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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 2432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2432 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00258/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 18/12/2025
N. 02432 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00258/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vicenzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
nei confronti
Ministero dell'Universita e della Ricerca, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; N. 00258/2025 REG.RIC.
per l'annullamento previa emanazione della più idonea misura cautelare
- del decreto del Rettore n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- dell'11-12-2024;
- della nota del Rettore che ha confermato la graduatoria approvata con decreto rettorale n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- dell'11-12-2024;
- dei verbali della Commissione giudicatrice n. -OMISSIS- del 06-09-2024, n. -
OMISSIS- del 03-10-2024, n. -OMISSIS- del 24-10-2024 e n. -OMISSIS- del 28-11-
2024;
- della delibera di Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie del 08-02-2024, delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione del 28-02-2023, citate nel D.R. n. 2251/2024;
- di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. BE AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, dottor -OMISSIS-, ha impugnato la graduatoria relativa alla procedura selettiva per ricercatore/rice con contratto a tempo determinato in Tenure Track (RTT) indetta – con decreto prot. n. 151934 del 26 marzo
2024 del Rettore dell'Università degli Studi di -OMISSIS- – ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, N. 00258/2025 REG.RIC.
per il gruppo scientifico disciplinare 05-BIOS-02 (ex settore concorsuale 05/A2)
Fisiologia vegetale, settore scientifico disciplinare BIOS-02/A (ex BIO/04) Fisiologia vegetale, per il Dipartimento di Biotecnologie.
La procedura si è articolata in una seduta del 6 settembre 2024 per l'individuazione dei criteri per la valutazione dei candidati, in due sedute del 3 ottobre 2024 e del 24 ottobre 2024 per la valutazione dei titoli, dei curricula e delle produzioni scientifiche e in un'ultima seduta del 28 novembre 2024 per la discussione orale dei titoli e della produzione scientifica.
All'esito delle operazioni di valutazione, la commissione ha assegnato (verbale n. -
OMISSIS- del 28 novembre 2024), per quanto qui rileva:
- alla dottoressa -OMISSIS- 86,7 punti complessivi (tra cui 38,4 punti per “Punteggio titoli”; 39,3 punti per “Punteggio pubblicazioni”; 9 punti per “Consistenza produzione scientifica”);
- al dottor -OMISSIS- 84,1 punti complessivi (tra cui 37 punti per “Punteggio titoli”;
38,1 punti per “Punteggio pubblicazioni”; 9 punti per “Consistenza produzione scientifica”);
- al dottor -OMISSIS- 83,8 punti complessivi (tra cui 40,2 punti per “Punteggio titoli”;
34,6 punti per “Punteggio pubblicazioni”; 9 punti per “Consistenza produzione scientifica”).
Con decreto rettorale prot. -OMISSIS- dell'11 dicembre 2024 è stata verificata la regolarità degli atti della procedura selettiva e, quindi, è stata approvata la graduatoria stilata dalla Commissione.
Con nota del 17 dicembre 2024, il dottor -OMISSIS- ha evidenziato all'Università alcune criticità della valutazione operata dalla Commissione quanto a congruità rispetto al settore concorsuale delle sue pubblicazioni nn. 7 e 10, all'apporto individuale (authorship) delle sue pubblicazioni nn. 2 e 10, alle ore di didattica svolte dai predetti tre candidati. N. 00258/2025 REG.RIC.
A questa istanza di riesame sono seguiti i chiarimenti della commissione (comunicati con la nota rettorale qui impugnata: doc. 2 di parte attorea), dal seguente tenore:
- “per quanto riguarda la valutazione della congruità delle pubblicazioni 7 e 10, la commissione conferma la parziale congruenza con le tematiche del settore disciplinare BIO/04 (BIOS-02/A) Fisiologia Vegetale” […];
- “per quanto riguarda le ore di didattica […] L'attività didattica istituzionale del
Dott. -OMISSIS- è stata verificata nuovamente dalla commissione rilevando che al candidato era stato riconosciuto 1 punto in più per l'attività di docenza […]. Pertanto il punteggio totale dei titoli si modifica da 40,2 a 39,2. La commissione ha anche riverificato il punteggio relativo alla didattica attribuito al Dott. -OMISSIS- (punti 6)
e alla Dott.ssa -OMISSIS- (punti 5,9), confermandone l'esattezza. […] La dott.ssa -
OMISSIS- ha svolto attività di docenza per 4 CFU per un corso di pratiche di laboratorio di Fisiologia Vegetale e oltre ad 1 punto per l'attività generica di supporto, le sono stati riconosciti un totale di 0,9 punti per il ruolo di supervisore di due tesi laurea magistrale e di tutor di una dottoranda che ha ottenuto un finanziamento in seguito a Grant Competition”;
- “per quanto riguarda l'authorship delle pubblicazioni 2 e 10, la commissione rileva che per mero errore materiale non è stata correttamente valutata la posizione del
Dott. -OMISSIS- come co-primo autore. […] Il punteggio totale per le pubblicazioni risulta 35,45 anziché 34,6”.
La commissione, in virtù della suddetta correzione apportata al punteggio dei titoli e delle pubblicazioni del dottor -OMISSIS-, ha pertanto attribuito a quest'ultimo 83,65 punti complessivi (tra cui 39,2 punti per “Punteggio titoli”; 35,45 punti per “Punteggio pubblicazioni”; 9 punti per “Consistenza produzione scientifica”), mantenendo inalterati i punteggi in precedenza attribuiti agli altri due concorrenti (quindi 86,7 punti complessivi alla dottoressa -OMISSIS- e 84,1 punti complessivi al dottor -OMISSIS-
). N. 00258/2025 REG.RIC.
All'esito di questi chiarimenti resi dalla commissione, il Rettore ha quindi confermato la graduatoria approvata con decreto rettorale prot. n. 526671 dell'11 dicembre 2024.
2. Avverso i predetti provvedimenti è insorto in questa sede il dottor -OMISSIS-, avanzando due motivi di ricorso.
I) “Violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. 3 L. n.
241/1990 e dell'art. 3 d.m. n. 243/2011; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, carenza della motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità irragionevolezza e contraddittorietà”.
