Sentenza 7 agosto 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/08/2014, n. 17799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17799 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore - Presidente -
Dott. BENINI Stefano - Consigliere -
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO AT GI (c.f. [...]), rappresentato e difeso, per procura speciale in data 14 luglio 2008 autenticata nella firma dal notaio Dott. Ajello di Milano rep. n. 519458, dagli avv.ti prof. Morera Umberto e prof. Sacchi Roberto ed elett.te dom.to presso lo studio del primo in Roma, Largo Giuseppe Toniolo n. 6;
- ricorrente -
contro
BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Ceci Stefania, Mancini Marco e D'Ambrosio Raffaele, dell'Avvocatura della Banca, ed elett.te dom.ta presso gli stessi in Roma, Via Nazionale n. 91;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 5761 cron. della Corte d'appello di Roma depositato il 10 luglio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 aprile 2014 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'avv. MORERA Umberto;
udito per la controricorrente l'avv. MANCINI Marco;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Capasso Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Roma ha respinto l'opposizione del dott. MO AT GI avverso il decreto 10 luglio 2006 con cui il Direttorio della Banca d'Italia gli aveva inflitto, quale consigliere di amministrazione non esecutivo della Banca Popolare Italiana, una sanzione amministrativa pecuniaria per le seguenti infrazioni:
mancato rispetto dei coefficienti prudenziali minimi obbligatori nell'arco temporale ricompreso tra l'ultima decade del mese di aprile e il 30 giugno 2005; difformità tra le dichiarazioni rese alla vigilanza e quanto attuato nelle diverse operazioni di rafforzamento patrimoniale;
omessa comunicazione dell'opzione concessa alla SC AN.
L'opponente aveva dedotto, tra l'altro: che era stato violato il termine di 180 giorni previsto dalle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, titolo 8^, capitolo 1^, sezione 2^, paragrafo 1.3, per la formulazione della proposta da parte dell'organo istruttorio;
che egli era solo un componente non esecutivo del consiglio di amministrazione e le informazioni fornite dagli amministratori delegati erano del tutto insufficienti, tanto che nessuna problematica era emersa nel corso delle riunioni del consiglio alle quali aveva partecipato.
La Corte ha risposto, quanto al primo profilo di doglianza, che il termine invocato doveva intendersi tacitamente abrogato per incompatibilità con la modifica del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 145 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
in sigla TUB), introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, che aveva soppresso il potere del Ministro dell'Economia di applicare la sanzione su proposta della Banca d'Italia, attribuendolo direttamente a quest'ultima. Quanto al resto, ha osservato che i consiglieri di amministrazione erano tenuti a vigilare sull'operato degli organi delegati, attivandosi a tal fine e non mantenendo un comportamento del tutto passivo, di mera ricezione delle informazioni fornite dai medesimi organi;
dovere di attivazione tanto più sussistente nella specie, considerata la rilevanza della manovra all'origine delle violazioni e le richieste di chiarimenti formulate, quanto alle ultime due incolpazioni, dalla Banca d'Italia.
Il dott. MO ha proposto ricorso per cassazione articolando otto motivi di censura, cui ha resistito con controricorso la Banca d'Italia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si ripropone la tesi della decadenza della Banca d'Italia dal potere sanzionatorio per decorso del termine di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, previsto per la presentazione della proposta di sanzione dalle Istruzioni di vigilanza, titolo 8^, capitolo 1^, sezione 2^, paragrafo 1.3.
Il ricorrente osserva che tale termine era scaduto il 4 marzo 2006, decorrendo il termine di 30 giorni per la presentazione delle controdeduzioni dal 6 agosto 2005, mentre la proposta di sanzione era datata 5 maggio 2006.
1.1. - Il motivo è infondato.
