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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3895/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3895/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Luana Dettori;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , in persona Controparte_1 C.F._2 dell'amministratore di sostegno con l'Avv. Michela Controparte_2
Trotta, in forza di autorizzazione del Giudice Tutelare del 20.09.2024;
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 674/2023 emessa in data 07.12.2023 e pubblicata il 11.12.2023 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes.
FATTO
Con ricorso depositato in data 08.10.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 674/2023 emessa in data 07.12.2023 e pubblicata il 11.12.2023. A fondamento della domanda le parti hanno allegato che a seguito dell'emanazione della sentenza di divorzio peggioravano le condizioni di salute di , Controparte_1 in favore del quale nel frattempo veniva nominato ADS nella persona del figlio
. Controparte_2 Con provvedimento in data 18/10/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12.12.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 12.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il PM, nonostante la trasmissione degli atti, non è intervenuto.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 674/2023, emessa in data 07.12.2023 e pubblicata il 11.12.2023, nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che è sopravvenuto il peggioramento delle condizioni di salute di nei confronti del quale è stata applicata la misura di Controparte_1 protezione dell'amministrazione di sostegno. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 674/2023 emessa in data 07.12.2023 e pubblicata il 11.12.2023, invariato il resto, come segue: dispone che a far data dal mese successivo al Controparte_1 provvedimento che definirà il presente giudizio, nulla dovrà versare in favore di a titolo di assegno di mantenimento;
Parte_1
- Spese di lite compensate.
Livorno, 16.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3895/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Luana Dettori;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , in persona Controparte_1 C.F._2 dell'amministratore di sostegno con l'Avv. Michela Controparte_2
Trotta, in forza di autorizzazione del Giudice Tutelare del 20.09.2024;
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: modificare la sentenza di divorzio n. 674/2023 emessa in data 07.12.2023 e pubblicata il 11.12.2023 e recepire le condizioni di cui all'accordo inter partes.
FATTO
Con ricorso depositato in data 08.10.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, la modifica della sentenza di divorzio n. 674/2023 emessa in data 07.12.2023 e pubblicata il 11.12.2023. A fondamento della domanda le parti hanno allegato che a seguito dell'emanazione della sentenza di divorzio peggioravano le condizioni di salute di , Controparte_1 in favore del quale nel frattempo veniva nominato ADS nella persona del figlio
. Controparte_2 Con provvedimento in data 18/10/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 12.12.2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 12.12.2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Il PM, nonostante la trasmissione degli atti, non è intervenuto.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che i fatti nuovi allegati dalle parti giustificano la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 674/2023, emessa in data 07.12.2023 e pubblicata il 11.12.2023, nel senso indicato dalle parti medesime, atteso che è sopravvenuto il peggioramento delle condizioni di salute di nei confronti del quale è stata applicata la misura di Controparte_1 protezione dell'amministrazione di sostegno. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di modificare la sentenza di divorzio alle condizioni di cui al ricorso. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 674/2023 emessa in data 07.12.2023 e pubblicata il 11.12.2023, invariato il resto, come segue: dispone che a far data dal mese successivo al Controparte_1 provvedimento che definirà il presente giudizio, nulla dovrà versare in favore di a titolo di assegno di mantenimento;
Parte_1
- Spese di lite compensate.
Livorno, 16.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai