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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6411 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 421/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. SILVESTRI ALESSANDRO ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 7.1.2025, ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
CP_ Tribunale di Roma, l' chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito n. 397 2024 00209955 63
000, notificato in data 27.11.2024, relativo al pagamento della somma di € 4.777,97, per contributi accertati e dovuti a titolo di iscrizione alla Gestione Commercianti dal 10/2022 al 9/2023.
A tal fine ha dedotto che l'iscrizione è stata effettuata per errore dell'Istituto dovuto al fatto che il ricorrente risulta socio della società Dream 22 s.r.l., società per la quale non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, circostanza che ha offerto di provare indicando come testimone Testimone_1
amministratrice della società.
2.- Istituitosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito l' , evidenziando: CP_1 che l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti è avvenuta sulla scorta della stessa dichiarazione resa dal ricorrente medesimo in sede di compilazione del quadro AC all'atto pagina 1 di 5 dell'iscrizione telematica alla Camera di Commercio, “di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale CP_1 con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 22.10.2022”; che dal 1° gennaio 2004 le domande di iscrizione alle Camere di Commercio hanno effetto, ai sensi
CP_ della legge n. 326/2003, anche nei confronti dell' che ne riceve comunicazione direttamente per via telematica;
che i competenti Uffici amministrativi in precedenza hanno anche notificato, in data 4.1.2023,
l'iscrizione alla Gestione, a fronte della quale nulla è stato dedotto dal ricorrente;
che per il periodo 25/10/2022-11/09/2023 il ricorrente non risulta iscritto ad alcuna diversa Gestione pensionistica, mentre dal 12.9.2023 risulta essere dipendente, circostanza a motivo della quale gli stessi uffici hanno provveduto alla cessazione della posizione gestione commercianti al 11/09/2023.
Ha quindi chiesto la condanna del ricorrente al pagamento dell'importo dovuto, oltre alle sanzioni dovute per legge.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- In punto di diritto, va ricordato che l'art. 29 co. 1 della legge 03.06.1975, n. 160, così come modificato dall'art. 1 co. 204 legge 23.12.96 n. 662, dispone che l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dell' sussiste per i soggetti che siano in possesso CP_1
dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Non solo. Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il legislatore ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera
c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal
pagina 2 di 5 socio della e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso CP_2
che, a norma dell'art. 2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente”
(Cass. 3835/16).
La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito: che “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria
l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del dl. n.
78 del 2010, conv. RG n 2844/2015 in legge n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo,
è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa" (Cass. 1759/2021); che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. 5360/2012); che tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, poiché si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260
c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione,
l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza, laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. ord. 10426/18);
pagina 3 di 5 che il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore), e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. ord.
10426/2018). che, sebbene ricada sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, possono assumere rilevanza, “ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova dell'apporto all'attività di impresa, la collaborazione e la abituale ingerenza dell'amministratore nell'ambito produttivo dell'azienda, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/ o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che, diversamente, possono sussistere ad esempio, quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti, Cass.11.7.2012, n. 11685)”
(Cass., 9.8.2019, n. 21295).
Infine va ricordato che ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge n. 269/2003, secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti”.
4.- Nel caso di specie risulta documentato: che il ricorrente, quale socio al 20% della Dream 22 s.r.l., società costituita in data 13.6.2022 e partecipata da altri quattro soci e amministrata da per svolgere attività di gestione di Testimone_1
saloni di barbiere e di parrucchiere, risulta iscritto dal 25.10.22 alla camera di commercio come titolare di attività commerciale, avendo dichiarato all'atto dell'iscrizione telematica alla Camera di
Commercio, specificamente “di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti CP_1
attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 25.10.2022”; CP_ che l' ha comunicato al ricorrente con lettera ricevuta in data 4.1.23 l'avvenuta iscrizione alla gestione commercianti;
pagina 4 di 5 che la posizione del ricorrente è stata cancellata dalla gestione commercianti dal 11.9.2023, in quanto dal 12.9.23 il medesimo risulta iscritto alla gestione lavoratori dipendenti;
che detta società aveva alle proprie dipendenze circa 5 dipendenti.
Il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato che l'iscrizione del suo nominativo come titolare di attività commerciale presso la camera di commercio è avvenuta su iniziativa della amministratrice della società, la quale, citata come testimone, non si è presentata in udienza.
