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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3547 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 38907 /2023
Verbale d'udienza del 7.03.2025 ore 10,30
E' presente per parte attrice l'avv. Clemente Malatesta in sostituzione dell'avv. Arquilla che si riporta all'atto introduttivo ed ai precedenti scritti difensivi, facendo rilevare la nullità della notifica in questione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con indicazione “indirizzo insufficiente per effettuare una valida notifica” e quindi le conseguenze della nullità devono addebitarsi a controparte, infine insiste nel ricorso. E' presente per l' l'avv. Controparte_1
Simona Cucinotta in sostituzione dell'avv. Erbicella che si riporta alle conclusioni in atti. E'
presente per l'avv. Antonella De Fazio in sostituzione dell'avv. Laura Carbone che CP_2
si riporta agli scritti difensivi. Sono presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa ed Per_1
il dott. . Persona_2
Il Giudice
Visto l'art. 281sexies c.p.c. alle ore 16,37 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e concisa motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente;
SENTENZA
nel giudizio n. 38907 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.03.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Luciacristina Parte_1
Arquilla, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Chiana, 38; CP_2
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore elettivamente domiciliata in Catania via Martino Cilestri n.87, presso lo studio dell'Avv.
Maria Grazia Erbicella che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Laura Carbone ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale,
in via del Tempio di Giove n. 21; CP_2
CONVENUTI
OGGETTO: Opposizione intimazione pagamento ex art. 615, comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 7.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.08.2023 proponeva opposizione Parte_1
all'intimazione di pagamento n. 09720239049049037000 notificata in data 8.07.2023 dall'
[...]
, per un importo complessivo di euro 37.956,70 a causa del mancato Controparte_3
pagamento della cartella di pagamento nr 09720190082216454000, notificata il 11.01.2020 per un credito iscritto a ruolo da di euro 21. 660,00 a titolo di sanzione amministrativa ex CP_2
legge n 689/1981.
A sostegno dell'opposizione l'attore invocava la non debenza delle somme iscritte a ruolo per omessa notifica della cartella nr 09720190082216454000, sottesa all'intimazione e per intervenuta prescrizione quinquennale. Invocava, inoltre, l'illegittimità delle somme richieste a titolo di maggiorazione per il ritardato pagamento ex art.27, comma 6 L.689/81.
L' nel costituirsi in giudizio ha invocato l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione in quanto tardivamente proposta attesa la regolare notifica della cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento in via Dei Larici 24 quale residenza come indicata CP_2
nell'atto di citazione;
infondatezza dell'eccezione di prescrizione tenuto conto, ai fini del computo del termine. vari provvedimenti per l'Emergenza Covid 19” che si sono succeduti prorogando l'attività dell'Agente della riscossione e sospendendo i termini di prescrizione, sino al 31.08.2021
(D.L.34/20,104/20,125/20,183/20,41/21 e ultimo 73/21)
nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato la legittimità delle somme richieste con CP_2
la cartella esattoriale, sottesa all'intimazione, rilevando la regolarità la notifica, come da relata di notifica, della determina dirigenziale ingiuntiva con la quale l'attore era stato sanzionato per l'illecito in violazione della L.R. 12/1999.
1 – La presente controversia muove da opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. ad intimazione di pagamento n. 09720239049049037 riferita alla cartella esattoriale n. 09720190082216454000 di cui l'opponente contesta la ritualità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, di conseguenza, l'intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo da per omesso CP_2
pagamento di sanzione amministrativa.
L'atto opposto, assimilabile al sollecito di pagamento, è sicuramente un atto che “precede l'esecuzione, potendo essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza denominazione,
all'avviso previsto dall'art. 50, comma II del D.P.R. 602/1973 e, come tale può essere incluso tra gli atti autonomamente impugnabili, come tutti gli atti che, “essendo atipici in relazione ad una diversa denominazione ad essi attribuita dall'amministrazione finanziaria, abbiano comunque, la stessa sostanza e svolgono la medesima funzione degli atti tipizzati nell'elenco della richiamata norma di diritto” (cass. civ. SS.UU. n. 12244/2009).
L'intimazione di pagamento, ai sensi del DPR n. 602/73 si pone come atto dell'agente della riscossione, finalizzato, appunto, all'avvio ed alla prosecuzione dell'azione esecutiva esattoriale.
L'interesse ad agire del debitore ex art. 100 c.p.c. si ravvisa nel fatto che, dopo la notifica della intimazione di pagamento con cui viene ripristinata efficacia della cartella esattoriale sottesa, quale atto prodromico all'esecuzione, l'agente della riscossione può procedere al recupero del credito mediante l'espropriazione forzata.
Ciò posto l'opponente contesta il difetto di notifica della cartella esattoriale di cui assume di essere venuto a conoscenza proprio con la notifica nell'intimazione di pagamento, quale motivo strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva richiesta dall'Ente Impositore con lo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo.
Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479
c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica e che il disposto dell'art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso. (cass n.
3021/2018).
