Articolo 2 della Legge 2 febbraio 2001, n. 20
Articolo 1Articolo 3
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23 febbraio 2001
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato.
Entrata in vigore il 23 febbraio 2001