5.- Tali circostanze probatorie, indizianti dell'effettiva partecipazione da parte del ricorrente al lavoro aziendale, tuttavia, non sono univoche, in quanto dall'estratto contributivo si evince che all'epoca della iscrizione del ricorrente alla camera di commercio come esercente attività commerciale egli era percettore della Naspi, prestazione che ha continuato a percepire sino al 15.7.23.
Lo svolgimento di lavoro autonomo, quale è quello prestato personalmente all'interno di una società CP_ che svolge attività commerciale, deve essere comunicato all' ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 22 del
2015, pena la perdita della Naspi.
Quindi la comunicazione alla camera di commercio riferita al ricorrente non è in linea con l'omessa CP_ comunicazione all' dell'inizio di tale attività lavorativa autonoma, dovuta ai sensi dell'art. 10 cit.
(comunicazione che, ove sussistente, sarebbe stata dedotta dall'istituto).
6.- Tali circostanze non consentono di ritenere univocamente provata la partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale.
7.- Ne consegue che l'avviso di addebito va annullato e le spese compensate, stante il carattere
CP_ indiziante della documentazione prodotta dall'
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata: annulla l'avviso di addebito;
compensa le spese di lite.
Roma, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 421/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. SILVESTRI ALESSANDRO ricorrente contro
CP_1
Avv. ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA resistente
CONCLUSIONI: come da atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 7.1.2025, ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
CP_ Tribunale di Roma, l' chiedendo l'annullamento dell'avviso di addebito n. 397 2024 00209955 63
000, notificato in data 27.11.2024, relativo al pagamento della somma di € 4.777,97, per contributi accertati e dovuti a titolo di iscrizione alla Gestione Commercianti dal 10/2022 al 9/2023.
A tal fine ha dedotto che l'iscrizione è stata effettuata per errore dell'Istituto dovuto al fatto che il ricorrente risulta socio della società Dream 22 s.r.l., società per la quale non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, circostanza che ha offerto di provare indicando come testimone Testimone_1
amministratrice della società.
2.- Istituitosi ritualmente il contraddittorio, si è costituito l' , evidenziando: CP_1 che l'iscrizione del ricorrente alla Gestione Commercianti è avvenuta sulla scorta della stessa dichiarazione resa dal ricorrente medesimo in sede di compilazione del quadro AC all'atto pagina 1 di 5 dell'iscrizione telematica alla Camera di Commercio, “di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale CP_1 con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 22.10.2022”; che dal 1° gennaio 2004 le domande di iscrizione alle Camere di Commercio hanno effetto, ai sensi
CP_ della legge n. 326/2003, anche nei confronti dell' che ne riceve comunicazione direttamente per via telematica;
che i competenti Uffici amministrativi in precedenza hanno anche notificato, in data 4.1.2023,
l'iscrizione alla Gestione, a fronte della quale nulla è stato dedotto dal ricorrente;
che per il periodo 25/10/2022-11/09/2023 il ricorrente non risulta iscritto ad alcuna diversa Gestione pensionistica, mentre dal 12.9.2023 risulta essere dipendente, circostanza a motivo della quale gli stessi uffici hanno provveduto alla cessazione della posizione gestione commercianti al 11/09/2023.
Ha quindi chiesto la condanna del ricorrente al pagamento dell'importo dovuto, oltre alle sanzioni dovute per legge.
Il Tribunale osserva quanto segue.
3.- In punto di diritto, va ricordato che l'art. 29 co. 1 della legge 03.06.1975, n. 160, così come modificato dall'art. 1 co. 204 legge 23.12.96 n. 662, dispone che l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dell' sussiste per i soggetti che siano in possesso CP_1
dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”. Non solo. Con l'art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 il legislatore ha esteso l'obbligo dell'iscrizione anche ai soci delle società a responsabilità limitata, per i quali è stata esclusa la necessità del requisito di cui alla lettera b), ossia la diretta assunzione degli oneri ed i rischi relativi alla gestione dell'attività.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “perché, quindi, sorga l'obbligo della iscrizione per i singoli soci non è sufficiente il requisito di cui alla lettera b), ossia la responsabilità illimitata per gli oneri ed i rischi della gestione, ma è comunque richiesta anche l'ulteriore condizione di cui alla lettera
c) ed è quindi necessaria la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La disposizione in commento, inoltre, non differenzia in alcun modo l'accomandatario dal
pagina 2 di 5 socio della e detta equiparazione risulta senz'altro coerente con la disciplina codicistica, atteso CP_2
che, a norma dell'art. 2318 c.c., "i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo". Ne discende che, così come nelle società in nome collettivo non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione il regime della responsabilità illimitata del socio, parimenti nella società in accomandita semplice l'accomandatario sarà tenuto all'iscrizione solo qualora partecipi direttamente al lavoro aziendale e detta partecipazione sia abituale e prevalente”
(Cass. 3835/16).
