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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/05/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. 2922/2024 v.g
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2922/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio ", vertente
TRA
, (cf ) rappr.ta e difesa dall'avv. Angelo Carrella, Parte_1 C.F._1
dom.ta come in atti;
ricorrente
E
, (cf ) rappr.to e difeso dall'avv. Salvatore Puccio, Controparte_1 C.F._2
dom.to come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.02.2025; in data 21.12.2024 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 12.10.1986 in
Lauro (AV) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lauro Anno 1986 Atto n.
21 Parte II – Serie A, deducendo che con decreto di omologa depositato in data 06.10.2010, il
Tribunale Civile di Palermo omologava la separazione personale dei predetti coniugi.
Dal matrimonio sono nati due figli, , in data 28.11.1987 e in Persona_1 Persona_2
data. 21.05.1993, entrambi maggiorenni e indipendenti economicamente.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa emesso in data 25.06.2010 e depositato in data 06.10.2010 dal Tribunale Civile di Palermo); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del
2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (10.06.2010) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in data12.10.1986 in Lauro (AV), con atto trascritto nei registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di Lauro Anno 1986 Atto n. 21 Parte II – Serie A, alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lauro (AV) ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore
3) dott.ssa Valentina Pierri Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2922/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio ", vertente
TRA
, (cf ) rappr.ta e difesa dall'avv. Angelo Carrella, Parte_1 C.F._1
dom.ta come in atti;
ricorrente
E
, (cf ) rappr.to e difeso dall'avv. Salvatore Puccio, Controparte_1 C.F._2
dom.to come in atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 21.02.2025; in data 21.12.2024 è pervenuto visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.12.2024 i coniugi sopra indicati hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 12.10.1986 in
Lauro (AV) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lauro Anno 1986 Atto n.
21 Parte II – Serie A, deducendo che con decreto di omologa depositato in data 06.10.2010, il
Tribunale Civile di Palermo omologava la separazione personale dei predetti coniugi.
Dal matrimonio sono nati due figli, , in data 28.11.1987 e in Persona_1 Persona_2
data. 21.05.1993, entrambi maggiorenni e indipendenti economicamente.
Le parti avevano vissuto separatamente ed ininterrottamente dalla separazione personale sino alla data odierna;
deducevano che non era possibile ricostituire l'unione materiale e spirituale, e, dunque, non vi era alcuna possibilità di riconciliazione.
Richiedevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni di cui al ricorso per divorzio congiunto.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (decreto di omologa emesso in data 25.06.2010 e depositato in data 06.10.2010 dal Tribunale Civile di Palermo); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del
2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (10.06.2010) dell'udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo, nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso. Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e in data12.10.1986 in Lauro (AV), con atto trascritto nei registri dello
[...] Controparte_1
Stato Civile del Comune di Lauro Anno 1986 Atto n. 21 Parte II – Serie A, alle condizioni di cui al ricorso sottoscritto dalle parti;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lauro (AV) ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr. Raffaele Califano