CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative previste con riguardo all'attività di intermediazione finanziaria, il termine ex art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993 (nel testo applicabile ratione temporis) non ha natura perentoria e, pertanto, non può comportare alcuna decadenza dall'esercizio del potere sanzionatorio, attesa l'inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, che resta regolato esclusivamente dall'art. 14 l. n. 689 del 1981, ove si prevede un termine perentorio soltanto per la contestazione differita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/05/2024, n. 12323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12323 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 Data pubblicazione 07/05/2024 REPUBLBICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MA BERTUZZI - Presidente R.G.N. 20305/2018 LD CARRATO - Consigliere Rel. U.P. 14/03/2024 Riccardo GUIDA - Consigliere Chiara BESSO MARCHEIS - Consigliere Sanzioni Stefano OLIVA - Consigliere amministrative per violazioni TUB ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi (iscritti tutti al N.R.G. 20305/2018) proposti da: 1) RU TO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli avv.ti Raimondo Maggiore e Andrea Giussani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Roma, via Flaminia n. 133;
- ricorrente -
contro
BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al ricorso, dagli avv.ti IU LE e ON SS ed elettivamente domiciliata presso gli stessi, in Roma, Via Nazionale, n. 91;
- controricorrente -
nonché 2) LI LU, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli avv.ti Paolo Montalenti, Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 ST SS e BE RA ed elettivamente domiciliato Data pubblicazione 07/05/2024 presso lo studio del terzo, in Roma, Largo G. Toniolo n. 6; - altro ricorrente - contro BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al ricorso, dagli avv.ti IU LE e ON SS ed elettivamente domiciliata presso gli stessi, in Roma, Via Nazionale, n. 91;
- controricorrente -
nonché 3) D'AGUI' PIETRO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'avv. Emanuele Canavese ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. OB Santucci, in Roma, Via Tacito, 10; - altro ricorrente - contro BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al ricorso, dagli avv.ti IU LE e ON SS ed elettivamente domiciliata presso gli stessi, in Roma, Via Nazionale, n. 91;
- controricorrente -
nonché RI LA, RT RO, PO CESARE, FI NA, CC AN, SA US, OL NZ, GA AN, CORDERO DI MONTEZEMOLO AT, RZ LU e BANCA NT 2 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 D'INVESTIMENTI E GESTIONI SPA, in persona del legale Numero di raccolta generale 12323/2024 rappresentante pro tempore;
- intimati -
Data pubblicazione 07/05/2024 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 132/2018, pubblicata il 9 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2024 dal Consigliere relatore LD CA;
udito il P.G., in persona del Sost. Proc. gen. Tommaso Basile, il quale ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi gli avv.ti Paolo Montalenti e ST SS, per il ricorrente GA UI, Emanuele Canavese, per il ricorrente D'UÌ ET, e EL La AT, per la controricorrente AN d'IA. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento n. 1122449 del 3 dicembre 2012, notificato il 18 dicembre 2012, la AN d'IA definiva il procedimento sanzionatorio avviato contro componenti ed ex componenti degli organi della AN Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa (tra i quali, per quanto rileva specificamente nella presente sede, GA UI e OZ OB IC, quali componenti del CdA, e D'UÌ ET, nella qualità di presidente dello stesso CdA) in seguito ad un serie di accertamenti ispettivi di vigilanza che si erano protratti nell'intervallo temporale dal 4 luglio 2012 al 30 novembre 2012. Con detto provvedimento agli incolpati (in relazione alle distinte cariche da ciascuno ricoperte) venivano contestati i seguenti illeciti: a) carenza nel processo del credito da parte di componenti ed ex componenti del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato, in violazione della prescrizione sancita dall'art. 53, comma 1°, lett. b) e d) del d.lgs. n. 385/1993, tit. IV cap. II Istr. Vig. banche – circ. 229/1999; tit. I cap. I parte IV, nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, circ. 263/2006; 3 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 b) carenze nella gestione e nel controllo dei rischi aziendali da Data pubblicazione 07/05/2024 parte di componenti ed ex componenti del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato, in violazione della prescrizione riconducibile all'art. 53, comma 1°, lett. b) e d) del d.lgs. n. 385/1993, tit. IV cap. II Istr. Vig. banche – circ. 229/1999; tit. I cap. I parte IV, nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, circ. 263/2006 – disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche;
c) carenze nei controlli da parte di componenti del collegio sindacale, in violazione della prescrizione prevista dall'art. 53, comma 1°, lett. b) e d) del d.lgs. n. 385/1993, tit. IV cap. II Istr. Vig. banche – circ. 229/1999; tit. I cap. I parte IV, nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, circ. 263/2006 – disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche;
d) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza da parte dei componenti del Consiglio di amministrazione in carica alla data dell'approvazione della semestrale 2012, dei componenti del collegio sindacale e dell'amministratore delegato, in violazione della prescrizione di cui all'art. 51 del d. lgs. n. 385/1993, tit. VI cap. I istr. Vigilanza banche – circ. 229/1999. Per ciascuna delle violazioni di cui alle richiamate lett. a), b) e c) veniva applicata, tra gli altri, a GA UI e OZ OB, la sanzione di euro 24.500,00 (per complessivi euro 73.500,00 a carico di ognuno) e a D'UÌ ET (quale amministratore delegato della suddetta AN) quella dell'importo totale di euro 190.610,00 (di cui euro 129.110,00 per l'illecito di cui alla lett. a), euro 37.000,00 per l'illecito di cui alla lett. b) ed euro 24.500,00 per l'illecito di cui alla lett. c). 4 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 Dopo aver proposto opposizione avverso il citato provvedimento Data pubblicazione 07/05/2024 sanzionatorio dinanzi al TAR Lazio, il quale si dichiarava difettante di giurisdizione, il relativo giudizio veniva riassunto avanti alla Corte di appello di Roma con ricorso notificato il 3 agosto 2015 e depositato il 5 agosto 2015, mediante il quale tutti gli opponenti chiedevano l'annullamento del provvedimento stesso per insussistenza delle contestate violazioni e, in subordine, instavano per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni pecuniarie applicate a ciascuno di essi. La Corte di appello di Roma - con sentenza n. 132/2018 (pubblicata il 9 gennaio 2018) - respingeva tutte le opposizioni, rilevando l'infondatezza delle complessive doglianze degli opponenti. Avverso la citata sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione GA UI (sulla base di quattro motivi), D'UÌ ET (con sei motivi) e OZ OB (sulla scorta di tre motivi). L'intimata AN d'IA ha resistito con tre separati controricorsi. Il ricorrente OZ OB ha depositato dichiarazione del 13 febbraio 2024 di rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dalla AN d'IA con dichiarazione in data 28 febbraio 2024. I difensori di ET D'QU e UI GA hanno anche depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO Ricorso di GA UI 1) Con il primo motivo il GA denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione di (non meglio precisate) norme di diritto e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo al primo motivo di appello. 5 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 In particolare, con questa censura, viene – per quanto emerge dal Data pubblicazione 07/05/2024 suo svolgimento - dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e del Regolamento della AN d'IA del 25.06.2008, oltre che del punto 1.5. delle “Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” sul presupposto che, nel caso di specie il procedimento si era protratto oltre il prescritto termine di 240 giorni, tenuto conto della sua decorrenza dall'inizio del procedimento d'ufficio.
2. Con il secondo motivo il GA lamenta – ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione di (non meglio precisate) norme di diritto, oltre all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al secondo motivo di appello. Si confuta, con questo motivo, la valutazione operata nel provvedimento impugnato in ordine all'accentramento delle attività ispettive, di valutazione dell'esito dell'ispezione, di contestazione degli addebiti e di istruzione del procedimento in capo a soggetti facenti capo alla Direzione Centrale della Vigilanza, laddove si è ritenuto che tale accentramento non contrasta con i principi stabiliti dalla legge n. 262/2005 e che i relativi principi riguarderebbero “solo la separazione tra attività istruttoria e quella decisoria”.
2. Con il terzo motivo il GA prospetta – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – un ulteriore omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in ordine al terzo motivo di appello. Si evidenzia al riguardo che la Corte di appello, pur avendo richiamato la peculiare governance della AN caratterizzata dalla posizione predominante dell'amministratore delegato, non ha preso in considerazione quest'ultima circostanza se non al fine di accertare una maggiore responsabilità di quest'ultimo, ovviamente 6 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 collegata alle censure rivolte al proprio operato, ma mancando, Data pubblicazione 07/05/2024 tuttavia, di considerare la stessa circostanza al fine di escludere o circoscrivere la responsabilità dei componendi del Consiglio di amministrazione, con riferimento appunto alle operazioni poste in essere dall'organo delegato.
4. Con il quarto ed ultimo motivo il GA deduce – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione di (non meglio precisate) violazioni di legge in relazione al terzo motivo di appello, per non aver la Corte di appello legittimamente applicato la normativa di riferimento (desumibile, in particolare, dagli artt. 2392, comma 1, e 2381 c.c.) con riguardo alla distinzione tra la posizione di responsabilità aggravata, da un lato, dell'amministratore delegato e la responsabilità attenuata e circoscritta degli amministratori senza deleghe. Ricorso di D'UÌ ET 1. Con il suo primo motivo il D'UÌ denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 21-octies della legge n. 241/1990, degli artt. 1, 3 e 6 del Regolamento della AN d'IA del 25.06.2008 e del punto 124 del relativo allegato, del punto 1.5, Sezione II, delle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa della AN d'IA del 18.12.2021, nonché degli artt. 4 e 5, allegato E, della legge n. 2246/1865, con riferimento alla prospettata erroneità e non condivisibilità della sentenza impugnata sull'esclusione della natura perentoria del termine di 240 giorni per la conclusione del procedimento di contestazione, non tenendo conto, in senso contrario, del carattere discrezionale del potere esercitato dalla AN d'IA, della gravità delle sanzioni applicabili (e in concreto applicate) e delle esigenze di 7 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 difesa degli incolpati, non rilevando, nella fattispecie, la proroga Data pubblicazione 07/05/2024 concessa agli incolpati per controdedurre. 2. Con il secondo motivo il D'UÌ denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della legge n. 262/2005, nella parte in cui stabilisce il principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (ritenuta non rilevante nella sentenza impugnata), delle Disposizioni di Vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18.12.2010, del Provvedimento della AN d'IA del 27.06.2011 e degli artt. 4 e 5, allegato E, della legge n. 2248/1865. 3. Con il terzo motivo il D'UÌ lamenta – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – un'ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della legge n. 262/2005, nella parte in cui stabilisce il principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, delle Disposizioni di Vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18.12.2010, del Provvedimento della AN d'IA del 27.06.2011 e degli artt. 4 e 5, allegato E, della legge n. 2248/1865, prospettando l'illegittimità (esclusa nella sentenza impugnata) del provvedimento sanzionatorio individuale emesso a suo carico, in quanto adottato in violazione dei principi del contraddittorio e della conoscenza degli atti istruttori sanciti dal citato art. 24 della legge n. 262/2005. 4. Con il quarto motivo il D'UÌ prospetta – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata considerazione dell'errore di 100 milioni di euro commesso dagli ispettori nel calcolare il patrimonio di vigilanza, ragion per cui se la base patrimoniale di BIM non avesse subìto l'erosione affermata dagli ispettori non si sarebbe verificato il supposto danno e le sanzioni applicate sulla base di tale, errato, 8 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 presupposto non avrebbero potuto ritenersi giustificate o, Numero di raccolta generale 12323/2024 comunque, non nella misura in cui erano state applicate in Data pubblicazione 07/05/2024 concreto. 5. Con il quinto motivo il D'UÌ lamenta – sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - un altro omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti avuto riguardo alla mancata considerazione – nella sentenza impugnata – della circostanza relativa al numero e alla rilevanza degli ordini di iniziativa del cliente, da cui non sarebbe dovuta derivare la contestazione, a suo carico, delle carenze nella gestione e nel controllo dei rischi aziendali. 6. Con il sesto ed ultimo motivo il D'UÌ denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – il vizio di omessa pronuncia su di un'eccezione e, quindi, la violazione dell'art. 112 c.p.c., avuto riguardo alla mancata presa di posizione, da parte della Corte di appello, circa la formulata contestazione, nei confronti di esso ricorrente, dell'omissione di dare “notizia al Consiglio della sussistenza di propri interessi, omettendo di astenersi in occasione di operazioni della banca ovvero sottoponendole a un organo non competente”. Ricorso di OZ OB 1. Con il primo motivo il OZ denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione della legge n. 689/1981, dell'art. 24 della legge n. 262/2005 in relazione all'art. 145, comma 1, del TUB (nella versione “ratione temporis” vigente) e agli artt. 1, 3, 6 e 7 del Provvedimento della AN d'IA del 25 giugno 2008, nonché dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990, prospettando la violazione del termine di durata del procedimento sanzionatorio, l'erronea individuazione delle norme applicabili a detto procedimento e l'inapplicabilità del citato art. 21- 9 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 octies, comma 2, della legge n. 241/1990 ai provvedimenti Data pubblicazione 07/05/2024 sanzionatori applicati dalla AN d'IA.
2. Con il secondo motivo il OZ deduce - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell'art. 144 del TUB (come modificato dall'art. 1, comma 51, del d. lgs. n. 72/2015) e dell'art. 2, comma 3, dello stesso d. lgs. n. 72/2015, per inosservanza del principio della retroattività “in mitius” della disciplina delle sanzioni afflittive, come definito e riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla CEDU, nonché del principio di retroattività delle modifiche alle sanzioni amministrative di origine comunitaria. 3. Con il terzo ed ultimo motivo il OZ lamenta – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 145 del TUB (come modificato dall'art. 1, comma 53, del d. lgs. n. 72/2015) e degli artt. 2381 e 2392 c.c., unitamente a quella degli artt. 115 e 116 c.p.c. Esame dei distinti ricorsi Ricorso di OZ OB 1. In virtù della formalizzata rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dal procuratore speciale dalla controricorrente AN d'IA, occorre dichiarare – ai sensi dell'art. 391 c.p.c. - l'estinzione parziale del giudizio di cassazione limitatamente al relativo rapporto processuale, con il riconoscimento – come concordato tra le parti – del contributo delle spese di giudizio per l'importo complessivo di euro 3.000,00, in favore della stessa AN d'IA. Ricorso di GA UI 1. Il primo motivo di questo ricorso non è fondato. 10 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Infatti – come accertato in fatto dalla Corte di appello – il Numero di raccolta generale 12323/2024 provvedimento sanzionatorio è stato adottato entro il termine Data pubblicazione 07/05/2024 prescritto dalla normativa regolamentare decorrente dalla scadenza del termine concesso all'autorità di vigilanza per deliberare, decorrente dalla scadenza di quello concesso all'ultimo degli incolpati (nell'ambito, quindi, della stessa attività ispettiva) a ricevere la notificazione dell'atto di contestazione delle violazioni che risulta essersi in concreto – per quanto emergente “ex actis” – consumato il 28 febbraio 2013 (allorquando è stata effettuata l'ultima notifica al sig. Malvestio); poiché tale termine è stato prorogato per tutti gli incolpati di 30 giorni, il successivo termine di 240 giorni è iniziato a decorrere dal 27 aprile 2013 ed è spirato il 23 dicembre (e non novembre, come per mero errore materiale indicato nella sentenza qui impugnata), ragion per cui l'atto finale è stato adottato tempestivamente il 3 dicembre 2013, restando irrilevante la data in cui è poi avvenuta la sua notificazione. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha – in modo assorbente - precisato che nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste in tema di intermediazione finanziaria, il termine di 240 giorni di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993 non ha natura perentoria e, pertanto, non può determinare alcuna decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria attesa la inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla legge n. 689 del 1981. Ne consegue che il regime decadenziale e prescrizionale applicabile può essere desunto esclusivamente dall'art. 14 della citata legge n. 689 del 1981, che prescrive un termine perentorio soltanto per la contestazione differita (cfr. Cass. n. 9517/2018 e, in via generale, per il procedimento anche relativo a sanzioni diverse da quelle di cui al t.u.f., Cass. n. 21706/2018; Cass. n. 6965/2018; Cass. n. 11 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 1740/2022 e Cass. n. 1154/2024), senza che possa trovare Numero di raccolta generale 12323/2024 applicazione, sul punto, nemmeno la legge n. 241/1990. Data pubblicazione 07/05/2024 2. Anche il secondo motivo è privo di fondamento. Pure a questo riguardo deve trovare applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il procedimento sanzionatorio davanti alla AN d'IA non viola il diritto di difesa dell'incolpato, atteso che, sebbene l'art. 24, comma 1, della l. n. 262 del 2005 disponga che "i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie", è tuttavia esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 Cost., invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio (cfr., per tutte, Cass. n. 16157/2020). Peraltro, con il motivo in questione, si deduce anche un vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma non si comprende a quale titolo, non risultando dedotto un “fatto storico” decisivo ai fini della supposta inapplicabilità dei principi stabiliti dalla legge n. 262/2005, oltretutto rispettati dal momento che essi riguardano la sola separazione tra l'attività istruttoria e quella decisoria, in concreto osservati con l'attribuzione al Direttorio della AN d'IA della delibera sanzionatoria sulla proposta dell'organo ispettivo competente per il compimento dell'attività istruttoria.
