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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 1494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1494 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) IU UP Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliera;
3) IO IA LA Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1911/2022 R.G., tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Giuffrè, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Notarbartolo, 5, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante in via principale,
e
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. prof.
, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Controparte_2
Palermo, via Giosuè Carducci, n. 3 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 appellante in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 10 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- Avv. Enrico Giuffrè per : Parte_1
“… si riporta a quanto già ampiamente esposto, illustrato, dedotto e richiesto nel “Atto di appello” del 18 novembre 2022 e nelle successive note di trattazione scritta del 23 marzo 2023 - il cui contenuto deve intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto –, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, argomentato, eccepito e richiesto, e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio”.
- Avv. per : Controparte_2 Controparte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Con qualsiasi statuizione rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1 sentenza n.1735/2022 emessa dal Tribunale di Palermo, G.U. dott.ssa Antonina Giardina Giardina, in data del 22 aprile 2022 emessa nel giudizio iscritto al n. rg. n. 7058/2018. In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata e con qualsiasi statuizione:
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla sig.ra Parte_1
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra Parte_1
- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1042/2018, e comunque, nella non temuta ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione, condannare la sig.ra Pt_1 al pagamento delle somme che risulteranno dovute, oltre interessi legali sino al soddisfo.
[...]
- occorrendo sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.71 quater disp. att. c.c., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. Condannare la sig.ra al Parte_1 pagamento delle spese e compensi di tutti gradi del giudizio”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1735/2022, del 22 aprile 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 7058/2018 R.G..
Con comparsa depositata il 27 febbraio 2023, si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'impugnazione e proponendo appello incidentale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1042/2018, Parte_1 emesso dal Tribunale di Palermo l'08 febbraio 2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2301/2018 R.G., con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del , dell'importo di Controparte_1
€5.058,05, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a fronte del mancato versamento di quote condominiali relative al periodo 01 gennaio 2013
– 31 dicembre 2016, giusta delibera assembleare del 19 giugno 2017.
Istruita la causa in via documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo dichiarava improcedibile il giudizio, revocando il decreto ingiuntivo e dichiarando non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Il primo giudice rileva il mancato rispetto, da parte del Condominio opposto, di quanto previsto dall'art. 71 quater disp. att. c.p.c., secondo cui al procedimento di mediazione è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con le maggioranze di cui all'art. 1136, comma 2, c.c..
Risulta pacifico, infatti, che nel caso in esame l'amministratore del
[...]
a seguito dell'invito da parte del giudice istruttore, aveva CP_1
3 presentato l'istanza di mediazione e partecipato alla procedura di mediazione a sua volta introdotta dalla opponente in difetto della previa deliberazione assembleare prevista dalla citata disposizione.
Ciò, secondo il Tribunale, che ha richiamato i principi espressi nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 10846/2020, comporta la improcedibilità del giudizio di opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
*****
L'analisi delle impugnazioni deve prendere le mosse, per priorità logica, dall'appello incidentale proposto dal . Controparte_1
L'appellante denuncia, in primo luogo, la tardività della eccezione di improcedibilità, formulata dalla controparte con le note sostitutive di udienza dopo che la stessa aveva sottoscritto i verbali delle procedure di mediazione senza sollevare alcuna contestazione.
Deduce che l'esperimento della procedura di mediazione anche da parte della costituiva fatto idoneo a scongiurare l'improcedibilità e che, in ogni Pt_1 caso, l'art. 71 quater delle disp. att. c.c. va interpretato nel senso che la necessità di una delibera assembleare sorge per la approvazione della eventuale proposta di conciliazione e che la partecipazione dell'amministratore, di cui al primo comma, che necessita di preventiva delibera, è da intendersi quella successiva alla prima fase di mediazione nella quale, verificata la disponibilità delle parti, si apre la discissione sul contenuto di una eventuale proposta.
Soggiunge che la riscossione delle quote e la proposizione delle relative azioni di recupero dei crediti rientrano nelle attribuzioni dell'amministratore e che, pertanto, l'amministratore poteva certamente promuovere il procedimento di mediazione e parteciparvi, dovendo sottoporre all'assemblea solo l'eventuale accordo.
Richiama l'art. 5 ter del d. lgs. n. 28/2010 - introdotto dal d. lgs. n. 149/2022 con correlata modifica dell'art. 71 quater disp. att. c.c. - in virtù del quale l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi ed a parteciparvi e l'approvazione con delibera assembleare secondo le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. è riservata
4 all'accordo di conciliazione o alla proposta conciliativa del mediatore, affermando trattarsi di norma di interpretazione autentica, in virtù della quale l'operato dell'amministratore nella fattispecie risulta legittimo.
Deduce che, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 28/2010, decorsi oltre tre mesi dal deposito della istanza di mediazione, la condizione di procedibilità si è comunque avverata, atteso che la previsione di una durata massima del procedimento di mediazione comporta che, dopo il primo incontro interlocutorio, allo scadere del termine di legge, la procedura avviata debba considerarsi conclusa anche ai fini della condizione di procedibilità.
Osserva, ancora che, secondo quanto previsto dall'art. 71 quater disp. att. c.c., eventuali vizi del procedimento di mediazione comportano come conseguenza un onere di reiterare il procedimento e non determinano automaticamente la improcedibilità, prevedendo, in particolare, il secondo comma come unica conseguenza che la mediazione venga rinviata e non che debba considerarsi come non effettivamente esperita o invalida.
In via subordinata, chiede sollevarsi eccezione di incostituzionalità dell'art. 71 quater disp. att. c.c., nella formulazione previgente, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 11 Cost.
L'appello merita di essere accolto, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, deve escludersi ogni profilo di tardività della eccezione/rilievo della improcedibilità.
Disposto, da parte del g.i., l'esperimento della mediazione una volta deciso in ordine alla istanza relativa alla provvisoria esecuzione del decreto opposto, parte opponente ha tempestivamente eccepito la improcedibilità conseguente alla partecipazione dell'amministratore alle due procedure instaurate, al netto dei rinvii per l'emergenza legata alla pandemia, nella prima difesa successiva (ossia con le note sostitutive dell'udienza del 18 febbraio 2021), non potendosi annettere alcun significato di acquiescenza alla mancata proposizione di analoga eccezione nella sede extragiudiziale.
Nel merito della questione, non può, in questa sede, prescindersi da quanto affermato dalla Suprema Corte nella ordinanza, richiamata dal primo giudice, n.
5 10846/2020, secondo cui: “L'art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, lettera, porta, allora, a concludere, … che la condizione di procedibilità della "controversie in materia di condominio" non possa dirsi realizzata allorchè …. all'incontro davanti al mediatore l'amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c. comma 2, non essendo in tal caso "possibile" iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa, come suppone il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 8, comma 1”.
La Suprema Corte, nell'occasione, ha di fatto disatteso anche l'ulteriore argomento difensivo dell'odierno appellante incidentale, chiarendo che “non rileva nel senso di escludere la necessità della delibera assembleare ex art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, il fatto che si tratti, nella specie, di controversia che altrimenti rientra nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore, in forza dell'art. 1130 c.c., e con riguardo alla quale perciò sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1131 c.c., senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea. Pur in relazione alle cause inerenti all'ambito della rappresentanza istituzionale dell'amministratore, questi non può partecipare alle attività di mediazione privo della delibera dell'assemblea, in quanto l'amministratore, senza apposito mandato conferitogli con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., comma 2, è altrimenti comunque sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione, e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia”.
La conclusione rassegnata è che “tale evenienza non corrisponde, dunque, all'ipotesi contemplata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 2 bis, il quale dispone che "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo", in quanto, ancor prima che mancato, qui l'accordo amichevole di definizione della controversia è privo di giuridica possibilità”.
In virtù di quanto sopra, recedono anche gli ulteriori argomenti relativi ad una supposta parcellizzazione dei tempi di svolgimento della procedura di mediazione, all'efficacia sanante del decorso temporale ex art. 6 d. lgs. 28/2010 ed alla introduzione della procedura di mediazione anche ad opera della condomina.
Ciò detto, ritiene la Corte che non possa prescindersi dalla, nelle more intervenuta, modifica della disciplina in esame, mediante l'introduzione (ad
6 opera dell'art. 7, comma 1, lett. e, del d. lgs. n. 149/2022) dell'art. 5 ter del d. lgs. n. 28/2010 e la modifica dell'art. 71 quater disp. att. c.c. che, come novellato, sul punto rimanda alla normativa speciale (“al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”).
L'art. 5 in questione prevede ora che “L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.
Deve escludersi, evidentemente, che si sia in presenza di una norma di interpretazione autentica di una disposizione previgente contestualmente abrogata e sostituita.
E' innegabile, però, che, in virtù di tale disposizione, l'iniziativa tesa all'instaurazione della procedura di mediazione assunta dall'amministratore del nel presente giudizio in assenza della previa Controparte_1 delibera assembleare con le maggioranze previste dall'art. 1136, comma 2, c.c. risulterebbe pienamente legittima.
Con il paradosso che, dichiarata e confermata in questa sede la improcedibilità del giudizio, ai fini dell'avvio di una nuova causa avente il medesimo oggetto sarebbe richiesto all'amministratore un contegno identico a quello già in precedenza osservato.
Onde evitare simili conseguenze, contrarie ad ogni principio di concentrazione e ragionevole durata del processo, nonché di effettività della tutela giurisdizionale, appare ragionevole affermare che, anche in analogia con i meccanismi previsti dall'art. 182 c.p.c. in tema di rappresentanza, assistenza, autorizzazione e procura, la condizione di procedibilità debba considerarsi verificata, sulla scorta della attività svolta da un soggetto provvisto, a rapporto processuale ancora in corso, in virtù della sopravvenuta normativa, delle necessarie prerogative.
7 In proposito, merita di essere evidenziato come la Suprema Corte, nel riconoscere che, in materia di telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione sia previsto come condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, abbia ribadito la necessità di privilegiare opzioni interpretative che consentano di contemperare le finalità deflattive perseguite mediante le procedure di conciliazione con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezza stessa della previsione (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 8241/2020).
Nella normativa Europea, si è evidenziato, assume rilevanza non tanto il carattere obbligatorio o facoltativo del sistema di mediazione scelto dal legislatore nazionale, bensì il fatto che il diritto di accesso delle parti al sistema giudiziario sia preservato e che la previsione nazionale in tema di conciliazione non sia tale da pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo della direttiva di riferimento.
La stessa Corte di Cassazione ha, quindi, ricordato come la Corte di Giustizia Europea (sentenza del 18.3.2010, emessa nella causa ed altri c. Italia, Per_1 riguardante la direttiva 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica) abbia sancito che i principi di equivalenza e di effettività e di tutela giurisdizionale effettiva non ostano ad una normativa nazionale che imponga per le controversie oggetto della direttiva il previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, purchè siano rispettate determinate condizioni, fra cui quella che la procedura non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale.
Di qui, la ribadita necessità che il giudice nazionale vegli affinchè l'interpretazione e l'applicazione delle norme interne non snaturino detta componente volontaria e libera della soluzione della lite tramite una procedura di mediazione.
Proprio in ossequio ai suddetti principi, il legislatore ha avvertito la necessità di rendere più agevole il ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria da parte dei condomìni, eliminando la necessità, in precedenza sancita, per l'amministratore di partecipare alla procedura previa delibera assembleare con maggioranza qualificata.
8 In definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale avanzata dal Condominio opposto deve considerarsi realizzata, con conseguente rigetto della relativa eccezione proposta dalla condomina.
*****
L'accoglimento dell'appello incidentale determina l'assorbimento dei motivi posti a fondamento dell'appello principale, attinenti alla omessa statuizione in ordine alla restituzione di quanto pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed alla mancata regolamentazione delle spese di lite.
Inoltre, sempre a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto dal
, occorre in questa sede procedere all'esame delle ragioni poste a CP_1 fondamento della opposizione a decreto ingiuntivo, limitatamente a quelle tempestivamente riproposte dalla difesa della nella prima difesa Pt_1 successiva alla presentazione dell'impugnazione incidentale (ossia con le note scritte depositate per l'udienza, sostituita ex artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., del 24 marzo 2023), tenendosi conto del principio, costantemente affermato, secondo cui, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 18540/2025; sez. II, n. 28802/2024; sez. lav., n. 25117/2024).
In particolare, la odierna appellante in via principale, dopo un generico richiamo ad atti e scritti difensivi, eccezioni e domande, ha espressamente reiterato le
“eccezioni di inammissibilità per violazione dell'art. 11 del regolamento contrattuale … ; di nullità della delibera di approvazione dei rendiconti e della ripartizione per il periodo 2013
/ 2016, perché effettuata sulla base di tabelle millesimali diverse da quelle contrattuali e, infine, di incertezza della somma ingiunta”).
In proposito, occorre evidenziare che, con la sentenza a SS.UU. n. 9839/2021, la Corte di Cassazione, nel tracciare definitivamente la distinzione tra delibere condominiali nulle e delibere annullabili, ha affermato che:
- sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea condominiale che mancano ab
9 origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico — dando luogo, in questo secondo caso, ad un difetto assoluto di attribuzioni — e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili secondo il regime di cui all'art. 1137 c.c.;
- sono meramente annullabili le deliberazioni dell'assemblea condominiale aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2, anche attraverso lo strumento della opposizione a decreto ingiuntivo mediante la proposizione di apposita domanda riconvenzionale.
Successivamente, si è ribadito che, in materia di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese, previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea ai sensi dell'art. 1135 c.c., nn. 2) e 3), e che è sottratta al metodo maggioritario. Diversamente, sono annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione tra i condòmini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni prese senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., comma 2. Alla stregua delle surriferite regulae juris, che vanno qui ribadite, la deliberazione assembleare impugnata non può ritenersi nulla, ma tutt'al più annulla (Cass. Civ., sez. II, n. 29071/2023).
