Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/02/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1929/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]dei Mille, Parte_1
1397/C, c.f.: C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe la Grassa,
- appellante -
CONTRO
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in CP_1
Palermo, via Giuseppe Giusti, 21, c.f.: C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Fileccia,
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 nei confronti di dirette alla declaratoria di nullità, ai
[...] CP_1
n. 1929/2021 r.g.
sensi dell'art. 1322 c.c., per mancanza della “doppia alea”, del contratto di cessione onerosa del 2.5.2011 col quale il proprio genitore , Parte_2 deceduto ab intestato il 17.3.2014, aveva trasferito alla propria nipote
[...]
l'unico immobile di sua proprietà, sito in Palermo nella via Portella CP_1 della Ginestra, 12, in cambio di assistenza materiale e spirituale vita natural durante, o in subordine alla risoluzione del contratto per grave inadempimento della cessionaria o, in via ancor più gradata, alla riduzione della dissimulata donazione per lesione di legittima, con sentenza n. 4195 del 5.11.2021 rigettava le domande e poneva a carico dell'attore le spese di lite.
Il soccombente ha interposto appello, di cui l'appellata, costituendosi, ha invocato il rigetto.
All'esito della trattazione scritta del giorno 19.7.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ascrive al Tribunale la non corretta valutazione del materiale probatorio.
ha esposto che il proprio genitore aveva stipulato in data Parte_1
2.5.2011 con la nipote un contratto di cessione di immobile CP_1 dietro l'apparente impegno della cessionaria all'esecuzione di prestazioni assistenziali di natura materiale e spirituale per l'intera durata della vita del cedente. Ha dedotto che già all'epoca della stipula, il poi deceduto il Pt_1
17.3.2015, era affetto da gravi patologie che facevano presagire una sua vita residua non lunga e che la cessionaria, dopo un iniziale periodo di assistenza, si era disinteressata dei bisogni del nonno, soprattutto in occasione di un suo ricovero ospedaliero e della successiva dimissione, cui era seguito dopo breve tempo il decesso. Ha sostenuto che la notevole sproporzione di valore tra il complesso delle prestazioni assistenziali e il bene immobile rivelava la reale finalità dell'atto, mirante a eludere i suoi futuri diritti di legittimario.
n. 1929/2021 r.g. 3
Il Tribunale ha escluso sia l'insussistenza della doppia alea che connota il vitalizio assistenziale, sia il grave inadempimento, sul presupposto, per la prima, che il valore dell'immobile non era elevato e le patologie da cui era affetto il vitaliziato non facevano credere un suo imminente decesso, e per il secondo, che la vitaliziante aveva prestato continuativa assistenza al nonno con la sola eccezione del periodo di ricovero ospedaliero, tuttavia inidoneo a incidere in modo significativo sul complessivo equilibrio del contratto.
La dissimulazione della donazione è stata a sua volta esclusa per la mancanza di puntuali deduzioni sul complessivo valore dell'obbligazione assunta dalla
CP_1
Elemento essenziale del c.d. vitalizio assistenziale è il suo carattere aleatorio, cioè il fatto che nessuna delle parti contrattuali deve poter valutare, al momento della conclusione del negozio, la vantaggiosità dell'accordo, stante l'imprevedibilità della misura e del valore delle prestazioni assistenziali, dipendenti dal grado delle future necessità del vitaliziato e dal lasso di tempo in cui le stesse dovranno essere soddisfatte.
In difetto dell'alea, cioè del rischio connesso all'imprevedibilità del rapporto di valore tra quanto ceduto dal vitaliziato e quanto promesso dal vitaliziante, il contratto è nullo per mancanza di causa.
Reputa la Corte che nel quadro dei principi dinanzi richiamati, valutate le risultanze istruttorie documentali e testimoniali, sia da ritenere che con l'atto del
2.5.2011 le parti non abbiano voluto stipulare effettivamente un contratto di cessione onerosa, ma abbiano inteso dissimulare una donazione.
Depongono in tal senso, in primis, la circostanza, poco spiegabile al lume della logica e del buon senso, che il cedente ottantunenne abbia ritenuto che la nipote ventitreenne fosse, tra quelle rientranti nella sua cerchia familiare o reperibili all'esterno di questa, la persona più adeguata ad assicurargli la costante e amplissima assistenza descritta in contratto, per di più con totale esonero dalle n. 1929/2021 r.g. 4
spese, poste a suo carico solo nell'inverosimile ipotesi in cui il nonno non avesse avuto mezzi propri, e poi il dato obiettivo della mancanza, durante la residua vita del cedente, di un'attività assistenziale della cessionaria almeno approssimabile per costanza e ampiezza a quella programmata nel contratto, perciò valicante l'ambito di una presenza saltuaria e di interventi sporadici, dettati dal legame di consanguineità e dalla naturale gratitudine verso il donante e condizionati dalle esigenze familiari e personali della giovane e dalla sua residenza in un territorio comunale diverso da quello dell'anziano parente.
Le dichiarazioni della teste , madre della convenuta, e dei testi Testimone_1
e cugine di costei, sono inidonee a sorreggere un Tes_2 Testimone_3 diverso convincimento, la prima in ragione dello stretto rapporto affettivo tra la testimone e la parte in causa, che induce a dubitare fortemente della genuinità dell'apporto probatorio, le altre per l'episodicità dei contatti delle dichiaranti con il e il conseguente loro difetto di conoscenza delle condizioni di vita Pt_1 dell'anziano. Il che è a dirsi anche per gli elementi forniti de relato dal , CP_2 collega di lavoro della al riguardo della causa delle assenze di CP_1 quest'ultima dal lavoro, tanto più se si considera l'atteggiamento passivo della giovane in occasione della degenza del nonno in ospedale e nel periodo successivo alla sua dimissione fino al decesso, cioè in un frangente nel quale l'obbligo di prestare assistenza anche in “caso di malattia” e nelle “ore notturne in caso di necessità” sarebbe stato evidente.
Posto che dietro l'apparenza di un contratto a prestazioni corrispettive, le parti hanno in realtà voluto dissimulare una donazione, non resta che rilevare la nullità dell'atto dispositivo per carenza del requisito formale della presenza dei testimoni, alla quale le parti contraenti avevano rinunziato in contrasto con l'art. 48 della legge notarile.
È appena il caso di rammentare, al riguardo, che il giudice d'appello ha il potere- dovere di rilevare la nullità del contratto anche in difetto di un'espressa deduzione n. 1929/2021 r.g. 5
di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, allorché siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo
(Cass., n. 34590/2023, Cass., S.U., n. 26242/2014).
L'esito della lite comporta la condanna di alle spese del giudizio, CP_1 che si liquidano, per il primo grado, in complessivi euro 7.616,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., e per il grado di appello in complessivi euro 6.946,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; con ordine di pagamento in favore dell'Erario ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo n. 4195 del 5.11.2021, appellata da , dichiara la simulazione relativa del contratto di Parte_1 cessione onerosa stipulato tra e in data Parte_2 CP_1
2.5.2011 in notar di Palermo, rep. n. 18747, racc. n. 5218, siccome Per_1 dissimulante una donazione e, per l'effetto, ne dichiara la nullità per difetto di forma;
condanna alle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in CP_1 complessivi euro 7.616,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a. e, per il grado di appello in complessivi euro 6.946,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; con ordine di pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso in Palermo il giorno 1.2.2025 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 1929/2021 r.g. 6
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1929/2021 r.g.