Art. 27. (Trattamento tributario nei riguardi dell'I.S.P.E.)
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali, escluse le tasse postali telegrafiche e telefoniche, l'Istituto di studi per la programmazione economica e' parificato alle Amministrazioni dello Stato.
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere stabiliti dalle leggi generali, escluse le tasse postali telegrafiche e telefoniche, l'Istituto di studi per la programmazione economica e' parificato alle Amministrazioni dello Stato.