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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 294 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. CALCAGNILE DAVIDE ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO
MATTEOTTI, 31 10121 TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GIANOTTI Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPINA ISABELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA CORTE
D'APPELLO, 16 10122 TORINO;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ), contumace;
CP_2 P.IVA_3
- parte appellata
Oggetto: COSAP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente appello e riformare, anche in punto spese legali, la sentenza n.
3501/2022 del 10.08.2022 pubblicata il 01.09.2022 (Repert. n. 8856/2022 del 01.09.2022), comunicata alle parti il 1.09.2022, non notificata, resa dal Tribunale Civile di Torino, Sezione
Prima, Giudice dott. Guglielmo Rende, nel procedimento RG n. 12101/2020, così accogliendo le domande formulate dal in prime cure e in questa sede;
Parte_1
così precisamente: nel merito, previa, occorrendo, disapplicazione della concessione di occupazione n. 91 prot. edilizio n.
2012-1-8870 del 23.03.2015; previa eventuale disapplicazione, in parte qua (ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del
1865), del Regolamento comunale COSAP n. 257 nella parte in cui non ha previsto
l'esenzione dal COSAP per le griglie soprastanti l'intercapedine prospiciente il Parte_1 ricorrente, realizzate contestualmente all'edificio in area privata (come nella specie); accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa impositiva vantata, a titolo di COSAP, dal nei confronti del Condominio ricorrente con gli avvisi di pagamento Controparte_1
emessi tramite la Concessionaria della riscossione - n. 1120120064197 del CP_2
9.11.2012 a titolo di COSAP per gli anni 2011 e 2012; - n. 1120140039759 dell'8.09.2014 a titolo di COSAP per l'anno 2014; - n. 1120150025732 del 1.09.2015 a titolo di COSAP per
l'anno 2015; - n. 1120160028948 del 29.08.2016 a titolo di COSAP per l'anno 2016; - n.
1120170025392 del 9.06.2017 a titolo di COSAP per l'anno 2017; - n. 1120180169603 dell'8.06.2018 a titolo di COSAP per l'anno 2018; - n. 1120190062158 del 28.05.2019 a titolo di COSAP per l'anno 2019, per un totale di euro 41.585,48, con contestuale annullamento degli stessi in quanto illegittimi ed accertamento e declaratoria che nulla il
Condominio deve al al riguardo;
condannare il ai sensi Controparte_1 Controparte_1 dell'art. 2033 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione della somma di euro 35.663,72 versata dal Condominio ricorrente a titolo di COSAP ed indebitamente percepita dalla , maggiorata degli interessi al saggio legale ex Controparte_3
2 art. 1284 c.c. dalla data del deposito del presente ricorso all'effettivo saldo;
in ogni caso, con condanna delle Amministrazioni intimate all'integrale refusione, in favore del
delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, ai sensi Parte_1
del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., nonché del procedimento r.g. n. R.G. 12101-1/2020 (come da ordinanza del Tribunale di Torino del 18.09.2021). Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
- previe le declaratorie di rito;
In via principale
Respingere l'appello proposto dal sito in , C.so Parte_1 CP_1
Francesco Ferrucci n. 75 angolo Via Nino Bixio n. 6, in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza n. 3501/2022 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Torino -
Sez. I Civile - Giudice dott. Guglielmo Rende, pronunciata in data 10.08.2022 nel procedimento n. R.G. 12101/2020, pubblicata il 01.09.2022 che ha così disposto:
1) Rigetta tutte le domande avanzate dal sito in Corso Parte_1
Francesco Ferrucci n. 75 angolo via Nino Bixio n. 6.
2) Accerta la fondatezza della pretesa impositiva di cui agli avvisi di pagamento e ingiunzione oggetto di causa.
3) Condanna la parte attrice sito in Corso Francesco Ferrucci Parte_1
n. 75 angolo via Nino Bixio n. 6 alla rifusione, in favore della parte convenuta CP_1
, delle spese di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale oltre
[...] rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con vittoria di spese ed onorari, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 - Il sito in , c.so Ferrucci n. 75 angolo via Bixio n. Parte_1 Parte_1 CP_1
6, consiste in un immobile costruito nei primi anni Duemila nell'ambito del Programma integrato “Spina 2” (altrove denominato “Area Spina 2”), approvato dal Comune ai sensi dell'art. 16 l. 179/1992 e attuato con convenzione in data 12.02.1999.
La convenzione del 12.02.1999 è stata conclusa dalle società costruttrici Parte_2
e con il
[...] Controparte_4 Controparte_5
nell'ambito del programma integrato di intervento per la riqualificazione Controparte_1
3 urbanistica di aree del . Secondo l'art. 16 l. 179/92, il programma integrato Controparte_1 di intervento – P.I.I. è un piano urbanistico attuativo, anche proposto da privati, che può prevedere la cessione di aree da destinare ad opere di urbanizzazione o la costituzione di servitù pubbliche.
1.2 - Con comunicazione di avvio del procedimento datata 30.9.2010, il Controparte_1
rilevava la presenza di n. 11 intercapedini con griglia di areazione (bocche di lupo), aperte nei marciapiedi che corrono intorno al su c.so Ferrucci e via Bixio e in relazione Parte_1 ad esse l'Amministrazione comunale invitava il Condominio a regolarizzare la propria posizione, facendo istanza di concessione e pagando il COSAP dovuto.
La situazione è rappresentata nelle foto qui riprodotte:
A seguito della predetta comunicazione, il ottemperava alle richieste Parte_1 dell'Amministrazione. Veniva così rilasciata la concessione di occupazione n. 2012-1-8870 del 23.03.2015 (per una superficie complessiva di 46,52 mq pari alla somma delle superfici delle undici intercapedini) e – nel tempo – il Condominio pagava con regolarità annuale il
COSAP.
1.3 - Nel 2018, a seguito di interlocuzioni con gli uffici comunali per chiarire l'identità del soggetto su cui ricadesse la manutenzione di marciapiedi antistanti il (doc. 7 Parte_1
), e cioè se tale responsabilità spettasse all'Ente locale o al Condominio, a Parte_1 fronte dell'ammissione, da parte del personale dell'Amministrazione, della natura privata dei marciapiedi già indicati, i condomini si convincevano di non essere tenuti al pagamento del
COSAP e sospendevano il pagamento dell'annualità 2019; quindi, con ricorso ex art. 702- bis c.p.c. al Tribunale di Torino in data 9.7.2020, agivano contro l'Ente locale e il suo concessionario per il recupero del canone per le annualità 2011-2018, pagato a fronte di
4 avvisi di pagamento emessi da concessionaria della riscossione, ritenendoli CP_2 non dovuti, e chiedevano l'accertamento negativo del credito rispetto all'annualità 2019;
l'importo già pagato ammontava a complessivi € 35.663,72, mentre l'importo non pagato era di € 5.921,76 (quota-parte del COSAP relativo alle caditoie su via Bixio), per un totale di
€ 41.585,48.
La posizione del può essere così riassunta: il sedime su cui è stato costruito Parte_1
l'edificio condominiale è privato e le bocche di lupo sono previste fin dal progetto originario del 1999, autorizzato dal Comune, e non poteva essere altrimenti, visto che tali intercapedini sono richieste da altre normative di settore (p. es. antincendio); a riprova del fatto che si trattava di opere originarie, non esisteva alcun ulteriore provvedimento che le avesse autorizzate. La servitù di pubblico passaggio è stata costituita dopo la costruzione dell'immobile ed è sorta, quindi, su un edificio che già comprendeva le bocche di lupo, le quali, pertanto, non potevano essere qualificate come occupazioni, mentre lo sarebbero state se fossero successive alla costituzione della servitù.
Che quando furono scavate le bocche di lupo il terreno fosse privato e libero da pesi lo dimostrava l'art. 9 della convenzione (rubricato “Aree da assoggettare ad uso pubblico”), che prevede: “Con il presente atto le parti convengono l'assoggettamento all'uso pubblico delle aree specificamente individuate nella tavola 3.2 del Programma Integrato. L'effettivo assoggettamento dovrà essere formalizzato per ogni Unità d'Intervento con successivo atto, anteriormente al rilascio della prima concessione edilizia”; e tra queste aree rientrano i marciapiedi in esame. Il Comune, inoltre, non aveva mai formalizzato la servitù in questione, come invece stabiliva la convenzione ed infatti, alla Conservatoria RR.II. non risulta alcuna trascrizione.
La conseguenza di quanto sopra era l'illegittimità della concessione del 2015 (che il dice di essere stato costretto a chiedere) – illegittimità che è conoscibile Parte_1 incidentalmente dal g.o. – e il diritto di ripetizione di quanto pagato ai sensi dell'art. 2033
c.c.
A conforto delle proprie conclusioni, il richiamava la sent. Trib. Torino n. Parte_1
1842/2019 e la Risoluzione ministeriale del MEF– Dip. Entrate – Dir. centrale Fiscalità locale, n. 258/E del 29.11.1996, riportata dalla stessa sentenza.