Nel caso specifico, la notifica della cartella è stata eseguita presso l'indirizzo di via dei Larici
n. 24, con irreperibilità ex art. 143 c.p.c. del destinatario poiché “indirizzo insufficiente” come attestato nella relata di notifica depositata dall' . Controparte_1
Il procedimento di notifica ex l'art. 143 c.p.c., opera nell'ipotesi di impossibilità oggettiva di identificare il luogo effettivo di domicilio o residenza, incorrendo qualora non risulti dalla relata l'esperimento di tali indagini, nella c.d. ignoranza colpevole. Inoltre, il destinatario della notifica non può essere dichiarato “irreperibile” nelle ipotesi di assenza di altri soggetti legittimati a ricevere l'atto notificato.
I requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la notificazione ex art. 143 c.p.c. devono essere concreti: sul piano soggettivo necessita uno stato d'ignoranza incolpevole circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto; sul piano oggettivo devono essere provate le indagini compiute all'atto della notifica, basate non solo sui dati anagrafici, ma estese anche al reperimento d' informazioni ( verifica nominativi indicati sul citofono, sulla cassetta postale) sul destinatario dell'atto. Le formalità di notificazione ex art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili presuppongono “sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e
che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità
di una notificazione ex articolo 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di “vane ricerche
eseguite sul posto” dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal
fine compiute)” (Cass. n. 40467 del 2021 – in tal senso anche Cass. sent. n. 35022/2022).
Appare evidente, anche dal deposito del certificato di residenza da parte dell'attore, il difetto di notifica della cartella esattoriale quale titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo dell'importo sanzionatorio. Tale circostanza determina come conseguenza l'illegittimità della somma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo tenuto del motivo di opposizione esaminato, conto dell'attività difensiva ai sensi del D.M. 55/14.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara non dovuto l'importo di euro 37.956,70 per difetto di notifica della cartella esattoriale n. 09720190082216454000 sottesa all'intimazione opposta;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
procuratore antistatario di parte attrice che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi oltre accessori come per legge;
3. Compensa le spese di lite con Capitale CP_2
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 38907 /2023
Verbale d'udienza del 7.03.2025 ore 10,30
E' presente per parte attrice l'avv. Clemente Malatesta in sostituzione dell'avv. Arquilla che si riporta all'atto introduttivo ed ai precedenti scritti difensivi, facendo rilevare la nullità della notifica in questione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con indicazione “indirizzo insufficiente per effettuare una valida notifica” e quindi le conseguenze della nullità devono addebitarsi a controparte, infine insiste nel ricorso. E' presente per l' l'avv. Controparte_1
Simona Cucinotta in sostituzione dell'avv. Erbicella che si riporta alle conclusioni in atti. E'
presente per l'avv. Antonella De Fazio in sostituzione dell'avv. Laura Carbone che CP_2
si riporta agli scritti difensivi. Sono presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa ed Per_1
il dott. . Persona_2
Il Giudice
Visto l'art. 281sexies c.p.c. alle ore 16,37 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e concisa motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente;
SENTENZA
nel giudizio n. 38907 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.03.2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Luciacristina Parte_1
Arquilla, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via Chiana, 38; CP_2
ATTORE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore elettivamente domiciliata in Catania via Martino Cilestri n.87, presso lo studio dell'Avv.
Maria Grazia Erbicella che la rappresenta e difende giusto mandato in atti;
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Laura Carbone ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale,
in via del Tempio di Giove n. 21; CP_2
CONVENUTI
OGGETTO: Opposizione intimazione pagamento ex art. 615, comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 7.03.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.08.2023 proponeva opposizione Parte_1
all'intimazione di pagamento n. 09720239049049037000 notificata in data 8.07.2023 dall'
[...]
, per un importo complessivo di euro 37.956,70 a causa del mancato Controparte_3
pagamento della cartella di pagamento nr 09720190082216454000, notificata il 11.01.2020 per un credito iscritto a ruolo da di euro 21. 660,00 a titolo di sanzione amministrativa ex CP_2
legge n 689/1981.
A sostegno dell'opposizione l'attore invocava la non debenza delle somme iscritte a ruolo per omessa notifica della cartella nr 09720190082216454000, sottesa all'intimazione e per intervenuta prescrizione quinquennale. Invocava, inoltre, l'illegittimità delle somme richieste a titolo di maggiorazione per il ritardato pagamento ex art.27, comma 6 L.689/81.
L' nel costituirsi in giudizio ha invocato l'inammissibilità Controparte_1
dell'opposizione in quanto tardivamente proposta attesa la regolare notifica della cartella esattoriale sottesa all'intimazione di pagamento in via Dei Larici 24 quale residenza come indicata CP_2
nell'atto di citazione;
infondatezza dell'eccezione di prescrizione tenuto conto, ai fini del computo del termine. vari provvedimenti per l'Emergenza Covid 19” che si sono succeduti prorogando l'attività dell'Agente della riscossione e sospendendo i termini di prescrizione, sino al 31.08.2021
(D.L.34/20,104/20,125/20,183/20,41/21 e ultimo 73/21)
nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato la legittimità delle somme richieste con CP_2
la cartella esattoriale, sottesa all'intimazione, rilevando la regolarità la notifica, come da relata di notifica, della determina dirigenziale ingiuntiva con la quale l'attore era stato sanzionato per l'illecito in violazione della L.R. 12/1999.
