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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 157/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
BUSACCA NICOLO', Giudice
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1137/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920229006446331000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920150006794107000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920190003873730000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.10.2023, Rgr. 1137/2023 l'Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 299 2022 90064463 31/000 notificata in data 19 aprile 2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.267,90 in relazione a n. 2 cartelle di pagamento deducendo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la sopravvenuta prescrizione del credito tributario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevando in via preliminare l'intervenuto annullamento d'ufficio ("Stralcio Legge di Bilancio 2023") della prima cartella e depositando, per la seconda, le relate di notifica a comprova della regolarità del procedimento. Sosteneva, inoltre, l'insussistenza della prescrizione in ragione della natura decennale del termine e delle sospensioni ex lege dovute all'emergenza COVID-19.
All'udienza del 20.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al debito relativo alla cartella n. 29920150006794107000 che è stato integralmente annullato per effetto del "D.L. 197/2022
(Stralcio debiti fino a mille euro)".
Essendo venuta meno la pretesa creditoria, non sussiste più l'interesse alla decisione nel merito.
Nel merito il ricorso non è fondato. Relativamente alla cartella di pagamento n. 29920150006794107000 è stata prodotta dalla resistente relata di notifica eseguita in data 25/11/2016 a mani del Sig. Nominativo_2 rappresentante legale dell'Ricorrente_1; nonchè visura al Comune di Partanna sull'Associazione_1 ; e, relativamente alla cartella di pagamento n. 29920190003873730000 la relata di eseguita in data 07/11/2019 a mani di persona autorizzata alla ricezione atti;
visura Associazione_1.
Orbene, In relazione ad entrambe le cartelle di pagamento è stata notificata in data 19/04/2023 la intimazione di pagamento n. 29920229006446331000.
L'eccezione di prescrizione appare dunque infondata.
L'Agente della Riscossione ha depositato in atti le relate di notifica dalle quali risulta che gli atto sono stati regolarmente notificati.
L'eccezione di prescrizione, pertanto, non merita accoglimento.
Da un lato, questa Corte aderisce all'orientamento secondo cui per i tributi erariali (IRPEF/Ritenute), non sussistendo una specifica disposizione derogatoria, opera il termine di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
Dall'altro, anche a voler considerare il termine quinquennale invocato da parte ricorrente, la prescrizione non sarebbe comunque maturata.
Tra la notifica delle cartelle (25.11.2016 e 07/11/2019) e la notifica dell'intimazione (19/04/2023) sono intercorsi meno di 5 anni. Inoltre, deve tenersi conto della sospensione dei termini di riscossione disposta dai vari decreti emergenziali (D.L. 18/2020 e successivi) per il periodo compreso tra l'8/03/2020 e il
31/08/2021, la quale ha "congelato" il decorso della prescrizione per complessivi 542 giorni.
Ne consegue la piena legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte residua.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite determinati dalla parziale soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n.
29920150006794107000. Rigetta il ricorso nel resto. Spese compensate, in ragione della parziale cessazione della materia del contendere e della complessità interpretativa della normativa sulla sospensione dei termini.
Così deciso in Trapani, il 20.02.2026
Il Presidente - Relatore
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SALEMI ANNIBALE RENATO, Presidente e Relatore
BUSACCA NICOLO', Giudice
GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1137/2023 depositato il 12/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920229006446331000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Piazza Xxi Aprile N. 1 91100 Trapani TP Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920150006794107000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29920190003873730000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.10.2023, Rgr. 1137/2023 l'Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall' Avv. Difensore_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 299 2022 90064463 31/000 notificata in data 19 aprile 2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto il pagamento della somma complessiva di € 1.267,90 in relazione a n. 2 cartelle di pagamento deducendo l'omessa notifica delle cartelle presupposte e la sopravvenuta prescrizione del credito tributario.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, rilevando in via preliminare l'intervenuto annullamento d'ufficio ("Stralcio Legge di Bilancio 2023") della prima cartella e depositando, per la seconda, le relate di notifica a comprova della regolarità del procedimento. Sosteneva, inoltre, l'insussistenza della prescrizione in ragione della natura decennale del termine e delle sospensioni ex lege dovute all'emergenza COVID-19.
All'udienza del 20.02.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente al debito relativo alla cartella n. 29920150006794107000 che è stato integralmente annullato per effetto del "D.L. 197/2022
(Stralcio debiti fino a mille euro)".
Essendo venuta meno la pretesa creditoria, non sussiste più l'interesse alla decisione nel merito.
Nel merito il ricorso non è fondato. Relativamente alla cartella di pagamento n. 29920150006794107000 è stata prodotta dalla resistente relata di notifica eseguita in data 25/11/2016 a mani del Sig. Nominativo_2 rappresentante legale dell'Ricorrente_1; nonchè visura al Comune di Partanna sull'Associazione_1 ; e, relativamente alla cartella di pagamento n. 29920190003873730000 la relata di eseguita in data 07/11/2019 a mani di persona autorizzata alla ricezione atti;
visura Associazione_1.
Orbene, In relazione ad entrambe le cartelle di pagamento è stata notificata in data 19/04/2023 la intimazione di pagamento n. 29920229006446331000.
L'eccezione di prescrizione appare dunque infondata.
L'Agente della Riscossione ha depositato in atti le relate di notifica dalle quali risulta che gli atto sono stati regolarmente notificati.
L'eccezione di prescrizione, pertanto, non merita accoglimento.
Da un lato, questa Corte aderisce all'orientamento secondo cui per i tributi erariali (IRPEF/Ritenute), non sussistendo una specifica disposizione derogatoria, opera il termine di prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c.
Dall'altro, anche a voler considerare il termine quinquennale invocato da parte ricorrente, la prescrizione non sarebbe comunque maturata.
Tra la notifica delle cartelle (25.11.2016 e 07/11/2019) e la notifica dell'intimazione (19/04/2023) sono intercorsi meno di 5 anni. Inoltre, deve tenersi conto della sospensione dei termini di riscossione disposta dai vari decreti emergenziali (D.L. 18/2020 e successivi) per il periodo compreso tra l'8/03/2020 e il
31/08/2021, la quale ha "congelato" il decorso della prescrizione per complessivi 542 giorni.
Ne consegue la piena legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte residua.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite determinati dalla parziale soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n.
29920150006794107000. Rigetta il ricorso nel resto. Spese compensate, in ragione della parziale cessazione della materia del contendere e della complessità interpretativa della normativa sulla sospensione dei termini.
Così deciso in Trapani, il 20.02.2026
Il Presidente - Relatore