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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. IE OR Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2370 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata\o a Palermo (PA), in data 15/05/1981, elettivamente Parte_1
domiciliata in Palermo, Via Del Carrubo n.11, presso lo studio dell'Avv. De Vito Maria, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a EN EA (TO), in data 07/11/1984, elettivamente CP_1
domiciliato in Palermo, Via F.Scaduto n.2/D, presso lo studio dell'Avv. Caramazza Angela ,
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Tribunale di Palermo sez. I civile Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 12/05/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 30
settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. - Il piccolo resterà affidato congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1
domicilio prevalente presso l'abitazione della madre.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente, salvo che per le decisioni relative alla mera quotidianità, per le quali potrà essere esercitata in via disgiunta, di volta in volta, dal genitore con il quale il minore si trova.
Le decisioni di maggiore interesse relative al figlio verranno comunque assunte dai genitori di comune accordo.
2. – Relativamente al tempo che i ricorrenti trascorreranno con il bambino, essi convengono di confermare il regime attualmente adottato e di seguito in dettaglio descritto.
Ogni mattina il Signor preleva presso l'abitazione materna per portalo a CP_1 Per_1
scuola.
Il martedì e spesso il sabato il bambino gioca a calcetto e il Signor segue molto da CP_1
vicino questa attività perché svolge l'attività di allenatore di calcio a livello amatoriale.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile Per questa ragione, il martedì all'uscita dalla scuola, egli lo preleva e lo accompagna al campo di allenamento a Sferracavallo.
In base al turno lavorativo, la madre va poi a riprenderlo al campo al termine dell'allenamento ovvero a fine pomeriggio presso l'abitazione dei nonni paterni sita a
Sferracavallo, vicino al campo di calcio.
Negli altri giorni feriali, all'uscita dalla scuola il bambino viene prelevato dalla GN
o dai suoi genitori e trascorre il pomeriggio con la mamma o, se impegnata al lavoro, Pt_1
con i nonni materni.
Nel giorno di riposo della mamma che, come detto, può “cadere” di mercoledì o giovedì,
trascorre tutto il tempo successivo all'uscita scolastica con lei. Per_1
Il venerdì a settimane alterne il bambino va dalla psicologa e i genitori si alternano negli accompagnamenti in base ai turni di lavoro della GN . Pt_1
Le parti convengono che, salvi casi particolari, il bambino trascorra i week end a settimane alterne con ciascuno dei genitori e dunque, quando sarà il turno del padre, stia con lui dal venerdì pomeriggio dopo l'uscita dalla scuola alla mattina del lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola.
Durante le vacanze natalizie, trascorrerà ad anni alterni le feste natalizie dalle Per_1
ore 17,00 del 24 Dicembre alle ore 11,00 del 25 Dicembre con un genitore e da quest'orario fino alle ore 22.00 del 26 dicembre con l'altro.
Per Capodanno, sempre ad anni alterni, il figlio starà con il genitore con cui ha trascorso il giorno del 25 dicembre dalle ore 17,00 del 31 dicembre alle ore 11,00 del 1 gennaio e con l'altro da questo momento fino alle 22.00 della medesima giornata, ed, ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio, di ogni festività civile e religiosa (25 Aprile, 1 Maggio,
etc) e il giorno del compleanno del figlio minore.
Per Pasqua, trascorrerà ad anni alterni con un genitore la domenica dalle ore 10,00
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile all'indomani mattina fino alle 10.00 quando si sposterà dall'altro genitore fino alle 22.00.
Durante il periodo delle vacanze estive, il bambino trascorrerà con il padre un periodo continuativo di 15 giorni nel mese di luglio e ugualmente un periodo di 15 giorni nel mese di agosto.
I detti periodi continuativi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 15 Maggio di ogni anno, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e fatti salvi eventuali diversi accordi tra gli stessi.
In tutti i periodi di vacanze e non sopra indicati, i genitori potranno allontanarsi dalla propria residenza con il minore, con l'obbligo di indicare all'altro genitore il luogo di dimora degli stessi e di permetterne la comunicazione telefonica quotidiana, anche a mezzo video-
chiamata, con l'altro genitore.
Ciascun genitore provvederà ad affrontare per intero le eventuali spese di viaggio e di svago per il minore, che si renderanno necessarie durante il periodo di rispettiva permanenza.
