Art. 5.
Presso il Ministero dell'interno e' istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nell'articolo 3, sul loro coordinamento e integrazione per garantire la collaborazione interforze e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.
La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, e' composta da:
a) il capo della polizia;
b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) il comandante generale della guardia di finanza;
d) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena;
e) un consigliere di Stato;
f) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;
g) il direttore del servizio equipaggiamento e casermaggio della Direzione generale della pubblica sicurezza;
h) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
i) un funzionario di pubblica sicurezza ed un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
l) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, designati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
m) due ufficiali della guardia di finanza, designati dal comandante generale della guardia di finanza;
n) un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, designato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena.
Nella designazione di cui alle lettere i), l), m) ed n) deve indicarsi, rispettivamente per la pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri, per la guardia di finanza e per il Corpo degli agenti di custodia, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi.
La commissione puo' avvalersi di esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.
Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere a), b), c) e d) e' designato un supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
La commissione e' costituita con decreto del Ministro dell'interno.
Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui all'articolo 2.
Presso il Ministero dell'interno e' istituita una commissione avente il compito di formulare pareri sugli schemi dei piani di potenziamento e di ammodernamento indicati nell'articolo 3, sul loro coordinamento e integrazione per garantire la collaborazione interforze e, nella fase di attuazione di essi, su ciascuna fornitura o progetto.
La commissione, presieduta dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato, e' composta da:
a) il capo della polizia;
b) il comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) il comandante generale della guardia di finanza;
d) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena;
e) un consigliere di Stato;
f) un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno;
g) il direttore del servizio equipaggiamento e casermaggio della Direzione generale della pubblica sicurezza;
h) un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
i) un funzionario di pubblica sicurezza ed un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;
l) due ufficiali dell'Arma dei carabinieri, designati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
m) due ufficiali della guardia di finanza, designati dal comandante generale della guardia di finanza;
n) un ufficiale del Corpo degli agenti di custodia, designato dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena.
Nella designazione di cui alle lettere i), l), m) ed n) deve indicarsi, rispettivamente per la pubblica sicurezza, per l'Arma dei carabinieri, per la guardia di finanza e per il Corpo degli agenti di custodia, un addetto a reparti o servizi direttamente operativi.
La commissione puo' avvalersi di esperti in numero non superiore a cinque, anche estranei all'amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica.
Per ciascuno dei componenti indicati nelle lettere a), b), c) e d) e' designato un supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
La commissione e' costituita con decreto del Ministro dell'interno.
Le spese per il funzionamento della commissione gravano sui fondi di cui all'articolo 2.