3. Il terzo motivo è inammissibile perché – sotto forma della deduzione del vizio ricondotto all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - investe la complessiva valutazione di merito della condotta addebitata al GA, nella qualità di componente del CdA, per il 12 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 quale vale l'applicazione del principio generale, in base al quale Data pubblicazione 07/05/2024 l'art. 53, lett. b) e d), d.lgs. n. 385/1993 e le disposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per le banche sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo ai componenti del consiglio di amministrazione nel suo complesso e ai singoli consiglieri (anche se privi di deleghe operative), poiché essi sono sempre tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità di cui sono e devono essere in possesso, ad impedire possibili violazioni. In ogni caso la censura è infondata perché la sentenza impugnata – oltre a sottolineare la prevalente (ma non certo esclusiva) responsabilità del Presidente del CDA – ha considerato e valorizzato anche le responsabilità del Consiglio di amministrazione, di cui era componente il GA, evidenziando i concreti comportamenti di omessa vigilanza nonostante l'emersione di notevoli criticità nella gestione bancaria, mancando di adottare i necessari e conferenti provvedimenti finalizzati a garantire una migliore efficienza operativa della AN, ritenuti dalla Corte di appello di Roma certamente insufficienti ad impedire la gestione anomala della banca pur se caratterizzata dalla posizione predominante (ma non per questo soppressiva delle funzioni di controllo demandate al Consiglio di amministrazione sulla gestione bancaria) dell'amministratore delegato, congiuntamente alla scorretta erogazione di credito al settore immobiliare con numerose posizioni anomale, mantenute “in bonis” ancorché deteriorate. In particolare, la Corte di appello ha motivatamente ravvisato l'inadeguatezza di tutte le giustificazioni addotte dai componenti del CDA con riferimento agli addebiti di mancato rilievo delle connessioni economiche tra gruppi in difficoltà (specificamente indicati a pag. 11 della sentenza impugnata), all'insufficiente approfondimento delle finalità dei finanziamenti richiesti, al ricorso a forme tecniche non correlate alle finalità delle operazioni, 13 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 all'inidoneità delle modalità di stima degli immobili offerti in Data pubblicazione 07/05/2024 garanzia, all'omessa comunicazione all'organo di vigilanza di posizione ad andamento anomalo e di previsioni di perdita, alla mancata segnalazione di posizioni deteriorate, tutte condotte accertate sulla scorta della complessiva attività ispettiva svoltasi nel periodo considerato. 4. Il quarto motivo – con il quale si contesta la violazione dell'art. 53 lett. b) e d), del TUB in relazione alla mancata o inadeguata considerazione della graduazione della responsabilità degli amministratori nel diritto societario e alla diversità dei ruoli e delle funzioni tra le due figure (quella apicale e quella di mero consigliere del CdA) nel rispetto delle relative prescrizioni - è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (v., per tutte, Cass. n. 2737/2013 e Cass. n. 22848/2015) nell'affermare che nello specifico settore delle attività bancarie o di intermediazione finanziaria, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni, nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), d.lgs. n. 385/1993 e le disposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per le banche sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo ai componenti del consiglio di amministrazione nel suo complesso e ai singoli consiglieri (anche se privi di deleghe operative). Essi sono sempre tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità di cui sono e devono essere in possesso, ad impedire possibili violazioni. Tale dovere, sancito dall'art. 2381 c.c., commi 3 e 6, e dall'art 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i singoli consiglieri devono possedere e attivare una costante ed adeguata conoscenza del business bancario ed, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un 14 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 governo efficace dei rischi in tutti i settori di operatività della Data pubblicazione 07/05/2024 banca, oltre che ad attivarsi in modo da esercitare proficuamente la funzione di monitoraggio sulle scelte compiute, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri di direttiva o avocazione riguardo alle attività rientranti nella delega. L'ambito entro il quale deve esprimersi la diligenza dei consiglieri non è mutato neppure a seguito della riforma del diritto societario adottata con d. lgs. n. 6/2003: l'art. 2381, comma 6, c.c., impone un dovere di agire in modo informato, disponendo infine che "ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società"; il comma 2 dell'art. 2392 c.c. continua a prevedere che gli amministratori "sono in ogni caso solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose". Occorre, inoltre, evidenziare che, per quanto specificamente attiene ai consiglieri non esecutivi di società bancaria, l'art. 53, lett. b) e d), del t.u.b. prevede che la AN d'IA emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, per quanto in questa sede rileva, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione societaria e dei controlli interni. Le disposizioni attuative sono state dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare 21 aprile 1999 n. 229 oltre che con le successive modificazioni ed integrazioni, le quali sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione di azienda bancaria, che si incentrano, per l'intero organo collegiale, proprio in quel compito di monitoraggio e valutazione della struttura operativa. In particolare, il dovere di agire in modo informato gravante sui consiglieri non esecutivi è stato chiarito da questa Corte - con la sentenza n. 2737/2013 - essere 15 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 "particolarmente stringente in materia di organizzazione e governo Numero di raccolta generale 12323/2024 societario delle banche, anche in ragione degli interessi protetti Data pubblicazione 07/05/2024 dall'art. 47 Cost., la cui rilevanza pubblicistica plasma l'interpretazione delle norme dettate dal codice civile": ciò, in quanto la "diligenza richiesta agli amministratori risente della «natura dell'incarico» ad essi affidato ed è commisurata alle «loro specifiche competenze» (art. 2392 c.c.)". La sentenza appena richiamata ha ricordato come, sotto questo profilo, il d.lgs. n. 385 del 1993 esiga il possesso, in capo ai soggetti investiti di funzioni di amministrazione presso banche, di determinati requisiti di professionalità (art. 26), mentre le predette Istruzioni di vigilanza attribuiscono al consiglio di amministrazione una quantità di compiti specifici afferenti ai rischi ed al sistema informativo interno, con l'obbligo espresso di adottare "con tempestività idonee misure correttive" "nel caso emergano carenze o anomalie" (titolo IV, capitolo 11, sezione II). Tanto più, pertanto, nell'ambito delle società bancarie, è stato enfatizzato il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi: che – come è già stato posto in risalto - "non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati attraverso i rapporti del quali la legge onera questi ultimi, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante ed adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio (al quale è affidata l'approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio dell'intermediario), hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter utilmente ed esercitare utilmente una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso informativo;