La commissione avrebbe erroneamente considerato le pubblicazioni n. 7, 9 e 10 presentate dal ricorrente “parzialmente congruenti” (anziché pienamente congruenti) con il settore concorsuale scientifico-disciplinare oggetto del bando. Detta valutazione sarebbe immotivata e manifestamente illogica poiché, da un lato, la commissione non avrebbe predeterminato i pesi intermedi da attribuire a ciascun parametro, stabilendo solo il punteggio massimo e, dall'altro lato, le medesime pubblicazioni sarebbero state valutate pienamente congruenti in altre procedure relative allo stesso settore concorsuale (una indetta dall'Università di -OMISSIS- nel 2021, l'altra dall'Università di -OMISSIS- nel 2022).
II) “Violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. 3 L. n.
241/1990 e dell'art. 2 d.m. n. 243/2011; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, carenza della motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità irragionevolezza e contraddittorietà”
Con riferimento alla valutazione della attività didattica dichiarata dalla dottoressa -
OMISSIS-, vincitrice della selezione, sarebbe erroneo il punteggio di 5,9 punti che la commissione avrebbe attribuito rispetto allo svolgimento di “attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero”. Si tratterebbe di una valutazione immotivata e manifestamente illogica poiché, da un lato, l'organo tecnico non avrebbe predeterminato i pesi intermedi da attribuire a ciascun parametro e, dall'altro lato, la N. 00258/2025 REG.RIC.
controinteressata non avrebbe prodotto l'atto di conferimento della titolarità del corso di pratiche di laboratorio di Fisiologia vegetale per l'a.a. 2021/2022 presso l'Università Palacký (Olomouc, Repubblica Ceca), ma solo la lettera del docente titolare del corso, da cui emergerebbe che la candidata non avrebbe svolto una effettiva attività di docenza, bensì un'attività di mero supporto o tuttalpiù un'attività di esercitazione/laboratorio.
3. Si è costituita in giudizio l'Università degli Studi -OMISSIS-, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in relazione alla mancata prova di resistenza. Al riguardo, l'Università ha rilevato che anche nell'ipotesi di assegnazione del richiesto maggior punteggio per le pubblicazioni n. 7 e n. 10, il ricorrente non supererebbe comunque il voto assegnato alla candidata vincitrice. In ogni caso, la parte resistente ha argomentato per l'infondatezza dei motivi di ricorso.
I controinteressati, benché correttamente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
4. Con ordinanza n. 102 del 14 marzo 2025, il Collegio ha accolto la domanda cautelare al fine di mantenere la res adhuc integra, ritenendo che le censure abbisognassero dell'approfondimento proprio della sede meritale.
5. In vista dell'udienza pubblica, le parti hanno depositato ulteriore documentazione e memorie.
6. All'udienza pubblica dell'11 giugno 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Quanto all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente, va chiarito che, in base ai principi posti dalla decisione n. 5/2015 dell'Adunanza Plenaria, il
Collegio deve verificare, in relazione all'utilità auspicata (al c.d. “bene della vita”), se e in quale misura la parte ricorrente è tenuta a fornire la prova di resistenza e se tale prova sia stata prodotta.
Nello specifico, “il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale «defensor legitimitatis», un astratto interesse dell'ordinamento N. 00258/2025 REG.RIC.
a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VII, 20 febbraio
2025, n.1442).
Nel caso concreto, il ricorrente, sin dal proprio atto introduttivo, ha precisato che la riconosciuta fondatezza della prima censura sarebbe “di per sé sufficiente a condurre ad una pronuncia d'annullamento degli atti impugnati, in quanto il Dott. -OMISSIS- con l'aggiunta di 2,85 punti al punteggio assegnato dalla commissione per la valutazione delle pubblicazioni, verrebbe a superare il dott. -OMISSIS- divenendo il primo degli idonei nella graduatoria finale di concorso”, con 86,5 punti complessivi.
Il ricorrente ha inoltre aggiunto che, in caso di positivo apprezzamento anche della seconda censura, lo stesso ricorrente guadagnerebbe un'ulteriore posizione in graduatoria, risultandone primo (in forza della diminuzione del voto assegnato alla dottoressa -OMISSIS- di 2,00 punti, qualora la doglianza fosse accolta in toto, o di
0,75 punti).
Ne deriva che l'utilità auspicata dal ricorrente è, in via preferenziale, la vittoria della selezione concorsuale (conseguente all'accoglimento di entrambe le censure) e, in via subordinata, il raggiungimento della posizione di primo degli idonei (conseguente all'accoglimento della sola prima censura).
A fronte di ciò, deve ritenersi che il ricorrente vanti un interesse materiale o quantomeno morale derivante da una possibile pronuncia di accoglimento del gravame.
8. Nel merito, è infondata la prima censura, concernente la supposta illegittimità della valutazione di parziale congruità (anziché di piena congruità) rispetto al settore concorsuale delle pubblicazioni n. 7, 9 e 10 presentate dal ricorrente.
8.1. Innanzitutto, è priva di pregio la contestazione secondo cui la valutazione sarebbe carente di motivazione perché non preceduta dalla predeterminazione dei punteggi intermedi, i quali sarebbero stati fissati dalla stessa commissione solo in un momento N. 00258/2025 REG.RIC.
successivo, ossia in sede di risposta all'istanza di chiarimenti del ricorrente del 17 dicembre 2024.
Al riguardo, per la consolidata interpretazione giurisprudenziale, dalla quale questo
Collegio non ha motivo di discostarsi, “spetta all'amministrazione e alla commissione valutatrice un'ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2022, n. 3889; Sez. VI, 26 novembre
2021, n. 7917; Sez. V, 26 agosto 2020, n. 5208; T.A.R. Venezia, Sez. IV, 11 febbraio
2025, n. 209; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 12 aprile 2023, n. 886).
Nel caso di specie, la commissione ha stabilito, nella seduta del 6 settembre 2024
(verbale n. 1), che “il punteggio massimo da attribuire alle pubblicazioni è 48, mediante valutazione analitica di ciascuna pubblicazione come di seguito indicato: 1) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza fino a 1 punto per articoli di ricerca e fino a 0,8 per review; 2) congruenza con il settore concorsuale per il quale
è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate fino a 1 punto; 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica fino a 2 punti […]; 4) determinazione analitica dell'apporto individuale del/la candidata nel caso di partecipazione del medesimo a lavori di collaborazione, primo autore o co- primo, autore o co-autore per la corrispondenza e ultimo autore 1 punto, altra posizione 0,5 punti”. N. 00258/2025 REG.RIC.
La commissione ha quindi specificato che “il punteggio per ogni singola pubblicazione verrà determinato dalla somma dei parametri 1,3 e 4 moltiplicato per il valore del parametro 2”.
Ebbene, è un indirizzo pretorio consolidato che in presenza di criteri predeterminati e di verbali dai quali emerga la ratio delle valutazioni, il voto numerico costituisca di per sé motivazione sufficiente del giudizio tecnico-discrezionale e i punteggi assegnati, nei limiti indicati nei criteri di cui al verbale, debbano già ritenersi espressione della motivazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3235;
T.A.R. Veneto, Sez. I, 25 settembre 2025, n.1620).
In sostanza, il voto numerico assegnato alle pubblicazioni presentate dai candidati esprime un giudizio tecnico discrezionale sintetico, sufficiente, ancorato ai criteri predeterminati, nel caso concreto, nel verbale n. 1 del 6 settembre 2024.
In tale contesto, non è condivisibile la doglianza incentrata sulla mancata predeterminazione dei punteggi intermedi da attribuire a ciascun parametro (tra cui il punteggio di 0,7 per il giudizio “parzialmente congruente” assegnato alle pubblicazioni nn. 7, 9 e 10 del ricorrente), considerato che il voto numerico è per sua natura idoneo a dar conto di un'ampia graduazione della valutazione espressa dalla commissione e, quindi, del livello di congruità rispetto al settore concorsuale. In sostanza, il punteggio numerico, proprio per la varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, si addice in pieno ad esternare la misura dell'apprezzamento della commissione in ordine al parametro della congruità, ed è suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale nei soli casi in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione ictu oculi rilevabili.
Nel caso di specie, le argomentazioni formulate dal ricorrente non sono idonee a far emergere tali profili di criticità, posto che il punteggio di 0,7 assegnato all'interessato esprime in effetti un giudizio di parziale congruità, secondo una graduazione (tra il punteggio minimo di 0 e il punteggio massimo di 1) non sindacabile in questa sede, N. 00258/2025 REG.RIC.
poiché non è consentito al giudice amministrativo sovrapporre il proprio giudizio a quello della commissione.
8.2. Priva di pregio è anche la contestazione relativa all'illogicità del giudizio di parziale congruità delle suddette pubblicazioni, poggiante in via esclusiva sul diverso giudizio ottenuto in altre procedure relative allo stesso settore concorsuale.
Sul punto, deve essere premesso che nelle procedure comparative per la chiamata di professori universitari, il giudizio della commissione, essenzialmente qualitativo e connotato da discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo solo entro ristretti limiti (evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, errore di fatto, contraddittorietà ictu oculi), senza che sia consentita una rivisitazione del giudizio formulato dall'organo tecnico, ove quest'ultimo si mantenga nell'alveo della ragionevolezza e della coerenza con i criteri predeterminati (cfr.
T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 aprile 2023, n. 578).
Pertanto, nell'attribuire i punteggi relativi alle pubblicazioni, alle esperienze lavorative, ai curricula, alla ricerca e alle attività d'insegnamento, la commissione formula un giudizio strettamente tecnico, connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisione del giudizio, ancorché corroborata da ininfluenti aspetti critici (che inciderebbero, ad es., sul numero delle pubblicazioni valutabili ma non anche sulla loro qualità scientifica), dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità, in quanto è precluso al giudice, in difetto di ulteriori allegazioni, sovrapporre a tale valutazione – esercizio di discrezionalità tecnica – di per sé non irragionevole o implausibile, l'opinione del ricorrente ovvero la propria (cfr., ex multis, T.A.R.
Veneto, Sez. IV, 11 febbraio 2025, n. 209).
Così tracciate le coordinate ermeneutiche alla luce delle quali va esaminata la questione, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia fornito la prova della palese inattendibilità del giudizio di parziale congruità formulato dalla commissione. È N. 00258/2025 REG.RIC.
irrilevante, a tal fine, l'allegazione attorea per cui le pubblicazioni nn. 7, 9 e 10 “sono state valutate pienamente congruenti in altre due procedure selettive indette nell'identico settore concorsuale”, posto che ciascuna commissione esprime sulle pubblicazioni presentare dal candidato un giudizio strettamente tecnico, intriso da un fisiologico e insuperabile margine di opinabilità. Sicché per dimostrare l'errore di fatto o la manifesta contraddittorietà della valutazione non è sufficiente allegare un differente giudizio riportato in una diversa procedura concorsuale, poiché detta diversità – in assenza di ulteriori elementi volti a evidenziarne lo sviamento logico –
è connaturata alla discrezionalità tecnica che contraddistingue l'attività della commissione.
Tant'è che nella richiesta di autotutela del 17 dicembre 2024, lo stesso ricorrente ha dedotto l'erroneità del giudizio della commissione solo con riguardo alle pubblicazioni nn. 7 e 10, ritenendosi “d'accordo invece con la poca congruenza della pubblicazione 9”. La circostanza che lo stesso autore delle pubblicazioni abbia riconosciuto la correttezza, almeno in parte qua, dell'operato dell'organo tecnico è indice rivelatore non solo che la pubblicazione n. 9 – a differenza di quanto indicato nel gravame – sia effettivamente solo parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare messo a concorso, ma, più in generale, del fatto che la valutazione di congruità sia connotata da una fisiologica opinabilità.
Deve comunque evidenziarsi come la commissione, nei chiarimenti trasmessi con la nota rettorale qui impugnata, abbia analiticamente precisato le ragioni che l'hanno condotta a ritenere solo parzialmente congruenti le pubblicazioni nn. 7 e 10 (non essendo in discussione la parziale congruenza della pubblicazione n. 9, per ammissione dello stesso candidato).
I chiarimenti resi della commissione – sollecitata dallo stesso dott. -OMISSIS- con la propria richiesta di autotutela del 17 dicembre 2024 – si limitano, quantomeno rispetto al profilo qui in discussione, a offrire solo delle mere delucidazioni al fine di rigettare N. 00258/2025 REG.RIC.
la richiesta di riesame avanzata dall'interessato, confermando gli esiti del giudizio reso nell'ambito della procedura. Tramite essi, quindi, la commissione non ha espresso alcuna volontà di sostituire la valutazione sulla congruità delle pubblicazioni ovvero di supplire ad una carente motivazione. Si tratta invero di un intervento chiarificatore dell'organo avente il solo fine di rendere più intellegibile il percorso logico seguito nel corso dell'attività valutativa e quindi di difendere la legittimità del proprio operato, non certo volto a “manipolare” ex post gli esiti del giudizio originario.
Donde detti chiarimenti non costituiscono una inammissibile motivazione postuma, anche alla luce del fatto che il voto numerico reso in sede di procedura è di per sé sufficiente a esprimere e sintetizzare il giudizio della commissione, senza necessità di alcuna ulteriore esplicitazione.
In ogni caso, è doveroso sottolineare come il ricorrente non abbia fornito alcuna dimostrazione, ancorata su dati oggettivi, circa la manifesta erroneità dell'analisi condotta dalla commissione così come esplicitata nella nota di chiarimenti, se non attraverso il rinvio ai giudizi di piena congruità delle pubblicazioni in parola formulati in due analoghe selezioni: dato, questo, che tuttavia si rivela come visto irrilevante, in quanto inidoneo a superare la sfera di discrezionalità tecnica attribuita alla singola commissione.
9. L'infondatezza della censura testé esaminata porta all'inammissibilità del secondo motivo di ricorso (per le ragioni già anticipate nel § 7).
Infatti il vaglio positivo della doglianza in esame – con la conseguente riduzione del punteggio della dottoressa -OMISSIS- in misura pari a 2,00 punti – non comporterebbe un mutamento della graduatoria così come determinata negli atti impugnati. In specie, anche se il punteggio riferibile alla stessa controinteressata passasse da 86,7 punti a 84,7 punti, comunque la dottoressa -OMISSIS- risulterebbe vincitrice della selezione, sopravanzando sia il dottor -OMISSIS- (84,1 punti) sia il dottor -OMISSIS- (83,65 punti). N. 00258/2025 REG.RIC.
9.1. In ogni caso, la censura è financo infondata.
Quanto alla dedotta necessità di predeterminare i punteggi intermedi in relazione a ciascun parametro di giudizio, è sufficiente richiamare quanto sopra esposto (§ 8.1) circa l'assoluta idoneità del voto numerico ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, proprio in forza della possibilità di una sua graduazione, che perfettamente si addice alla valutazione qualitativa del profilo scientifico di un ricercatore universitario.
Rispetto invece alla supposta erroneità del punteggio attribuito alla dottoressa -
OMISSIS- per lo svolgimento di “attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero”, il ricorrente non ha prodotto alcuna prova concreta a favore della palese inattendibilità della dichiarata “docenza di 4 CFU del corso di pratiche di laboratorio di Fisiologia vegetale (LRR/FZRSB) per l'anno accademico 2021/2022 per il corso di laurea triennale in Biologia sella Facoltà di Scienze della Università Palacký”
(verbale n. -OMISSIS--bis del 24 ottobre 2024).
Al riguardo, il bando non richiedeva, ai fini della valutazione della pregressa esperienza didattica, che venisse prodotto l'atto di conferimento della titolarità del corso. Invero, l'art. 6 del decreto rettorale prot. n. 151934 del 26 marzo 2024 si limitava a stabilire che “la commissione effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale
e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei/lle candidati/e: […] 2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia
o all'estero”.
Ebbene, deve ritenersi senz'altro idoneo a “debitamente documenta[re]” lo svolgimento, da parte della dottoressa -OMISSIS-, del corso di pratiche di laboratorio la lettera del docente direttore del laboratorio (prof. -OMISSIS-), da cui risulta che la controinteressata “has taught laboratory practices in Plant Physiology of study N. 00258/2025 REG.RIC.
program of Experimental Biology, Molecular and Cell Biology, and Biology and
Ecology at the Faculty of Science of Palacký University (Olomouc, Czech Republic) during the summer semester of the academic year 2021/2022 from 15/02 till
11/05/2022 for 13 lessons of 3 hours each (tot. 39 hours teaching). The course was intended to provide the students with basic knowledge of physiological processes and environmental responses in plants”.
Dal contenuto della missiva non è desumibile quanto sostenuto dal ricorrente, ossia che la dottoressa -OMISSIS- si sia limitata, nell'ambito di quell'incarico all'estero, a svolgere un'attività di mero supporto al docente titolare o comunque mere lezioni di laboratorio. Al contrario, emerge che la controinteressata abbia insegnato (“has taught”) nell'ambito del corso di pratiche di laboratorio, fornendo agli studenti le conoscenze di base sui processi fisiologici e sugli effetti ambientali nelle piante.
Del resto, è dirimente osservare come nessuna evidenza sia stata prodotta dal ricorrente al fine di dimostrare che la certificata attività di insegnamento corrispondesse a una semplice attività di ausilio al docente o comunque di esercitazioni.
10. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
11. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite, in ragione della particolarità della vicenda oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento N. 00258/2025 REG.RIC.
