematica e materie letterarie ed è altresì impegnata con corsi di equitazione due o più volte a settimana;
g) nel periodo natalizio la minore trascorrerà con i genitori alternativamente le principali festività (Vigilia, Natale, 31 dicembre, Capodanno ed Epifania); nei restanti giorni si osserverà il calendario ordinario salvo che uno dei due voglia trascorrere un periodo di vacanza con la figlia;
in tal caso e nel rispetto delle festività sopra indicate, darà comunicazione all'altra parte del periodo e del luogo di destinazione;
h) durante le festività pasquali, sarà rispettato il calendario ordinario ad eccezione del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo che la minore ad anni alterni trascorrerà con ciascun genitore;
resta inteso che le parti hanno il diritto di derogare consensualmente a quanto sin qui indicato al fine di ottemperare nel migliore dei modi alle esigenze della figlia;
i) trascorrerà il suo compleanno con entrambi i genitori;
ove ciò Persona_2 non sia possibile, essi concorderanno soluzioni alternative in modo tale che la figlia possa trascorrere del tempo con ciascun genitore;
j) le parti concordano che esse potranno condurre la minore in vacanza lontano dal luogo di residenza a tal fine si impegnano a comunicare all'altro genitore con congruo anticipo, il periodo e il luogo di permanenza;
k) l'Avv. a titolo di mantenimento della figlia minore corrisponderà CP_1 alla sig.ra entro il giorno cinque di ogni mese la somma di € 350,00 Pt_2 rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat;
il padre contribuirà al mantenimento della minore versando il 90% delle spese straordinarie ed il
100% delle spese scolastiche che le parti concorderanno di sostenere nell'interesse della figlia, avuto riguardo - per quanto applicabile compatibilmente con le presenti condizioni - alle disposizioni contenute nel
4 Protocollo di Intesa sulle Spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di
Lecce dall'Ordine degli Avvocati di Lecce e dalle rappresentanze distrettuali di Associazioni di diritto di famiglia;
quando raggiungerà la Persona_2 maggiore età e lascerà il domicilio materno per gli studi universitari, le parti concordano sin da ora che il mantenimento sarà versato direttamente alla figlia maggiorenne;
l) l'avv. a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non CP_1 economicamente indipendente, , verserà direttamente a questa Per_1 entro il giorno cinque di ogni mese, a decorrere da settembre 2024, la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat durante l'anno accademico;
durante il periodo estivo in cui la ragazza farà rientro a casa, verserà, come per l'altra figlia, la somma di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo l'Indice Istat;
il padre contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne versando il 90% delle spese straordinarie ed il 100% delle spese universitarie (tasse universitarie, alloggio fuori sede) che le parti concorderanno di sostenere nell'interesse della figlia, avuto riguardo – per quanto applicabile compatibilmente con le presenti condizioni – alle disposizioni contenute nel Protocollo di Intesa sulle Spese straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Lecce dall'Ordine degli
Avvocati di Lecce e dalle rappresentanze distrettuali di Associazioni di diritto di famiglia;
m) l'avv. verserà, inoltre, alla sig.ra quale assegno per il CP_1 Pt_2 coniuge, la somma di €.1.450,00 mensili entro il giorno cinque di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
la sig.ra si obbliga Pt_2 ad effettuare entro il corrente mese le volture di tutte le utenze domestiche a proprio nome. In ogni caso, ove non vi provvedesse, i relativi costi saranno a suo carico e, ove non procedesse al relativo pagamento, l'avv. avrà diritto di compensare i relativi importi detraendoli CP_1 dall'assegno di mantenimento in favore della moglie;
n) le parti concordano che l'avv. si farà altresì carico del pagamento CP_1 della rata dell'auto Fiat 500 in uso alla sig.ra e dei relativi bollo e Pt_2 assicurazione, nonché delle spese di manutenzione;
alla scadenza del finanziamento, ovvero ad aprile 2026, l'avv. trasferirà la CP_1
5 proprietà della detta auto alla moglie. Sin dalla sottoscrizione del presente atto, invece, il pagamento di eventuali multe sarà a carico della sig.ra
Pt_2
o) l'avv. ad aprile e a novembre di ogni anno, verserà alla sig.ra CP_1 la somma di € 500,00 a titolo di contributo per il cambio di Pt_2 stagione per le figlie o quale quota parte di una eventuale vacanza che la madre volesse fare con le ragazze;
p) le parti concordano sin da ora che ogni mese sarà effettuato un rendiconto delle spese straordinarie sostenute nell'interesse delle figlie con i relativi rimborsi che saranno effettuati con bonifico in favore della sig.ra se Pt_2 ad ella dovuti ovvero con compensazione con l'assegno di mantenimento/divorzile se dovuti all'avv. fermo restando CP_1
l'obbligo di concordare ogni singola spesa straordinaria, si specifica in particolare che con riferimento alle lezioni private l'avv. dovrà CP_1 essere informato mensilmente da ciascun professore delle lezioni effettivamente tenute da nel corso del mese ove a concordare Persona_2 il numero di lezioni non sia direttamente l'avv. CP_1
q) la sig.ra i obbliga a cedere, a persona indicata dall'avv. Pt_2 CP_1 la quota del 4% della società “Il Trappeto società agricola arls”, nonché il
5% della società Fra i Mari s.r.l.s. e a dimettersi dalla carica di legale rappresentante di tale ultima società, nonché della Parte_4 anche allo scopo di tutelare la sua posizione personale;
il tutto, con
[...] oneri a carico dell'avv. e con sgravio di ogni responsabilità in capo CP_1 alla sig.ra Nelle more, e a far data dalla sottoscrizione del presente Pt_2 atto, la sig.ra nella sua qualità di legale rappresentante delle società, Pt_2 si obbliga a porre in essere quanto necessario per la gestione delle predette società e, in particolare, a sottoscrivere quale legale rappresentante di Fra i
Mari Gallipoli il nuovo mutuo accordato dalla BCC di Leverano volto ad estinguere la posizione con MPS Banca ed a spalmare in 20 anni il debito originariamente contratto con quest'ultima Banca, liberando al contempo la stessa sig.ra dalla garanzia fideiussoria prestata a MPS;
Pt_2
6 r) i signori sin da ora, prestano il loro reciproco consenso Pt_2 CP_1 per sé stessi e per la figlia minore al rilascio di Persona_3 passaporto o altro documento di identità valido per l'espatrio;
s) gli accordi contenuti nel presente atto saranno efficaci a partire dal mese di settembre 2024;
2) spese al definitivo;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
4) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28/10/2024.
Il Presidente e relatore dott. Gianluca Fiorella
7