e ciò non solo in vista della valutazione del rapporti degli amministratori delegati, ma anche ai fini della diretta ingerenza nella delega attraverso 16 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 l'esercizio del poteri, di spettanza del consiglio di amministrazione, Numero di raccolta generale 12323/2024 di direttiva e di avocazione" (v. anche Cass. n. 17799/2014). Data pubblicazione 07/05/2024 Mediante le richiamate disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 e della normativa secondaria, l'ordinamento ripone, dunque, un particolare affidamento nella specifica competenza degli amministratori, sia pure non esecutivi, in ragione dei loro requisiti di professionalità e, perciò, di una dovuta sensibilità percettiva, nonché nella connessa reazione, che concreta il dovere di ostacolare l'accadimento dannoso: in presenza di segnali d'allarme percepibili da un amministratore diligente secondo la specifica competenza, egli risponde del mancato dovere di attivarsi. Ricorso di D'UÌ ET 1. Per il primo motivo – che pongono la stessa questione giuridica – valgono le motivazioni, alle quali ci si richiama integralmente, già svolte con riferimento al primo motivo del ricorso proposto da GA UI. Va, perciò, riaffermato il seguente principio di diritto: nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste in tema di intermediazione finanziaria, il termine di 240 giorni di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993 non ha natura perentoria e, pertanto, non può determinare alcuna decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria attesa la inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla legge n. 689 del 1981. Ne consegue che il regime decadenziale e prescrizionale applicabile può essere desunto esclusivamente dall'art. 14 della citata legge n. 689 del 1981, che prescrive un termine perentorio soltanto per la contestazione differita, e non trova alcuna applicazione nemmeno la disciplina di cui alla legge n. 241/1990. 17 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 2. Anche per il secondo e terzo motivo – con i quali viene Numero di raccolta generale 12323/2024 prospettata la medesima questione giuridica – ci si richiama Data pubblicazione 07/05/2024 integralmente alle motivazioni già adottate con riguardo al secondo motivo del ricorso formulato da GA UI. Deve, pertanto, ribadirsi in proposito il generale principio di diritto alla stregua del quale il procedimento sanzionatorio davanti alla AN d'IA non viola il diritto di difesa dell'incolpato, atteso che, sebbene l'art. 24, comma 1, della l. n. 262 del 2005 disponga che "i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie", è tuttavia esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 Cost., invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. 3. Il quarto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. La censura, in primo luogo, difetta di specificità. Infatti, va rilevato che, in ordine all'eccezione che il patrimonio di vigilanza al 30 giugno 2012 era stato calcolato erroneamente in sede ispettiva nella somma di 158 milioni di euro, anziché nella misura effettiva di euro 258 milioni di euro, il ricorrente pone meramente riferimento alla produzione (avvenuta nel giudizio dinanzi alla Corte di appello) di una relazione resa dal Deloitte & Touche del 12.09.2016 (oltremodo ponderosa), ma di quest'ultima non vengono riportate – nemmeno per estratto o con la rappresentazione di un quadro di sintesi – le risultanze idonee ad avvalorare in concreto la prospettazione dell'errore nella determinazione del suddetto patrimonio di vigilanza, non potendosi – per effetto della necessaria autosufficienza dei motivi di ricorso 18 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 per cassazione – ritenere bastevole il solo richiamo alle emergenze Data pubblicazione 07/05/2024 e alle difese nella fase di merito. Ad ogni modo, occorre osservare che – avuto riguardo alle concrete contestazioni mosse nei confronti del D'UÌ, quale amministratore delegato della AN – l'omessa considerazione della circostanza relativa al prospettato errore di euro 100 milioni che gli ispettori avrebbero commesso nel calcolare il patrimonio di vigilanza non ha avuto carattere decisivo in rapporto alla natura e al contenuto delle violazioni ascritte al ricorrente, siccome attinenti alla diversa condotta (e, comunque, più ampia) rilevante come illecito amministrativo riconducibile alle plurime carenze riscontrate nel processo di erogazione del credito, idoneamente e concretamente contestate allo stesso D'UÌ (e non, quindi, propriamente e direttamente – o, comunque, non solo - impattanti sul profilo dell'adeguatezza patrimoniale).
4. Il quinto motivo è infondato, perché - al di là dell'aspetto che impinge nel merito delle valutazioni della Corte di appello - non sussiste la prospettata omissione dell'esame del fatto asserito come decisivo, dal momento che nella sentenza impugnata, nel valutare le difese dell'odierno ricorrente (ponenti riferimento anche alla richiamata tabella), è stato attribuito preminente rilievo alla “sistematica esecuzione di ordini di iniziativa cliente”, così ponendo in essere una condotta di anomalia gestoria non certo irrilevante ma implicante “carenze nelle gestione e nel controllo dei rischi aziendali”. Pertanto, in ogni caso, il fatto storico dedotto risulta esaminato. 5. Il sesto ed ultimo motivo si profila inammissibile perché la deduzione alla quale esso pone riferimento non è qualificabile come un'eccezione in senso proprio rispetto alla quale potersi configurare la violazione dell'art. 112 c.p.c., risolvendosi, piuttosto, nella prospettazione di una circostanza – di cui non si assume la 19 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 decisività – relativa all'insussistenza di pretesi conflitti in capo al Numero di raccolta generale 12323/2024 D'UÌ, come tali, in ogni caso, non incidenti sulle violazioni Data pubblicazione 07/05/2024 contestategli e ricondotte – come rilevato anche dalla Corte di appello - alle carenze nella gestione e nel controllo dei rischi aziendali aggravate anche dall'eccessivo accentramento di poteri in capo allo stesso (quale amministratore delegato), comportante la configurazione di un sua posizione egemone nel mancato impedimento della gestione anomala della banca. Conclusioni In definitiva, alla stregua delle complessive motivazioni svolte, deve essere dichiarata l'estinzione parziale del giudizio di cassazione con riferimento, cioè, al solo rapporto processuale instauratosi tra il ricorrente OZ OB e la controricorrente AN d'IA (con la regolazione delle spese tra gli stessi nei sensi tra loro concordati), nel mentre vanno rigettati gli altri due ricorsi, distintamente proposti da GA UI e D'UÌ ET, con la loro separata condanna al pagamento delle spese giudiziali, nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive svolte e del valore delle sanzioni irrogate. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti GA e D'UÌ, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale tra il ricorrente OZ OB e la controricorrente AN d'IA e condanna lo stesso ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della AN d'IA nella concordata misura di euro 3.000.00. 20 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Rigetta per intero i ricorsi di GA UI e D'UÌ ET, Numero di raccolta generale 12323/2024 condannando, rispettivamente, il primo al pagamento delle spese Data pubblicazione 07/05/2024 del presente giudizio liquidandole in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, e il secondo al pagamento delle spese di questo giudizio nell'importo di euro 8,200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuno dei ricorrenti GA UI e D'UÌ ET, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte di cassazione, in data 14 marzo 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente LD CA MA ZI 21 di 21
- ricorrente -
contro
BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al ricorso, dagli avv.ti IU LE e ON SS ed elettivamente domiciliata presso gli stessi, in Roma, Via Nazionale, n. 91;
- controricorrente -
nonché 2) LI LU, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli avv.ti Paolo Montalenti, Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 ST SS e BE RA ed elettivamente domiciliato Data pubblicazione 07/05/2024 presso lo studio del terzo, in Roma, Largo G. Toniolo n. 6; - altro ricorrente - contro BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al ricorso, dagli avv.ti IU LE e ON SS ed elettivamente domiciliata presso gli stessi, in Roma, Via Nazionale, n. 91;