Ancora, si è affermato che le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscano le spese dando esecuzione a un criterio illegittimamente adottato in una precedente delibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole (Cass. Civ., sez. II, n. 20888/2023).
10 Applicando detti principi, le ragioni di doglianza espresse dalla opponente attengono a profili, al più, di annullabilità della delibera condominiale del 19 giugno 2017, avendo la condomina lamentato vizi inerenti alla mancata approvazione del riparto delle spese (peraltro invece riportato, alla pag. 12, nel rendiconto) ed all'utilizzo di tabelle millesimali non corrette.
Né risulta che l'assemblea abbia in alcun modo adottato a maggioranza una delibera con cui stabilire o modificare i generali criteri di ripartizione delle spese, previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro.
Dunque, opera senz'altro il principio, oramai consolidato, secondo cui, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione. Ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 16635/2024; sez. II, n. 8315/2024; sez. II, n. 29175/2023; SS.UU., n. 9839/2021).
Nella fattispecie, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, (a Parte_1 prescindere dalla tardività dell'iniziativa) non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale tesa all'annullamento della delibera del 19 giugno 2017, essendosi limitata a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale e subordinata, ad eccepire la compensazione con propri crediti verso il Condominio.
Dal suo canto, il condominio opposto ha adempiuto l'onere probatorio su di esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale di approvazione delle spese e della relativa ripartizione (si è detto, riportata alla pag. 12 del rendiconto, sotto la voce “elenco crediti da riscuotere”; Cass. Civ., sez. II, n. 15696/2020).
11 Quanto all'ulteriore doglianza, relativa alla non certezza del credito azionato, la difesa del ha, in maniera esauriente, chiarito di avere agito nei CP_1 confronti della condomina limitatamente al credito relativo al periodo 01 gennaio 2013 – 31 dicembre 2016 (pari ad €7.260,65, come risulta dal rendiconto approvato), da esso detratti i versamenti già eseguiti, pari ad
€2.202,60, per un totale di €5.058,05.
Merita il rigetto, infine, la richiesta, avanzata dalla di compensazione Pt_1 della somma ingiunta con i controcrediti dalla stessa asseritamente vantati nei confronti del . CP_1
Secondo principi costantemente affermati dalla Suprema Corte, ai fini della compensazione legale, che opera di diritto e su eccezione di parte, è richiesto che i crediti contrapposti siano certi (risultando la certezza inclusa nel requisito della liquidità, espressamente menzionato dall'art. 1243 c.c.), liquidi ed esigibili prima del giudizio, mentre la compensazione giudiziale interviene allorchè il credito opposto in compensazione, benchè certo, non risulti liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, ma si presenti come di pronta e facile liquidazione, sicchè può essere liquidato dal giudice nel processo (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23924/2024; sez. I, n. 35913/2023; sez. I, n. 30677/2023).
Nella fattispecie, parte opponente ha eccepito in compensazione una serie di crediti, spesso di non perspicua individuazione già in temini di allegazione, per i quali la stessa attrice ha riconosciuto di non essere in grado di formulare una precisa quantificazione (“l'opponente si riserva di quantificare, nei termini e forme di rito, il proprio complessivo credito, che sarà provato nel corso del presente giudizio”), in ogni caso tutti espressamente contestati dalla controparte.
Difettano, pertanto, i requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità necessari, congiuntamente, per procedere alla compensazione.
Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
*****
12 In considerazione delle ragioni della decisione, che poggiano, riguardo alla questione in ordine alla procedibilità della domanda avanzata dal , CP_1 sia pure in via interpretativa, su una sopravvenienza normativa ed attengono ad una questione che può considerarsi non in precedenza trattata, ricorrono le condizioni per disporre la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente proposti da e Parte_1
avverso la sentenza n. Controparte_4
1735/2022, del 22 aprile 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 7058/2018 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata:
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1042/2018, emesso dal Tribunale di Palermo in data 08 febbraio 2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2301/2018 R.G.;
- dichiara assorbito l'appello principale;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IO IA LA IU UP
13
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) IU UP Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliera;
3) IO IA LA Consigliere rel.;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1911/2022 R.G., tra:
, nata a [...] il [...] (c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Giuffrè, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Notarbartolo, 5, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante in via principale,
e
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. prof.
, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Controparte_2
Palermo, via Giosuè Carducci, n. 3 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
1 appellante in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 10 gennaio 2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
- Avv. Enrico Giuffrè per : Parte_1
“… si riporta a quanto già ampiamente esposto, illustrato, dedotto e richiesto nel “Atto di appello” del 18 novembre 2022 e nelle successive note di trattazione scritta del 23 marzo 2023 - il cui contenuto deve intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto –, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, argomentato, eccepito e richiesto, e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio”.
- Avv. per : Controparte_2 Controparte_1
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Con qualsiasi statuizione rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la Parte_1 sentenza n.1735/2022 emessa dal Tribunale di Palermo, G.U. dott.ssa Antonina Giardina Giardina, in data del 22 aprile 2022 emessa nel giudizio iscritto al n. rg. n. 7058/2018. In accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza impugnata e con qualsiasi statuizione:
- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla sig.ra Parte_1
- dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla sig.ra Parte_1
- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1042/2018, e comunque, nella non temuta ipotesi di accoglimento parziale dell'opposizione, condannare la sig.ra Pt_1 al pagamento delle somme che risulteranno dovute, oltre interessi legali sino al soddisfo.
[...]
- occorrendo sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art.71 quater disp. att. c.c., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. Condannare la sig.ra al Parte_1 pagamento delle spese e compensi di tutti gradi del giudizio”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18 novembre 2022, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 1735/2022, del 22 aprile 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 7058/2018 R.G..
Con comparsa depositata il 27 febbraio 2023, si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto Controparte_3 dell'impugnazione e proponendo appello incidentale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 gennaio 2025, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1042/2018, Parte_1 emesso dal Tribunale di Palermo l'08 febbraio 2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2301/2018 R.G., con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore del , dell'importo di Controparte_1
€5.058,05, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, a fronte del mancato versamento di quote condominiali relative al periodo 01 gennaio 2013
– 31 dicembre 2016, giusta delibera assembleare del 19 giugno 2017.
Istruita la causa in via documentale, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo dichiarava improcedibile il giudizio, revocando il decreto ingiuntivo e dichiarando non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Il primo giudice rileva il mancato rispetto, da parte del Condominio opposto, di quanto previsto dall'art. 71 quater disp. att. c.p.c., secondo cui al procedimento di mediazione è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con le maggioranze di cui all'art. 1136, comma 2, c.c..
Risulta pacifico, infatti, che nel caso in esame l'amministratore del
[...]
a seguito dell'invito da parte del giudice istruttore, aveva CP_1
3 presentato l'istanza di mediazione e partecipato alla procedura di mediazione a sua volta introdotta dalla opponente in difetto della previa deliberazione assembleare prevista dalla citata disposizione.
Ciò, secondo il Tribunale, che ha richiamato i principi espressi nella ordinanza della Corte di Cassazione n. 10846/2020, comporta la improcedibilità del giudizio di opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
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L'analisi delle impugnazioni deve prendere le mosse, per priorità logica, dall'appello incidentale proposto dal . Controparte_1
L'appellante denuncia, in primo luogo, la tardività della eccezione di improcedibilità, formulata dalla controparte con le note sostitutive di udienza dopo che la stessa aveva sottoscritto i verbali delle procedure di mediazione senza sollevare alcuna contestazione.
Deduce che l'esperimento della procedura di mediazione anche da parte della costituiva fatto idoneo a scongiurare l'improcedibilità e che, in ogni Pt_1 caso, l'art. 71 quater delle disp. att. c.c. va interpretato nel senso che la necessità di una delibera assembleare sorge per la approvazione della eventuale proposta di conciliazione e che la partecipazione dell'amministratore, di cui al primo comma, che necessita di preventiva delibera, è da intendersi quella successiva alla prima fase di mediazione nella quale, verificata la disponibilità delle parti, si apre la discissione sul contenuto di una eventuale proposta.
Soggiunge che la riscossione delle quote e la proposizione delle relative azioni di recupero dei crediti rientrano nelle attribuzioni dell'amministratore e che, pertanto, l'amministratore poteva certamente promuovere il procedimento di mediazione e parteciparvi, dovendo sottoporre all'assemblea solo l'eventuale accordo.
Richiama l'art. 5 ter del d. lgs. n. 28/2010 - introdotto dal d. lgs. n. 149/2022 con correlata modifica dell'art. 71 quater disp. att. c.c. - in virtù del quale l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi ed a parteciparvi e l'approvazione con delibera assembleare secondo le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. è riservata
4 all'accordo di conciliazione o alla proposta conciliativa del mediatore, affermando trattarsi di norma di interpretazione autentica, in virtù della quale l'operato dell'amministratore nella fattispecie risulta legittimo.
Deduce che, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 28/2010, decorsi oltre tre mesi dal deposito della istanza di mediazione, la condizione di procedibilità si è comunque avverata, atteso che la previsione di una durata massima del procedimento di mediazione comporta che, dopo il primo incontro interlocutorio, allo scadere del termine di legge, la procedura avviata debba considerarsi conclusa anche ai fini della condizione di procedibilità.