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i controinteressati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
BE AM, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE AM ON AS
IL SEGRETARIO N. 00258/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 18/12/2025
N. 02432 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00258/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 258 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vicenzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63;
nei confronti
Ministero dell'Universita e della Ricerca, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; N. 00258/2025 REG.RIC.
per l'annullamento previa emanazione della più idonea misura cautelare
- del decreto del Rettore n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- dell'11-12-2024;
- della nota del Rettore che ha confermato la graduatoria approvata con decreto rettorale n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- dell'11-12-2024;
- dei verbali della Commissione giudicatrice n. -OMISSIS- del 06-09-2024, n. -
OMISSIS- del 03-10-2024, n. -OMISSIS- del 24-10-2024 e n. -OMISSIS- del 28-11-
2024;
- della delibera di Consiglio di Dipartimento di Biotecnologie del 08-02-2024, delle delibere del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione del 28-02-2023, citate nel D.R. n. 2251/2024;
- di ogni altro provvedimento, atto e/o comportamento amministrativo, conosciuto e/o non conosciuto, presupposto e/o consequenziale, collegato e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. BE AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, dottor -OMISSIS-, ha impugnato la graduatoria relativa alla procedura selettiva per ricercatore/rice con contratto a tempo determinato in Tenure Track (RTT) indetta – con decreto prot. n. 151934 del 26 marzo
2024 del Rettore dell'Università degli Studi di -OMISSIS- – ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, N. 00258/2025 REG.RIC.
per il gruppo scientifico disciplinare 05-BIOS-02 (ex settore concorsuale 05/A2)
Fisiologia vegetale, settore scientifico disciplinare BIOS-02/A (ex BIO/04) Fisiologia vegetale, per il Dipartimento di Biotecnologie.
La procedura si è articolata in una seduta del 6 settembre 2024 per l'individuazione dei criteri per la valutazione dei candidati, in due sedute del 3 ottobre 2024 e del 24 ottobre 2024 per la valutazione dei titoli, dei curricula e delle produzioni scientifiche e in un'ultima seduta del 28 novembre 2024 per la discussione orale dei titoli e della produzione scientifica.
All'esito delle operazioni di valutazione, la commissione ha assegnato (verbale n. -
OMISSIS- del 28 novembre 2024), per quanto qui rileva:
- alla dottoressa -OMISSIS- 86,7 punti complessivi (tra cui 38,4 punti per “Punteggio titoli”; 39,3 punti per “Punteggio pubblicazioni”; 9 punti per “Consistenza produzione scientifica”);
- al dottor -OMISSIS- 84,1 punti complessivi (tra cui 37 punti per “Punteggio titoli”;
38,1 punti per “Punteggio pubblicazioni”; 9 punti per “Consistenza produzione scientifica”);
- al dottor -OMISSIS- 83,8 punti complessivi (tra cui 40,2 punti per “Punteggio titoli”;
34,6 punti per “Punteggio pubblicazioni”; 9 punti per “Consistenza produzione scientifica”).
Con decreto rettorale prot. -OMISSIS- dell'11 dicembre 2024 è stata verificata la regolarità degli atti della procedura selettiva e, quindi, è stata approvata la graduatoria stilata dalla Commissione.
Con nota del 17 dicembre 2024, il dottor -OMISSIS- ha evidenziato all'Università alcune criticità della valutazione operata dalla Commissione quanto a congruità rispetto al settore concorsuale delle sue pubblicazioni nn. 7 e 10, all'apporto individuale (authorship) delle sue pubblicazioni nn. 2 e 10, alle ore di didattica svolte dai predetti tre candidati. N. 00258/2025 REG.RIC.
A questa istanza di riesame sono seguiti i chiarimenti della commissione (comunicati con la nota rettorale qui impugnata: doc. 2 di parte attorea), dal seguente tenore:
- “per quanto riguarda la valutazione della congruità delle pubblicazioni 7 e 10, la commissione conferma la parziale congruenza con le tematiche del settore disciplinare BIO/04 (BIOS-02/A) Fisiologia Vegetale” […];
- “per quanto riguarda le ore di didattica […] L'attività didattica istituzionale del
Dott. -OMISSIS- è stata verificata nuovamente dalla commissione rilevando che al candidato era stato riconosciuto 1 punto in più per l'attività di docenza […]. Pertanto il punteggio totale dei titoli si modifica da 40,2 a 39,2. La commissione ha anche riverificato il punteggio relativo alla didattica attribuito al Dott. -OMISSIS- (punti 6)
e alla Dott.ssa -OMISSIS- (punti 5,9), confermandone l'esattezza. […] La dott.ssa -
OMISSIS- ha svolto attività di docenza per 4 CFU per un corso di pratiche di laboratorio di Fisiologia Vegetale e oltre ad 1 punto per l'attività generica di supporto, le sono stati riconosciti un totale di 0,9 punti per il ruolo di supervisore di due tesi laurea magistrale e di tutor di una dottoranda che ha ottenuto un finanziamento in seguito a Grant Competition”;
- “per quanto riguarda l'authorship delle pubblicazioni 2 e 10, la commissione rileva che per mero errore materiale non è stata correttamente valutata la posizione del
Dott. -OMISSIS- come co-primo autore. […] Il punteggio totale per le pubblicazioni risulta 35,45 anziché 34,6”.
La commissione, in virtù della suddetta correzione apportata al punteggio dei titoli e delle pubblicazioni del dottor -OMISSIS-, ha pertanto attribuito a quest'ultimo 83,65 punti complessivi (tra cui 39,2 punti per “Punteggio titoli”; 35,45 punti per “Punteggio pubblicazioni”; 9 punti per “Consistenza produzione scientifica”), mantenendo inalterati i punteggi in precedenza attribuiti agli altri due concorrenti (quindi 86,7 punti complessivi alla dottoressa -OMISSIS- e 84,1 punti complessivi al dottor -OMISSIS-
). N. 00258/2025 REG.RIC.
All'esito di questi chiarimenti resi dalla commissione, il Rettore ha quindi confermato la graduatoria approvata con decreto rettorale prot. n. 526671 dell'11 dicembre 2024.
2. Avverso i predetti provvedimenti è insorto in questa sede il dottor -OMISSIS-, avanzando due motivi di ricorso.
I) “Violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. 3 L. n.
241/1990 e dell'art. 3 d.m. n. 243/2011; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, carenza della motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità irragionevolezza e contraddittorietà”.