1.4 – Si è costituito il , osservando preliminarmente che, trattandosi di Controparte_1 pagamenti fatti in conformità ad una concessione, la domanda non poteva fondarsi sull'art. 5 2033 c.c., ma doveva essere ricondotta all'opposizione ex art .3 R.D. 639/1910, da trattarsi col rito ordinario.
Nel merito, evidenziava, da un lato, che la concessione non era mai stata impugnata, ed era sulla base di essa che si era chiesto al Condominio il pagamento del COSAP (a); e dall'altro, che la servitù di pubblico passaggio andava equiparata, per quel che qui interessa, alla proprietà pubblica, divenendo quindi irrilevante l'appartenenza al Condominio della proprietà dell'area di sedime, dato che, una volta che vi fosse un vincolo pubblico, il protrarsi del godimento privato integrava il presupposto del COSAP. Tale ultima affermazione veniva fatta dalla difesa del in consapevole contrasto con la Risoluzione ministeriale n. CP_1
258/E del 29.11.1996, ex adverso citata, di cui si denunciava l'inapplicabilità in quanto precedente al d.lgs. 446/97.
Inoltre, non era necessario che il godimento privato dell'immobile limitasse quello pubblico per la debenza del COSAP, essendo sufficiente che il privato goda in maniera particolare, cioè differente rispetto alla generalità dei consociati, dell'immobile pubblico (o assoggettato a servitù di pubblico passaggio).
Infine, il negava che il sedime su cui erano state aperte le bocche di lupo fosse, CP_1 già al tempo, di proprietà privata: l'art. 9 della convenzione doveva infatti essere letto come immediatamente costitutivo della servitù di cui si discute, inserendosi tale effetto nel complesso degli oneri posti a carico del privato quale condizione per l'assenso del CP_1
al progetto di costruzione del condominio.
Restava contumace CP_2
1.5 – Avviato il procedimento col rito abbreviato, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito con passaggio al rito ordinario di cognizione.
A fronte di un avviso di sollecito/accertamento recapitato da per il COSAP Parte_3 del 2019, il chiedeva in via cautelare e d'urgenza la sospensione dell'avviso, Parte_1 ma, nelle more, il sospendeva in via amministrativa l'avviso ed il Giudice Controparte_1
dichiarava cessata la materia del contendere.
Con la terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., il produceva due nuovi Controparte_1
documenti, e precisamente la convenzione notarile di cessione gratuita di aree da parte delle imprese costruttrici dell'area “Spina 2” del 27.11.2000 ed assoggettamento ad uso pubblico delle aree di cui all'art. 9 della convenzione del 1999 (doc. 14) e la determina dirigenziale che ha preceduto tale atto (doc. 15); controparte ha eccepito la tardività di tale produzione e ne ha contestato il valore.
6 1.6 – Con sent. n. 3501/2022 pubblicata il 1.9.2022, il Tribunale di Torino ha respinto le domande del ed ha accertato la fondatezza della pretesa Parte_1
impositiva del per le annualità considerate, condannando parte attrice alle spese. CP_1
Il primo Giudice ha anzitutto dichiarato la giurisdizione del g.o. per via della natura non tributaria del COSAP e la tardività delle produzioni documentali del con Controparte_1
la memoria ex art. 183, 6° co., n. 3, c.p.c. (il punto non è oggetto di impugnazione); nel merito, la decisione viene fondata sui seguenti argomenti:
- l'esistenza di una concessione, richiesta dal , rivelava la consapevolezza Parte_1
dello stesso che le bocche di lupo insistono su suolo gravato da servitù di Parte_1
pubblico passaggio;
- la “sussistenza della servitù pubblica di passaggio risulta, oltre che dal chiaro stato dei luoghi, atteso che il marciapiede in parola non è recintato, ma evidentemente e palesemente destinato (sin dalla sua edificazione e senza soluzione di continuità) al passaggio pubblico, dalla circostanza (correttamente richiamata dalla Difesa Comunale) che il è stato realizzato nell'ambito degli interventi di cui alla Convenzione Parte_1
attuativa del Programma integrato ex articolo 16 legge 179/92 in applicazione della deliberazione CIPE 16 marzo 1994 (Area Spina 2), in virtù del quale, in vista dell'edificazione ex novo, e su terreni in origine interamente privati, e quale suo presupposto indefettibile, sono stati previsti una serie di condizioni e di obblighi del
Proponente mirati a garantire il rispetto delle regole discendenti dal PRG e degli standard urbanistici di cui all'articolo 21 Legge Regionale Urbanistica (L.R. n. 53/1977) (v. i docc.
n. 2, 3 e 4 del fascicolo di parte convenuta)”;
- era perciò corretta la tesi del per cui l'art. 9 della convenzione originaria è prova CP_1
della costituzione di una servitù prima della costruzione delle griglie, servitù che, secondo il primo Giudice, sarebbe stata costituita per contratto “e finanche [in ragione della] destinazione del padre di famiglia”;
- non era necessaria la trascrizione per l'efficacia erga omnes della servitù di pubblico passaggio, dovendosi dare rilevanza alla situazione di fatto;
- era pacifico che il , fin dalla sua costruzione, “ha destinato senza soluzione Parte_1 di continuità il marciapiede di cui trattasi all'uso pubblico (al fine del passaggio pedonale pubblico), ciò che conferma viepiù la sussistenza effettiva della servitù di pubblico passaggio nel periodo temporale considerato (dal 2011 al 2019)”.
7 2. – L'appello del e il motivo di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il con un Parte_1
unico articolato motivo di gravame.
2.1 – Rammenta, anzitutto, il Condominio che gli edifici condominiali vennero costruiti su terreno privato in forza di una convenzione con il di del 12.02.1999 e che le CP_1 CP_1
pratiche edilizie autorizzative della costruzione, relative al progetto del 1999, già contemplavano le bocche di lupo di cui si discute, da aprirsi entro il perimetro del terreno privato. L'art. 9 della convenzione prevede, bensì, la costituzione di una servitù, ma l'effettivo assoggettamento ad essa delle aree condominiali avrebbe dovuto essere formalizzato per ogni unità di intervento (ossia per ogni fabbricato) con successivo atto, anteriormente al rilascio dell'(allora) concessione edilizia;
tuttavia, ad oggi, non risultano trascritte servitù del genere.
L'appellante denuncia la violazione o falsa applicazione della normativa COSAP e, in particolare, dell'art. 63, co. 1, d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 1 Regolamento comunale COSAP Contr n. 257 e Risoluzione n. 258/E del 29.11.1996 del nonché un erroneo apprezzamento dei fatti.
Il precisa di non avere mai negato l'esistenza della servitù pubblica di Parte_1
passaggio, ma di avere contestato che essa avesse origine contrattuale, e precisamente nella convenzione del 12.02.1999: il diritto di servitù sarebbe sorto per effetto di una dicatio ad patriam, con il decorso del tempo durante il quale il ha volontariamente e Parte_1
unilateralmente consentito alla collettività di circolare sul marciapiede su cui si aprono le bocche di lupo protette da griglie, facendo così nascere la servitù.
Il Giudice di prime cure ha, bensì, riconosciuto la rilevanza del criterio temporale ai fini della statuizione circa la debenza o meno del COSAP (se sia prima stata costituita la servitù o siano prima state realizzate le bocche di lupo), ma non ne ha fatto corretta applicazione: la concessione rilasciata dal nel 2015, su domanda del , non ha Controparte_1 Parte_1 valore confessorio della posizione di debitore a titolo di COSAP, dato che un'istanza di concessione non può avere tale valore con riferimento a valutazioni giuridiche;
inoltre, la servitù non poteva ritenersi costituita con la convenzione del 1999 (conclusa con i costruttori, di cui i condomini sono i danti causa;
la convenzione non è mai stata trascritta, ed inoltre essa prevedeva, all'art. 9, che la servitù venisse formalizzata con un atto successivo), né per destinazione del padre di famiglia.
8 La trascrizione è irrilevante nei casi di costituzione della servitù per dicatio ad patriam, come
è avvenuto nel caso di specie, e non invece nei casi di costituzione per contratto o per atto di autonomia privata.
E nella specie, la dicatio ad patriam da cui ha tratto origine la servitù di pubblico passaggio
è successiva alla realizzazione delle bocche di lupo con le griglie, sicchè detti manufatti non realizzano un'occupazione di suolo pubblico del demanio comunale od equiparato.
Il Condominio appellante, pertanto, ritiene ripetibile quanto da esso versato al CP_1
a titolo di COSAP dall'anno 2012 sino ad oggi ai sensi dell'art. 2033 c.c.
[...]
