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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PI RC, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 423/2023 depositato il 05/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - DR - Via Grezar 14 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 55/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
AN sez. 2 e pubblicata il 27/03/2023
Atti impositivi:
- INTIM PAG n. 00120219000796013000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120070016935518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120070016935518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120070016935518000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado «In accoglimento del presente appello, riformarsi integralmente la sentenza n. 55/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di DR, sez. 2, pronunciata in data 28.12.2022 e depositata in data 27.03.2023, notificata via pec in data 02.05.2023, nel giudizio iscritto al n. 231/2022 R.G.R. e previo
(i) rigetto del motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi di cui alla cartella di pagamento 00120070016935518000 per decorso di un asserito termine quinquennale di prescrizione;
(ii) dichiarazione di inammissibilità per tardività e/o comunque rigetto del motivo di impugnazione con il quale è stata fatta valere l'asserita nullità della notifica dell'intimazione di pagamento 00120169000401155000;
(iii) dichiarazione di inammissibilità per tardività e/o comunque rigetto del motivo di impugnazione con il quale è stata fatto valere il decorso del termine di prescrizione decennale dell'imposta IRPEF e relative addizionali regionali e comunali di cui alla cartella di pagamento 00120070016935518000 per asserito mancato compimento di atti interruttivi infra decennali, dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi il ricorso e le domande tutte proposte dalla Signora
Resistente_1, in ragione di tutto quanto esposto con il presente appello.
Con vittoria delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Voglia «codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di II Grado Piemonte di Torino, in accoglimento delle su esposte motivazioni in fatto ed in diritto, confermare nel merito la Sentenza n. 55/2/2023 pronunciata il 28 dicembre 2022 dalla 2^ Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di DR (depositata il 27 marzo 2023 e notificata il 2 maggio 2023), e nel contempo confermare le motivazioni in essa contenute, con conseguente declaratoria di nullità, e secondo le motivazioni già espresse in narrativa:
- in via preliminare e pregiudiziale, per inammissibilità del ricorso d'appello per la presenza di domande nuove (così come sopra riportate);
– nel merito, intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi;
– sempre nel merito per nullità della notifica dell'atto intermedio e inconferenza della querela di falso;
– ulteriormente, nel merito, per intervenuta prescrizione de- cennale delle imposte statali;
– ancora, nel merito, per efficacia della Sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale nel giudizio in esame;
– sempre nel merito, per l'inefficacia delle sospensioni temporali della prescrizione richiamate da controparte nell'atto di ap- pello;
– infine, sempre nel merito, per la regolarità dei motivi aggiunti del primo grado con condanna alle spese, in ogni caso, con rifusione di spese, di- ritti e onorari di causa anche per il presente grado di giudizio d'appello, oltre che per il precedente».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 19 luglio 2024 l'Agenzia delle entrate - Riscossione, propose appello per la riforma della sentenza n. 55/2/2023 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di DR, pronunciata il 28 dicembre 2022 e depositata il 27 marzo
2023, notificata via pec il 2 maggio 2023. Il 1° agosto 2024 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico. Espose i fatti di causa e denunciò l'errore in cui incorse il collegio provinciale.
1.2. – La contribuente, con nota depositata il 28 settembre 2023, sulla piattaforma del processo tributario, si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
1.3. – Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario il 18 novembre 2025 le parti depositarono congiuntamente una nota. In particolare esposero che nelle more del giudizio, la contribuente aderì alla definizione agevolata, con pagamento in unica rata della cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta e che, pertanto, per la contribuente cessò l'interesse a proseguire il presente contenzioso. Inoltre che in considerazione del pagamento delle somme di cui all'istanza di definizione agevolata con riferimento ai crediti oggetto dell'intimazione di pagamento, anche per l'Agenzia delle Entrate Riscossione venne meno l'interesse a proseguire il contenzioso. Chiesero così
a questa Corte di voler dichiarare l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere in ragione dell'intervenuta definizione agevolata del carico portato nell'intimazione di pagamento
00120219000796013000 oggetto di giudizio.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
2.1. – Avendo la contribuente aderito alla suddetta sanatoria il giudizio deve essere dichiarato estinto.