La commissione avrebbe erroneamente considerato le pubblicazioni n. 7, 9 e 10 presentate dal ricorrente “parzialmente congruenti” (anziché pienamente congruenti) con il settore concorsuale scientifico-disciplinare oggetto del bando. Detta valutazione sarebbe immotivata e manifestamente illogica poiché, da un lato, la commissione non avrebbe predeterminato i pesi intermedi da attribuire a ciascun parametro, stabilendo solo il punteggio massimo e, dall'altro lato, le medesime pubblicazioni sarebbero state valutate pienamente congruenti in altre procedure relative allo stesso settore concorsuale (una indetta dall'Università di -OMISSIS- nel 2021, l'altra dall'Università di -OMISSIS- nel 2022).
II) “Violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. 3 L. n.
241/1990 e dell'art. 2 d.m. n. 243/2011; eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto d'istruttoria, carenza della motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità irragionevolezza e contraddittorietà”
Con riferimento alla valutazione della attività didattica dichiarata dalla dottoressa -
OMISSIS-, vincitrice della selezione, sarebbe erroneo il punteggio di 5,9 punti che la commissione avrebbe attribuito rispetto allo svolgimento di “attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero”. Si tratterebbe di una valutazione immotivata e manifestamente illogica poiché, da un lato, l'organo tecnico non avrebbe predeterminato i pesi intermedi da attribuire a ciascun parametro e, dall'altro lato, la N. 00258/2025 REG.RIC.
controinteressata non avrebbe prodotto l'atto di conferimento della titolarità del corso di pratiche di laboratorio di Fisiologia vegetale per l'a.a. 2021/2022 presso l'Università Palacký (Olomouc, Repubblica Ceca), ma solo la lettera del docente titolare del corso, da cui emergerebbe che la candidata non avrebbe svolto una effettiva attività di docenza, bensì un'attività di mero supporto o tuttalpiù un'attività di esercitazione/laboratorio.
3. Si è costituita in giudizio l'Università degli Studi -OMISSIS-, eccependo l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in relazione alla mancata prova di resistenza. Al riguardo, l'Università ha rilevato che anche nell'ipotesi di assegnazione del richiesto maggior punteggio per le pubblicazioni n. 7 e n. 10, il ricorrente non supererebbe comunque il voto assegnato alla candidata vincitrice. In ogni caso, la parte resistente ha argomentato per l'infondatezza dei motivi di ricorso.
I controinteressati, benché correttamente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
4. Con ordinanza n. 102 del 14 marzo 2025, il Collegio ha accolto la domanda cautelare al fine di mantenere la res adhuc integra, ritenendo che le censure abbisognassero dell'approfondimento proprio della sede meritale.
5. In vista dell'udienza pubblica, le parti hanno depositato ulteriore documentazione e memorie.
6. All'udienza pubblica dell'11 giugno 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Quanto all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente, va chiarito che, in base ai principi posti dalla decisione n. 5/2015 dell'Adunanza Plenaria, il
Collegio deve verificare, in relazione all'utilità auspicata (al c.d. “bene della vita”), se e in quale misura la parte ricorrente è tenuta a fornire la prova di resistenza e se tale prova sia stata prodotta.
Nello specifico, “il candidato, che impugna i risultati di una procedura concorsuale, ha l'onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestarla, non potendo egli far valere, quale «defensor legitimitatis», un astratto interesse dell'ordinamento N. 00258/2025 REG.RIC.
a una corretta formulazione della graduatoria, se non comporta per lui alcun apprezzabile risultato concreto” (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VII, 20 febbraio
2025, n.1442).
Nel caso concreto, il ricorrente, sin dal proprio atto introduttivo, ha precisato che la riconosciuta fondatezza della prima censura sarebbe “di per sé sufficiente a condurre ad una pronuncia d'annullamento degli atti impugnati, in quanto il Dott. -OMISSIS- con l'aggiunta di 2,85 punti al punteggio assegnato dalla commissione per la valutazione delle pubblicazioni, verrebbe a superare il dott. -OMISSIS- divenendo il primo degli idonei nella graduatoria finale di concorso”, con 86,5 punti complessivi.
Il ricorrente ha inoltre aggiunto che, in caso di positivo apprezzamento anche della seconda censura, lo stesso ricorrente guadagnerebbe un'ulteriore posizione in graduatoria, risultandone primo (in forza della diminuzione del voto assegnato alla dottoressa -OMISSIS- di 2,00 punti, qualora la doglianza fosse accolta in toto, o di
0,75 punti).
Ne deriva che l'utilità auspicata dal ricorrente è, in via preferenziale, la vittoria della selezione concorsuale (conseguente all'accoglimento di entrambe le censure) e, in via subordinata, il raggiungimento della posizione di primo degli idonei (conseguente all'accoglimento della sola prima censura).
A fronte di ciò, deve ritenersi che il ricorrente vanti un interesse materiale o quantomeno morale derivante da una possibile pronuncia di accoglimento del gravame.
8. Nel merito, è infondata la prima censura, concernente la supposta illegittimità della valutazione di parziale congruità (anziché di piena congruità) rispetto al settore concorsuale delle pubblicazioni n. 7, 9 e 10 presentate dal ricorrente.
8.1. Innanzitutto, è priva di pregio la contestazione secondo cui la valutazione sarebbe carente di motivazione perché non preceduta dalla predeterminazione dei punteggi intermedi, i quali sarebbero stati fissati dalla stessa commissione solo in un momento N. 00258/2025 REG.RIC.
successivo, ossia in sede di risposta all'istanza di chiarimenti del ricorrente del 17 dicembre 2024.
Al riguardo, per la consolidata interpretazione giurisprudenziale, dalla quale questo
Collegio non ha motivo di discostarsi, “spetta all'amministrazione e alla commissione valutatrice un'ampia discrezionalità nell'esercizio dell'attività di individuazione dei criteri di valutazione nell'ambito di una procedura selettiva di un concorso, con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2022, n. 3889; Sez. VI, 26 novembre
2021, n. 7917; Sez. V, 26 agosto 2020, n. 5208; T.A.R. Venezia, Sez. IV, 11 febbraio
2025, n. 209; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 12 aprile 2023, n. 886).
Nel caso di specie, la commissione ha stabilito, nella seduta del 6 settembre 2024
(verbale n. 1), che “il punteggio massimo da attribuire alle pubblicazioni è 48, mediante valutazione analitica di ciascuna pubblicazione come di seguito indicato: 1) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza fino a 1 punto per articoli di ricerca e fino a 0,8 per review; 2) congruenza con il settore concorsuale per il quale
è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate fino a 1 punto; 3) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all'interno della comunità scientifica fino a 2 punti […]; 4) determinazione analitica dell'apporto individuale del/la candidata nel caso di partecipazione del medesimo a lavori di collaborazione, primo autore o co- primo, autore o co-autore per la corrispondenza e ultimo autore 1 punto, altra posizione 0,5 punti”. N. 00258/2025 REG.RIC.
La commissione ha quindi specificato che “il punteggio per ogni singola pubblicazione verrà determinato dalla somma dei parametri 1,3 e 4 moltiplicato per il valore del parametro 2”.
Ebbene, è un indirizzo pretorio consolidato che in presenza di criteri predeterminati e di verbali dai quali emerga la ratio delle valutazioni, il voto numerico costituisca di per sé motivazione sufficiente del giudizio tecnico-discrezionale e i punteggi assegnati, nei limiti indicati nei criteri di cui al verbale, debbano già ritenersi espressione della motivazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 9 aprile 2024, n. 3235;
T.A.R. Veneto, Sez. I, 25 settembre 2025, n.1620).
In sostanza, il voto numerico assegnato alle pubblicazioni presentate dai candidati esprime un giudizio tecnico discrezionale sintetico, sufficiente, ancorato ai criteri predeterminati, nel caso concreto, nel verbale n. 1 del 6 settembre 2024.
In tale contesto, non è condivisibile la doglianza incentrata sulla mancata predeterminazione dei punteggi intermedi da attribuire a ciascun parametro (tra cui il punteggio di 0,7 per il giudizio “parzialmente congruente” assegnato alle pubblicazioni nn. 7, 9 e 10 del ricorrente), considerato che il voto numerico è per sua natura idoneo a dar conto di un'ampia graduazione della valutazione espressa dalla commissione e, quindi, del livello di congruità rispetto al settore concorsuale. In sostanza, il punteggio numerico, proprio per la varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, si addice in pieno ad esternare la misura dell'apprezzamento della commissione in ordine al parametro della congruità, ed è suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale nei soli casi in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o profili di contraddizione ictu oculi rilevabili.
Nel caso di specie, le argomentazioni formulate dal ricorrente non sono idonee a far emergere tali profili di criticità, posto che il punteggio di 0,7 assegnato all'interessato esprime in effetti un giudizio di parziale congruità, secondo una graduazione (tra il punteggio minimo di 0 e il punteggio massimo di 1) non sindacabile in questa sede, N. 00258/2025 REG.RIC.
poiché non è consentito al giudice amministrativo sovrapporre il proprio giudizio a quello della commissione.
8.2. Priva di pregio è anche la contestazione relativa all'illogicità del giudizio di parziale congruità delle suddette pubblicazioni, poggiante in via esclusiva sul diverso giudizio ottenuto in altre procedure relative allo stesso settore concorsuale.
Sul punto, deve essere premesso che nelle procedure comparative per la chiamata di professori universitari, il giudizio della commissione, essenzialmente qualitativo e connotato da discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo solo entro ristretti limiti (evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, errore di fatto, contraddittorietà ictu oculi), senza che sia consentita una rivisitazione del giudizio formulato dall'organo tecnico, ove quest'ultimo si mantenga nell'alveo della ragionevolezza e della coerenza con i criteri predeterminati (cfr.
T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 aprile 2023, n. 578).
Pertanto, nell'attribuire i punteggi relativi alle pubblicazioni, alle esperienze lavorative, ai curricula, alla ricerca e alle attività d'insegnamento, la commissione formula un giudizio strettamente tecnico, connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisione del giudizio, ancorché corroborata da ininfluenti aspetti critici (che inciderebbero, ad es., sul numero delle pubblicazioni valutabili ma non anche sulla loro qualità scientifica), dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità, in quanto è precluso al giudice, in difetto di ulteriori allegazioni, sovrapporre a tale valutazione – esercizio di discrezionalità tecnica – di per sé non irragionevole o implausibile, l'opinione del ricorrente ovvero la propria (cfr., ex multis, T.A.R.
Veneto, Sez. IV, 11 febbraio 2025, n. 209).
Così tracciate le coordinate ermeneutiche alla luce delle quali va esaminata la questione, deve rilevarsi come il ricorrente non abbia fornito la prova della palese inattendibilità del giudizio di parziale congruità formulato dalla commissione. È N. 00258/2025 REG.RIC.
irrilevante, a tal fine, l'allegazione attorea per cui le pubblicazioni nn. 7, 9 e 10 “sono state valutate pienamente congruenti in altre due procedure selettive indette nell'identico settore concorsuale”, posto che ciascuna commissione esprime sulle pubblicazioni presentare dal candidato un giudizio strettamente tecnico, intriso da un fisiologico e insuperabile margine di opinabilità. Sicché per dimostrare l'errore di fatto o la manifesta contraddittorietà della valutazione non è sufficiente allegare un differente giudizio riportato in una diversa procedura concorsuale, poiché detta diversità – in assenza di ulteriori elementi volti a evidenziarne lo sviamento logico –
è connaturata alla discrezionalità tecnica che contraddistingue l'attività della commissione.
Tant'è che nella richiesta di autotutela del 17 dicembre 2024, lo stesso ricorrente ha dedotto l'erroneità del giudizio della commissione solo con riguardo alle pubblicazioni nn. 7 e 10, ritenendosi “d'accordo invece con la poca congruenza della pubblicazione 9”. La circostanza che lo stesso autore delle pubblicazioni abbia riconosciuto la correttezza, almeno in parte qua, dell'operato dell'organo tecnico è indice rivelatore non solo che la pubblicazione n. 9 – a differenza di quanto indicato nel gravame – sia effettivamente solo parzialmente congruente con il settore scientifico-disciplinare messo a concorso, ma, più in generale, del fatto che la valutazione di congruità sia connotata da una fisiologica opinabilità.