1 – La presente controversia muove da opposizione ex art. 615, comma 1 c.p.c. ad intimazione di pagamento n. 09720239049049037 riferita alla cartella esattoriale n. 09720190082216454000 di cui l'opponente contesta la ritualità della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e, di conseguenza, l'intervenuta prescrizione del credito iscritto a ruolo da per omesso CP_2
pagamento di sanzione amministrativa.
L'atto opposto, assimilabile al sollecito di pagamento, è sicuramente un atto che “precede l'esecuzione, potendo essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza denominazione,
all'avviso previsto dall'art. 50, comma II del D.P.R. 602/1973 e, come tale può essere incluso tra gli atti autonomamente impugnabili, come tutti gli atti che, “essendo atipici in relazione ad una diversa denominazione ad essi attribuita dall'amministrazione finanziaria, abbiano comunque, la stessa sostanza e svolgono la medesima funzione degli atti tipizzati nell'elenco della richiamata norma di diritto” (cass. civ. SS.UU. n. 12244/2009).
L'intimazione di pagamento, ai sensi del DPR n. 602/73 si pone come atto dell'agente della riscossione, finalizzato, appunto, all'avvio ed alla prosecuzione dell'azione esecutiva esattoriale.
L'interesse ad agire del debitore ex art. 100 c.p.c. si ravvisa nel fatto che, dopo la notifica della intimazione di pagamento con cui viene ripristinata efficacia della cartella esattoriale sottesa, quale atto prodromico all'esecuzione, l'agente della riscossione può procedere al recupero del credito mediante l'espropriazione forzata.
Ciò posto l'opponente contesta il difetto di notifica della cartella esattoriale di cui assume di essere venuto a conoscenza proprio con la notifica nell'intimazione di pagamento, quale motivo strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva richiesta dall'Ente Impositore con lo scopo di ottenere l'annullamento dell'atto successivo.
Nel sistema della riscossione coattiva a mezzo ruolo, disciplinato dal d.P.R. n. 602 del 1973, la notificazione della cartella di pagamento costituisce atto preliminare indefettibile per l'effettuazione di un pignoramento da parte dell'agente della riscossione, atteso che la cartella di pagamento, a mente dell'art. 25 del d.P.R. citato, assolve “uno actu” le funzioni svolte, ex art. 479
c.p.c., dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nella espropriazione forzata codicistica e che il disposto dell'art. 50 del medesimo d.P.R. depone univocamente in tal senso. (cass n.
3021/2018).
Nel caso specifico, la notifica della cartella è stata eseguita presso l'indirizzo di via dei Larici
n. 24, con irreperibilità ex art. 143 c.p.c. del destinatario poiché “indirizzo insufficiente” come attestato nella relata di notifica depositata dall' . Controparte_1
Il procedimento di notifica ex l'art. 143 c.p.c., opera nell'ipotesi di impossibilità oggettiva di identificare il luogo effettivo di domicilio o residenza, incorrendo qualora non risulti dalla relata l'esperimento di tali indagini, nella c.d. ignoranza colpevole. Inoltre, il destinatario della notifica non può essere dichiarato “irreperibile” nelle ipotesi di assenza di altri soggetti legittimati a ricevere l'atto notificato.
I requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la notificazione ex art. 143 c.p.c. devono essere concreti: sul piano soggettivo necessita uno stato d'ignoranza incolpevole circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto; sul piano oggettivo devono essere provate le indagini compiute all'atto della notifica, basate non solo sui dati anagrafici, ma estese anche al reperimento d' informazioni ( verifica nominativi indicati sul citofono, sulla cassetta postale) sul destinatario dell'atto. Le formalità di notificazione ex art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili presuppongono “sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e
che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità
di una notificazione ex articolo 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di “vane ricerche
eseguite sul posto” dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal
fine compiute)” (Cass. n. 40467 del 2021 – in tal senso anche Cass. sent. n. 35022/2022).
Appare evidente, anche dal deposito del certificato di residenza da parte dell'attore, il difetto di notifica della cartella esattoriale quale titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo dell'importo sanzionatorio. Tale circostanza determina come conseguenza l'illegittimità della somma.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo tenuto del motivo di opposizione esaminato, conto dell'attività difensiva ai sensi del D.M. 55/14.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Dichiara non dovuto l'importo di euro 37.956,70 per difetto di notifica della cartella esattoriale n. 09720190082216454000 sottesa all'intimazione opposta;
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1
procuratore antistatario di parte attrice che liquida in complessivi euro 1.700,00 per compensi oltre accessori come per legge;
3. Compensa le spese di lite con Capitale CP_2
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano