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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/12/2025, n. 2561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2561 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 2575 dell'anno 2025 TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Ettore De Parte_1 Toma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 15.12.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.03.2025 la ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole alla ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultima di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa. Ciò detto, la domanda della ricorrente è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte. L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate. Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono esenti da vizi logici tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha ritenuto che la
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ricorrente, a causa delle patologie sofferte, sia totalmente e permanentemente invalida al 100%, ma senza la necessità di aiuto permanente o assistenza continua, poiché conserva autonomia funzionale (cfr. CTU in atti a cui si rinvia). In particolare, il Consulente ha dato prova di aver esaminato la documentazione medica versata in atti dalla ricorrente e di aver posto a base della propria valutazione anche l'esito dell'esame obiettivo della predetta. Sicché, alcun dubbio residua in ordine alla correttezza dell'elaborato peritale. Pertanto, non sussiste nel caso di specie il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento. Dunque, alla luce della CTU espletata, la domanda della ricorrente deve essere rigettata. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno della ricorrente (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 24.03.2025 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1) dichiara che la ricorrente non possiede il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento;
2) nulla può essere liquidato a titolo di spese processuali in ragione dell'art.152 disp. att. c.p.c.;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1 Così deciso in Trani in data 15.12.2025. Il Giudice Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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