TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/05/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'udienza del 9.04.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2110/2014 + 1207/2015 + 1970/2020 R.G.L. TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , rapp.ta e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Bisignani con il quale elettivamente domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Vito CP_1 P.IVA_1 Dinoia, giusta procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata il 05.09.2024, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1.Con ricorso depositato in data 25.11.2014, la ricorrente in epigrafe indicata, premettendo di aver prestato la propria attività lavorativa subordinata, in qualità di bracciante agricola per l'Azienda agricola “COSENTINI MICHELE” - con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da SISTO per un totale di: n. 135 giornate annue nell'anno 2013, dal 05.02.2013 al 18.10.2013, e in particolare di aver lavorato, seguendo le direttive del titolare, per 4-5 giorni a settimana, dalle ore 07:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00, percependo regolare retribuzione giornaliera, deduceva il disconoscimento del predetto rapporto di lavoro da parte CP_ dell' mediante la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale 2013 dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza (pubblicato online dal 31.03.2014 al 18.04.2014). Esperito infruttuosamente l'iter amministrativo, adiva il Tribunale di Lagonegro chiedendo il riconoscimento dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro intercorso, nel periodo sopra specificato, con l' Controparte_2 nonché del diritto alla reiscrizione per i medesimi anni negli elenchi anagrafici dei lavoratori
[...] CP_ agricoli del Z), con condanna dell' nella persona del Controparte_3 presidente p.t., a provvedere alla dovuta iscrizione e/o al mantenimento dell'iscrizione stessa, nonché al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre accessori. CP_ L' costituitosi in giudizio ha eccepito: l'improcedibilità del ricorso per decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in L. 83/70; la prescrizione annuale del diritto;
l'improcedibilità per carenza di prova in ordine all'esperimento dell'iter amministrativo. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della CP_ domanda alla luce del verbale di accertamento 2500 000338589 del 10.4.2013. Ne ha chiesto, pertanto, il rigetto. All'udienza del 03.05.2016 il Tribunale, valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente (limitando a due, tra quelli indicati nel ricorso, i testi da escutere), ammettendo, altresì, la parte resistente alla prova contraria e diretta con due tra i testi indicati nella memoria di costituzione. All'udienza del 30.01.2018, attesa la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, veniva disposta la riunione al procedimento iscritto al n. R.G. 1207/2015. 1.1.Ed invero, con successivo ricorso depositato il 12.06.2015, adiva il Tribunale di Lagonegro Parte_1 deducendo, per il periodo sopra specificato, di aver presentato, in data 16.02.2014, domanda n. 2014625600799 di disoccupazione per l'anno 2013, essendo regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza e senza essere stata sottoposta a provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro, e di non aver ottenuto la liquidazione della prestazione entro il termine previsto dalla presentazione dell'istanza. Ha evidenziato, altresì, che avverso il disconoscimento del rapporto di lavoro aveva già esperito, con esito negativo, l'iter amministrativo previsto e proposto ricorso giudiziario innanzi al Tribunale di Lagonegro. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Ordinare all' in persona del suo Presidente pro-tempore, di esibire tutta la CP_1 documentazione amministrativa relativa alla pratica n. 2014625600799 del 16.02.2014; 2. Dichiarare e dare atto, che, all'esito del riconoscimento dello status di bracciante agricola, alla ricorrente spetta la corresponsione della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, a seguito di istanza n. 2014625600799 presentata in data 16.02.2014; 3. Condannare l in persona del suo Presidente pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente, della indennità di CP_1 disoccupazione agricola per l'anno 2013 nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
4. Condannare l in persona del suo Presidente pro-tempore, al pagamento della somma dovuta a titolo di tale indennità, maggiorata CP_1 degli interessi legali dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo”. Con vittoria di spese. CP_ L' costituitosi in giudizio, formulata istanza di riunione dei procedimenti connessi, ha eccepito: l'improcedibilità del ricorso per decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 d.l. 7/70 conv. in L. 83/70; la prescrizione annuale del diritto;
l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria, l'improcedibilità per carenza di prova in ordine all'esperimento dell'iter amministrativo. Nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda, della quale ha chiesto il rigetto. In via istruttoria, si è opposta alla prova orale richiesta dalla controparte e ha prodotto copia del verbale di accertamento n. 2500 000338589 del 10.04.2013 a carico di OS IC. Disposta la riunione, alla udienza del 30.01.2018 veniva escusso, per parte ricorrente, il teste Tes_1 CP_
. All'esito, si disponeva l'acquisizione delle dichiarazioni degli ispettori rese
[...] Parte_2 nel procedimento iscritto al R.G. 1507/2014 all'udienza del 02.03.2016. Alla successiva udienza del 29.01.2019, veniva escusso il secondo teste ammesso per parte ricorrente, . Testimone_2 1.2.All'udienza del 10.11.2021, parte ricorrente dava atto della pendenza di altro giudizio connesso oggettivamente, iscritto al n. R.G. 1970/2020. Il Tribunale, rilevato che entrambi i giudizi presentavano il medesimo petitum (reiscrizione negli elenchi dei braccianti per l'anno 2013), invitava le parti alla discussione sulla eventuale ricorrenza di una ipotesi di litispendenza. Con l'instaurazione del predetto procedimento, infatti, parte ricorrente, premesso di aver ottenuto il disconoscimento del lavoro prestato presso l'azienda agricola OS IC dal 05.02.2013 al 18.10.2013, per 135 giornate, contestava l'operato dell'istituto resistente che, arbitrariamente, con la pubblicazione del quarto elenco nominativo trimestrale 2019, effettuava una nuova parziale cancellazione (89 giornate lavorative a fronte delle 135 denunciate). Reiterava, quindi, le conclusioni già formulate nel procedimento antecedentemente instaurato, ancora pendente. In data 17.10.2021 si costituiva in giudizio l'istituto previdenziale, formulando le istanze già esposte e alle quali testualmente si rimanda. Disposta la riunione al procedimento antecedentemente iscritto al R.G. 2110/2014 (già riunito al 1207/2015 RG) la causa veniva rinviata per la discussione e decisa come da sentenza depositata telematicamente secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 127 ter cpc.
Pag. 2 di 7 CP_ 2. Preliminarmente va vagliata l'eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza proposta dall' L'eccezione è infondata e deve essere respinta. Quanto alla natura della decadenza, è necessario sottolineare come la stessa, secondo quanto ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, sia di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che è del tutto inconferente la presenza dell'eccezione della convenuta che, tuttavia, nel caso di specie ricorre (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148). L'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c. La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass. Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460). Nella fattispecie di causa il provvedimento di cancellazione non è stato notificato ma comunicato attraverso la pubblicazione telematica degli elenchi. In ordine alla pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi giova premettere che l'art. 38 co. 7 del d.l. 98/2011 conv. in l. n.111/20011 ha statuito che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco CP_ nominativo annuale, l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. CP_ Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. L'art.12 bis del r.d. n.1949/40, introdotto dall'art.38 co. 6 del d.l. 98/2011 conv. in l. 11/2011, in ordine alle modalità telematiche statuisce che “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate CP_ dai datori di lavoro e comunicate all' ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, Controparte_4 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione CP_ telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso”. CP_4 Per ciò che concerne il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è opportuno sottolineare che lo stesso è stato modificato dal D.Lgs. 11.8.93 n. 375, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del D.Lgs. 375/93 prevede: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente CP_ della competente sede dello — oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Pt_3 commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. La giurisprudenza di legittimità, del resto, ha recentemente affermato che "In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del
Pag. 3 di 7 provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza" (Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070). La parte ricorrente, a fronte della pubblicazione dell'elenco annuale degli operai agricoli a tempo determinato relativo all'anno 2013, avvenuta on line sino al 18.04.2014, ha proposto ricorso amministrativo in data 29.04.2014. Il provvedimento è divenuto definitivo in data 28.07.2014, sicché l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 25.11.2014. Il ricorso iscritto al R.G. 2110/2014 è stato depositato in pari data;
pertanto è tempestivo. Per quanto riguarda la domanda di disoccupazione agricola relativa al procedimento n. R.G. 1207/2015, il ricorso risulta ugualmente tempestivo in quanto la domanda n. 2014625600799, relativa all'anno 2013, è stata CP_ presentata in data 16.02.2014. L' non ha mai comunicato formalmente un diniego. Pertanto, dallo scadere dei termini previsti per l'esperimento di tutto il procedimento amministrativo (300 giorni), computati a decorrere dalla data di presentazione della domanda, il ricorrente aveva un anno di tempo per il deposito della domanda giudiziale (ultimo termine il 15.12.2015). Il ricorso è stato depositato il 12.06.2015 e, dunque è tempestivo. 3. Per quanto riguarda il merito, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Giova premettere in ordine all'iscrizione negli elenchi e alla valenza probatoria degli stessi che, ai fini della prova del requisito sostanziale della prestazione dell'attività lavorativa in regime di subordinazione, le Sezioni Unite, con sentenza n. 1133/2000, hanno rilevato che l'iscrizione e il certificato sostitutivo, così come le altre analoghe attestazioni della pubblica amministrazione, non integrano una prova legale (salvo che nei ristretti limiti di contenuto di cui all'art. 2700 c.c.) e neanche possono a rigore ritenersi assistiti da una presunzione di legittimità, mentre possono essere liberamente valutati dal giudice. Tuttavia, con particolare riferimento allo svilupparsi dell'onere della prova nell'ambito delle concrete vicende processuali, hanno sottolineato l'idoneità probatoria delle certificazioni in questione, sufficienti ad attestare il presupposto dello svolgimento dell'attività lavorativa, affermando che l'ente previdenziale, a fronte di tali attestazioni, se contesta l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo di subordinazione, deve fornire con qualunque mezzo, una prova contraria. Sul punto la Corte di Cassazione nella pronuncia N. 12001/2018, dal chiaro carattere ricognitivo, ha enunciato i seguenti principi: “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una mera funzione ricognitiva della relativa situazione soggettiva e di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l a seguito di un CP_1 controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (cfr. Cass. 10096 del 2016, nonché anche Cass. nn. 27144, 27145 del 19 dicembre 2014; Cass. 26949 del 19 dicembre 2014; Cass. n. 25833 del 5 dicembre 2014; Cass., n. 23340 del 3 novembre 2014), in applicazione del più generale principio di cui all'art. 2697 c.c.)”;
“Ha trovato, quindi, conferma quanto già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte n. 1133 del 26 ottobre 2000 e nn.1186, 1187 e 1188 del 17 novembre 2000 secondo cui "il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge come diretta conseguenza di un'attività di lavoro, subordinata o autonoma svolta da un determinato soggetto: l'attività lavorativa, quindi, costituisce il presupposto (o l'elemento) essenziale per la nascita del rapporto".
“Va tenuta presente la regola generale posta dall'art. 2697, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto grava su colui che agisce in giudizio per far valere una determinata pretesa nei confronti della controparte. Pertanto, il lavoratore che domandi l'erogazione della prestazione previdenziale deve dimostrare di avere esercitato un'attività di lavoro subordinato per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento”;
“Quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione, l'ente previdenziale ha l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta, a sua volta, di altri mezzi di prova;
con l'ulteriore conseguenza che, se la prova (contraria) viene data mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi – i quali, a loro volta, essendo attestazioni di fatti provenienti da organi della pubblica amministrazione, sono soggetti al medesimo regime probatorio sopra illustrato per l'iscrizione negli elenchi (cfr. Cass. Sez. un. 3 febbraio 1996, n. 916 e numerose successive conformi) – l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa.”