Osserva, ancora che, secondo quanto previsto dall'art. 71 quater disp. att. c.c., eventuali vizi del procedimento di mediazione comportano come conseguenza un onere di reiterare il procedimento e non determinano automaticamente la improcedibilità, prevedendo, in particolare, il secondo comma come unica conseguenza che la mediazione venga rinviata e non che debba considerarsi come non effettivamente esperita o invalida.
In via subordinata, chiede sollevarsi eccezione di incostituzionalità dell'art. 71 quater disp. att. c.c., nella formulazione previgente, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 11 Cost.
L'appello merita di essere accolto, per le seguenti ragioni.
In primo luogo, deve escludersi ogni profilo di tardività della eccezione/rilievo della improcedibilità.
Disposto, da parte del g.i., l'esperimento della mediazione una volta deciso in ordine alla istanza relativa alla provvisoria esecuzione del decreto opposto, parte opponente ha tempestivamente eccepito la improcedibilità conseguente alla partecipazione dell'amministratore alle due procedure instaurate, al netto dei rinvii per l'emergenza legata alla pandemia, nella prima difesa successiva (ossia con le note sostitutive dell'udienza del 18 febbraio 2021), non potendosi annettere alcun significato di acquiescenza alla mancata proposizione di analoga eccezione nella sede extragiudiziale.
Nel merito della questione, non può, in questa sede, prescindersi da quanto affermato dalla Suprema Corte nella ordinanza, richiamata dal primo giudice, n.
5 10846/2020, secondo cui: “L'art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, lettera, porta, allora, a concludere, … che la condizione di procedibilità della "controversie in materia di condominio" non possa dirsi realizzata allorchè …. all'incontro davanti al mediatore l'amministratore partecipi sprovvisto della previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c. comma 2, non essendo in tal caso "possibile" iniziare la procedura di mediazione e procedere con lo svolgimento della stessa, come suppone il D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 8, comma 1”.
La Suprema Corte, nell'occasione, ha di fatto disatteso anche l'ulteriore argomento difensivo dell'odierno appellante incidentale, chiarendo che “non rileva nel senso di escludere la necessità della delibera assembleare ex art. 71 quater disp. att. c.c., comma 3, il fatto che si tratti, nella specie, di controversia che altrimenti rientra nell'ambito delle attribuzioni dell'amministratore, in forza dell'art. 1130 c.c., e con riguardo alla quale perciò sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1131 c.c., senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea. Pur in relazione alle cause inerenti all'ambito della rappresentanza istituzionale dell'amministratore, questi non può partecipare alle attività di mediazione privo della delibera dell'assemblea, in quanto l'amministratore, senza apposito mandato conferitogli con la maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., comma 2, è altrimenti comunque sprovvisto del potere di disporre dei diritti sostanziali che sono rimessi alla mediazione, e, dunque, privo del potere occorrente per la soluzione della controversia”.
La conclusione rassegnata è che “tale evenienza non corrisponde, dunque, all'ipotesi contemplata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 2 bis, il quale dispone che "quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo", in quanto, ancor prima che mancato, qui l'accordo amichevole di definizione della controversia è privo di giuridica possibilità”.
In virtù di quanto sopra, recedono anche gli ulteriori argomenti relativi ad una supposta parcellizzazione dei tempi di svolgimento della procedura di mediazione, all'efficacia sanante del decorso temporale ex art. 6 d. lgs. 28/2010 ed alla introduzione della procedura di mediazione anche ad opera della condomina.
Ciò detto, ritiene la Corte che non possa prescindersi dalla, nelle more intervenuta, modifica della disciplina in esame, mediante l'introduzione (ad
6 opera dell'art. 7, comma 1, lett. e, del d. lgs. n. 149/2022) dell'art. 5 ter del d. lgs. n. 28/2010 e la modifica dell'art. 71 quater disp. att. c.c. che, come novellato, sul punto rimanda alla normativa speciale (“al procedimento è legittimato a partecipare l'amministratore secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28”).
L'art. 5 in questione prevede ora che “L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”.
Deve escludersi, evidentemente, che si sia in presenza di una norma di interpretazione autentica di una disposizione previgente contestualmente abrogata e sostituita.
E' innegabile, però, che, in virtù di tale disposizione, l'iniziativa tesa all'instaurazione della procedura di mediazione assunta dall'amministratore del nel presente giudizio in assenza della previa Controparte_1 delibera assembleare con le maggioranze previste dall'art. 1136, comma 2, c.c. risulterebbe pienamente legittima.
Con il paradosso che, dichiarata e confermata in questa sede la improcedibilità del giudizio, ai fini dell'avvio di una nuova causa avente il medesimo oggetto sarebbe richiesto all'amministratore un contegno identico a quello già in precedenza osservato.