3) La casa coniugale, di proprietà della madre della GN e da quest'ultima Pt_1
detenuta in comodato d'uso gratuito, resterà alla medesima assegnata con i mobili e gli arredi che la compongono e in essa, come anticipato, resterà fissato il domicilio prevalente del minore. Le spese relative alle utenze della casa coniugale e le spese condominiali inclusi i consumi di acqua, resteranno a carico della GN , che dovrà procedere Pt_1
direttamente al pagamento.
4) Il Signor a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio verserà entro e CP_1
non oltre il giorno 27 di ogni mese alla GN la somma mensile di € 160,00, da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di marzo 2025.
Il Signor conferma altresì la volontà che l'assegno unico corrisposto dall'INPS, CP_1
attualmente di importo complessivo pari a € 233,50, continui a essere percepito per intero alla
GN e non ripartito al 50%. Pt_1
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile Per quanto attiene alle spese di natura straordinaria, i relativi oneri dovranno essere ripartiti e sostenuti dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo in uso attualmente presso codesto Tribunale.
5) I ricorrenti sono economicamente autosufficienti così che nessun assegno di mantenimento sarà versato dall'uno in favore dell'altro.
6) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti di domicilio e/o di residenza e si danno il reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione servirà quale nulla osta per qualsiasi autorità competente per il rilascio o il rinnovo.
I medesimi si dichiarano fin d'ora disponibili ad ogni eventuale adempimento in merito al rilascio e rinnovo dei documenti di identità o passaporti del figlio minore.
7) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 4 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore.
8) Le parti convengono, inoltre, di dare esecuzione immediata ai patti concordati e sopra elencati.
9) Spese di giudizio compensate”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...]_1
(PA), in data 15/05/1981, e , nato a EN EA (TO), in [...]_1
07/11/1984;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 12/05/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 26/10/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 85, parte II, serie A, anno 2012);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IE OR
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. IE OR Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2370 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata\o a Palermo (PA), in data 15/05/1981, elettivamente Parte_1
domiciliata in Palermo, Via Del Carrubo n.11, presso lo studio dell'Avv. De Vito Maria, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a EN EA (TO), in data 07/11/1984, elettivamente CP_1
domiciliato in Palermo, Via F.Scaduto n.2/D, presso lo studio dell'Avv. Caramazza Angela ,
che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Tribunale di Palermo sez. I civile Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 12/05/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 30
settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. - Il piccolo resterà affidato congiuntamente a entrambi i genitori con Per_1
domicilio prevalente presso l'abitazione della madre.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente, salvo che per le decisioni relative alla mera quotidianità, per le quali potrà essere esercitata in via disgiunta, di volta in volta, dal genitore con il quale il minore si trova.
Le decisioni di maggiore interesse relative al figlio verranno comunque assunte dai genitori di comune accordo.
2. – Relativamente al tempo che i ricorrenti trascorreranno con il bambino, essi convengono di confermare il regime attualmente adottato e di seguito in dettaglio descritto.
Ogni mattina il Signor preleva presso l'abitazione materna per portalo a CP_1 Per_1
scuola.
Il martedì e spesso il sabato il bambino gioca a calcetto e il Signor segue molto da CP_1
vicino questa attività perché svolge l'attività di allenatore di calcio a livello amatoriale.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile Per questa ragione, il martedì all'uscita dalla scuola, egli lo preleva e lo accompagna al campo di allenamento a Sferracavallo.
In base al turno lavorativo, la madre va poi a riprenderlo al campo al termine dell'allenamento ovvero a fine pomeriggio presso l'abitazione dei nonni paterni sita a
Sferracavallo, vicino al campo di calcio.
Negli altri giorni feriali, all'uscita dalla scuola il bambino viene prelevato dalla GN
o dai suoi genitori e trascorre il pomeriggio con la mamma o, se impegnata al lavoro, Pt_1
con i nonni materni.
Nel giorno di riposo della mamma che, come detto, può “cadere” di mercoledì o giovedì,
trascorre tutto il tempo successivo all'uscita scolastica con lei. Per_1
Il venerdì a settimane alterne il bambino va dalla psicologa e i genitori si alternano negli accompagnamenti in base ai turni di lavoro della GN . Pt_1
Le parti convengono che, salvi casi particolari, il bambino trascorra i week end a settimane alterne con ciascuno dei genitori e dunque, quando sarà il turno del padre, stia con lui dal venerdì pomeriggio dopo l'uscita dalla scuola alla mattina del lunedì quando lo riaccompagnerà a scuola.