Pag. 4 di 7 In definitiva, se il lavoratore vuole ottenere l'iscrizione o assume di avere diritto alle prestazioni in assenza di iscrizione, è il lavoratore medesimo che deve dimostrare la sussistenza del relativo diritto;
se è, invece, l'Istituto assicuratore a contestare l'iscrizione o a negare le prestazioni in presenza di iscrizione, per inesistenza del rapporto lavorativo o per difetto di subordinazione, incombe su di esso l'onere di fornire la prova del proprio assunto, con qualsiasi mezzo, cui può replicare l'interessato con altri mezzi di prova. In particolare, se la prova dall'ente previdenziale consiste nella produzione in giudizio dei verbali ispettivi
“l'esistenza della complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa” (Cass. SS.UU. n. 1133/2000). Nel caso di specie, l'istituto resistente ha incentrato le proprie difese sugli esiti del verbale di accertamento n. 2500 000338589 del 10.04.2013 dal quale emerge – in estrema sintesi – che l'azienda agricola presunta datrice di lavoro non ha svolto nel periodo di riferimento alcuna attività aziendale. CP_ Tale conclusione è stata frutto di una ricostruzione da parte degli ispettori della documentazione contrattuale relativa ai terreni asseritamene condotti dal OS, della documentazione contabile e delle dichiarazioni rese dalle persone intervistate. Da tali elementi è emerso che il presunto datore di lavoro (a) non aveva la disponibilità di terreni agricoli e non aveva eseguito alcuna fatturazione di acquisto o vendita di prodotti per tutti gli anni in contestazione, (b) ha dichiarato di avere coltivato terreni di terzi proprietari (
[...]
, e ) i quali hanno invece negato la circostanza, (c) ha effettuato Per_1 Persona_2 Persona_3 dal 2008 al 2012 innumerevoli assunzioni di braccianti agricoli che non trovano alcuna giustificazione nella scarna documentazione aziendale esibita. Ne è derivato il totale disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro subordinato denunciati. L'accertamento degli atti e dei fatti ha condotto gli Ispettori alla determinazione che il OS IC ha posto in essere atti documentali trasmessi all' al solo scopo di giustificare l'avviamento al lavoro di numerosi soggetti CP_4 al fine di far percepire indebitamente importi a titolo di prestazioni a sostegno del reddito previste per gli operai agricoli e di creare fittizie posizioni assicurative utili al conseguimento di prestazioni pensionistiche future. CP_ L' inoltre, ha allegato ulteriori verbali di accertamento: n. 25000003351829 del 21.05.2013; n. 25000003353743 del 26.06.2013; n. 2500000357834 del 4.07.2013. Come precedentemente esposto, i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr., ex multiis, Cass. S.U. n. 12545/1992 e Cass. n. 17355/2009). Orbene, giova evidenziare che la Corte d'Appello di Potenza in relazione a precedenti pronunciati da questo Tribunale su posizioni del tutto sovrapponibili a quella di parte ricorrente, cioè il diritto alla iscrizione per l'anno 2013 in relazione alle giornate di lavoro dichiarate alle dipendenze dell'azienda OS IC, ha accolto tali domande dando sostanzialmente prevalenza alle dichiarazioni rese dai testi a fronte del verbale ispettivo prodotto da parte resistente riguardante un periodo non del tutto coincidente con quello oggetto dei giudizi. (Corte d'Appello Potenza n. 155/2020). Mutuando tali coordinate, che si intendono richiamare anche alla luce dell'art. 118 disp att. cpc, al caso di specie, osserva il giudicante come i risultati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata, valutati unitamente alla documentazione prodotta (buste paga, UNILAV e CUD), non mostrano segni evidenti di contraddittorietà. Negli atti introduttivi, infatti, la ricorrente sosteneva di aver lavorato per la azienda agricola OS IC, con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS) alla C/da Sisto, svolgendo attività quali coltivazione dei terreni e lavori vari in agricoltura e che l'azienda si occupava sostanzialmente della coltivazione di ortaggi vari (pomodori, zucchine, fave, meloni, angurie, ecc.), frutteto (ciliegie, albicocche, agrumi, ecc.) Esponeva di aver lavorato per il periodo: 05.02.2013 – 18.10.2013, per 135 giornate lavorative. La ricorrente riportava di aver lavorato dalle 7:00 alle ore 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00 per circa 6,50 ore giornaliere e per circa 4-5 giorni a settimana;
di aver ricevuto una regolare retribuzione giornaliera secondo il vigente CCNL di categoria e del contratto provinciale come da buste paga e mod. CUD allegati. La stessa