La Corte di Cassazione ha, altresì, chiarito: che “In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria
l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del dl. n.
78 del 2010, conv. RG n 2844/2015 in legge n. 122 del 2010, non opera la "fictio iuris" dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo,
è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa" (Cass. 1759/2021); che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. 5360/2012); che tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, poiché si tratta di attività che rimangono su piani giuridici differenti, dal momento che l'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex 2260
c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad una attività di gestione,
l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza, laddove l'attività lavorativa è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (Cass. ord. 10426/18);
pagina 3 di 5 che il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualita' e prevalenza deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della srl
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore), e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (Cass. ord.
10426/2018). che, sebbene ricada sull'ente previdenziale l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, possono assumere rilevanza, “ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova dell'apporto all'attività di impresa, la collaborazione e la abituale ingerenza dell'amministratore nell'ambito produttivo dell'azienda, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/ o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell'amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che, diversamente, possono sussistere ad esempio, quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti, Cass.11.7.2012, n. 11685)”
(Cass., 9.8.2019, n. 21295).
Infine va ricordato che ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge n. 269/2003, secondo cui “A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti”.
4.- Nel caso di specie risulta documentato: che il ricorrente, quale socio al 20% della Dream 22 s.r.l., società costituita in data 13.6.2022 e partecipata da altri quattro soci e amministrata da per svolgere attività di gestione di Testimone_1
saloni di barbiere e di parrucchiere, risulta iscritto dal 25.10.22 alla camera di commercio come titolare di attività commerciale, avendo dichiarato all'atto dell'iscrizione telematica alla Camera di
Commercio, specificamente “di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale degli esercenti CP_1
attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 25.10.2022”; CP_ che l' ha comunicato al ricorrente con lettera ricevuta in data 4.1.23 l'avvenuta iscrizione alla gestione commercianti;
pagina 4 di 5 che la posizione del ricorrente è stata cancellata dalla gestione commercianti dal 11.9.2023, in quanto dal 12.9.23 il medesimo risulta iscritto alla gestione lavoratori dipendenti;
che detta società aveva alle proprie dipendenze circa 5 dipendenti.
Il ricorrente, in sede di interrogatorio libero, ha dichiarato che l'iscrizione del suo nominativo come titolare di attività commerciale presso la camera di commercio è avvenuta su iniziativa della amministratrice della società, la quale, citata come testimone, non si è presentata in udienza.
5.- Tali circostanze probatorie, indizianti dell'effettiva partecipazione da parte del ricorrente al lavoro aziendale, tuttavia, non sono univoche, in quanto dall'estratto contributivo si evince che all'epoca della iscrizione del ricorrente alla camera di commercio come esercente attività commerciale egli era percettore della Naspi, prestazione che ha continuato a percepire sino al 15.7.23.
Lo svolgimento di lavoro autonomo, quale è quello prestato personalmente all'interno di una società CP_ che svolge attività commerciale, deve essere comunicato all' ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 22 del
2015, pena la perdita della Naspi.
Quindi la comunicazione alla camera di commercio riferita al ricorrente non è in linea con l'omessa CP_ comunicazione all' dell'inizio di tale attività lavorativa autonoma, dovuta ai sensi dell'art. 10 cit.
(comunicazione che, ove sussistente, sarebbe stata dedotta dall'istituto).
6.- Tali circostanze non consentono di ritenere univocamente provata la partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale.
7.- Ne consegue che l'avviso di addebito va annullato e le spese compensate, stante il carattere
CP_ indiziante della documentazione prodotta dall'
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata: annulla l'avviso di addebito;
compensa le spese di lite.
Roma, 4 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 5 di 5