Deve comunque evidenziarsi come la commissione, nei chiarimenti trasmessi con la nota rettorale qui impugnata, abbia analiticamente precisato le ragioni che l'hanno condotta a ritenere solo parzialmente congruenti le pubblicazioni nn. 7 e 10 (non essendo in discussione la parziale congruenza della pubblicazione n. 9, per ammissione dello stesso candidato).
I chiarimenti resi della commissione – sollecitata dallo stesso dott. -OMISSIS- con la propria richiesta di autotutela del 17 dicembre 2024 – si limitano, quantomeno rispetto al profilo qui in discussione, a offrire solo delle mere delucidazioni al fine di rigettare N. 00258/2025 REG.RIC.
la richiesta di riesame avanzata dall'interessato, confermando gli esiti del giudizio reso nell'ambito della procedura. Tramite essi, quindi, la commissione non ha espresso alcuna volontà di sostituire la valutazione sulla congruità delle pubblicazioni ovvero di supplire ad una carente motivazione. Si tratta invero di un intervento chiarificatore dell'organo avente il solo fine di rendere più intellegibile il percorso logico seguito nel corso dell'attività valutativa e quindi di difendere la legittimità del proprio operato, non certo volto a “manipolare” ex post gli esiti del giudizio originario.
Donde detti chiarimenti non costituiscono una inammissibile motivazione postuma, anche alla luce del fatto che il voto numerico reso in sede di procedura è di per sé sufficiente a esprimere e sintetizzare il giudizio della commissione, senza necessità di alcuna ulteriore esplicitazione.
In ogni caso, è doveroso sottolineare come il ricorrente non abbia fornito alcuna dimostrazione, ancorata su dati oggettivi, circa la manifesta erroneità dell'analisi condotta dalla commissione così come esplicitata nella nota di chiarimenti, se non attraverso il rinvio ai giudizi di piena congruità delle pubblicazioni in parola formulati in due analoghe selezioni: dato, questo, che tuttavia si rivela come visto irrilevante, in quanto inidoneo a superare la sfera di discrezionalità tecnica attribuita alla singola commissione.
9. L'infondatezza della censura testé esaminata porta all'inammissibilità del secondo motivo di ricorso (per le ragioni già anticipate nel § 7).
Infatti il vaglio positivo della doglianza in esame – con la conseguente riduzione del punteggio della dottoressa -OMISSIS- in misura pari a 2,00 punti – non comporterebbe un mutamento della graduatoria così come determinata negli atti impugnati. In specie, anche se il punteggio riferibile alla stessa controinteressata passasse da 86,7 punti a 84,7 punti, comunque la dottoressa -OMISSIS- risulterebbe vincitrice della selezione, sopravanzando sia il dottor -OMISSIS- (84,1 punti) sia il dottor -OMISSIS- (83,65 punti). N. 00258/2025 REG.RIC.
9.1. In ogni caso, la censura è financo infondata.
Quanto alla dedotta necessità di predeterminare i punteggi intermedi in relazione a ciascun parametro di giudizio, è sufficiente richiamare quanto sopra esposto (§ 8.1) circa l'assoluta idoneità del voto numerico ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico-discrezionale della commissione, proprio in forza della possibilità di una sua graduazione, che perfettamente si addice alla valutazione qualitativa del profilo scientifico di un ricercatore universitario.
Rispetto invece alla supposta erroneità del punteggio attribuito alla dottoressa -
OMISSIS- per lo svolgimento di “attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero”, il ricorrente non ha prodotto alcuna prova concreta a favore della palese inattendibilità della dichiarata “docenza di 4 CFU del corso di pratiche di laboratorio di Fisiologia vegetale (LRR/FZRSB) per l'anno accademico 2021/2022 per il corso di laurea triennale in Biologia sella Facoltà di Scienze della Università Palacký”
(verbale n. -OMISSIS--bis del 24 ottobre 2024).
Al riguardo, il bando non richiedeva, ai fini della valutazione della pregressa esperienza didattica, che venisse prodotto l'atto di conferimento della titolarità del corso. Invero, l'art. 6 del decreto rettorale prot. n. 151934 del 26 marzo 2024 si limitava a stabilire che “la commissione effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale
e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei/lle candidati/e: […] 2) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia
o all'estero”.
Ebbene, deve ritenersi senz'altro idoneo a “debitamente documenta[re]” lo svolgimento, da parte della dottoressa -OMISSIS-, del corso di pratiche di laboratorio la lettera del docente direttore del laboratorio (prof. -OMISSIS-), da cui risulta che la controinteressata “has taught laboratory practices in Plant Physiology of study N. 00258/2025 REG.RIC.
program of Experimental Biology, Molecular and Cell Biology, and Biology and
Ecology at the Faculty of Science of Palacký University (Olomouc, Czech Republic) during the summer semester of the academic year 2021/2022 from 15/02 till
11/05/2022 for 13 lessons of 3 hours each (tot. 39 hours teaching). The course was intended to provide the students with basic knowledge of physiological processes and environmental responses in plants”.
Dal contenuto della missiva non è desumibile quanto sostenuto dal ricorrente, ossia che la dottoressa -OMISSIS- si sia limitata, nell'ambito di quell'incarico all'estero, a svolgere un'attività di mero supporto al docente titolare o comunque mere lezioni di laboratorio. Al contrario, emerge che la controinteressata abbia insegnato (“has taught”) nell'ambito del corso di pratiche di laboratorio, fornendo agli studenti le conoscenze di base sui processi fisiologici e sugli effetti ambientali nelle piante.
Del resto, è dirimente osservare come nessuna evidenza sia stata prodotta dal ricorrente al fine di dimostrare che la certificata attività di insegnamento corrispondesse a una semplice attività di ausilio al docente o comunque di esercitazioni.
10. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
11. Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti costituite, in ragione della particolarità della vicenda oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento N. 00258/2025 REG.RIC.
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e i controinteressati.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON AS, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
BE AM, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE AM ON AS
IL SEGRETARIO N. 00258/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.