- controricorrente -
nonché 3) D'AGUI' PIETRO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'avv. Emanuele Canavese ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. OB Santucci, in Roma, Via Tacito, 10; - altro ricorrente - contro BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio materialmente allegato al ricorso, dagli avv.ti IU LE e ON SS ed elettivamente domiciliata presso gli stessi, in Roma, Via Nazionale, n. 91;
- controricorrente -
nonché RI LA, RT RO, PO CESARE, FI NA, CC AN, SA US, OL NZ, GA AN, CORDERO DI MONTEZEMOLO AT, RZ LU e BANCA NT 2 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 D'INVESTIMENTI E GESTIONI SPA, in persona del legale Numero di raccolta generale 12323/2024 rappresentante pro tempore;
- intimati -
Data pubblicazione 07/05/2024 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 132/2018, pubblicata il 9 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 marzo 2024 dal Consigliere relatore LD CA;
udito il P.G., in persona del Sost. Proc. gen. Tommaso Basile, il quale ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi gli avv.ti Paolo Montalenti e ST SS, per il ricorrente GA UI, Emanuele Canavese, per il ricorrente D'UÌ ET, e EL La AT, per la controricorrente AN d'IA. RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento n. 1122449 del 3 dicembre 2012, notificato il 18 dicembre 2012, la AN d'IA definiva il procedimento sanzionatorio avviato contro componenti ed ex componenti degli organi della AN Intermobiliare di Investimenti e Gestioni spa (tra i quali, per quanto rileva specificamente nella presente sede, GA UI e OZ OB IC, quali componenti del CdA, e D'UÌ ET, nella qualità di presidente dello stesso CdA) in seguito ad un serie di accertamenti ispettivi di vigilanza che si erano protratti nell'intervallo temporale dal 4 luglio 2012 al 30 novembre 2012. Con detto provvedimento agli incolpati (in relazione alle distinte cariche da ciascuno ricoperte) venivano contestati i seguenti illeciti: a) carenza nel processo del credito da parte di componenti ed ex componenti del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato, in violazione della prescrizione sancita dall'art. 53, comma 1°, lett. b) e d) del d.lgs. n. 385/1993, tit. IV cap. II Istr. Vig. banche – circ. 229/1999; tit. I cap. I parte IV, nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, circ. 263/2006; 3 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 b) carenze nella gestione e nel controllo dei rischi aziendali da Data pubblicazione 07/05/2024 parte di componenti ed ex componenti del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato, in violazione della prescrizione riconducibile all'art. 53, comma 1°, lett. b) e d) del d.lgs. n. 385/1993, tit. IV cap. II Istr. Vig. banche – circ. 229/1999; tit. I cap. I parte IV, nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, circ. 263/2006 – disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche;
c) carenze nei controlli da parte di componenti del collegio sindacale, in violazione della prescrizione prevista dall'art. 53, comma 1°, lett. b) e d) del d.lgs. n. 385/1993, tit. IV cap. II Istr. Vig. banche – circ. 229/1999; tit. I cap. I parte IV, nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, circ. 263/2006 – disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche;
d) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all'Organo di Vigilanza da parte dei componenti del Consiglio di amministrazione in carica alla data dell'approvazione della semestrale 2012, dei componenti del collegio sindacale e dell'amministratore delegato, in violazione della prescrizione di cui all'art. 51 del d. lgs. n. 385/1993, tit. VI cap. I istr. Vigilanza banche – circ. 229/1999. Per ciascuna delle violazioni di cui alle richiamate lett. a), b) e c) veniva applicata, tra gli altri, a GA UI e OZ OB, la sanzione di euro 24.500,00 (per complessivi euro 73.500,00 a carico di ognuno) e a D'UÌ ET (quale amministratore delegato della suddetta AN) quella dell'importo totale di euro 190.610,00 (di cui euro 129.110,00 per l'illecito di cui alla lett. a), euro 37.000,00 per l'illecito di cui alla lett. b) ed euro 24.500,00 per l'illecito di cui alla lett. c). 4 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 Dopo aver proposto opposizione avverso il citato provvedimento Data pubblicazione 07/05/2024 sanzionatorio dinanzi al TAR Lazio, il quale si dichiarava difettante di giurisdizione, il relativo giudizio veniva riassunto avanti alla Corte di appello di Roma con ricorso notificato il 3 agosto 2015 e depositato il 5 agosto 2015, mediante il quale tutti gli opponenti chiedevano l'annullamento del provvedimento stesso per insussistenza delle contestate violazioni e, in subordine, instavano per l'ottenimento della riduzione delle sanzioni pecuniarie applicate a ciascuno di essi. La Corte di appello di Roma - con sentenza n. 132/2018 (pubblicata il 9 gennaio 2018) - respingeva tutte le opposizioni, rilevando l'infondatezza delle complessive doglianze degli opponenti. Avverso la citata sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione GA UI (sulla base di quattro motivi), D'UÌ ET (con sei motivi) e OZ OB (sulla scorta di tre motivi). L'intimata AN d'IA ha resistito con tre separati controricorsi. Il ricorrente OZ OB ha depositato dichiarazione del 13 febbraio 2024 di rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dalla AN d'IA con dichiarazione in data 28 febbraio 2024. I difensori di ET D'QU e UI GA hanno anche depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. CONSIDERATO IN DIRITTO Ricorso di GA UI 1) Con il primo motivo il GA denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione di (non meglio precisate) norme di diritto e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo al primo motivo di appello. 5 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 In particolare, con questa censura, viene – per quanto emerge dal Data pubblicazione 07/05/2024 suo svolgimento - dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 241/1990 e del Regolamento della AN d'IA del 25.06.2008, oltre che del punto 1.5. delle “Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” sul presupposto che, nel caso di specie il procedimento si era protratto oltre il prescritto termine di 240 giorni, tenuto conto della sua decorrenza dall'inizio del procedimento d'ufficio.
2. Con il secondo motivo il GA lamenta – ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. – la violazione o falsa applicazione di (non meglio precisate) norme di diritto, oltre all'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento al secondo motivo di appello. Si confuta, con questo motivo, la valutazione operata nel provvedimento impugnato in ordine all'accentramento delle attività ispettive, di valutazione dell'esito dell'ispezione, di contestazione degli addebiti e di istruzione del procedimento in capo a soggetti facenti capo alla Direzione Centrale della Vigilanza, laddove si è ritenuto che tale accentramento non contrasta con i principi stabiliti dalla legge n. 262/2005 e che i relativi principi riguarderebbero “solo la separazione tra attività istruttoria e quella decisoria”.
2. Con il terzo motivo il GA prospetta – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – un ulteriore omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in ordine al terzo motivo di appello. Si evidenzia al riguardo che la Corte di appello, pur avendo richiamato la peculiare governance della AN caratterizzata dalla posizione predominante dell'amministratore delegato, non ha preso in considerazione quest'ultima circostanza se non al fine di accertare una maggiore responsabilità di quest'ultimo, ovviamente 6 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 collegata alle censure rivolte al proprio operato, ma mancando, Data pubblicazione 07/05/2024 tuttavia, di considerare la stessa circostanza al fine di escludere o circoscrivere la responsabilità dei componendi del Consiglio di amministrazione, con riferimento appunto alle operazioni poste in essere dall'organo delegato.
4. Con il quarto ed ultimo motivo il GA deduce – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione di (non meglio precisate) violazioni di legge in relazione al terzo motivo di appello, per non aver la Corte di appello legittimamente applicato la normativa di riferimento (desumibile, in particolare, dagli artt. 2392, comma 1, e 2381 c.c.) con riguardo alla distinzione tra la posizione di responsabilità aggravata, da un lato, dell'amministratore delegato e la responsabilità attenuata e circoscritta degli amministratori senza deleghe. Ricorso di D'UÌ ET 1. Con il suo primo motivo il D'UÌ denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 21-octies della legge n. 241/1990, degli artt. 1, 3 e 6 del Regolamento della AN d'IA del 25.06.2008 e del punto 124 del relativo allegato, del punto 1.5, Sezione II, delle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa della AN d'IA del 18.12.2021, nonché degli artt. 4 e 5, allegato E, della legge n. 2246/1865, con riferimento alla prospettata erroneità e non condivisibilità della sentenza impugnata sull'esclusione della natura perentoria del termine di 240 giorni per la conclusione del procedimento di contestazione, non tenendo conto, in senso contrario, del carattere discrezionale del potere esercitato dalla AN d'IA, della gravità delle sanzioni applicabili (e in concreto applicate) e delle esigenze di 7 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 difesa degli incolpati, non rilevando, nella fattispecie, la proroga Data pubblicazione 07/05/2024 concessa agli incolpati per controdedurre. 2. Con il secondo motivo il D'UÌ denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della legge n. 262/2005, nella parte in cui stabilisce il principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (ritenuta non rilevante nella sentenza impugnata), delle Disposizioni di Vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18.12.2010, del Provvedimento della AN d'IA del 27.06.2011 e degli artt. 4 e 5, allegato E, della legge n. 2248/1865. 3. Con il terzo motivo il D'UÌ lamenta – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – un'ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della legge n. 262/2005, nella parte in cui stabilisce il principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie, delle Disposizioni di Vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa del 18.12.2010, del Provvedimento della AN d'IA del 27.06.2011 e degli artt. 4 e 5, allegato E, della legge n. 2248/1865, prospettando l'illegittimità (esclusa nella sentenza impugnata) del provvedimento sanzionatorio individuale emesso a suo carico, in quanto adottato in violazione dei principi del contraddittorio e della conoscenza degli atti istruttori sanciti dal citato art. 24 della legge n. 262/2005. 4. Con il quarto motivo il D'UÌ prospetta – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata considerazione dell'errore di 100 milioni di euro commesso dagli ispettori nel calcolare il patrimonio di vigilanza, ragion per cui se la base patrimoniale di BIM non avesse subìto l'erosione affermata dagli ispettori non si sarebbe verificato il supposto danno e le sanzioni applicate sulla base di tale, errato, 8 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 presupposto non avrebbero potuto ritenersi giustificate o, Numero di raccolta generale 12323/2024 comunque, non nella misura in cui erano state applicate in Data pubblicazione 07/05/2024 concreto. 5. Con il quinto motivo il D'UÌ lamenta – sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - un altro omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti avuto riguardo alla mancata considerazione – nella sentenza impugnata – della circostanza relativa al numero e alla rilevanza degli ordini di iniziativa del cliente, da cui non sarebbe dovuta derivare la contestazione, a suo carico, delle carenze nella gestione e nel controllo dei rischi aziendali. 6. Con il sesto ed ultimo motivo il D'UÌ denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – il vizio di omessa pronuncia su di un'eccezione e, quindi, la violazione dell'art. 112 c.p.c., avuto riguardo alla mancata presa di posizione, da parte della Corte di appello, circa la formulata contestazione, nei confronti di esso ricorrente, dell'omissione di dare “notizia al Consiglio della sussistenza di propri interessi, omettendo di astenersi in occasione di operazioni della banca ovvero sottoponendole a un organo non competente”. Ricorso di OZ OB 1. Con il primo motivo il OZ denuncia – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione della legge n. 689/1981, dell'art. 24 della legge n. 262/2005 in relazione all'art. 145, comma 1, del TUB (nella versione “ratione temporis” vigente) e agli artt. 1, 3, 6 e 7 del Provvedimento della AN d'IA del 25 giugno 2008, nonché dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990, prospettando la violazione del termine di durata del procedimento sanzionatorio, l'erronea individuazione delle norme applicabili a detto procedimento e l'inapplicabilità del citato art. 21- 9 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 octies, comma 2, della legge n. 241/1990 ai provvedimenti Data pubblicazione 07/05/2024 sanzionatori applicati dalla AN d'IA.
2. Con il secondo motivo il OZ deduce - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell'art. 144 del TUB (come modificato dall'art. 1, comma 51, del d. lgs. n. 72/2015) e dell'art. 2, comma 3, dello stesso d. lgs. n. 72/2015, per inosservanza del principio della retroattività “in mitius” della disciplina delle sanzioni afflittive, come definito e riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla CEDU, nonché del principio di retroattività delle modifiche alle sanzioni amministrative di origine comunitaria. 3. Con il terzo ed ultimo motivo il OZ lamenta – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 145 del TUB (come modificato dall'art. 1, comma 53, del d. lgs. n. 72/2015) e degli artt. 2381 e 2392 c.c., unitamente a quella degli artt. 115 e 116 c.p.c. Esame dei distinti ricorsi Ricorso di OZ OB 1. In virtù della formalizzata rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dal procuratore speciale dalla controricorrente AN d'IA, occorre dichiarare – ai sensi dell'art. 391 c.p.c. - l'estinzione parziale del giudizio di cassazione limitatamente al relativo rapporto processuale, con il riconoscimento – come concordato tra le parti – del contributo delle spese di giudizio per l'importo complessivo di euro 3.000,00, in favore della stessa AN d'IA. Ricorso di GA UI 1. Il primo motivo di questo ricorso non è fondato. 10 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Infatti – come accertato in fatto dalla Corte di appello – il Numero di raccolta generale 12323/2024 provvedimento sanzionatorio è stato adottato entro il termine Data pubblicazione 07/05/2024 prescritto dalla normativa regolamentare decorrente dalla scadenza del termine concesso all'autorità di vigilanza per deliberare, decorrente dalla scadenza di quello concesso all'ultimo degli incolpati (nell'ambito, quindi, della stessa attività ispettiva) a ricevere la notificazione dell'atto di contestazione delle violazioni che risulta essersi in concreto – per quanto emergente “ex actis” – consumato il 28 febbraio 2013 (allorquando è stata effettuata l'ultima notifica al sig. Malvestio); poiché tale termine è stato prorogato per tutti gli incolpati di 30 giorni, il successivo termine di 240 giorni è iniziato a decorrere dal 27 aprile 2013 ed è spirato il 23 dicembre (e non novembre, come per mero errore materiale indicato nella sentenza qui impugnata), ragion per cui l'atto finale è stato adottato tempestivamente il 3 dicembre 2013, restando irrilevante la data in cui è poi avvenuta la sua notificazione. Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha – in modo assorbente - precisato che nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste in tema di intermediazione finanziaria, il termine di 240 giorni di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993 non ha natura perentoria e, pertanto, non può determinare alcuna decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria attesa la inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla legge n. 689 del 1981. Ne consegue che il regime decadenziale e prescrizionale applicabile può essere desunto esclusivamente dall'art. 14 della citata legge n. 689 del 1981, che prescrive un termine perentorio soltanto per la contestazione differita (cfr. Cass. n. 9517/2018 e, in via generale, per il procedimento anche relativo a sanzioni diverse da quelle di cui al t.u.f., Cass. n. 21706/2018; Cass. n. 6965/2018; Cass. n. 11 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 1740/2022 e Cass. n. 1154/2024), senza che possa trovare Numero di raccolta generale 12323/2024 applicazione, sul punto, nemmeno la legge n. 241/1990. Data pubblicazione 07/05/2024 2. Anche il secondo motivo è privo di fondamento. Pure a questo riguardo deve trovare applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui il procedimento sanzionatorio davanti alla AN d'IA non viola il diritto di difesa dell'incolpato, atteso che, sebbene l'art. 24, comma 1, della l. n. 262 del 2005 disponga che "i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie", è tuttavia esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 Cost., invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio (cfr., per tutte, Cass. n. 16157/2020). Peraltro, con il motivo in questione, si deduce anche un vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c., ma non si comprende a quale titolo, non risultando dedotto un “fatto storico” decisivo ai fini della supposta inapplicabilità dei principi stabiliti dalla legge n. 262/2005, oltretutto rispettati dal momento che essi riguardano la sola separazione tra l'attività istruttoria e quella decisoria, in concreto osservati con l'attribuzione al Direttorio della AN d'IA della delibera sanzionatoria sulla proposta dell'organo ispettivo competente per il compimento dell'attività istruttoria.
3. Il terzo motivo è inammissibile perché – sotto forma della deduzione del vizio ricondotto all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. - investe la complessiva valutazione di merito della condotta addebitata al GA, nella qualità di componente del CdA, per il 12 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 quale vale l'applicazione del principio generale, in base al quale Data pubblicazione 07/05/2024 l'art. 53, lett. b) e d), d.lgs. n. 385/1993 e le disposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per le banche sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo ai componenti del consiglio di amministrazione nel suo complesso e ai singoli consiglieri (anche se privi di deleghe operative), poiché essi sono sempre tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità di cui sono e devono essere in possesso, ad impedire possibili violazioni. In ogni caso la censura è infondata perché la sentenza impugnata – oltre a sottolineare la prevalente (ma non certo esclusiva) responsabilità del Presidente del CDA – ha considerato e valorizzato anche le responsabilità del Consiglio di amministrazione, di cui era componente il GA, evidenziando i concreti comportamenti di omessa vigilanza nonostante l'emersione di notevoli criticità nella gestione bancaria, mancando di adottare i necessari e conferenti provvedimenti finalizzati a garantire una migliore efficienza operativa della AN, ritenuti dalla Corte di appello di Roma certamente insufficienti ad impedire la gestione anomala della banca pur se caratterizzata dalla posizione predominante (ma non per questo soppressiva delle funzioni di controllo demandate al Consiglio di amministrazione sulla gestione bancaria) dell'amministratore delegato, congiuntamente alla scorretta erogazione di credito al settore immobiliare con numerose posizioni anomale, mantenute “in bonis” ancorché deteriorate. In particolare, la Corte di appello ha motivatamente ravvisato l'inadeguatezza di tutte le giustificazioni addotte dai componenti del CDA con riferimento agli addebiti di mancato rilievo delle connessioni economiche tra gruppi in difficoltà (specificamente indicati a pag. 11 della sentenza impugnata), all'insufficiente approfondimento delle finalità dei finanziamenti richiesti, al ricorso a forme tecniche non correlate alle finalità delle operazioni, 13 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 all'inidoneità delle modalità di stima degli immobili offerti in Data pubblicazione 07/05/2024 garanzia, all'omessa comunicazione all'organo di vigilanza di posizione ad andamento anomalo e di previsioni di perdita, alla mancata segnalazione di posizioni deteriorate, tutte condotte accertate sulla scorta della complessiva attività ispettiva svoltasi nel periodo considerato. 4. Il quarto motivo – con il quale si contesta la violazione dell'art. 53 lett. b) e d), del TUB in relazione alla mancata o inadeguata considerazione della graduazione della responsabilità degli amministratori nel diritto societario e alla diversità dei ruoli e delle funzioni tra le due figure (quella apicale e quella di mero consigliere del CdA) nel rispetto delle relative prescrizioni - è infondato. La giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (v., per tutte, Cass. n. 2737/2013 e Cass. n. 22848/2015) nell'affermare che nello specifico settore delle attività bancarie o di intermediazione finanziaria, ai fini del contenimento del rischio creditizio nelle sue diverse configurazioni, nonché dell'organizzazione societaria e dei controlli interni, l'art. 53, lett. b) e d), d.lgs. n. 385/1993 e le disposizioni attuative dettate con le istruzioni di vigilanza per le banche sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo ai componenti del consiglio di amministrazione nel suo complesso e ai singoli consiglieri (anche se privi di deleghe operative). Essi sono sempre tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei requisiti di professionalità di cui sono e devono essere in possesso, ad impedire possibili violazioni. Tale dovere, sancito dall'art. 2381 c.c., commi 3 e 6, e dall'art 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i singoli consiglieri devono possedere e attivare una costante ed adeguata conoscenza del business bancario ed, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un 14 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 governo efficace dei rischi in tutti i settori di operatività della Data pubblicazione 07/05/2024 banca, oltre che ad attivarsi in modo da esercitare proficuamente la funzione di monitoraggio sulle scelte compiute, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri di direttiva o avocazione riguardo alle attività rientranti nella delega. L'ambito entro il quale deve esprimersi la diligenza dei consiglieri non è mutato neppure a seguito della riforma del diritto societario adottata con d. lgs. n. 6/2003: l'art. 2381, comma 6, c.c., impone un dovere di agire in modo informato, disponendo infine che "ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società"; il comma 2 dell'art. 2392 c.c. continua a prevedere che gli amministratori "sono in ogni caso solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose". Occorre, inoltre, evidenziare che, per quanto specificamente attiene ai consiglieri non esecutivi di società bancaria, l'art. 53, lett. b) e d), del t.u.b. prevede che la AN d'IA emani disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto, per quanto in questa sede rileva, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e l'organizzazione societaria e dei controlli interni. Le disposizioni attuative sono state dettate con le Istruzioni di vigilanza per le banche, mediante la circolare 21 aprile 1999 n. 229 oltre che con le successive modificazioni ed integrazioni, le quali sanciscono doveri di particolare pregnanza in capo al consiglio di amministrazione di azienda bancaria, che si incentrano, per l'intero organo collegiale, proprio in quel compito di monitoraggio e valutazione della struttura operativa. In particolare, il dovere di agire in modo informato gravante sui consiglieri non esecutivi è stato chiarito da questa Corte - con la sentenza n. 2737/2013 - essere 15 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 "particolarmente stringente in materia di organizzazione e governo Numero di raccolta generale 12323/2024 societario delle banche, anche in ragione degli interessi protetti Data pubblicazione 07/05/2024 dall'art. 47 Cost., la cui rilevanza pubblicistica plasma l'interpretazione delle norme dettate dal codice civile": ciò, in quanto la "diligenza richiesta agli amministratori risente della «natura dell'incarico» ad essi affidato ed è commisurata alle «loro specifiche competenze» (art. 2392 c.c.)". La sentenza appena richiamata ha ricordato come, sotto questo profilo, il d.lgs. n. 385 del 1993 esiga il possesso, in capo ai soggetti investiti di funzioni di amministrazione presso banche, di determinati requisiti di professionalità (art. 26), mentre le predette Istruzioni di vigilanza attribuiscono al consiglio di amministrazione una quantità di compiti specifici afferenti ai rischi ed al sistema informativo interno, con l'obbligo espresso di adottare "con tempestività idonee misure correttive" "nel caso emergano carenze o anomalie" (titolo IV, capitolo 11, sezione II). Tanto più, pertanto, nell'ambito delle società bancarie, è stato enfatizzato il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi: che – come è già stato posto in risalto - "non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati attraverso i rapporti del quali la legge onera questi ultimi, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante ed adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio (al quale è affidata l'approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio dell'intermediario), hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter utilmente ed esercitare utilmente una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso informativo;
e ciò non solo in vista della valutazione del rapporti degli amministratori delegati, ma anche ai fini della diretta ingerenza nella delega attraverso 16 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 l'esercizio del poteri, di spettanza del consiglio di amministrazione, Numero di raccolta generale 12323/2024 di direttiva e di avocazione" (v. anche Cass. n. 17799/2014). Data pubblicazione 07/05/2024 Mediante le richiamate disposizioni del testo unico di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 e della normativa secondaria, l'ordinamento ripone, dunque, un particolare affidamento nella specifica competenza degli amministratori, sia pure non esecutivi, in ragione dei loro requisiti di professionalità e, perciò, di una dovuta sensibilità percettiva, nonché nella connessa reazione, che concreta il dovere di ostacolare l'accadimento dannoso: in presenza di segnali d'allarme percepibili da un amministratore diligente secondo la specifica competenza, egli risponde del mancato dovere di attivarsi. Ricorso di D'UÌ ET 1. Per il primo motivo – che pongono la stessa questione giuridica – valgono le motivazioni, alle quali ci si richiama integralmente, già svolte con riferimento al primo motivo del ricorso proposto da GA UI. Va, perciò, riaffermato il seguente principio di diritto: nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative previste in tema di intermediazione finanziaria, il termine di 240 giorni di cui all'art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993 non ha natura perentoria e, pertanto, non può determinare alcuna decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria attesa la inidoneità del regolamento interno a modificare le disposizioni sul procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative dettate dalla legge n. 689 del 1981. Ne consegue che il regime decadenziale e prescrizionale applicabile può essere desunto esclusivamente dall'art. 14 della citata legge n. 689 del 1981, che prescrive un termine perentorio soltanto per la contestazione differita, e non trova alcuna applicazione nemmeno la disciplina di cui alla legge n. 241/1990. 17 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 2. Anche per il secondo e terzo motivo – con i quali viene Numero di raccolta generale 12323/2024 prospettata la medesima questione giuridica – ci si richiama Data pubblicazione 07/05/2024 integralmente alle motivazioni già adottate con riguardo al secondo motivo del ricorso formulato da GA UI. Deve, pertanto, ribadirsi in proposito il generale principio di diritto alla stregua del quale il procedimento sanzionatorio davanti alla AN d'IA non viola il diritto di difesa dell'incolpato, atteso che, sebbene l'art. 24, comma 1, della l. n. 262 del 2005 disponga che "i procedimenti sanzionatori sono svolti nel rispetto dei principi della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie", è tuttavia esclusa la diretta applicabilità, in tale ambito, dei precetti costituzionali degli artt. 24 e 111 Cost., invocabili solo con riferimento al processo che si svolge davanti al giudice, innanzi al quale l'incolpato può impugnare il provvedimento sanzionatorio con piena garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio. 3. Il quarto motivo è inammissibile e, comunque, infondato. La censura, in primo luogo, difetta di specificità. Infatti, va rilevato che, in ordine all'eccezione che il patrimonio di vigilanza al 30 giugno 2012 era stato calcolato erroneamente in sede ispettiva nella somma di 158 milioni di euro, anziché nella misura effettiva di euro 258 milioni di euro, il ricorrente pone meramente riferimento alla produzione (avvenuta nel giudizio dinanzi alla Corte di appello) di una relazione resa dal Deloitte & Touche del 12.09.2016 (oltremodo ponderosa), ma di quest'ultima non vengono riportate – nemmeno per estratto o con la rappresentazione di un quadro di sintesi – le risultanze idonee ad avvalorare in concreto la prospettazione dell'errore nella determinazione del suddetto patrimonio di vigilanza, non potendosi – per effetto della necessaria autosufficienza dei motivi di ricorso 18 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Numero di raccolta generale 12323/2024 per cassazione – ritenere bastevole il solo richiamo alle emergenze Data pubblicazione 07/05/2024 e alle difese nella fase di merito. Ad ogni modo, occorre osservare che – avuto riguardo alle concrete contestazioni mosse nei confronti del D'UÌ, quale amministratore delegato della AN – l'omessa considerazione della circostanza relativa al prospettato errore di euro 100 milioni che gli ispettori avrebbero commesso nel calcolare il patrimonio di vigilanza non ha avuto carattere decisivo in rapporto alla natura e al contenuto delle violazioni ascritte al ricorrente, siccome attinenti alla diversa condotta (e, comunque, più ampia) rilevante come illecito amministrativo riconducibile alle plurime carenze riscontrate nel processo di erogazione del credito, idoneamente e concretamente contestate allo stesso D'UÌ (e non, quindi, propriamente e direttamente – o, comunque, non solo - impattanti sul profilo dell'adeguatezza patrimoniale).
4. Il quinto motivo è infondato, perché - al di là dell'aspetto che impinge nel merito delle valutazioni della Corte di appello - non sussiste la prospettata omissione dell'esame del fatto asserito come decisivo, dal momento che nella sentenza impugnata, nel valutare le difese dell'odierno ricorrente (ponenti riferimento anche alla richiamata tabella), è stato attribuito preminente rilievo alla “sistematica esecuzione di ordini di iniziativa cliente”, così ponendo in essere una condotta di anomalia gestoria non certo irrilevante ma implicante “carenze nelle gestione e nel controllo dei rischi aziendali”. Pertanto, in ogni caso, il fatto storico dedotto risulta esaminato. 5. Il sesto ed ultimo motivo si profila inammissibile perché la deduzione alla quale esso pone riferimento non è qualificabile come un'eccezione in senso proprio rispetto alla quale potersi configurare la violazione dell'art. 112 c.p.c., risolvendosi, piuttosto, nella prospettazione di una circostanza – di cui non si assume la 19 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 decisività – relativa all'insussistenza di pretesi conflitti in capo al Numero di raccolta generale 12323/2024 D'UÌ, come tali, in ogni caso, non incidenti sulle violazioni Data pubblicazione 07/05/2024 contestategli e ricondotte – come rilevato anche dalla Corte di appello - alle carenze nella gestione e nel controllo dei rischi aziendali aggravate anche dall'eccessivo accentramento di poteri in capo allo stesso (quale amministratore delegato), comportante la configurazione di un sua posizione egemone nel mancato impedimento della gestione anomala della banca. Conclusioni In definitiva, alla stregua delle complessive motivazioni svolte, deve essere dichiarata l'estinzione parziale del giudizio di cassazione con riferimento, cioè, al solo rapporto processuale instauratosi tra il ricorrente OZ OB e la controricorrente AN d'IA (con la regolazione delle spese tra gli stessi nei sensi tra loro concordati), nel mentre vanno rigettati gli altri due ricorsi, distintamente proposti da GA UI e D'UÌ ET, con la loro separata condanna al pagamento delle spese giudiziali, nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto delle attività difensive svolte e del valore delle sanzioni irrogate. Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti GA e D'UÌ, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale tra il ricorrente OZ OB e la controricorrente AN d'IA e condanna lo stesso ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della AN d'IA nella concordata misura di euro 3.000.00. 20 di 21 Numero registro generale 20305/2018 Numero sezionale 849/2024 Rigetta per intero i ricorsi di GA UI e D'UÌ ET, Numero di raccolta generale 12323/2024 condannando, rispettivamente, il primo al pagamento delle spese Data pubblicazione 07/05/2024 del presente giudizio liquidandole in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, e il secondo al pagamento delle spese di questo giudizio nell'importo di euro 8,200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di ciascuno dei ricorrenti GA UI e D'UÌ ET, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte di cassazione, in data 14 marzo 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente LD CA MA ZI 21 di 21