CA
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 22/04/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 715/23 R.G. rimessa al Collegio all'udienza del 19 marzo
2025
d a
OGGETTO: privilegio ex rappresentata e difesa dall'avv. SERAGLIO FORTI Parte_1
art. 2751 bis c.c.
elettivamente domiciliata in VIA CALEPINA 75 38122 TRENTO Pt_2
presso il difensore avv. SERAGLIO FORTI ANDREA, come da procura allegata all'atto di citazione
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 GIÀ rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2
dall'avv. OLIVA ROBERTO e dall'avv. ZANCHI ROBERTO
( ) VIA DEL LAURO, 7 20121 MILANO;
C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA DEL LAURO 7 20121 MILANO presso il difensore avv. OLIVA ROBERTO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 25/24.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ In via principale: in riforma totale della sentenza n. 19/2023 pubblicata il
20.1.23, Tribunale di Cremona, per i motivi di cui in narrativa, accertare e
dichiarare che il credito di euro 224.379,47=, comprensivo di interessi di
mora, calcolati ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, maturati nell'anno
antecedente e nell'anno in corso al momento del deposito della domanda di
concordato preventivo, oltre agli interessi al tasso legali maturandi sino alla
data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito verrà soddisfatto,
vantato da nei confronti di (già Parte_1 CP_1 Controparte_2
, in concordato preventivo, è assistito dal privilegio ex art. 2751-bis n. 5
[...]
c.c. e che per l'effetto, nell'ambito del piano di concordato preventivo dovrà
essere pagato integralmente;
in via istruttoria: disporsi consulenza tecnica pagina 2 di 7 d'ufficio finalizzata a verificare, se sulla base dei contratti e dei SAL prodotti
in atti, per le opere indicate in detti documenti eseguite da risulti Pt_1
prevalente il fattore lavoro rispetto al fattore capitale da intendersi
quest'ultimo come fornitura della materia prima e dei macchinari utilizzati
per l'esecuzione dei lavori;
in ogni caso: condannare l'appellata alla
restituzione in favore di delle spese del primo grado di Parte_1
giudizio già corrisposte per complessivi euro 13.156,00, oltre imposta di
registro per euro 200,00, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
condannare l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del
giudizio, oltre accessori come per legge”
Dell'appellata
“Rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, e
per l'effetto confermare la gravata sentenza del Tribunale di Cremona n. 19
del 20 gennaio 2023, resa a definizione del procedimento R.G. 1173/2021;2.
Parte porre a carico di le spese di difesa di nel presente procedimento, CP_1
oltre CPA e IVA come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 25/24 il tribunale di Cremona accertava che, con riferimento alle cooperative di produzione e lavoro, i crediti da appalto non erano, per presunzione assoluta, assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c. e per l'effetto respingeva la domanda proposta da nei Parte_1
pagina 3 di 7 confronti di e condannava la prima a rifondere le spese di lite in CP_1
favore della seconda.
La sentenza è stata gravata dalla soccombente che ha insistito per l'accoglimento della domanda;
l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante insiste per l'applicazione dell'art. 2751 bis n. 5 c.c. ai crediti delle cooperative di produzione e lavoro originate da contratti di appalto assumendo che “la prestazione di servizi” sia riferibile a tutte le prestazioni di fare che trovano il loro corrispettivo in un pagamento di denaro, così come previsto anche dalla normativa fiscale (art. 3 comma 1 dpr 633/1972) e che,
nella specie, era stato dimostrata la prevalenza dell'attività lavorativa svolta dai soci.
L'appello non è fondato.
Per costante orientamento della Suprema Corte, la natura cooperativa e mutualistica dell'impresa non è di per sé idonea a giustificare l'applicazione del suddetto privilegio, essendo comunque necessari specifici requisiti – quali,
da un lato, l'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci,
dall'altro la prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci – che non solo impongono di enucleare nell'ambito del pagina 4 di 7 fenomeno cooperativistico una più ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati (Cass. 38363/2021,
22390/2021, 21655/2018, 22147/2016, 12136/2014).
Quanto all'inapplicabilità del privilegio che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti anche ai crediti per compensi di appalti d'opera, la questione è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato (Cass. 4383/2015; conf. Cass. 20116/2016, 4184/2018,
22210/2018, 3863/2021).
I presupposti del privilegio in questione non sono mutati nemmeno in forza del comma 3-bis, aggiunto all'art. 82 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (“Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia”) dalla legge di conversione 9 agosto
2013, n. 98 – per cui "Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di
lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui
all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi
pagina 5 di 7 dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le
medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque
richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220" – che ha introdotto un requisito formale e soggettivo (il superamento positivo della revisione, cui è equiparata la sua semplice richiesta) lasciando inalterati il requisito oggettivo e la base prestazionale di riferimento del privilegio (i corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti) rispetto ai quali continua a valere il formante giurisprudenziale sopra richiamato (Cass.
4184/2018).
