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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/03/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 3818/2017
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in persona del GOP Cosmo
Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MASIELLO GIOVANNI
Attore – Opponente
e
(C.F. ), ora eP. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
IVA ) Ex art. 111 cpc assistito e difeso dall'Avv. MARCO P.IVA_2
PESENTI
Convenuta – Opposta
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 21/07/2023 da intendersi qui riprodotto e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che la presente sentenza è redatta ai sensi di quanto disposto dall'art. 132, 2° comma n. 4) c.p.c.. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 24.10.2016, la società opposta quale cessionaria del credito ceduto da CP_1 CP_3
in virtù di cessione in blocco ex art. 58 TUB, adiva il Tribunale di
[...]
Bari per ottenere dal il pagamento della somma di € Parte_1
15.736,72 in forza del contratto di finanziamento dallo stesso sottoscritto in data 12.09.2005. Allegava al ricorso monitorio contratto di finanziamento, certificazione ex art. 50 TUB, atto di erogazione della somma finanziata (da restituire in 60 rate) e copia della Gazzetta Ufficiale contenente la pubblicazione della cessione in blocco dei crediti da parte di CP_3
L'intestata autorità, con D.I. n. 4905 del 22.11.2016, ingiungeva all'opponente di pagare alla parte ricorrente entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 15.736,72 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione in opposizione a D.I. del 20/02/2017 Parte_1
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 16481/2016
[...]
affidando l'iniziativa all'eccezione di prescrizione, al difetto di notifica della cessione del credito e all'indeterminatezza del credito.
Si costituiva in giudizio la Società cessionaria che ribadiva la propria pretesa creditoria e chiedeva la concessione dell'ordinanza di provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto della opposizione.
pag. 2/8 Con ordinanza del 16/01/2028 veniva concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc e, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva riservata una prima volta per la decisione.
Con ordinanza del 19/05/2021 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento della CTU finalizzata a quantificare, sulla base dei documenti in atti (contratto di finanziamento, condizioni generali di contratto e certificazione ex art. 50TUB) l'esatta posizione debitoria del . Pt_1
Depositata la CTU ed espletato inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa veniva nuovamente avviata alla fase decisionale con la precisazione delle conclusioni in occasione dell'udienza del 21/07/2023 e la discussione orale ex art. 281sexies cpc all'udienza del 03/04/2024.
A detta udienza la causa veniva riservata a sentenza senza termini.
Preliminarmente si osserva che la prescrizione, come noto, nel caso di finanziamenti da restituire a rate, è ordinaria decennale e che il termine inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento (cfr. Cass.Civ., ord. 10 febbraio 2023, n. 4232 secondo la quale non possano individuarsi diversi termini di prescrizione “per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata”).
pag. 3/8 Senza contare le interruzioni del termine di prescrizione, va detto che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il mese di ottobre 2010 e che il diritto di credito avrebbe potuto prescriversi soltanto ad ottobre 2020.
A nulla rileva la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine in quanto la giurisprudenza di legittimità insegna che “Agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediatamente virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgono devono contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma” (Cass. Civ del 18-11-
2011, n. 24330).
Quanto alla necessità della notifica della cessione del credito ex art. 1264 c.c., va detto che la giurisprudenza è unanime nel ritenere sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, come nel caso di specie. Ne consegue che la pubblicazione in pag. 4/8 commento sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione di cui all'art. 1264 cod. civ..
Entrambe le eccezioni vanno quindi respinte.
Quanto alla presunta indeterminatezza del credito appare necessario fare alcune precisazioni.
In disparte la verifica peritale eseguita in corso di causa (scevra da osservazioni), che ha confermato la pretesa creditoria in linea capitale ed interessi convenzionali sulla base della certificazione ex art. 50 TUB in corrispondenza della 22° rata, va detto che “…le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi, legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere” Cass., n.
12169/2000; Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001). Tanto vale ancor di più ove si consideri che la certificazione risulta prodotta in relazione ad un finanziamento e non ad un conto corrente che, per natura, presenta movimentazione dare-avere.
A ciò aggiungasi che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite del
2001 “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte
pag. 5/8 negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
Cass., SS. UU., 30-10-2001, n. 13533). Nella fattispecie l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione in relazione alle singole voci contenute nell'estratto conto analitico prodotto già in sede monitoria né ha allegato e provato la sussistenza di fatti estintivi del diritto.
Del resto, come detto, la stessa CTU ha confermato l'ammontare in linea capitale richiesto in corrispondenza della 22° individuando lo stesso importo quasi al centesimo nella misura di € 11.105,43 oltre interessi corrispettivi pari ad € 569,64.