2.2 – Si è costituito il , facendo propri gli argomenti del primo Giudice: si Controparte_1
sottolinea anzitutto la valenza confessoria della domanda di concessione e si ribadisce che il COSAP è dovuto per un utilizzo particolare del sedime pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, utilizzo pacifico;
si reitera l'affermazione per cui l'assoggettamento ad uso pubblico ha preceduto la costruzione delle bocche di lupo, essendo una delle condizioni per il “via libera” comunale al progetto di costruzione, rinviandosi ai docc. 14-15 prodotti con la terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., ma dichiarati inammissibili dal Tribunale perché tardivi;
si ripropone, inoltre, la diversa qualificazione della domanda avversaria non come condictio indebiti ex art. 2033 c.c., ma come opposizione ex art. 3 R.D. 639/10.
2.3 – L'appello è fondato, per quanto di ragione.
2.3.1 – Nel dettare i presupposti di applicazione del COSAP, l'art. 63, co. 1, d.lgs. 446/97 dispone:
“…. I Comuni e le Province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.
Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge …”.
La tesi del per cui in tanto un manufatto può dare luogo ad Parte_1 applicazione del COSAP in quanto esso insista su un'area gravata da servitù di pubblico passaggio che preesiste alla realizzazione del manufatto stesso, non è del tutto corretta, dal
9 momento che comunque, anche se il manufatto è stato realizzato prima che sull'area venga costituita una servitù di pubblico passaggio (o l'area sia acquisita alla proprietà dell
[...]
), il canone è dovuto perché prosegue l'occupazione attraverso il manufatto di uno CP_7
spazio successivamente divenuto pubblico.
Così, in proposito, la Cass., 6.08.2009, n. 18.037, in motivazione: “…. il presupposto per la corresponsione del canone cosiddetto ricognitorio o ricognitivo per occupazione di suolo pubblico, avente valenza dominicale e natura non tributaria ma accessiva a rapporto contrattuale o ad atto amministrativo, così come del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche (di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 e successive modifiche), va individuato nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Ne discende che, in caso di cessione di area al demanio comunale sulla quale il privato cedente continui di fatto a fruire di spazi e opere, si verifica il presupposto del canone, in quanto si è realizzata la limitazione dell'uso pubblico, irrilevante essendo la priorità temporale della occupazione dell'area rispetto alla sua acquisizione al demanio pubblico.
Infatti, in tale ipotesi il protrarsi della occupazione, dopo l'acquisizione alla mano pubblica, integra pacificamente il presupposto dell'applicazione del canone, se l'occupazione stessa non è accompagnata da un altro titolo che la sottragga alla relativa pretesa (Cfr. anche Cass.
Sentenza n. 9868 del 28/04/2006)”.
2.3.2 – Occorre semmai partire dal rilievo che i marciapiedi sui quali si aprono le caditoie sono di proprietà privata , che essi, benchè privati, sono pacificamente aperti CP_8
al pubblico transito e che le servitù di pubblico passaggio (come servitù di uso pubblico: art. 825 c.c.) si traducono in una limitazione del diritto dominicale del proprietario dell'area interessata.
Ponendo la questione in termini di rapporti privatistici (il COSAP non ha natura di tributo) tra proprietario e terzo titolare di un diritto reale minore, si dovrà perciò verificare non tanto se le bocche di lupo coperte dalle grate siano state realizzate in epoca anteriore al riconoscimento di diritti del sui sedimi interessati, quanto piuttosto se a favore del CP_1
sia stata costituita una servitù di uso pubblico senza limitazioni, oppure se detta CP_1
servitù di pubblico passaggio si debba considerare sorta in relazione allo stato di fatto esistente nel momento di effettiva insorgenza del diritto.
Ha infatti rilevato la Cass., 9.08.2019, n. 21.236, in un caso del tutto sovrapponibile a quello di cui si discute (conforme, la successiva Cass., 13.05.2021, n. 12.760), che "se le grate o intercapedini esistevano già quando il Condominio ha messo volontariamente …., con
10 carattere di continuità, il proprio bene (area perimetrale del ) a disposizione della Parte_1
collettività, assoggettandola al relativo uso pubblico di passaggio, il aveva CP_1
"ricevuto" il bene, assoggettato all'uso pubblico, così come era, essendo la tolleranza del
del pubblico passaggio ancorata a tali limiti, senza alcuna rinuncia all'originaria Parte_1
facoltà del proprietario di godere di aerazione ed illuminazione per i propri locali sottostanti, nulla togliendo, oltretutto, le grate e le intercapedini all'uso pubblico, essendosi la servitù costituita, per l'appunto, con le grate, già presenti. Il presupposto impositivo della COSAP, in tale ipotesi, non sussisterebbe, stante la limitata estensione e portata della costituita servitù di pubblico passaggio per dicatio ad patriam, non ricorrendo una occupazione, con griglie ed intercapedini, di un suolo privato già soggetto al pubblico passaggio al tempo della loro realizzazione".
Nello stesso senso si è già pronunciata questa Sezione, con le sentt. n. 604/2023 – r.g.
113/2021, rel. , e n. 953/2022 - r.g. 1310/2020, rel. Morbelli. Per_1
Ed è a questo punto che viene in rilievo il titolo costitutivo della servitù di pubblico passaggio, di cui si discute.
2.3.3 – Ora, diversamente da quanto sostiene il , e con esso il primo Controparte_1
Giudice, l'art. 9 della convenzione del 12.02.1999 non stabilisce affatto la costituzione di una servitù di uso pubblico su talune delle aree oggetto dell'intervento edificatorio, ma ne rinvia l'attuazione ad un atto successivo (“Con il presente atto le parti convengono
l'assoggettamento all'uso pubblico delle aree specificamente individuate nella tavola 3.2 del
Programma Integrato. L'effettivo assoggettamento dovrà essere formalizzato per ogni Unità
d'Intervento con successivo atto, anteriormente al rilascio della prima concessione edilizia”).
La successiva convenzione conclusa in data 27.11.2000 tra le imprese costruttrici e il
, prodotta dalla difesa del con la terza memoria ex art. 183, 6° Controparte_1 CP_1
co., c.p.c. al doc. 14 unitamente alla delibera preliminare, al doc. 15, è inutilizzabile dal punto di vista probatorio, secondo la statuizione del Giudicante di primo grado che ne ha rilevato la tardiva produzione;
il punto non è stato oggetto di appello incidentale del CP_1
e su di esso è sceso il giudicato interno.
[...]
Non vi è, perciò, prova che la servitù di pubblico passaggio sia stata costituita per contratto tra l'Ente territoriale e i privati costruttori degli edifici che sorgono nell'area “Spina 2”.
Ed ancora: nessun contratto o convenzione urbanistica costitutivo di servitù di pubblico transito sui marciapiedi condominiali sui quali si aprono le caditoie e concluso dai privati costruttori dell'edificio condominiale, danti causa degli attuali condomini del
[...]
[...
[...] risulta trascritto alla Conservatoria RR.II. od altrimenti reso opponibile ai Parte_4
condomini attraverso attività ritenute equipollenti alla trascrizione che le rendano conoscibili
- ossia con una specifica presa d'atto nei singoli contratti d'acquisto mediante la precisa indicazione della limitazione gravante sull'immobile (qui sulle parti comuni) all'interno dell'atto stesso. La necessità di fare riferimento alla “sussistenza in fatto degli elementi essenziali della servitù di pubblico passaggio” (pag. 11 della sentenza di primo grado) si riferisce all'ipotesi di costituzione della servitù per dicatio ad patriam, che propriamente non corrisponde, almeno di norma, ad un atto suscettibile, come tale, di trascrizione, e non – come è l'ipotesi ora considerata – di costituzione per contratto o per accordo di diritto pubblico tra privati e la P.A. ai sensi dell'art. 16 l. 197/92 (o, più in generale, con accordi sostitutivi ex art. 11 l. 241/90).
E' poi fuor luogo il riferimento che fa il primo Giudice alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia: le servitù di pubblico passaggio, come specie di servitù di uso pubblico, sono diritti collettivi di uso di beni privati riconducibili alla categoria codicistica dei diritti demaniali su beni altrui (art. 825 c.c.) e sono ben distinte dalle servitù pubbliche, che consistono in servitù su fondi privati a vantaggio di beni demaniali o del patrimonio indisponibile;
e la destinazione del padre di famiglia è fatto costitutivo di una servitù prediale (artt. 1031 - 1062 c.c.), anche se servente un fondo in proprietà pubblica, non certamente di una servitù di uso pubblico – quale è quella di cui si discute.
Neppure consta di un provvedimento amministrativo, di natura ablatoria od anche solo conformativa, assunto dal e che abbia costituito la servitù di pubblico Controparte_1 passaggio sui marciapiedi del ”, su cui si aprono le bocche di Parte_1 Parte_1
lupo.
2.3.4 – La sussistenza della servitù pubblica di transito non può neppure essere desunta in alcun modo dalla domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico a suo tempo presentata dal appellante, giacchè tale domanda ammnistrativa non può Parte_1 assumere valore confessorio circa l'esistenza del presupposto del canone, ossia della occupazione di suolo pubblico.