Pag. 5 di 7 sottolineava di aver prestato tale attività con vincolo di subordinazione ed in attuazione delle direttive impartite dal datore di lavoro, il quale forniva l'attrezzatura necessaria. Nella fase istruttoria sono stati ascoltati due testi a sostegno della tesi attorea. Il teste ha dichiarato: “Conosco parte ricorrente perché abbiamo lavorato insieme nel 2013 per la ditta Tes_1 del SI. OS IC con terreni siti in Cassano allo Ionio (CS) alla c/da Sisto, erano molto estesi, per il periodo dal mese di febbraio al mese di ottobre. Il lavoro veniva prestato per 5/6 giorni la settimana e per 7/8 ore giornaliere e consisteva nella preparazione, piantagione e raccolta degli ortaggi, quali peperoni, pomodori, insalate varie, cavolfiori. Parte ricorrente riceveva le direttive personalmente dal datore di lavoro SI. OS IC titolare della ditta. So che parte ricorrente è stata regolarmente retribuita previa consegna della busta paga, fine mese, denaro contanti. So tanto perché ci pagava insieme. Parte ricorrente non ha mai coabitato con il datore di lavoro.” Il teste , escusso all'udienza del 29.01.2019, rendeva le seguenti dichiarazioni: “Conosco Testimone_2 la sig.ra perché abbiamo lavorato insieme per la stessa azienda agricola Cassano allo Ionio (CS) per OS Parte_1 IC alla c/da Sisto. Insieme alla ho lavorato per gli anni 2012 e 2013 per i mesi che andavano da febbraio a Pt_1 settembre e qualche volta anche ad ottobre. Preciso che lavoravamo per circa 4/5 giorni la settimana e per 8 ore al giorno. La direzione del lavoro era affidata al SI. OS IC il quale si presentava sul posto di lavoro al mattino. Il SI. OS ci dava gli ordini circa i lavori da svolgere durante la giornata. La SI.ra era intenta a piantare, raccogliere, zappettare Pt_1 gli ortaggi coltivati allo stesso modo che facevo io. So che la SI.ra con soldi liquidi allo stesso modo in cui venivo pagato Pt_1 io. Tanto so perché il SI. OS era solito pagarci nel capannone dove lavoravamo ed eravamo tutti insieme. La SI.ra non ha mai coabitato presso la ditta OS perché viaggiavamo tutti insieme con l'auto con la quale dividevamo le Pt_1 CP_ spese. Non ho nessun contenzioso contro l ” Orbene, quantunque le dichiarazioni rese debbano essere valutate con particolare rigore trattandosi di testimoni che hanno medesimo interesse all'esito del giudizio e considerata altresì la genericità delle stesse, la domanda non può che trovare accoglimento in quanto il verbale ispettivo richiamato e prodotto dalla parte resistente riguarda un periodo non coincidente con le giornate lavorative dichiarate dalla ricorrente. Quest'ultima, infatti, richiede la iscrizione per 135 giornate lavorative prestate dal 5.02.2013 al 18.10.2013 a fronte del periodo di accertamento oggetto del verbale di cui sopra, che riguarda un arco temporale dal CP_
1.04.2008 al 31.03.2013. Del resto, anche gli ulteriori verbali allegati dall' riguardano un periodo di CP_ accertamento non del tutto coincidente con quello oggetto di ricorso. Lo stesso in sede di cancellazione ha parzialmente riconosciuto le giornate lavorate dalla Pt_1 Il ricorso, pertanto, merita accoglimento alla luce delle recenti coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte di Appello di Potenza secondo cui risulta necessario un approccio casistico, rimesso al prudente apprezzamento del giudice, onde vagliare l'intero apparato probatorio in quanto: “non si ritiene che il lavoratore debba fornire la prova dell'impresa spettando invece al giudice in presenza di un contrapposto quadro probatorio accertare la complessa fattispecie deve essere accertata mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti alla causa;
peraltro (…) si finirebbe con il gravare il lavoratore di un onere probatorio particolarmente pesante, di dubbia compatibilità con l'art. 24 Cost. che involge l'esistenza di beni e terreni aziendali, contratti di concessione operazioni di acquisto e vendita” (Corte d'Appello Potenza n. 155/2020). CP_ L' infatti, nei propri atti difensivi sostanzialmente si è riportata al contenuto dei verbali ispettivi senza riferimento specifico al rapporto lavorativo con la ricorrente e, quindi, non fornendo un idoneo apparato probatorio in termini di rigetto della domanda. L' , pertanto, non risulta aver assolto al proprio onere CP_4 probatorio continuando ad annettere particolare importanza solo ai dati evincibili dal verbale ispettivo laddove, secondo la giurisprudenza richiamata, “quando contesti l'esistenza dell'attività lavorativa o del vincolo della subordinazione (id est eccepisca la simulazione assoluta o relativa del rapporto sottostante lo status di assicurato) debba sobbarcarsi l'onere di fornire la relativa prova, cui l'interessato può replicare mediante offerta a sua volta di altri mezzi di prova”. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, sussistendo il rapporto di lavoro subordinato in agricoltura per il periodo oggetto di causa, va riconosciuto il diritto della ricorrente alla iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del comune di residenza per l'anno 2013. 3.1. Le doglianze sollevate con il ricorso successivamente iscritto, recante n. RG: 1970/2020, restano CP_ assorbite dal suddetto accoglimento. È stata successivamente operata dall la cancellazione di 89 giornate lavorative per l'anno 2013 con elenco di variazione trimestrale e, tuttavia, la domanda di reiscrizione per n. 135 era già stata formulata ed il ricorso era pendente alla data della cancellazione. Pertanto, essendo le conclusioni formulate nei due giudizi sostanzialmente le medesime ovvero la reiscrizione per l'anno 2013
Pag. 6 di 7 negli elenchi del comune di residenza per 135 giornate lavorative, la proposizione del secondo ricorso era CP_ superflua. L' anche in tale sede non ha offerto un apparato probatorio idoneo a sorreggere la suddetta cancellazione, adducendo come argomentazione il verbale già richiamato che, tuttavia, alla luce delle coordinate della Corte d'Appello di Potenza citata, non può assumere carattere dirimente nel caso di specie, attesa la non totale coincidenza del periodo di riferimento. 3.2. Premessa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti nell'anno 2013, l'istante aveva inizialmente richiesto la condanna all'indennità di disoccupazione per la medesima annualità, in considerazione del possesso dei requisiti necessari richiesti dalla legge. La domanda è stata oggetto di rinuncia con note del 9.04.2025, con la conseguenza che la stessa deve essere rigettata, senza ulteriori verifiche.
3.3. Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
4. Le spese di lite potrebbero anche essere integralmente compensate, tenuto conto che la domanda relativa alla reiscrizione riceve accoglimento, mentre quella relativa alla indennità di disoccupazione sortisce il rigetto. CP_ Ritiene, tuttavia, il Tribunale, anche in ragione del comportamento extraprocessuale dell ( mancata iscrizione/iscrizione/cancellazione parziale), che le spese di lite in relazione alla domanda di reiscrizione CP_ debbano seguire la soccombenza e debbano essere poste a carico dell' le stesse sono liquidate come da dispositivo tenendo in considerazione il valore delle cause, l'attività difensiva svolta e, altresì, la non complessità del giudizio, ovvero l'assenza di specifiche questioni di diritto o di fatto attesa la serialità della controversia. Il valore delle cause va parametrato all'importo della indennità di disoccupazione spettante alla parte ricorrente, sicché lo stesso è compreso nello scaglione tra euro 1.100,00 e 5.200,00; vanno applicati i valori compresi tra i minimi ed i medi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale
– ricorso 2110/2014 RG. - per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014. Nulla può essere liquidato per il ricorso avente ad oggetto la domanda di DS che ha costituito oggetto di rinuncia e per l'ulteriore ricorso (RG: 1970/2020), trattandosi di una mera duplicazione della domanda giudiziale già pendente alla data della cancellazione. In tema di divieto di un secondo giudizio, la nozione di "bis in idem" ha riguardo al rapporto tra il fatto storico, oggetto del primo giudizio, ed il fatto oggetto del nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una iniziativa giudiziale. Tanto è avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che la liquidazione delle CP_ spese dell'ulteriore iniziativa giudiziale non può gravare sull
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda dichiara il diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di Castelluccio Superiore (PZ) per l'anno 2013, per n. CP_ 135 giornate lavorative e ordina all' di procedere alla reiscrizione predetta;
- rigetta la domanda di condanna al pagamento della indennità di disoccupazione;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 1.400,00, oltre accessori come per legge (IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Lagonegro, 9.05.2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
Pag. 7 di 7