Per le modalità di calcolo degli interessi moratori, tuttavia, osserva il
CTU, risulta che le parti abbiano convenuto all'art. 3 che, in caso di ritardato pagamento anche di una sola delle rate, interessi di mora nella misura di 10 punti percentuali in più rispetto al tasso di intervento B.C.E. (ex – TUS).
Osserva lo stesso CTU che “…non è di agevole comprensione, se i parametri indicati conducano all'applicazione di un tasso fisso cristallizzato alla data di stipula del contratto quale risultato della sommatoria tra il tasso B.C.E. al 12/10/2005 e la maggiorazione di 10
pag. 6/8 punti percentuali, ovvero, in alternativa, impongano l'applicazione di un tasso che muta al perdurare dello stato di inadempimento del debitore, dunque, anche successivamente alla risoluzione del rapporto”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il tasso di interesse deve essere sia desumibile senza alcun margine di incertezza. Tale indeterminatezza non comporta la nullità dell'intero contratto, ma la sostituzione di diritto della sola clausola nulla. La sanzione per la indeterminatezza e, quindi, per la violazione del comma 4 dell'art. 117 TUB e del comma 6 (rinvio agli usi), è prevista dal comma 7 del medesimo articolo che prevede “In caso di inosservanza del comma 4
e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione“.
Ne consegue che l'opposizione, per quanto di ragione, va accolta in quanto occorre rideterminare le somma dovuta nei limiti sopra indicati dal 01/07/2028 (data di radiazione del finanziamento come individuata dal CTU).
pag. 7/8 Per le medesime ragioni le spese del giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n., 4905/2016 e condanna al pagamento Controparte_4
della somma di € 11.675,21 oltre interessi ex art. 117 TUB dall'01/07/2008. Compensa interamente le spese di lite.
Così è deciso in Bari l'11/03/2025
Il Giudice
GOP – Cosmo Mezzina
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Seconda
R.G. 3818/2017
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in persona del GOP Cosmo
Mezzina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. MASIELLO GIOVANNI
Attore – Opponente
e
(C.F. ), ora eP. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
IVA ) Ex art. 111 cpc assistito e difeso dall'Avv. MARCO P.IVA_2
PESENTI
Convenuta – Opposta
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale del 21/07/2023 da intendersi qui riprodotto e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va detto che la presente sentenza è redatta ai sensi di quanto disposto dall'art. 132, 2° comma n. 4) c.p.c.. Con ricorso per decreto ingiuntivo del 24.10.2016, la società opposta quale cessionaria del credito ceduto da CP_1 CP_3
in virtù di cessione in blocco ex art. 58 TUB, adiva il Tribunale di
[...]
Bari per ottenere dal il pagamento della somma di € Parte_1
15.736,72 in forza del contratto di finanziamento dallo stesso sottoscritto in data 12.09.2005. Allegava al ricorso monitorio contratto di finanziamento, certificazione ex art. 50 TUB, atto di erogazione della somma finanziata (da restituire in 60 rate) e copia della Gazzetta Ufficiale contenente la pubblicazione della cessione in blocco dei crediti da parte di CP_3
L'intestata autorità, con D.I. n. 4905 del 22.11.2016, ingiungeva all'opponente di pagare alla parte ricorrente entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 15.736,72 oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione in opposizione a D.I. del 20/02/2017 Parte_1
proponeva opposizione avverso il D.I. n. 16481/2016
[...]
affidando l'iniziativa all'eccezione di prescrizione, al difetto di notifica della cessione del credito e all'indeterminatezza del credito.
Si costituiva in giudizio la Società cessionaria che ribadiva la propria pretesa creditoria e chiedeva la concessione dell'ordinanza di provvisoria esecuzione e, nel merito, il rigetto della opposizione.
pag. 2/8 Con ordinanza del 16/01/2028 veniva concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc e, in mancanza di richieste istruttorie, la causa veniva riservata una prima volta per la decisione.
Con ordinanza del 19/05/2021 la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento della CTU finalizzata a quantificare, sulla base dei documenti in atti (contratto di finanziamento, condizioni generali di contratto e certificazione ex art. 50TUB) l'esatta posizione debitoria del . Pt_1
Depositata la CTU ed espletato inutilmente il tentativo di conciliazione, la causa veniva nuovamente avviata alla fase decisionale con la precisazione delle conclusioni in occasione dell'udienza del 21/07/2023 e la discussione orale ex art. 281sexies cpc all'udienza del 03/04/2024.
A detta udienza la causa veniva riservata a sentenza senza termini.
Preliminarmente si osserva che la prescrizione, come noto, nel caso di finanziamenti da restituire a rate, è ordinaria decennale e che il termine inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento (cfr. Cass.Civ., ord. 10 febbraio 2023, n. 4232 secondo la quale non possano individuarsi diversi termini di prescrizione “per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata”).
pag. 3/8 Senza contare le interruzioni del termine di prescrizione, va detto che la scadenza dell'ultima rata era prevista per il mese di ottobre 2010 e che il diritto di credito avrebbe potuto prescriversi soltanto ad ottobre 2020.
A nulla rileva la mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine in quanto la giurisprudenza di legittimità insegna che “Agli effetti dell'art. 1186 c.c., la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo essere il diritto al pagamento immediatamente virtualmente dedotto con la domanda o il ricorso per ingiunzione di pagamento del debito non ancora scaduto, in quanto la sentenza o il decreto che tale domanda accolgono devono contenere un implicito accertamento positivo delle condizioni per l'applicabilità della citata norma” (Cass. Civ del 18-11-
2011, n. 24330).
Quanto alla necessità della notifica della cessione del credito ex art. 1264 c.c., va detto che la giurisprudenza è unanime nel ritenere sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, come nel caso di specie. Ne consegue che la pubblicazione in pag. 4/8 commento sostituisce a tutti gli effetti la comunicazione di cui all'art. 1264 cod. civ..
Entrambe le eccezioni vanno quindi respinte.
Quanto alla presunta indeterminatezza del credito appare necessario fare alcune precisazioni.
In disparte la verifica peritale eseguita in corso di causa (scevra da osservazioni), che ha confermato la pretesa creditoria in linea capitale ed interessi convenzionali sulla base della certificazione ex art. 50 TUB in corrispondenza della 22° rata, va detto che “…le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento dei saldi, legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere” Cass., n.
12169/2000; Cass. n. 9579/2000; Cass. n. 5675/2001). Tanto vale ancor di più ove si consideri che la certificazione risulta prodotta in relazione ad un finanziamento e non ad un conto corrente che, per natura, presenta movimentazione dare-avere.
A ciò aggiungasi che secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite del
2001 “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte
pag. 5/8 negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr.
Cass., SS. UU., 30-10-2001, n. 13533). Nella fattispecie l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione in relazione alle singole voci contenute nell'estratto conto analitico prodotto già in sede monitoria né ha allegato e provato la sussistenza di fatti estintivi del diritto.
Del resto, come detto, la stessa CTU ha confermato l'ammontare in linea capitale richiesto in corrispondenza della 22° individuando lo stesso importo quasi al centesimo nella misura di € 11.105,43 oltre interessi corrispettivi pari ad € 569,64.
Per le modalità di calcolo degli interessi moratori, tuttavia, osserva il
CTU, risulta che le parti abbiano convenuto all'art. 3 che, in caso di ritardato pagamento anche di una sola delle rate, interessi di mora nella misura di 10 punti percentuali in più rispetto al tasso di intervento B.C.E. (ex – TUS).
Osserva lo stesso CTU che “…non è di agevole comprensione, se i parametri indicati conducano all'applicazione di un tasso fisso cristallizzato alla data di stipula del contratto quale risultato della sommatoria tra il tasso B.C.E. al 12/10/2005 e la maggiorazione di 10
pag. 6/8 punti percentuali, ovvero, in alternativa, impongano l'applicazione di un tasso che muta al perdurare dello stato di inadempimento del debitore, dunque, anche successivamente alla risoluzione del rapporto”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il tasso di interesse deve essere sia desumibile senza alcun margine di incertezza. Tale indeterminatezza non comporta la nullità dell'intero contratto, ma la sostituzione di diritto della sola clausola nulla. La sanzione per la indeterminatezza e, quindi, per la violazione del comma 4 dell'art. 117 TUB e del comma 6 (rinvio agli usi), è prevista dal comma 7 del medesimo articolo che prevede “In caso di inosservanza del comma 4
e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione“.
Ne consegue che l'opposizione, per quanto di ragione, va accolta in quanto occorre rideterminare le somma dovuta nei limiti sopra indicati dal 01/07/2028 (data di radiazione del finanziamento come individuata dal CTU).
pag. 7/8 Per le medesime ragioni le spese del giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
il G.O.P. del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, accoglie l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n., 4905/2016 e condanna al pagamento Controparte_4
della somma di € 11.675,21 oltre interessi ex art. 117 TUB dall'01/07/2008. Compensa interamente le spese di lite.
Così è deciso in Bari l'11/03/2025
Il Giudice
GOP – Cosmo Mezzina
pag. 8/8