Al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese del grado che si liquidano in complessivi euro 9.991 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911
per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado liquidate come in parte motiva;
pagina 6 di 7 accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 7 di 7
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 715/23 R.G. rimessa al Collegio all'udienza del 19 marzo
2025
d a
OGGETTO: privilegio ex rappresentata e difesa dall'avv. SERAGLIO FORTI Parte_1
art. 2751 bis c.c.
elettivamente domiciliata in VIA CALEPINA 75 38122 TRENTO Pt_2
presso il difensore avv. SERAGLIO FORTI ANDREA, come da procura allegata all'atto di citazione
APPELLANTE
c o n t r o pagina 1 di 7 GIÀ rappresentata e difesa CP_1 Controparte_2
dall'avv. OLIVA ROBERTO e dall'avv. ZANCHI ROBERTO
( ) VIA DEL LAURO, 7 20121 MILANO;
C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA DEL LAURO 7 20121 MILANO presso il difensore avv. OLIVA ROBERTO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione d'appello
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 25/24.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ In via principale: in riforma totale della sentenza n. 19/2023 pubblicata il
20.1.23, Tribunale di Cremona, per i motivi di cui in narrativa, accertare e
dichiarare che il credito di euro 224.379,47=, comprensivo di interessi di
mora, calcolati ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, maturati nell'anno
antecedente e nell'anno in corso al momento del deposito della domanda di
concordato preventivo, oltre agli interessi al tasso legali maturandi sino alla
data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito verrà soddisfatto,
vantato da nei confronti di (già Parte_1 CP_1 Controparte_2
, in concordato preventivo, è assistito dal privilegio ex art. 2751-bis n. 5
[...]
c.c. e che per l'effetto, nell'ambito del piano di concordato preventivo dovrà
essere pagato integralmente;
in via istruttoria: disporsi consulenza tecnica pagina 2 di 7 d'ufficio finalizzata a verificare, se sulla base dei contratti e dei SAL prodotti
in atti, per le opere indicate in detti documenti eseguite da risulti Pt_1
prevalente il fattore lavoro rispetto al fattore capitale da intendersi
quest'ultimo come fornitura della materia prima e dei macchinari utilizzati
per l'esecuzione dei lavori;
in ogni caso: condannare l'appellata alla
restituzione in favore di delle spese del primo grado di Parte_1
giudizio già corrisposte per complessivi euro 13.156,00, oltre imposta di
registro per euro 200,00, oltre interessi dalla data del pagamento al saldo;
condannare l'appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del
giudizio, oltre accessori come per legge”
Dell'appellata
“Rigettare le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, e
per l'effetto confermare la gravata sentenza del Tribunale di Cremona n. 19
del 20 gennaio 2023, resa a definizione del procedimento R.G. 1173/2021;2.
Parte porre a carico di le spese di difesa di nel presente procedimento, CP_1
oltre CPA e IVA come per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 25/24 il tribunale di Cremona accertava che, con riferimento alle cooperative di produzione e lavoro, i crediti da appalto non erano, per presunzione assoluta, assistiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c. e per l'effetto respingeva la domanda proposta da nei Parte_1
pagina 3 di 7 confronti di e condannava la prima a rifondere le spese di lite in CP_1
favore della seconda.
La sentenza è stata gravata dalla soccombente che ha insistito per l'accoglimento della domanda;
l'appellata ha chiesto il rigetto del gravame.
All'udienza del 19 marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante insiste per l'applicazione dell'art. 2751 bis n. 5 c.c. ai crediti delle cooperative di produzione e lavoro originate da contratti di appalto assumendo che “la prestazione di servizi” sia riferibile a tutte le prestazioni di fare che trovano il loro corrispettivo in un pagamento di denaro, così come previsto anche dalla normativa fiscale (art. 3 comma 1 dpr 633/1972) e che,
nella specie, era stato dimostrata la prevalenza dell'attività lavorativa svolta dai soci.
L'appello non è fondato.
Per costante orientamento della Suprema Corte, la natura cooperativa e mutualistica dell'impresa non è di per sé idonea a giustificare l'applicazione del suddetto privilegio, essendo comunque necessari specifici requisiti – quali,
da un lato, l'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci,
dall'altro la prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci – che non solo impongono di enucleare nell'ambito del pagina 4 di 7 fenomeno cooperativistico una più ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati (Cass. 38363/2021,
22390/2021, 21655/2018, 22147/2016, 12136/2014).
Quanto all'inapplicabilità del privilegio che assiste i crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti anche ai crediti per compensi di appalti d'opera, la questione è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale, attesa la mancanza, in tale ultima ipotesi, della sicura prevalenza dell'attività lavorativa rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa, in quanto la considerazione contrattuale della prestazione lavorativa nella sua globalità non consente di valutare l'incidenza delle singole componenti, sicché risulta ragionevole la previsione di un trattamento differenziato (Cass. 4383/2015; conf. Cass. 20116/2016, 4184/2018,
22210/2018, 3863/2021).
I presupposti del privilegio in questione non sono mutati nemmeno in forza del comma 3-bis, aggiunto all'art. 82 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (“Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia”) dalla legge di conversione 9 agosto
2013, n. 98 – per cui "Al fine di garantire i crediti spettanti alle cooperative di
lavoro, in relazione alla loro finalità mutualistica, il privilegio di cui
all'articolo 2751-bis, numero 5), del codice civile, spettante per corrispettivi
pagina 5 di 7 dei servizi prestati e dei manufatti prodotti, è riconosciuto qualora le
medesime cooperative abbiano superato positivamente o abbiano comunque
richiesto la revisione di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220" – che ha introdotto un requisito formale e soggettivo (il superamento positivo della revisione, cui è equiparata la sua semplice richiesta) lasciando inalterati il requisito oggettivo e la base prestazionale di riferimento del privilegio (i corrispettivi dei servizi prestati e dei manufatti prodotti) rispetto ai quali continua a valere il formante giurisprudenziale sopra richiamato (Cass.
4184/2018).
Al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese del grado che si liquidano in complessivi euro 9.991 ( di cui euro 2.977 per la fase di studio, euro 1.911
per la fase introduttiva e euro 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario 15% e accessori di legge.
Accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello;
condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese del grado liquidate come in parte motiva;
pagina 6 di 7 accerta che ricorrono i presupposti per porre a carico di parte appellante l'onere del pagamento di una somma pari al contributo versato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 24 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST.
Daniela Fedele
IL PRESIDENTE
Manuela Cantù
pagina 7 di 7