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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16286/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 7 gennaio 2025 alle ore 10.50 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Giuseppina Calì per delega dell'avv. NAPOLITANO
FRANCESCO; per parte appellata l'avv. Alberto Galia;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
l'avv. Galia rappresenta che per il medesimo sinistro è già stata resa statuizione passata in giudicato in ordine al giudizio introdotto dal proprietario del veicolo danneggiato per i danni a quest'ultimo quindi ribadisce il già avvenuto accertamento della responsabilità da parte del veicolo danneggiante;
l'avv. Calì impugna quanto ex adverso rappresentato rilevando che nel caso di specie trattasi di lesioni ribadendo l'eccezione di improcedibilità in primo grado.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 16286/2020 promossa da:
, c.f.: in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elett.te dom.ta in Napoli (NA) al Viale Augusto n.162 presso lo studio dell'avv.
Napolitano Francesco, c.f.: che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1
procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via P_ C.F._2
G. Rossini n. 37 presso lo studio dell'avv. Assunta Tedeschi, c.f. , che C.F._3
la rappresenta e difende unitamente all'avv. Alberto Galia, c.f. , in virtù C.F._4
di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-APPELLATA
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in Napoli, Controparte_2 C.F._5 alla Via G. Rossini n. 37 presso lo studio dell'avv. Assunta Tedeschi, c.f.
, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alberto Galia, c.f. C.F._3
, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in C.F._4
appello
-APPELLATO
NONCHÉ
pagina 2 di 8 , c.f.: , residente in [...], al Corso Vittorio Controparte_3 C.F._6
Emanuele n. 421 - Interno 8 - Quartiere Montecalvario;
-APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECIONE
Con atto di citazione in qualità di conducente del motociclo Piaggio P_
tg.DT16641, di proprietà di e privo di copertura assicurativa, conveniva in Controparte_4 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, , in qualità di proprietario del Controparte_3
motociclo tg. CK86816, ed in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, in qualità di impresa di assicurazione del predetto veicolo, chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di , la condanna Controparte_3 di quest'ultimo, in solido con al risarcimento delle lesioni Controparte_5
personali subite in occasione del sinistro verificatosi in data 05/12/12, alle ore 15.00 circa, alla via Ugo Palermo in Napoli, allorquando il motociclo Piaggio veniva urtato dal motociclo di che, nell'effettuare una manovra di sorpasso, invadeva l'opposto senso di Controparte_3
marcia, provocando la caduta di essa conducente e del terzo trasportato.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, chiedendo la riunione al giudizio promosso da di quello avente ad P_ oggetto l'azione risarcitoria promossa da , in qualità di terzo trasportato sul Controparte_2
motociclo Piaggio tg.DT16641, portante r.g. n. 77447/2016, ed, in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 142, 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni Private, nonché, nel merito, rigettarsi la domanda per l'eccessiva sinistrosità dei soggetti e veicoli coinvolti nel sinistro.
anche se regolarmente convenuto restava contumace. Controparte_3
Disposta la riunione del giudizio incardinato da a quello promosso da P_ [...]
, il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente CP_2
depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e disponendo una ctu medica onde verificare le lesioni riportate dagli istanti ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 27232/20 accoglieva le domande risarcitorie condannando Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni
[...]
pagina 3 di 8 subiti dagli istanti.
Avverso la predetta decisione, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, ha proposto appello riformulando le medesime eccezioni proposte in primo grado nonché censurando la sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui ha fondato la decisione impugnata sulle dichiarazioni generiche ed inattendibili del teste escusso e nella parte in cui ha erroneamente interpretato i risultati della consulenza tecnica depositata, per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'appello e, per l'effetto, rigettare le domande formulate da e , in primo P_ Controparte_2
grado.
anche se regolarmente citato, è rimasto contumace anche nel presente Controparte_3
grado di giudizio.
Costituitisi e hanno eccepito l'infondatezza di tutte le doglianze P_ Controparte_2
dell'appellante per cui hanno concluso chiedendo rigettare l'appello.
Venendo al merito, l'appello è fondato per i seguenti motivi.
Giova premettere che in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, il conducente asseritamente danneggiato ha l'onere di allegare e provare l'esclusiva responsabilità dell'altro nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo.
Inoltre, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto, secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che << L'attore ha… il dovere di indicare analiticamente… in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale…
Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in pagina 4 di 8 condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Sent. 30-06-2015, n. 13328 che richiama Cass. civ, Sez. III, Sent. 18-01.2012 n. 691 che ha stabilito che < risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo>>).
Nel caso di specie, pur a voler ritenere provata la verificazione del sinistro secondo la dinamica prospettata dagli odierni appellati, non può sottacersi che questi ultimi non abbiano assolto all'onere assertivo sugli stessi incombente in ordine al cd. danno conseguenza di cui pretendono il ristoro dato che non hanno indicato in cosa si siano concretate le lesioni asseritamente subite, limitandosi a rappresentare di aver riportato, conducente, e P_
, terzo trasportato, in conseguenza del dedotto scontro, “lesioni personali” per Controparte_2
le quali venivano entrambi trasportati al P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli per le prime cure.
Inoltre, gli odierni appellati, al fine di identificare le lesioni di cui pretendono il ristoro non hanno neanche rinviato per relationem alla documentazione sanitaria depositata, che non sarebbe stata comunque sufficiente a ritenere assolto il predetto onere assertivo atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>> (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent.,
21/03/2013, n. 7115).
A fronte del mancato assolvimento dell'onere assertivo da parte degli odierni appellati la pagina 5 di 8 consulenza tecnica disposta e depositata nel primo grado di giudizio deve ritenersi inammissibile perché esplorativa.
Al riguardo, resta solo da precisare che nell'accogliere l'appello per ragioni diverse da quelle poste a base dell'atto di appello, e cioè nel ritenere non assolto l'onere assertivo incombente sugli asseriti danneggiati in ordine al cd. danno conseguenza, non si incorre nella violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", dovendo richiamarsi il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui < il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice>> (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 15/06/2020, n. 11466).
A tanto la giurisprudenza di legittimità ha aggiunto che al < infatti, riesaminare le parti della sentenza di primo grado non formanti oggetto di specifica trattazione nell'atto di impugnazione, dovendo il giudice pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, rapportandosi ai soli elementi essenziali della domanda, rappresentata dalla
"causa petendi" e dal "petitum">> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Applicando detti principi alla vicenda per cui è causa, si deve escludere che, entro il limite di quanto appellato nonché del petitum e della causa petendi, al giudice d'appello sia precluso respingere la domanda risarcitoria per ragioni diverse da quelle fatte proprie dal giudice di prime cure o dalla parte, ben potendosi in tal caso, accogliere l'appello, sulla base dei predetti motivi che ne rappresentano la ragione più liquida.
In virtù del criterio della soccombenza condanna e , in solido P_ Controparte_2
tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in Controparte_5
pagina 6 di 8 dispositivo tenuto conto dei parametri minimi, con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto), previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Giudice di Pace di valore fino a 26.000,00 euro, in ordine a tutte e quattro le fasi;
parimenti, condanna e , in solido tra loro, al pagamento P_ Controparte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi, con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto) previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fini a 26.000,00, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica).
Nulla sulle spese nei confronti di . Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t., Controparte_5
nei confronti di e nonché di , così provvede: P_ Controparte_2 Controparte_3
1.accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria proposta da e P_
; Controparte_2
2. condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di P_ Controparte_2
lite del primo grado di giudizio, in favore di in persona del Controparte_5
l.r.p.t., che si liquidano in 1.463,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di P_ Controparte_2
lite del presente grado di giudizio, in favore di in persona del Controparte_5
l.r.p.t., che si liquidano in 382,50 euro per spese e 1.782,90 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. nulla sulle spese nei confronti di . Controparte_3
Cosi deciso all'esito della camera di consiglio alle ore 14.13.
pagina 7 di 8 Napoli, 07/01/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 7 gennaio 2025 alle ore 10.50 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Luisa Provvido, sono comparsi: per parte appellante l'avv. Giuseppina Calì per delega dell'avv. NAPOLITANO
FRANCESCO; per parte appellata l'avv. Alberto Galia;
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi al proprio atto introduttivo, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
l'avv. Galia rappresenta che per il medesimo sinistro è già stata resa statuizione passata in giudicato in ordine al giudizio introdotto dal proprietario del veicolo danneggiato per i danni a quest'ultimo quindi ribadisce il già avvenuto accertamento della responsabilità da parte del veicolo danneggiante;
l'avv. Calì impugna quanto ex adverso rappresentato rilevando che nel caso di specie trattasi di lesioni ribadendo l'eccezione di improcedibilità in primo grado.
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 16286/2020 promossa da:
, c.f.: in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elett.te dom.ta in Napoli (NA) al Viale Augusto n.162 presso lo studio dell'avv.
Napolitano Francesco, c.f.: che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1
procura in calce all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE
E
, c.f. , elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via P_ C.F._2
G. Rossini n. 37 presso lo studio dell'avv. Assunta Tedeschi, c.f. , che C.F._3
la rappresenta e difende unitamente all'avv. Alberto Galia, c.f. , in virtù C.F._4
di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-APPELLATA
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in Napoli, Controparte_2 C.F._5 alla Via G. Rossini n. 37 presso lo studio dell'avv. Assunta Tedeschi, c.f.
, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Alberto Galia, c.f. C.F._3
, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in C.F._4
appello
-APPELLATO
NONCHÉ
pagina 2 di 8 , c.f.: , residente in [...], al Corso Vittorio Controparte_3 C.F._6
Emanuele n. 421 - Interno 8 - Quartiere Montecalvario;
-APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: responsabilità extracontrattuale;
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECIONE
Con atto di citazione in qualità di conducente del motociclo Piaggio P_
tg.DT16641, di proprietà di e privo di copertura assicurativa, conveniva in Controparte_4 giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Napoli, , in qualità di proprietario del Controparte_3
motociclo tg. CK86816, ed in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, in qualità di impresa di assicurazione del predetto veicolo, chiedendo, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità di , la condanna Controparte_3 di quest'ultimo, in solido con al risarcimento delle lesioni Controparte_5
personali subite in occasione del sinistro verificatosi in data 05/12/12, alle ore 15.00 circa, alla via Ugo Palermo in Napoli, allorquando il motociclo Piaggio veniva urtato dal motociclo di che, nell'effettuare una manovra di sorpasso, invadeva l'opposto senso di Controparte_3
marcia, provocando la caduta di essa conducente e del terzo trasportato.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, chiedendo la riunione al giudizio promosso da di quello avente ad P_ oggetto l'azione risarcitoria promossa da , in qualità di terzo trasportato sul Controparte_2
motociclo Piaggio tg.DT16641, portante r.g. n. 77447/2016, ed, in via pregiudiziale, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 142, 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni Private, nonché, nel merito, rigettarsi la domanda per l'eccessiva sinistrosità dei soggetti e veicoli coinvolti nel sinistro.
anche se regolarmente convenuto restava contumace. Controparte_3
Disposta la riunione del giudizio incardinato da a quello promosso da P_ [...]
, il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente CP_2
depositata dalle parti, con l'escussione del teste ammesso e disponendo una ctu medica onde verificare le lesioni riportate dagli istanti ed, all'esito, il Giudice di Pace di Napoli, con la sentenza n. 27232/20 accoglieva le domande risarcitorie condannando Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni
[...]
pagina 3 di 8 subiti dagli istanti.
Avverso la predetta decisione, in persona del legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, ha proposto appello riformulando le medesime eccezioni proposte in primo grado nonché censurando la sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle istanze istruttorie nella parte in cui ha fondato la decisione impugnata sulle dichiarazioni generiche ed inattendibili del teste escusso e nella parte in cui ha erroneamente interpretato i risultati della consulenza tecnica depositata, per cui ha concluso chiedendo accogliersi l'appello e, per l'effetto, rigettare le domande formulate da e , in primo P_ Controparte_2
grado.
anche se regolarmente citato, è rimasto contumace anche nel presente Controparte_3
grado di giudizio.
Costituitisi e hanno eccepito l'infondatezza di tutte le doglianze P_ Controparte_2
dell'appellante per cui hanno concluso chiedendo rigettare l'appello.
Venendo al merito, l'appello è fondato per i seguenti motivi.
Giova premettere che in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, il conducente asseritamente danneggiato ha l'onere di allegare e provare l'esclusiva responsabilità dell'altro nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo.
Inoltre, l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano “conseguenza diretta ed immediata” del fatto, secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che << L'attore ha… il dovere di indicare analiticamente… in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale…
Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette né il giudice, né il convenuto, in pagina 4 di 8 condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perché tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Sent. 30-06-2015, n. 13328 che richiama Cass. civ, Sez. III, Sent. 18-01.2012 n. 691 che ha stabilito che < risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo>>).
Nel caso di specie, pur a voler ritenere provata la verificazione del sinistro secondo la dinamica prospettata dagli odierni appellati, non può sottacersi che questi ultimi non abbiano assolto all'onere assertivo sugli stessi incombente in ordine al cd. danno conseguenza di cui pretendono il ristoro dato che non hanno indicato in cosa si siano concretate le lesioni asseritamente subite, limitandosi a rappresentare di aver riportato, conducente, e P_
, terzo trasportato, in conseguenza del dedotto scontro, “lesioni personali” per Controparte_2
le quali venivano entrambi trasportati al P.S. dell'Ospedale Cardarelli di Napoli per le prime cure.
Inoltre, gli odierni appellati, al fine di identificare le lesioni di cui pretendono il ristoro non hanno neanche rinviato per relationem alla documentazione sanitaria depositata, che non sarebbe stata comunque sufficiente a ritenere assolto il predetto onere assertivo atteso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>> (cfr. Cass. civ. Sez. III Sent.,
21/03/2013, n. 7115).
A fronte del mancato assolvimento dell'onere assertivo da parte degli odierni appellati la pagina 5 di 8 consulenza tecnica disposta e depositata nel primo grado di giudizio deve ritenersi inammissibile perché esplorativa.
Al riguardo, resta solo da precisare che nell'accogliere l'appello per ragioni diverse da quelle poste a base dell'atto di appello, e cioè nel ritenere non assolto l'onere assertivo incombente sugli asseriti danneggiati in ordine al cd. danno conseguenza, non si incorre nella violazione del principio del "tantum devolutum quantum appellatum", dovendo richiamarsi il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui < il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, nonchè in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica, diverse da quelle invocate dall'istante. Inoltre, non incorre nella violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice>> (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 15/06/2020, n. 11466).
A tanto la giurisprudenza di legittimità ha aggiunto che al < infatti, riesaminare le parti della sentenza di primo grado non formanti oggetto di specifica trattazione nell'atto di impugnazione, dovendo il giudice pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa, rapportandosi ai soli elementi essenziali della domanda, rappresentata dalla
"causa petendi" e dal "petitum">> (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 12/03/2024, n. 6533).
Applicando detti principi alla vicenda per cui è causa, si deve escludere che, entro il limite di quanto appellato nonché del petitum e della causa petendi, al giudice d'appello sia precluso respingere la domanda risarcitoria per ragioni diverse da quelle fatte proprie dal giudice di prime cure o dalla parte, ben potendosi in tal caso, accogliere l'appello, sulla base dei predetti motivi che ne rappresentano la ragione più liquida.
In virtù del criterio della soccombenza condanna e , in solido P_ Controparte_2
tra loro, al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in Controparte_5
pagina 6 di 8 dispositivo tenuto conto dei parametri minimi, con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto), previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Giudice di Pace di valore fino a 26.000,00 euro, in ordine a tutte e quattro le fasi;
parimenti, condanna e , in solido tra loro, al pagamento P_ Controparte_2
delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri minimi, con una riduzione del 30%, (per l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto) previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fini a 26.000,00, in ordine alla fase introduttiva, alla fase di studio e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica).
Nulla sulle spese nei confronti di . Controparte_3
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del l.r.p.t., Controparte_5
nei confronti di e nonché di , così provvede: P_ Controparte_2 Controparte_3
1.accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria proposta da e P_
; Controparte_2
2. condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di P_ Controparte_2
lite del primo grado di giudizio, in favore di in persona del Controparte_5
l.r.p.t., che si liquidano in 1.463,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
3. condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle spese di P_ Controparte_2
lite del presente grado di giudizio, in favore di in persona del Controparte_5
l.r.p.t., che si liquidano in 382,50 euro per spese e 1.782,90 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. nulla sulle spese nei confronti di . Controparte_3
Cosi deciso all'esito della camera di consiglio alle ore 14.13.
pagina 7 di 8 Napoli, 07/01/2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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