Come ritenuto dalla Corte d'appello e diffusamente argomentato dalla controricorrente, infatti, quel termine era previsto in relazione all'assetto del procedimento sanzionatorio anteriore alla modifica introdotta dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 26, comma 2, che prevedeva l'attribuzione alla Banca d'Italia di un mero potere istruttorio e di proposta della sanzione, la cui applicazione spettava invece al Ministro dell'Economia. La disposizione di vigilanza, infatti, prevedeva appunto che entro il termine indicato la proposta andasse inviata al Ministro;
venuta meno, con la riforma del 2005, la competenza del Ministro, è venuto meno altresì il presupposto del termine in questione, la cui previsione è da considerare, pertanto, tacitamente abrogata per incompatibilità con la disciplina successiva.
Derivando l'effetto abrogativo dalla soppressione della competenza del Ministro dell'Economia, non vale al ricorrente sottolineare, in senso contrario, la persistente distinzione, anche nel nuovo assetto normativo, tra fase istruttoria e fase decisoria del procedimento sanzionatorio, affidate ad organi bensì distinti, ma interni alla stessa Banca d'Italia. E infatti il termine invocato dal ricorrente è stato poi sostituito, nella nuova disciplina emanata dall'Istituto di vigilanza, da un termine diverso, riferito questa volta alla conclusione del procedimento sanzionatorio e dunque al provvedimento finale di competenza della stessa Banca: il termine cioè - per i procedimenti sanzionatori pendenti, come quello che ci occupa - "di trecentosessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per lo svolgimento di audizioni personali da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la contestazione" (art. 2 del provvedimento della Banca d'Italia 14 giugno 2006; con successivo provvedimento del 27 giugno 2006 è stato poi determinato il termine "a regime", di 240 giorni, valevole per i procedimenti avviati successivamente).
2. - Con il secondo motivo, denunciando difetto di motivazione, si lamenta che la Corte d'appello non abbia motivato con riguardo alla denunciata mancanza, nel provvedimento sanzionatorio opposto, di qualsiasi motivazione sull'elemento psicologico degli illeciti contestati, ma abbia essa stessa direttamente individuato profili di colpa non evidenziati nel provvedimento impugnato. 2.1. - Il motivo è infondato perché l'inadeguatezza motivazionale non è causa di nullità del provvedimento che applica la sanzione, essendo oggetto dell'opposizione non il provvedimento in sè considerato, bensì il rapporto sanzionatorio ad esso sotteso (per tutte, Cass. Sez. Un. 1786/2010) e sussistendo, del resto, una presunzione legale di colpa dell'autore del fatto previsto come illecito amministrativo (per tutte, Cass. Sez. Un. 10508/1995). 3. - Dei motivi terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo è opportuna la trattazione congiunta, attesa la loro connessione. 3.1. - Con il terzo motivo, denunciando difetto di motivazione, si lamenta che la Corte d'appello abbia omesso di indicare le ragioni per cui verrebbe in considerazione nella specie il dovere, di cui all'art. 2392 c.c., comma 2, di impedire fatti pregiudizievoli e di eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, considerato che nemmeno la Banca d'Italia aveva sostenuto che il ricorrente fosse a conoscenza di fatti pregiudizievoli.
3.2. - Con il quinto motivo, denunciando violazione degli artt. 2381 e 2392 c.c., si sostiene che non esiste un dovere degli amministratori di vigilare sul generale andamento della gestione della società disancorato dalle informazioni in proposito fornite dagli organi delegati nell'ambito del consiglio di amministrazione. 3.3. - Con il sesto motivo, denunciando violazione dell'art. 2381 c.c., si sostiene che non è corretto configurare in capo agli amministratori deleganti un generale dovere di richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dall'organo delegato su operazioni di competenza di quest'ultimo e di attivarsi per verificare le operazioni oggetto di delega, quando i deleganti non dispongono di elementi atti ad evidenziare profili di anomalia o di sospetto nelle operazioni stesse.