Onde evitare simili conseguenze, contrarie ad ogni principio di concentrazione e ragionevole durata del processo, nonché di effettività della tutela giurisdizionale, appare ragionevole affermare che, anche in analogia con i meccanismi previsti dall'art. 182 c.p.c. in tema di rappresentanza, assistenza, autorizzazione e procura, la condizione di procedibilità debba considerarsi verificata, sulla scorta della attività svolta da un soggetto provvisto, a rapporto processuale ancora in corso, in virtù della sopravvenuta normativa, delle necessarie prerogative.
7 In proposito, merita di essere evidenziato come la Suprema Corte, nel riconoscere che, in materia di telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione sia previsto come condizione di procedibilità e non di proponibilità della domanda, abbia ribadito la necessità di privilegiare opzioni interpretative che consentano di contemperare le finalità deflattive perseguite mediante le procedure di conciliazione con i principi costituzionali posti a presidio del diritto di difesa e della ragionevolezza stessa della previsione (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 8241/2020).
Nella normativa Europea, si è evidenziato, assume rilevanza non tanto il carattere obbligatorio o facoltativo del sistema di mediazione scelto dal legislatore nazionale, bensì il fatto che il diritto di accesso delle parti al sistema giudiziario sia preservato e che la previsione nazionale in tema di conciliazione non sia tale da pregiudicare la realizzazione dell'obiettivo della direttiva di riferimento.
La stessa Corte di Cassazione ha, quindi, ricordato come la Corte di Giustizia Europea (sentenza del 18.3.2010, emessa nella causa ed altri c. Italia, Per_1 riguardante la direttiva 2002, 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica) abbia sancito che i principi di equivalenza e di effettività e di tutela giurisdizionale effettiva non ostano ad una normativa nazionale che imponga per le controversie oggetto della direttiva il previo esperimento di una procedura di conciliazione extragiudiziale, purchè siano rispettate determinate condizioni, fra cui quella che la procedura non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale.
Di qui, la ribadita necessità che il giudice nazionale vegli affinchè l'interpretazione e l'applicazione delle norme interne non snaturino detta componente volontaria e libera della soluzione della lite tramite una procedura di mediazione.
Proprio in ossequio ai suddetti principi, il legislatore ha avvertito la necessità di rendere più agevole il ricorso alla procedura di mediazione obbligatoria da parte dei condomìni, eliminando la necessità, in precedenza sancita, per l'amministratore di partecipare alla procedura previa delibera assembleare con maggioranza qualificata.
8 In definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale avanzata dal Condominio opposto deve considerarsi realizzata, con conseguente rigetto della relativa eccezione proposta dalla condomina.
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L'accoglimento dell'appello incidentale determina l'assorbimento dei motivi posti a fondamento dell'appello principale, attinenti alla omessa statuizione in ordine alla restituzione di quanto pagato in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed alla mancata regolamentazione delle spese di lite.
Inoltre, sempre a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto dal
, occorre in questa sede procedere all'esame delle ragioni poste a CP_1 fondamento della opposizione a decreto ingiuntivo, limitatamente a quelle tempestivamente riproposte dalla difesa della nella prima difesa Pt_1 successiva alla presentazione dell'impugnazione incidentale (ossia con le note scritte depositate per l'udienza, sostituita ex artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., del 24 marzo 2023), tenendosi conto del principio, costantemente affermato, secondo cui, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 18540/2025; sez. II, n. 28802/2024; sez. lav., n. 25117/2024).
In particolare, la odierna appellante in via principale, dopo un generico richiamo ad atti e scritti difensivi, eccezioni e domande, ha espressamente reiterato le
“eccezioni di inammissibilità per violazione dell'art. 11 del regolamento contrattuale … ; di nullità della delibera di approvazione dei rendiconti e della ripartizione per il periodo 2013
/ 2016, perché effettuata sulla base di tabelle millesimali diverse da quelle contrattuali e, infine, di incertezza della somma ingiunta”).
In proposito, occorre evidenziare che, con la sentenza a SS.UU. n. 9839/2021, la Corte di Cassazione, nel tracciare definitivamente la distinzione tra delibere condominiali nulle e delibere annullabili, ha affermato che:
- sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea condominiale che mancano ab
9 origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico — dando luogo, in questo secondo caso, ad un difetto assoluto di attribuzioni — e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume;
al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili secondo il regime di cui all'art. 1137 c.c.;
- sono meramente annullabili le deliberazioni dell'assemblea condominiale aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137 c.c., comma 2, anche attraverso lo strumento della opposizione a decreto ingiuntivo mediante la proposizione di apposita domanda riconvenzionale.
Successivamente, si è ribadito che, in materia di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese, previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dalle attribuzioni dell'assemblea ai sensi dell'art. 1135 c.c., nn. 2) e 3), e che è sottratta al metodo maggioritario. Diversamente, sono annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione tra i condòmini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni prese senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., comma 2. Alla stregua delle surriferite regulae juris, che vanno qui ribadite, la deliberazione assembleare impugnata non può ritenersi nulla, ma tutt'al più annulla (Cass. Civ., sez. II, n. 29071/2023).
Ancora, si è affermato che le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscano le spese dando esecuzione a un criterio illegittimamente adottato in una precedente delibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole (Cass. Civ., sez. II, n. 20888/2023).
10 Applicando detti principi, le ragioni di doglianza espresse dalla opponente attengono a profili, al più, di annullabilità della delibera condominiale del 19 giugno 2017, avendo la condomina lamentato vizi inerenti alla mancata approvazione del riparto delle spese (peraltro invece riportato, alla pag. 12, nel rendiconto) ed all'utilizzo di tabelle millesimali non corrette.
Né risulta che l'assemblea abbia in alcun modo adottato a maggioranza una delibera con cui stabilire o modificare i generali criteri di ripartizione delle spese, previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro.
Dunque, opera senz'altro il principio, oramai consolidato, secondo cui, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione. Ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 16635/2024; sez. II, n. 8315/2024; sez. II, n. 29175/2023; SS.UU., n. 9839/2021).
Nella fattispecie, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, (a Parte_1 prescindere dalla tardività dell'iniziativa) non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale tesa all'annullamento della delibera del 19 giugno 2017, essendosi limitata a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale e subordinata, ad eccepire la compensazione con propri crediti verso il Condominio.
Dal suo canto, il condominio opposto ha adempiuto l'onere probatorio su di esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale di approvazione delle spese e della relativa ripartizione (si è detto, riportata alla pag. 12 del rendiconto, sotto la voce “elenco crediti da riscuotere”; Cass. Civ., sez. II, n. 15696/2020).
11 Quanto all'ulteriore doglianza, relativa alla non certezza del credito azionato, la difesa del ha, in maniera esauriente, chiarito di avere agito nei CP_1 confronti della condomina limitatamente al credito relativo al periodo 01 gennaio 2013 – 31 dicembre 2016 (pari ad €7.260,65, come risulta dal rendiconto approvato), da esso detratti i versamenti già eseguiti, pari ad
€2.202,60, per un totale di €5.058,05.
Merita il rigetto, infine, la richiesta, avanzata dalla di compensazione Pt_1 della somma ingiunta con i controcrediti dalla stessa asseritamente vantati nei confronti del . CP_1
Secondo principi costantemente affermati dalla Suprema Corte, ai fini della compensazione legale, che opera di diritto e su eccezione di parte, è richiesto che i crediti contrapposti siano certi (risultando la certezza inclusa nel requisito della liquidità, espressamente menzionato dall'art. 1243 c.c.), liquidi ed esigibili prima del giudizio, mentre la compensazione giudiziale interviene allorchè il credito opposto in compensazione, benchè certo, non risulti liquido, perché indeterminato nel suo ammontare, in tutto o in parte, ma si presenti come di pronta e facile liquidazione, sicchè può essere liquidato dal giudice nel processo (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23924/2024; sez. I, n. 35913/2023; sez. I, n. 30677/2023).
Nella fattispecie, parte opponente ha eccepito in compensazione una serie di crediti, spesso di non perspicua individuazione già in temini di allegazione, per i quali la stessa attrice ha riconosciuto di non essere in grado di formulare una precisa quantificazione (“l'opponente si riserva di quantificare, nei termini e forme di rito, il proprio complessivo credito, che sarà provato nel corso del presente giudizio”), in ogni caso tutti espressamente contestati dalla controparte.
Difettano, pertanto, i requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità necessari, congiuntamente, per procedere alla compensazione.
Per le ragioni esposte, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
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12 In considerazione delle ragioni della decisione, che poggiano, riguardo alla questione in ordine alla procedibilità della domanda avanzata dal , CP_1 sia pure in via interpretativa, su una sopravvenienza normativa ed attengono ad una questione che può considerarsi non in precedenza trattata, ricorrono le condizioni per disporre la integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente proposti da e Parte_1
avverso la sentenza n. Controparte_4
1735/2022, del 22 aprile 2022, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 7058/2018 R.G., così provvede:
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della sentenza impugnata:
- rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1042/2018, emesso dal Tribunale di Palermo in data 08 febbraio 2018 nell'ambito del procedimento iscritto al n. 2301/2018 R.G.;
- dichiara assorbito l'appello principale;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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