La confessione è invero una dichiarazione di scienza di fatti processualmente sfavorevoli al dichiarante e la qualificazione giuridica di un fatto (id est: l'esistenza di una servitù di uso pubblico sull'area sulla quale è posizionato un manufatto che la occupa, in tutto o in parte, come le caditoie per cui è processo) non può essere oggetto di confessione. Oggetto della confessione sono semmai i fatti, e non la loro valutazione in diritto o la loro qualificazione
12 giuridica;
la qualificazione giuridica del fatto esula dall'ambito della confessione, la quale può riguardare solo circostanze obiettive e non opinioni o giudizi (per tutte, Cass.,
27.02.2019, n. 5725; la Cass., 8.01.2024, n. 656 ha affermato, in particolare, che l'ammissione di un fatto individuato per un certo titolo e non per un altro – c.d. dichiarazione titolata – non è confessione, in quanto il dichiarante non può avere consapevolezza della rilevanza giuridica del titolo del suo credito o del suo debito,).
2.3.5 – E' corretto invece ritenere – come sostiene il – che la Parte_1
servitù di pubblico transito di cui si discute sia stata costituita per dicatio ad patriam.
Le servitù di uso pubblico, come limitazioni della proprietà privata nell'interesse di una collettività indeterminata di utenti, possono infatti avere la loro fonte nel fatto stesso dell'uso pubblico del bene, messo dal proprietario a disposizione della collettività. Quale elemento costitutivo della fattispecie, la giurisprudenza richiede la messa a disposizione del bene, che non consiste in un atto formale, ma piuttosto viene a coincidere con la consapevole tolleranza da parte del proprietario dell'uso pubblico del bene per una durevole esigenza.
Così, ex coeteris, Cass., 12.08.2002, n. 12.167: “La cosiddetto "dicatio ad patriam" quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, che ne perfeziona
l'esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale od ablatorio, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima …”.
E nel caso in esame, il fatto da cui è originata la servitù di pubblico passaggio sui marciapiedi sarebbe individuabile proprio nella costante e protratta tolleranza da parte dei Parte_1
proprietari delle aree del transito su di esse dei passanti e del loro utilizzo come pertinenze delle pubbliche vie adiacenti.
2.3.6 – Ma se così è, è evidente che la costante e consapevole tolleranza del pubblico transito sui marciapiedi condominiali non può che essere successiva alla costruzione di quegli stessi marciapiedi, che fin dall'inizio prevedevano (come da progetto) la presenza di bocche di lupo protette da griglie in funzione di aerazione degli spazi condominiali interrati
13 (garages e cantine); cioè a dire, la servitù di pubblico passaggio si è costituita sulle aree interessate sulle quali le undici grate a protezione delle aperture erano già incidenti.
Ne deriva che le undici caditoie del non hanno determinato Parte_1
un uso più intenso dei sedimi interessati, asserviti ad uso pubblico, da parte dei condomini proprietari rispetto alla collettività, perché al momento della destinazione effettiva dei sedimi stessi all'uso pubblico, per effetto di una volontaria messa a disposizione della collettività di quelle aree in modo stabile (dicatio ad patriam), le griglie a protezione delle caditoie c'erano già: l'uso da parte della collettività è pertanto sorto legittimamente con la limitazione descritta, ossia in relazione ad uno stato fi fatto che comprendeva già la presenza delle caditoie.
Non è, perciò, dovuta la COSAP in relazione ai manufatti per cui ora è processo.
2.4 – Il contesta la ripetibilità come indebito delle somme pagate dal Controparte_1
per gli anni 2011-2018, sostenendo che i pagamenti Parte_1 Parte_1
avrebbero titolo proprio nella concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata, su domanda del Condominio, in data 23.03.2015 e che l'azione proposta andrebbe piuttosto inquadrata nell'opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910.
Il rilievo è infondato.
Anzitutto, non è stato emesso alcun provvedimento ingiunzionale ai sensi dell'art. 1 R.D.
639/1910 e nel presente giudizio si fanno valere una domanda di accertamento negativo
(per gli anni 2011-2019) e una domanda di condanna alla restituzione del canone pagato per gli anni 2011-2018.
Ma soprattutto, la concessione di occupazione di uso pubblico emessa dal CP_1
in favore del deve ritenersi nulla per impossibilità
[...] Parte_1 giuridica dell'oggetto (dispositivo), dato che essa (la concessione è un provvedimento costitutivo o traslativo di diritti facenti capo all'Amministrazione concedente) non attribuisce al privato concessionario alcun diritto di occupazione dell'area gravata da pubblico passaggio in termini differenti ed ulteriori rispetto a quella già esistente al tempo dell'apertura, sul marciapiede condominiale, delle bocche di lupo con le grate di protezione.
La nullità in parola deriva ex art. 21 septies l. 241/90 dalla “mancanza degli elementi essenziali”, in tale fattispecie dovendosi ricomprendere la mancanza di possibilità giuridica del contenuto dispositivo del provvedimento: il , cioè, allorchè rilasciò il Controparte_1
titolo amministrativo, non poteva trasferire o costituire alcun diritto di occupazione delle aree
14 interessate dalle caditoie, perché la servitù di pubblico passaggio sul marciapiede era sorta, per dicatio ad patriam, proprio con le griglie e le intercapedini.
E se è nullo il titolo sulla base del quale i canoni sono stati pagati, il pagamento dei canoni realizza una solutio indebiti che dà luogo alla ripetibilità del pagato a norma dell'art. 2033
c.c., con interessi dalla domanda.
Ad identica conclusione, peraltro, si giungerebbe ritenendo semplicemente illegittima, per violazione dei presupposti di legge (si è completamente al di fuori della previsione dell'art. 63 d.lgs. 446/97), la concessione in parola, atteso che per effetto della sua disapplicazione incidentale ex art. 5 L. 2248/1865, all. E, essa diviene improduttiva di effetti in questo processo e viene, quindi, privata del valore di titolo giustificativo dei pagamenti del canoni nel frattempo eseguiti dal appellato, che divengono per ciò stesso una datio Parte_1
sine causa.
§ 3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere accolto: va perciò dichiarata l'insussistenza dei presupposti per il pagamento del COSAP negli anni 2011-2019 e condannati il CP_1
e , in solido tra loro, alla restituzione di € 35.663,72, pari al COSAP pagato
[...] CP_2
Pt_ dal tra il 2011 2018, oltre interessi dal momento della Parte_1
domanda (art. 2033 c.c.) fino al saldo effettivo.
Le spese per entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate sui medi tariffari, esclusa, per questo grado, la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi;
anche le spese del cautelare di primo grado in corso di causa debbono essere poste a carico del CP_1
soccombente, ma vanno determinate in riferimento al valore del credito contestato (quota
COSAP per l'anno 2019 relativa alle intercapedini su via Bixio, ad € 5.921,76) anziché sul valore dell'intera controversia, esclusa la fase di discussione poiché il ha sospeso CP_1
in via amministrativa il sollecito di pagamento (il cautelare si è chiuso con una cessata materia del contendere).
A motivo di precedenti conformi della giurisprudenza di legittimità e di questa Sezione (v. sopra, § 2.3.2), non si ravvisano incertezze giurisprudenziali sui temi trattati tali da poter giustificare una compensazione, anche solo parziale, dei costi di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal contro il avverso la Parte_1 Controparte_1
15 sent. n. 3501/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 01.09.2022, con atto di citazione notificato in data 23.02.2023:
a) in accoglimento dell'appello, dichiara non dovuto dal il Parte_1
COSAP per gli anni 2011-2019 e condanna il alla restituzione del COSAP Controparte_1 pagato dal per gli anni 2011-2018, per complessivi € 35.663,72, oltre interessi Parte_1
al tasso legale dalla domanda al saldo;
b) liquida le spese del primo grado di giudizio sostenute dal Parte_1 in € 7.616, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
c) liquida le spese del giudizio cautelare incidentale sostenute dal Parte_1 in € 2.868, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e c.u. come in atti;
[...]
c) liquida le spese del secondo grado di giudizio sostenute dal Parte_1 in € 6.946, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
[...]
d) condanna il alla rifusione delle spese processuali del primo e del Controparte_1
secondo grado di giudizio e del giudizio cautelare in favore del Parte_1
liquidate come ai punti precedenti.
[...]
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Ratti Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 294 / 2023 R.G.;
promosso da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. CALCAGNILE DAVIDE ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in C.SO
MATTEOTTI, 31 10121 TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. GIANOTTI Controparte_1 P.IVA_2
GIUSEPPINA ISABELLA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in VIA CORTE
D'APPELLO, 16 10122 TORINO;
- parte appellata
e contro
1 (c.f. ), contumace;
CP_2 P.IVA_3
- parte appellata
Oggetto: COSAP.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente appello e riformare, anche in punto spese legali, la sentenza n.
3501/2022 del 10.08.2022 pubblicata il 01.09.2022 (Repert. n. 8856/2022 del 01.09.2022), comunicata alle parti il 1.09.2022, non notificata, resa dal Tribunale Civile di Torino, Sezione
Prima, Giudice dott. Guglielmo Rende, nel procedimento RG n. 12101/2020, così accogliendo le domande formulate dal in prime cure e in questa sede;
Parte_1
così precisamente: nel merito, previa, occorrendo, disapplicazione della concessione di occupazione n. 91 prot. edilizio n.
2012-1-8870 del 23.03.2015; previa eventuale disapplicazione, in parte qua (ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del
1865), del Regolamento comunale COSAP n. 257 nella parte in cui non ha previsto
l'esenzione dal COSAP per le griglie soprastanti l'intercapedine prospiciente il Parte_1 ricorrente, realizzate contestualmente all'edificio in area privata (come nella specie); accertare e dichiarare l'insussistenza della pretesa impositiva vantata, a titolo di COSAP, dal nei confronti del Condominio ricorrente con gli avvisi di pagamento Controparte_1
emessi tramite la Concessionaria della riscossione - n. 1120120064197 del CP_2
9.11.2012 a titolo di COSAP per gli anni 2011 e 2012; - n. 1120140039759 dell'8.09.2014 a titolo di COSAP per l'anno 2014; - n. 1120150025732 del 1.09.2015 a titolo di COSAP per
l'anno 2015; - n. 1120160028948 del 29.08.2016 a titolo di COSAP per l'anno 2016; - n.
1120170025392 del 9.06.2017 a titolo di COSAP per l'anno 2017; - n. 1120180169603 dell'8.06.2018 a titolo di COSAP per l'anno 2018; - n. 1120190062158 del 28.05.2019 a titolo di COSAP per l'anno 2019, per un totale di euro 41.585,48, con contestuale annullamento degli stessi in quanto illegittimi ed accertamento e declaratoria che nulla il
Condominio deve al al riguardo;
condannare il ai sensi Controparte_1 Controparte_1 dell'art. 2033 c.c. ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2041 c.c., alla restituzione della somma di euro 35.663,72 versata dal Condominio ricorrente a titolo di COSAP ed indebitamente percepita dalla , maggiorata degli interessi al saggio legale ex Controparte_3
2 art. 1284 c.c. dalla data del deposito del presente ricorso all'effettivo saldo;
in ogni caso, con condanna delle Amministrazioni intimate all'integrale refusione, in favore del
delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio, ai sensi Parte_1
del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., nonché del procedimento r.g. n. R.G. 12101-1/2020 (come da ordinanza del Tribunale di Torino del 18.09.2021). Con vittoria di spese e compensi di lite per entrambi i gradi di giudizio”
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello,
- previe le declaratorie di rito;
In via principale
Respingere l'appello proposto dal sito in , C.so Parte_1 CP_1
Francesco Ferrucci n. 75 angolo Via Nino Bixio n. 6, in quanto infondato e per l'effetto confermare la sentenza n. 3501/2022 resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Torino -
Sez. I Civile - Giudice dott. Guglielmo Rende, pronunciata in data 10.08.2022 nel procedimento n. R.G. 12101/2020, pubblicata il 01.09.2022 che ha così disposto:
1) Rigetta tutte le domande avanzate dal sito in Corso Parte_1
Francesco Ferrucci n. 75 angolo via Nino Bixio n. 6.
2) Accerta la fondatezza della pretesa impositiva di cui agli avvisi di pagamento e ingiunzione oggetto di causa.
3) Condanna la parte attrice sito in Corso Francesco Ferrucci Parte_1
n. 75 angolo via Nino Bixio n. 6 alla rifusione, in favore della parte convenuta CP_1
, delle spese di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compenso professionale oltre
[...] rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con vittoria di spese ed onorari, per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 - Il sito in , c.so Ferrucci n. 75 angolo via Bixio n. Parte_1 Parte_1 CP_1
6, consiste in un immobile costruito nei primi anni Duemila nell'ambito del Programma integrato “Spina 2” (altrove denominato “Area Spina 2”), approvato dal Comune ai sensi dell'art. 16 l. 179/1992 e attuato con convenzione in data 12.02.1999.
La convenzione del 12.02.1999 è stata conclusa dalle società costruttrici Parte_2
e con il
[...] Controparte_4 Controparte_5
nell'ambito del programma integrato di intervento per la riqualificazione Controparte_1
3 urbanistica di aree del . Secondo l'art. 16 l. 179/92, il programma integrato Controparte_1 di intervento – P.I.I. è un piano urbanistico attuativo, anche proposto da privati, che può prevedere la cessione di aree da destinare ad opere di urbanizzazione o la costituzione di servitù pubbliche.
1.2 - Con comunicazione di avvio del procedimento datata 30.9.2010, il Controparte_1
rilevava la presenza di n. 11 intercapedini con griglia di areazione (bocche di lupo), aperte nei marciapiedi che corrono intorno al su c.so Ferrucci e via Bixio e in relazione Parte_1 ad esse l'Amministrazione comunale invitava il Condominio a regolarizzare la propria posizione, facendo istanza di concessione e pagando il COSAP dovuto.
La situazione è rappresentata nelle foto qui riprodotte:
A seguito della predetta comunicazione, il ottemperava alle richieste Parte_1 dell'Amministrazione. Veniva così rilasciata la concessione di occupazione n. 2012-1-8870 del 23.03.2015 (per una superficie complessiva di 46,52 mq pari alla somma delle superfici delle undici intercapedini) e – nel tempo – il Condominio pagava con regolarità annuale il
COSAP.
1.3 - Nel 2018, a seguito di interlocuzioni con gli uffici comunali per chiarire l'identità del soggetto su cui ricadesse la manutenzione di marciapiedi antistanti il (doc. 7 Parte_1
), e cioè se tale responsabilità spettasse all'Ente locale o al Condominio, a Parte_1 fronte dell'ammissione, da parte del personale dell'Amministrazione, della natura privata dei marciapiedi già indicati, i condomini si convincevano di non essere tenuti al pagamento del
COSAP e sospendevano il pagamento dell'annualità 2019; quindi, con ricorso ex art. 702- bis c.p.c. al Tribunale di Torino in data 9.7.2020, agivano contro l'Ente locale e il suo concessionario per il recupero del canone per le annualità 2011-2018, pagato a fronte di
4 avvisi di pagamento emessi da concessionaria della riscossione, ritenendoli CP_2 non dovuti, e chiedevano l'accertamento negativo del credito rispetto all'annualità 2019;
l'importo già pagato ammontava a complessivi € 35.663,72, mentre l'importo non pagato era di € 5.921,76 (quota-parte del COSAP relativo alle caditoie su via Bixio), per un totale di
€ 41.585,48.
La posizione del può essere così riassunta: il sedime su cui è stato costruito Parte_1
l'edificio condominiale è privato e le bocche di lupo sono previste fin dal progetto originario del 1999, autorizzato dal Comune, e non poteva essere altrimenti, visto che tali intercapedini sono richieste da altre normative di settore (p. es. antincendio); a riprova del fatto che si trattava di opere originarie, non esisteva alcun ulteriore provvedimento che le avesse autorizzate. La servitù di pubblico passaggio è stata costituita dopo la costruzione dell'immobile ed è sorta, quindi, su un edificio che già comprendeva le bocche di lupo, le quali, pertanto, non potevano essere qualificate come occupazioni, mentre lo sarebbero state se fossero successive alla costituzione della servitù.
Che quando furono scavate le bocche di lupo il terreno fosse privato e libero da pesi lo dimostrava l'art. 9 della convenzione (rubricato “Aree da assoggettare ad uso pubblico”), che prevede: “Con il presente atto le parti convengono l'assoggettamento all'uso pubblico delle aree specificamente individuate nella tavola 3.2 del Programma Integrato. L'effettivo assoggettamento dovrà essere formalizzato per ogni Unità d'Intervento con successivo atto, anteriormente al rilascio della prima concessione edilizia”; e tra queste aree rientrano i marciapiedi in esame. Il Comune, inoltre, non aveva mai formalizzato la servitù in questione, come invece stabiliva la convenzione ed infatti, alla Conservatoria RR.II. non risulta alcuna trascrizione.
La conseguenza di quanto sopra era l'illegittimità della concessione del 2015 (che il dice di essere stato costretto a chiedere) – illegittimità che è conoscibile Parte_1 incidentalmente dal g.o. – e il diritto di ripetizione di quanto pagato ai sensi dell'art. 2033
c.c.
A conforto delle proprie conclusioni, il richiamava la sent. Trib. Torino n. Parte_1
1842/2019 e la Risoluzione ministeriale del MEF– Dip. Entrate – Dir. centrale Fiscalità locale, n. 258/E del 29.11.1996, riportata dalla stessa sentenza.