Durante le vacanze natalizie, trascorrerà ad anni alterni le feste natalizie dalle Per_1
ore 17,00 del 24 Dicembre alle ore 11,00 del 25 Dicembre con un genitore e da quest'orario fino alle ore 22.00 del 26 dicembre con l'altro.
Per Capodanno, sempre ad anni alterni, il figlio starà con il genitore con cui ha trascorso il giorno del 25 dicembre dalle ore 17,00 del 31 dicembre alle ore 11,00 del 1 gennaio e con l'altro da questo momento fino alle 22.00 della medesima giornata, ed, ad anni alterni, dalle ore 10,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio, di ogni festività civile e religiosa (25 Aprile, 1 Maggio,
etc) e il giorno del compleanno del figlio minore.
Per Pasqua, trascorrerà ad anni alterni con un genitore la domenica dalle ore 10,00
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile all'indomani mattina fino alle 10.00 quando si sposterà dall'altro genitore fino alle 22.00.
Durante il periodo delle vacanze estive, il bambino trascorrerà con il padre un periodo continuativo di 15 giorni nel mese di luglio e ugualmente un periodo di 15 giorni nel mese di agosto.
I detti periodi continuativi dovranno essere concordati tra i genitori entro il 15 Maggio di ogni anno, compatibilmente con i loro impegni lavorativi e fatti salvi eventuali diversi accordi tra gli stessi.
In tutti i periodi di vacanze e non sopra indicati, i genitori potranno allontanarsi dalla propria residenza con il minore, con l'obbligo di indicare all'altro genitore il luogo di dimora degli stessi e di permetterne la comunicazione telefonica quotidiana, anche a mezzo video-
chiamata, con l'altro genitore.
Ciascun genitore provvederà ad affrontare per intero le eventuali spese di viaggio e di svago per il minore, che si renderanno necessarie durante il periodo di rispettiva permanenza.
3) La casa coniugale, di proprietà della madre della GN e da quest'ultima Pt_1
detenuta in comodato d'uso gratuito, resterà alla medesima assegnata con i mobili e gli arredi che la compongono e in essa, come anticipato, resterà fissato il domicilio prevalente del minore. Le spese relative alle utenze della casa coniugale e le spese condominiali inclusi i consumi di acqua, resteranno a carico della GN , che dovrà procedere Pt_1
direttamente al pagamento.
4) Il Signor a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio verserà entro e CP_1
non oltre il giorno 27 di ogni mese alla GN la somma mensile di € 160,00, da Pt_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dal mese di marzo 2025.
Il Signor conferma altresì la volontà che l'assegno unico corrisposto dall'INPS, CP_1
attualmente di importo complessivo pari a € 233,50, continui a essere percepito per intero alla
GN e non ripartito al 50%. Pt_1
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile Per quanto attiene alle spese di natura straordinaria, i relativi oneri dovranno essere ripartiti e sostenuti dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo le indicazioni del protocollo in uso attualmente presso codesto Tribunale.
5) I ricorrenti sono economicamente autosufficienti così che nessun assegno di mantenimento sarà versato dall'uno in favore dell'altro.
6) Le parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali trasferimenti di domicilio e/o di residenza e si danno il reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione servirà quale nulla osta per qualsiasi autorità competente per il rilascio o il rinnovo.
I medesimi si dichiarano fin d'ora disponibili ad ogni eventuale adempimento in merito al rilascio e rinnovo dei documenti di identità o passaporti del figlio minore.
7) I genitori, richiamato l'art. 473 bis. 4 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore.
8) Le parti convengono, inoltre, di dare esecuzione immediata ai patti concordati e sopra elencati.
9) Spese di giudizio compensate”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...]_1
(PA), in data 15/05/1981, e , nato a EN EA (TO), in [...]_1
07/11/1984;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 12/05/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata
- 5 - Tribunale di Palermo sez. I civile ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato in data 26/10/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 85, parte II, serie A, anno 2012);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IE OR
- 6 - Tribunale di Palermo sez. I civile