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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 15 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 3027/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Corda e Giuseppe Curreli ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Cagliari, Via Pierluigi da Palestrina 72;
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Falconi e con lui Controparte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Via Mario Montefusco 4, c/o lo studio Marianello;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 8500/2023, pubblicata in data 2 ottobre 2023, notificata in data 31 ottobre 2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
Fatto e diritto
1.Con ricorso depositato in data 9 marzo 2020 la società adiva il Tribunale di Parte_2
Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 716/2020, emesso in data 23 gennaio 2020, con cui era stato ingiunto ad essa opponente il pagamento in favore di della somma di euro 55.666,59, oltre interessi legali e Controparte_1
spese del monitorio, a titolo di crediti per contributi, sanzioni civili e interessi di mora, afferenti alle posizioni previdenziali di 9 collaboratori per il periodo dal 2014 al 2018.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale respingeva l'opposizione condannando al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Avverso tale decisione proponeva l'odierno appello con ricorso iscritto in data 30 Parte_1
novembre 2023.
2. Fissata l'udienza di discussione dell'appello al giorno 8 gennaio 2025, il medesimo giorno dell'udienza si costituiva in giudizio la rappresentando che, dopo il Controparte_1
provvedimento di rigetto dell'inibitoria, la società appellante aveva sottoscritto atto di riconoscimento del debito con contestuale richiesta di rateazione e rinuncia all'azione, rinuncia che
- con la comparsa di costituzione in appello – la espressamente accettava. CP_1
All'udienza predetta nessuno compariva e la Corte rinviava ex articolo 181 c.p.c. alla successiva udienza del 15 gennaio 2025, rinvio di cui era data tempestiva e regolare comunicazione ai difensori delle parti nella medesima data del 8 gennaio 2025.
Anche all'udienza del 15 gennaio 2025 nessuno è comparso per le parti.
3. Ai sensi dell'articolo 181, comma 1, c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Infatti, va considerato che la disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001) ed è appena il caso di rilevare che l'articolo 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'articolo 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del processo, è applicabile ai giudizi instaurati, come è il caso di specie, in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014).
Non ha ritenuto di discostarsi dal detto indirizzo giurisprudenziale neppure la più recente pronuncia della Corte di Cassazione sez.
6 - L n. 2816 del 12 febbraio 2015, con cui il Supremo Collegio ha, altresì, evidenziato che "l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del
2 giudizio ha il contenuto decisorio di una sentenza;
in conseguenza, nei confronti di siffatto provvedimento, sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza (Cass.
n. 19124 del 23 settembre 2004; Cass. n. 8002 del 2 aprile 2009) …”.
In definitiva, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, tenuto conto che la disposizione dell'articolo 310, ultimo comma, c.p.c. prevede che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.q.m.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso all'udienza del 15 gennaio 2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
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