Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/03/2021, n. 8774
CASS
Ordinanza 30 marzo 2021

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La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dall'emanazione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché questo non costituisce sentenza, neppure qualora risolva contestualmente la questione di giurisdizione, tranne che la questione medesima sia stata riferita al solo procedimento cautelare e il regolamento sia stato proposto per ragioni che attengono ad esso in via esclusiva.

Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da concrete garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a esplicare i suoi effetti. Ne deriva che l'istanza per la trattazione congiunta di una pluralità di giudizi relativi alla medesima vicenda, non espressamente contemplata dagli artt. 115 e 82 disp. att. c.p.c., deve essere sorretta da ragioni idonee ad evidenziare i benefici suscettibili di bilanciare gli inevitabili ritardi conseguenti all'accoglimento della richiesta, bilanciamento che dev'essere effettuato con particolare rigore nel giudizio di cassazione in considerazione dell'impulso d'ufficio che lo caratterizza. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la richiesta di riunione motivata dalla diversità di conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero negli altri procedimenti).

Nelle controversie relative alla legittimità della regolamentazione delle graduatorie ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento della disciplina di tali graduatorie, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento.(Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.a. in relazione alla domanda con la quale docenti, titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, avevano chiesto l'annullamento del d.m. n. 325 del 3 giugno 2015, nella parte in cui non ne consentiva l'inserimento nelle graduatorie GAE).

Commentari2

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    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. un., 16/09/2021, (ud. 06/07/2021, dep. 16/09/2021), n.25044 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente – Dott. D'ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez. – Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. – Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere – Dott. FERRO Massimo – Consigliere – Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere – Dott. RUBINO Lina – Consigliere – Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere – Dott. FALASCHI Milena – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 16359/2020 proposto da: P.F., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in SCHIO (VI) PIAZZA CONTE N. …

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  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 35257 del 18
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    Cassazione civile sez. VI, 18/11/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 18/11/2021), n.35257 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente – Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere – Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere – Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere – Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 275-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; – ricorrente – contro …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/03/2021, n. 8774
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8774
Data del deposito : 30 marzo 2021

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