2.2. – Le spese sono compensata per concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: dichiara l'estinzione del processo;
spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torino, allì 16 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PI RC, Presidente MICHELONE FABIO, Relatore POZZO ELVIRA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 423/2023 depositato il 05/07/2023
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - DR - Via Grezar 14 00154 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 55/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado
AN sez. 2 e pubblicata il 27/03/2023
Atti impositivi:
- INTIM PAG n. 00120219000796013000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120070016935518000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120070016935518000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00120070016935518000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti: CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
Voglia l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado «In accoglimento del presente appello, riformarsi integralmente la sentenza n. 55/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di DR, sez. 2, pronunciata in data 28.12.2022 e depositata in data 27.03.2023, notificata via pec in data 02.05.2023, nel giudizio iscritto al n. 231/2022 R.G.R. e previo
(i) rigetto del motivo di impugnazione relativo all'intervenuta prescrizione delle sanzioni e degli interessi di cui alla cartella di pagamento 00120070016935518000 per decorso di un asserito termine quinquennale di prescrizione;
(ii) dichiarazione di inammissibilità per tardività e/o comunque rigetto del motivo di impugnazione con il quale è stata fatta valere l'asserita nullità della notifica dell'intimazione di pagamento 00120169000401155000;
(iii) dichiarazione di inammissibilità per tardività e/o comunque rigetto del motivo di impugnazione con il quale è stata fatto valere il decorso del termine di prescrizione decennale dell'imposta IRPEF e relative addizionali regionali e comunali di cui alla cartella di pagamento 00120070016935518000 per asserito mancato compimento di atti interruttivi infra decennali, dichiararsi inammissibile e/o rigettarsi il ricorso e le domande tutte proposte dalla Signora
Resistente_1, in ragione di tutto quanto esposto con il presente appello.
Con vittoria delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio da distrarsi nei confronti del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario».
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
Voglia «codesta On. Corte di Giustizia Tributaria di II Grado Piemonte di Torino, in accoglimento delle su esposte motivazioni in fatto ed in diritto, confermare nel merito la Sentenza n. 55/2/2023 pronunciata il 28 dicembre 2022 dalla 2^ Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di DR (depositata il 27 marzo 2023 e notificata il 2 maggio 2023), e nel contempo confermare le motivazioni in essa contenute, con conseguente declaratoria di nullità, e secondo le motivazioni già espresse in narrativa:
- in via preliminare e pregiudiziale, per inammissibilità del ricorso d'appello per la presenza di domande nuove (così come sopra riportate);
– nel merito, intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni ed interessi;
– sempre nel merito per nullità della notifica dell'atto intermedio e inconferenza della querela di falso;
– ulteriormente, nel merito, per intervenuta prescrizione de- cennale delle imposte statali;
– ancora, nel merito, per efficacia della Sentenza n. 114/2018 della Corte Costituzionale nel giudizio in esame;
– sempre nel merito, per l'inefficacia delle sospensioni temporali della prescrizione richiamate da controparte nell'atto di ap- pello;
– infine, sempre nel merito, per la regolarità dei motivi aggiunti del primo grado con condanna alle spese, in ogni caso, con rifusione di spese, di- ritti e onorari di causa anche per il presente grado di giudizio d'appello, oltre che per il precedente».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. - Con atto inviato a controparte con pec 19 luglio 2024 l'Agenzia delle entrate - Riscossione, propose appello per la riforma della sentenza n. 55/2/2023 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di DR, pronunciata il 28 dicembre 2022 e depositata il 27 marzo
2023, notificata via pec il 2 maggio 2023. Il 1° agosto 2024 ne inserì copia sulla piattaforma del processo tributario telematico. Espose i fatti di causa e denunciò l'errore in cui incorse il collegio provinciale.
1.2. – La contribuente, con nota depositata il 28 settembre 2023, sulla piattaforma del processo tributario, si costituì in giudizio e propose le proprie controdeduzioni.
1.3. – Con nota depositata sulla piattaforma del processo tributario il 18 novembre 2025 le parti depositarono congiuntamente una nota. In particolare esposero che nelle more del giudizio, la contribuente aderì alla definizione agevolata, con pagamento in unica rata della cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta e che, pertanto, per la contribuente cessò l'interesse a proseguire il presente contenzioso. Inoltre che in considerazione del pagamento delle somme di cui all'istanza di definizione agevolata con riferimento ai crediti oggetto dell'intimazione di pagamento, anche per l'Agenzia delle Entrate Riscossione venne meno l'interesse a proseguire il contenzioso. Chiesero così
a questa Corte di voler dichiarare l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere in ragione dell'intervenuta definizione agevolata del carico portato nell'intimazione di pagamento
00120219000796013000 oggetto di giudizio.
All'odierna pubblica udienza, udita l'esposizione del relatore, la Corte decise il giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.0. – Il giudizio deve essere dichiarato estinto.
2.1. – Avendo la contribuente aderito alla suddetta sanatoria il giudizio deve essere dichiarato estinto.
2.2. – Le spese sono compensata per concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del PIEMONTE Sezione II visti gli artt. 61 e 35 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 cosi decide: dichiara l'estinzione del processo;
spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Torino, allì 16 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Fabio Michelone Dott. Marcello Pisanu