1.4 – Si è costituito il , osservando preliminarmente che, trattandosi di Controparte_1 pagamenti fatti in conformità ad una concessione, la domanda non poteva fondarsi sull'art. 5 2033 c.c., ma doveva essere ricondotta all'opposizione ex art .3 R.D. 639/1910, da trattarsi col rito ordinario.
Nel merito, evidenziava, da un lato, che la concessione non era mai stata impugnata, ed era sulla base di essa che si era chiesto al Condominio il pagamento del COSAP (a); e dall'altro, che la servitù di pubblico passaggio andava equiparata, per quel che qui interessa, alla proprietà pubblica, divenendo quindi irrilevante l'appartenenza al Condominio della proprietà dell'area di sedime, dato che, una volta che vi fosse un vincolo pubblico, il protrarsi del godimento privato integrava il presupposto del COSAP. Tale ultima affermazione veniva fatta dalla difesa del in consapevole contrasto con la Risoluzione ministeriale n. CP_1
258/E del 29.11.1996, ex adverso citata, di cui si denunciava l'inapplicabilità in quanto precedente al d.lgs. 446/97.
Inoltre, non era necessario che il godimento privato dell'immobile limitasse quello pubblico per la debenza del COSAP, essendo sufficiente che il privato goda in maniera particolare, cioè differente rispetto alla generalità dei consociati, dell'immobile pubblico (o assoggettato a servitù di pubblico passaggio).
Infine, il negava che il sedime su cui erano state aperte le bocche di lupo fosse, CP_1 già al tempo, di proprietà privata: l'art. 9 della convenzione doveva infatti essere letto come immediatamente costitutivo della servitù di cui si discute, inserendosi tale effetto nel complesso degli oneri posti a carico del privato quale condizione per l'assenso del CP_1
al progetto di costruzione del condominio.
Restava contumace CP_2
1.5 – Avviato il procedimento col rito abbreviato, il Tribunale ha disposto il mutamento del rito con passaggio al rito ordinario di cognizione.
A fronte di un avviso di sollecito/accertamento recapitato da per il COSAP Parte_3 del 2019, il chiedeva in via cautelare e d'urgenza la sospensione dell'avviso, Parte_1 ma, nelle more, il sospendeva in via amministrativa l'avviso ed il Giudice Controparte_1
dichiarava cessata la materia del contendere.
Con la terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., il produceva due nuovi Controparte_1
documenti, e precisamente la convenzione notarile di cessione gratuita di aree da parte delle imprese costruttrici dell'area “Spina 2” del 27.11.2000 ed assoggettamento ad uso pubblico delle aree di cui all'art. 9 della convenzione del 1999 (doc. 14) e la determina dirigenziale che ha preceduto tale atto (doc. 15); controparte ha eccepito la tardività di tale produzione e ne ha contestato il valore.
6 1.6 – Con sent. n. 3501/2022 pubblicata il 1.9.2022, il Tribunale di Torino ha respinto le domande del ed ha accertato la fondatezza della pretesa Parte_1
impositiva del per le annualità considerate, condannando parte attrice alle spese. CP_1
Il primo Giudice ha anzitutto dichiarato la giurisdizione del g.o. per via della natura non tributaria del COSAP e la tardività delle produzioni documentali del con Controparte_1
la memoria ex art. 183, 6° co., n. 3, c.p.c. (il punto non è oggetto di impugnazione); nel merito, la decisione viene fondata sui seguenti argomenti:
- l'esistenza di una concessione, richiesta dal , rivelava la consapevolezza Parte_1
dello stesso che le bocche di lupo insistono su suolo gravato da servitù di Parte_1
pubblico passaggio;
- la “sussistenza della servitù pubblica di passaggio risulta, oltre che dal chiaro stato dei luoghi, atteso che il marciapiede in parola non è recintato, ma evidentemente e palesemente destinato (sin dalla sua edificazione e senza soluzione di continuità) al passaggio pubblico, dalla circostanza (correttamente richiamata dalla Difesa Comunale) che il è stato realizzato nell'ambito degli interventi di cui alla Convenzione Parte_1
attuativa del Programma integrato ex articolo 16 legge 179/92 in applicazione della deliberazione CIPE 16 marzo 1994 (Area Spina 2), in virtù del quale, in vista dell'edificazione ex novo, e su terreni in origine interamente privati, e quale suo presupposto indefettibile, sono stati previsti una serie di condizioni e di obblighi del
Proponente mirati a garantire il rispetto delle regole discendenti dal PRG e degli standard urbanistici di cui all'articolo 21 Legge Regionale Urbanistica (L.R. n. 53/1977) (v. i docc.
n. 2, 3 e 4 del fascicolo di parte convenuta)”;
- era perciò corretta la tesi del per cui l'art. 9 della convenzione originaria è prova CP_1
della costituzione di una servitù prima della costruzione delle griglie, servitù che, secondo il primo Giudice, sarebbe stata costituita per contratto “e finanche [in ragione della] destinazione del padre di famiglia”;
- non era necessaria la trascrizione per l'efficacia erga omnes della servitù di pubblico passaggio, dovendosi dare rilevanza alla situazione di fatto;
- era pacifico che il , fin dalla sua costruzione, “ha destinato senza soluzione Parte_1 di continuità il marciapiede di cui trattasi all'uso pubblico (al fine del passaggio pedonale pubblico), ciò che conferma viepiù la sussistenza effettiva della servitù di pubblico passaggio nel periodo temporale considerato (dal 2011 al 2019)”.
7 2. – L'appello del e il motivo di impugnazione. Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il con un Parte_1
unico articolato motivo di gravame.
2.1 – Rammenta, anzitutto, il Condominio che gli edifici condominiali vennero costruiti su terreno privato in forza di una convenzione con il di del 12.02.1999 e che le CP_1 CP_1
pratiche edilizie autorizzative della costruzione, relative al progetto del 1999, già contemplavano le bocche di lupo di cui si discute, da aprirsi entro il perimetro del terreno privato. L'art. 9 della convenzione prevede, bensì, la costituzione di una servitù, ma l'effettivo assoggettamento ad essa delle aree condominiali avrebbe dovuto essere formalizzato per ogni unità di intervento (ossia per ogni fabbricato) con successivo atto, anteriormente al rilascio dell'(allora) concessione edilizia;
tuttavia, ad oggi, non risultano trascritte servitù del genere.
L'appellante denuncia la violazione o falsa applicazione della normativa COSAP e, in particolare, dell'art. 63, co. 1, d.lgs. n. 446/1997, dell'art. 1 Regolamento comunale COSAP Contr n. 257 e Risoluzione n. 258/E del 29.11.1996 del nonché un erroneo apprezzamento dei fatti.
Il precisa di non avere mai negato l'esistenza della servitù pubblica di Parte_1
passaggio, ma di avere contestato che essa avesse origine contrattuale, e precisamente nella convenzione del 12.02.1999: il diritto di servitù sarebbe sorto per effetto di una dicatio ad patriam, con il decorso del tempo durante il quale il ha volontariamente e Parte_1
unilateralmente consentito alla collettività di circolare sul marciapiede su cui si aprono le bocche di lupo protette da griglie, facendo così nascere la servitù.
Il Giudice di prime cure ha, bensì, riconosciuto la rilevanza del criterio temporale ai fini della statuizione circa la debenza o meno del COSAP (se sia prima stata costituita la servitù o siano prima state realizzate le bocche di lupo), ma non ne ha fatto corretta applicazione: la concessione rilasciata dal nel 2015, su domanda del , non ha Controparte_1 Parte_1 valore confessorio della posizione di debitore a titolo di COSAP, dato che un'istanza di concessione non può avere tale valore con riferimento a valutazioni giuridiche;
inoltre, la servitù non poteva ritenersi costituita con la convenzione del 1999 (conclusa con i costruttori, di cui i condomini sono i danti causa;
la convenzione non è mai stata trascritta, ed inoltre essa prevedeva, all'art. 9, che la servitù venisse formalizzata con un atto successivo), né per destinazione del padre di famiglia.
8 La trascrizione è irrilevante nei casi di costituzione della servitù per dicatio ad patriam, come
è avvenuto nel caso di specie, e non invece nei casi di costituzione per contratto o per atto di autonomia privata.
E nella specie, la dicatio ad patriam da cui ha tratto origine la servitù di pubblico passaggio
è successiva alla realizzazione delle bocche di lupo con le griglie, sicchè detti manufatti non realizzano un'occupazione di suolo pubblico del demanio comunale od equiparato.
Il Condominio appellante, pertanto, ritiene ripetibile quanto da esso versato al CP_1
a titolo di COSAP dall'anno 2012 sino ad oggi ai sensi dell'art. 2033 c.c.
[...]
