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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/11/2025, n. 1806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1806 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1410/2025 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Parte_1
CO MI
opponente
E
, con Avv. CO Lepera CP_1 opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.3.2025 ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 101/2025 del Tribunale di Cosenza, emesso su istanza monitoria di e con il quale era CP_1 stato intimato il pagamento in favore di questi della complessiva somma, a titolo di retribuzioni e TFR, di € 31.357,00 oltre accessori di legge, spese e competenze, chiedendone la revoca.
Lamentava, in particolare, la infondatezza della pretesa creditoria assumendo il mancato svolgimento della prestazione lavorativa dell'opposta a far data dal giugno 2024.
Si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendo la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1 Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che, per come dedotto da parte opposta con le note scritte depositate il
17.11.2025, parte opponente, a seguito di notifica di atto di pignoramento presso terzi, ha corrisposto gli importi di cui all'opposto decreto ingiuntivo, oltre interessi e rivalutazione, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio, sicchè sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, conseguentemente, essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che, liquida in complessive € 4.629,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 24 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
2
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1410/2025 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Parte_1
CO MI
opponente
E
, con Avv. CO Lepera CP_1 opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.3.2025 ritualmente notificato la società in epigrafe proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 101/2025 del Tribunale di Cosenza, emesso su istanza monitoria di e con il quale era CP_1 stato intimato il pagamento in favore di questi della complessiva somma, a titolo di retribuzioni e TFR, di € 31.357,00 oltre accessori di legge, spese e competenze, chiedendone la revoca.
Lamentava, in particolare, la infondatezza della pretesa creditoria assumendo il mancato svolgimento della prestazione lavorativa dell'opposta a far data dal giugno 2024.
Si costituiva in giudizio contestando il ricorso e chiedendo la CP_1 conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1 Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 18.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso che, per come dedotto da parte opposta con le note scritte depositate il
17.11.2025, parte opponente, a seguito di notifica di atto di pignoramento presso terzi, ha corrisposto gli importi di cui all'opposto decreto ingiuntivo, oltre interessi e rivalutazione, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio, sicchè sono venute meno le ragioni di contrasto inter partes.
Il decreto ingiuntivo opposto deve, conseguentemente, essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite che, liquida in complessive € 4.629,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 24 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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