3.4. - Con il settimo motivo si sostiene che le prescrizioni, come sopra interpretate, degli artt. 2381 e 2392 c.c. sui doveri degli amministratori privi di deleghe non sono modificate, in particolare, dalle norme di cui al titolo 4^, capo 11, delle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
3.5. - Con l'ottavo motivo, denunciando violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3, si sostiene che non spetti al trasgressore fornire la prova dell'insussistenza del requisito soggettivo dell'illecito amministrativo, e comunque la presunzione di colpevolezza non opera allorché non vi sia alcuna violazione addebitabile allo stesso o questi abbia fornito la prova contraria. 3.6. - Tali censure non possono essere accolte, alla luce delle considerazioni svolte da questa Corte in un suo recente precedente esattamente in termini, la sentenza n. 2737 del 2001 3, le quali, non essendo stati addotti dalle parti nuovi argomenti, possono riproporsi testualmente come segue:
"L'art. 2381 c.c., comma 3, nel testo sostituito ad opera del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, prevede che il consiglio di amministrazione
"può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella delega" e "valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione". Il sesto comma della stessa disposizione sancisce l'obbligo di tutti gli amministratori di "agire in modo informato", stabilendo che "ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società". Il nuovo art. 2392 c.c., a sua volta, continua a prevedere che gli amministratori "sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose".
Questo dovere della compagine dei consiglieri non esecutivi è particolarmente stringente in materia di organizzazione e governo societario delle banche, anche in ragione degli interessi protetti dall'art. 47 Cost., la cui rilevanza pubblicistica plasma l'inter- pretazione delle norme dettate dal codice civile.
La diligenza richiesta agli amministratori risente, infatti, della "natura dell'incarico" ad essi affidato ed è commisurata alle "loro specifiche competenze" (art. 2392 c.c.). Sotto questo profilo, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il D.Lgs. n. 385 del 1993, esige il possesso, in capo ai soggetti investiti di funzioni di amministrazione presso banche, di determinati requisiti di professionalità (art. 26).
A ciò aggiungasi che le Istruzioni di vigilanza (emanate dalla Banca d'Italia, in attuazione del citato testo unico, con la circolare n. 229 del 21 aprile 1999, e successive modificazioni ed integrazioni) attribuiscono al consiglio di amministrazione il compito di approvare "gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio";
gli impongono, inoltre, di "essere consapevole dei rischi a cui la banca si espone", di "conoscere e approvare le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati", di assicurarsi "che venga definito un sistema informativo corretto, completo e tempestivo" e che "la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia del sistema dei controlli interni siano periodicamente valutate e che i risultati del complesso delle verifiche siano portati a conoscenza del consiglio medesimo"; gli fanno carico, ancora, di adottare "con tempestività idonee misure correttive" "nel caso emergano carenze o anomalie" (titolo 4^, capitolo 11, sezione 2^).
In materia di società bancarie, pertanto, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati attraverso i rapporti dei quali la legge onera questi ultimi, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante ed adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio (al quale è affidata l'approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio dell'intermediario), hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter utilmente ed efficacemente esercitare una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso informativo;
e ciò non solo in vista della valutazione dei rapporti degli amministratori delegati, ma anche ai fini della diretta ingerenza nella delega attraverso l'esercizio dei poteri, di spettanza del consiglio di amministrazione, di direttiva e di avocazione".
Non ha dunque errato la Corte d'appello nell'affermare il dovere dell'incolpato di attivarsi, considerata la rilevanza della complessiva manovra in cui si inserivano gli illeciti e le richieste di chiarimenti pervenute dalla Banca d'Italia.
4. - Con il quarto motivo si deduce la violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 145 TUB, per avere la Corte d'appello omesso di motivare sull'assenza, sia nel provvedimento sanzionatorio che nella relativa proposta, di qualsiasi considerazione dei profili indicati nel secondo e nel terzo motivo, che precedono. 4.1. - La censura va disattesa, presentando il decreto impugnato una motivazione atta a consentire la comprensione delle ragioni della decisione assunta.
5. - Il ricorso va in conclusione respinto, con condanna del ricorrente alle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2014