2.2 – Si è costituito il , facendo propri gli argomenti del primo Giudice: si Controparte_1
sottolinea anzitutto la valenza confessoria della domanda di concessione e si ribadisce che il COSAP è dovuto per un utilizzo particolare del sedime pubblico o gravato da servitù di pubblico passaggio, utilizzo pacifico;
si reitera l'affermazione per cui l'assoggettamento ad uso pubblico ha preceduto la costruzione delle bocche di lupo, essendo una delle condizioni per il “via libera” comunale al progetto di costruzione, rinviandosi ai docc. 14-15 prodotti con la terza memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., ma dichiarati inammissibili dal Tribunale perché tardivi;
si ripropone, inoltre, la diversa qualificazione della domanda avversaria non come condictio indebiti ex art. 2033 c.c., ma come opposizione ex art. 3 R.D. 639/10.
2.3 – L'appello è fondato, per quanto di ragione.
2.3.1 – Nel dettare i presupposti di applicazione del COSAP, l'art. 63, co. 1, d.lgs. 446/97 dispone:
“…. I Comuni e le Province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.
Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge …”.
La tesi del per cui in tanto un manufatto può dare luogo ad Parte_1 applicazione del COSAP in quanto esso insista su un'area gravata da servitù di pubblico passaggio che preesiste alla realizzazione del manufatto stesso, non è del tutto corretta, dal
9 momento che comunque, anche se il manufatto è stato realizzato prima che sull'area venga costituita una servitù di pubblico passaggio (o l'area sia acquisita alla proprietà dell
[...]
), il canone è dovuto perché prosegue l'occupazione attraverso il manufatto di uno CP_7
spazio successivamente divenuto pubblico.
Così, in proposito, la Cass., 6.08.2009, n. 18.037, in motivazione: “…. il presupposto per la corresponsione del canone cosiddetto ricognitorio o ricognitivo per occupazione di suolo pubblico, avente valenza dominicale e natura non tributaria ma accessiva a rapporto contrattuale o ad atto amministrativo, così come del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche (di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 63 e successive modifiche), va individuato nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Ne discende che, in caso di cessione di area al demanio comunale sulla quale il privato cedente continui di fatto a fruire di spazi e opere, si verifica il presupposto del canone, in quanto si è realizzata la limitazione dell'uso pubblico, irrilevante essendo la priorità temporale della occupazione dell'area rispetto alla sua acquisizione al demanio pubblico.
Infatti, in tale ipotesi il protrarsi della occupazione, dopo l'acquisizione alla mano pubblica, integra pacificamente il presupposto dell'applicazione del canone, se l'occupazione stessa non è accompagnata da un altro titolo che la sottragga alla relativa pretesa (Cfr. anche Cass.
Sentenza n. 9868 del 28/04/2006)”.
2.3.2 – Occorre semmai partire dal rilievo che i marciapiedi sui quali si aprono le caditoie sono di proprietà privata , che essi, benchè privati, sono pacificamente aperti CP_8
al pubblico transito e che le servitù di pubblico passaggio (come servitù di uso pubblico: art. 825 c.c.) si traducono in una limitazione del diritto dominicale del proprietario dell'area interessata.
Ponendo la questione in termini di rapporti privatistici (il COSAP non ha natura di tributo) tra proprietario e terzo titolare di un diritto reale minore, si dovrà perciò verificare non tanto se le bocche di lupo coperte dalle grate siano state realizzate in epoca anteriore al riconoscimento di diritti del sui sedimi interessati, quanto piuttosto se a favore del CP_1
sia stata costituita una servitù di uso pubblico senza limitazioni, oppure se detta CP_1
servitù di pubblico passaggio si debba considerare sorta in relazione allo stato di fatto esistente nel momento di effettiva insorgenza del diritto.
Ha infatti rilevato la Cass., 9.08.2019, n. 21.236, in un caso del tutto sovrapponibile a quello di cui si discute (conforme, la successiva Cass., 13.05.2021, n. 12.760), che "se le grate o intercapedini esistevano già quando il Condominio ha messo volontariamente …., con
10 carattere di continuità, il proprio bene (area perimetrale del ) a disposizione della Parte_1
collettività, assoggettandola al relativo uso pubblico di passaggio, il aveva CP_1
"ricevuto" il bene, assoggettato all'uso pubblico, così come era, essendo la tolleranza del
del pubblico passaggio ancorata a tali limiti, senza alcuna rinuncia all'originaria Parte_1
facoltà del proprietario di godere di aerazione ed illuminazione per i propri locali sottostanti, nulla togliendo, oltretutto, le grate e le intercapedini all'uso pubblico, essendosi la servitù costituita, per l'appunto, con le grate, già presenti. Il presupposto impositivo della COSAP, in tale ipotesi, non sussisterebbe, stante la limitata estensione e portata della costituita servitù di pubblico passaggio per dicatio ad patriam, non ricorrendo una occupazione, con griglie ed intercapedini, di un suolo privato già soggetto al pubblico passaggio al tempo della loro realizzazione".
Nello stesso senso si è già pronunciata questa Sezione, con le sentt. n. 604/2023 – r.g.
113/2021, rel. , e n. 953/2022 - r.g. 1310/2020, rel. Morbelli. Per_1
Ed è a questo punto che viene in rilievo il titolo costitutivo della servitù di pubblico passaggio, di cui si discute.
2.3.3 – Ora, diversamente da quanto sostiene il , e con esso il primo Controparte_1
Giudice, l'art. 9 della convenzione del 12.02.1999 non stabilisce affatto la costituzione di una servitù di uso pubblico su talune delle aree oggetto dell'intervento edificatorio, ma ne rinvia l'attuazione ad un atto successivo (“Con il presente atto le parti convengono
l'assoggettamento all'uso pubblico delle aree specificamente individuate nella tavola 3.2 del
Programma Integrato. L'effettivo assoggettamento dovrà essere formalizzato per ogni Unità
d'Intervento con successivo atto, anteriormente al rilascio della prima concessione edilizia”).
La successiva convenzione conclusa in data 27.11.2000 tra le imprese costruttrici e il
, prodotta dalla difesa del con la terza memoria ex art. 183, 6° Controparte_1 CP_1
co., c.p.c. al doc. 14 unitamente alla delibera preliminare, al doc. 15, è inutilizzabile dal punto di vista probatorio, secondo la statuizione del Giudicante di primo grado che ne ha rilevato la tardiva produzione;
il punto non è stato oggetto di appello incidentale del CP_1
e su di esso è sceso il giudicato interno.
[...]
Non vi è, perciò, prova che la servitù di pubblico passaggio sia stata costituita per contratto tra l'Ente territoriale e i privati costruttori degli edifici che sorgono nell'area “Spina 2”.
Ed ancora: nessun contratto o convenzione urbanistica costitutivo di servitù di pubblico transito sui marciapiedi condominiali sui quali si aprono le caditoie e concluso dai privati costruttori dell'edificio condominiale, danti causa degli attuali condomini del
[...]
[...
[...] risulta trascritto alla Conservatoria RR.II. od altrimenti reso opponibile ai Parte_4
condomini attraverso attività ritenute equipollenti alla trascrizione che le rendano conoscibili
- ossia con una specifica presa d'atto nei singoli contratti d'acquisto mediante la precisa indicazione della limitazione gravante sull'immobile (qui sulle parti comuni) all'interno dell'atto stesso. La necessità di fare riferimento alla “sussistenza in fatto degli elementi essenziali della servitù di pubblico passaggio” (pag. 11 della sentenza di primo grado) si riferisce all'ipotesi di costituzione della servitù per dicatio ad patriam, che propriamente non corrisponde, almeno di norma, ad un atto suscettibile, come tale, di trascrizione, e non – come è l'ipotesi ora considerata – di costituzione per contratto o per accordo di diritto pubblico tra privati e la P.A. ai sensi dell'art. 16 l. 197/92 (o, più in generale, con accordi sostitutivi ex art. 11 l. 241/90).
E' poi fuor luogo il riferimento che fa il primo Giudice alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia: le servitù di pubblico passaggio, come specie di servitù di uso pubblico, sono diritti collettivi di uso di beni privati riconducibili alla categoria codicistica dei diritti demaniali su beni altrui (art. 825 c.c.) e sono ben distinte dalle servitù pubbliche, che consistono in servitù su fondi privati a vantaggio di beni demaniali o del patrimonio indisponibile;
e la destinazione del padre di famiglia è fatto costitutivo di una servitù prediale (artt. 1031 - 1062 c.c.), anche se servente un fondo in proprietà pubblica, non certamente di una servitù di uso pubblico – quale è quella di cui si discute.
Neppure consta di un provvedimento amministrativo, di natura ablatoria od anche solo conformativa, assunto dal e che abbia costituito la servitù di pubblico Controparte_1 passaggio sui marciapiedi del ”, su cui si aprono le bocche di Parte_1 Parte_1
lupo.
2.3.4 – La sussistenza della servitù pubblica di transito non può neppure essere desunta in alcun modo dalla domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico a suo tempo presentata dal appellante, giacchè tale domanda ammnistrativa non può Parte_1 assumere valore confessorio circa l'esistenza del presupposto del canone, ossia della occupazione di suolo pubblico.
La confessione è invero una dichiarazione di scienza di fatti processualmente sfavorevoli al dichiarante e la qualificazione giuridica di un fatto (id est: l'esistenza di una servitù di uso pubblico sull'area sulla quale è posizionato un manufatto che la occupa, in tutto o in parte, come le caditoie per cui è processo) non può essere oggetto di confessione. Oggetto della confessione sono semmai i fatti, e non la loro valutazione in diritto o la loro qualificazione
12 giuridica;
la qualificazione giuridica del fatto esula dall'ambito della confessione, la quale può riguardare solo circostanze obiettive e non opinioni o giudizi (per tutte, Cass.,
27.02.2019, n. 5725; la Cass., 8.01.2024, n. 656 ha affermato, in particolare, che l'ammissione di un fatto individuato per un certo titolo e non per un altro – c.d. dichiarazione titolata – non è confessione, in quanto il dichiarante non può avere consapevolezza della rilevanza giuridica del titolo del suo credito o del suo debito,).
2.3.5 – E' corretto invece ritenere – come sostiene il – che la Parte_1
servitù di pubblico transito di cui si discute sia stata costituita per dicatio ad patriam.
Le servitù di uso pubblico, come limitazioni della proprietà privata nell'interesse di una collettività indeterminata di utenti, possono infatti avere la loro fonte nel fatto stesso dell'uso pubblico del bene, messo dal proprietario a disposizione della collettività. Quale elemento costitutivo della fattispecie, la giurisprudenza richiede la messa a disposizione del bene, che non consiste in un atto formale, ma piuttosto viene a coincidere con la consapevole tolleranza da parte del proprietario dell'uso pubblico del bene per una durevole esigenza.
Così, ex coeteris, Cass., 12.08.2002, n. 12.167: “La cosiddetto "dicatio ad patriam" quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consiste nel comportamento del proprietario che, se pur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, metta volontariamente, con carattere di continuità (non di precarietà e tolleranza), un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, che ne perfeziona
l'esistenza, senza che occorra un congruo periodo di tempo o un atto negoziale od ablatorio, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "uti cives", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima …”.
E nel caso in esame, il fatto da cui è originata la servitù di pubblico passaggio sui marciapiedi sarebbe individuabile proprio nella costante e protratta tolleranza da parte dei Parte_1
proprietari delle aree del transito su di esse dei passanti e del loro utilizzo come pertinenze delle pubbliche vie adiacenti.
2.3.6 – Ma se così è, è evidente che la costante e consapevole tolleranza del pubblico transito sui marciapiedi condominiali non può che essere successiva alla costruzione di quegli stessi marciapiedi, che fin dall'inizio prevedevano (come da progetto) la presenza di bocche di lupo protette da griglie in funzione di aerazione degli spazi condominiali interrati
13 (garages e cantine); cioè a dire, la servitù di pubblico passaggio si è costituita sulle aree interessate sulle quali le undici grate a protezione delle aperture erano già incidenti.
Ne deriva che le undici caditoie del non hanno determinato Parte_1
un uso più intenso dei sedimi interessati, asserviti ad uso pubblico, da parte dei condomini proprietari rispetto alla collettività, perché al momento della destinazione effettiva dei sedimi stessi all'uso pubblico, per effetto di una volontaria messa a disposizione della collettività di quelle aree in modo stabile (dicatio ad patriam), le griglie a protezione delle caditoie c'erano già: l'uso da parte della collettività è pertanto sorto legittimamente con la limitazione descritta, ossia in relazione ad uno stato fi fatto che comprendeva già la presenza delle caditoie.
Non è, perciò, dovuta la COSAP in relazione ai manufatti per cui ora è processo.
2.4 – Il contesta la ripetibilità come indebito delle somme pagate dal Controparte_1
per gli anni 2011-2018, sostenendo che i pagamenti Parte_1 Parte_1
avrebbero titolo proprio nella concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata, su domanda del Condominio, in data 23.03.2015 e che l'azione proposta andrebbe piuttosto inquadrata nell'opposizione ex art. 3 R.D. 639/1910.
Il rilievo è infondato.
Anzitutto, non è stato emesso alcun provvedimento ingiunzionale ai sensi dell'art. 1 R.D.
639/1910 e nel presente giudizio si fanno valere una domanda di accertamento negativo
(per gli anni 2011-2019) e una domanda di condanna alla restituzione del canone pagato per gli anni 2011-2018.
Ma soprattutto, la concessione di occupazione di uso pubblico emessa dal CP_1
in favore del deve ritenersi nulla per impossibilità
[...] Parte_1 giuridica dell'oggetto (dispositivo), dato che essa (la concessione è un provvedimento costitutivo o traslativo di diritti facenti capo all'Amministrazione concedente) non attribuisce al privato concessionario alcun diritto di occupazione dell'area gravata da pubblico passaggio in termini differenti ed ulteriori rispetto a quella già esistente al tempo dell'apertura, sul marciapiede condominiale, delle bocche di lupo con le grate di protezione.
La nullità in parola deriva ex art. 21 septies l. 241/90 dalla “mancanza degli elementi essenziali”, in tale fattispecie dovendosi ricomprendere la mancanza di possibilità giuridica del contenuto dispositivo del provvedimento: il , cioè, allorchè rilasciò il Controparte_1
titolo amministrativo, non poteva trasferire o costituire alcun diritto di occupazione delle aree
14 interessate dalle caditoie, perché la servitù di pubblico passaggio sul marciapiede era sorta, per dicatio ad patriam, proprio con le griglie e le intercapedini.
E se è nullo il titolo sulla base del quale i canoni sono stati pagati, il pagamento dei canoni realizza una solutio indebiti che dà luogo alla ripetibilità del pagato a norma dell'art. 2033
c.c., con interessi dalla domanda.
Ad identica conclusione, peraltro, si giungerebbe ritenendo semplicemente illegittima, per violazione dei presupposti di legge (si è completamente al di fuori della previsione dell'art. 63 d.lgs. 446/97), la concessione in parola, atteso che per effetto della sua disapplicazione incidentale ex art. 5 L. 2248/1865, all. E, essa diviene improduttiva di effetti in questo processo e viene, quindi, privata del valore di titolo giustificativo dei pagamenti del canoni nel frattempo eseguiti dal appellato, che divengono per ciò stesso una datio Parte_1
sine causa.
§ 3. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere accolto: va perciò dichiarata l'insussistenza dei presupposti per il pagamento del COSAP negli anni 2011-2019 e condannati il CP_1
e , in solido tra loro, alla restituzione di € 35.663,72, pari al COSAP pagato
[...] CP_2
Pt_ dal tra il 2011 2018, oltre interessi dal momento della Parte_1
domanda (art. 2033 c.c.) fino al saldo effettivo.
Le spese per entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate sui medi tariffari, esclusa, per questo grado, la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi;
anche le spese del cautelare di primo grado in corso di causa debbono essere poste a carico del CP_1
soccombente, ma vanno determinate in riferimento al valore del credito contestato (quota
COSAP per l'anno 2019 relativa alle intercapedini su via Bixio, ad € 5.921,76) anziché sul valore dell'intera controversia, esclusa la fase di discussione poiché il ha sospeso CP_1
in via amministrativa il sollecito di pagamento (il cautelare si è chiuso con una cessata materia del contendere).
A motivo di precedenti conformi della giurisprudenza di legittimità e di questa Sezione (v. sopra, § 2.3.2), non si ravvisano incertezze giurisprudenziali sui temi trattati tali da poter giustificare una compensazione, anche solo parziale, dei costi di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal contro il avverso la Parte_1 Controparte_1
15 sent. n. 3501/2022 emessa dal Tribunale di Torino in data 01.09.2022, con atto di citazione notificato in data 23.02.2023:
a) in accoglimento dell'appello, dichiara non dovuto dal il Parte_1
COSAP per gli anni 2011-2019 e condanna il alla restituzione del COSAP Controparte_1 pagato dal per gli anni 2011-2018, per complessivi € 35.663,72, oltre interessi Parte_1
al tasso legale dalla domanda al saldo;
b) liquida le spese del primo grado di giudizio sostenute dal Parte_1 in € 7.616, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
c) liquida le spese del giudizio cautelare incidentale sostenute dal Parte_1 in € 2.868, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e c.u. come in atti;
[...]
c) liquida le spese del secondo grado di giudizio sostenute dal Parte_1 in € 6.946, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
[...]
d) condanna il alla rifusione delle spese processuali del primo e del Controparte_1
secondo grado di giudizio e del giudizio cautelare in favore del Parte_1
liquidate come ai punti precedenti.
[...]
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti Dott. Corrado Croci
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