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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 17/05/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 122 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 241/2024, pubblicata in data 20 febbraio 2024, in punto: locazione finanziaria;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lauro, per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in proprio ed in qualità di mandataria con Controparte_1
rappresentanza di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Pagnutti per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE * * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Nel merito, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza per i motivi di cui in narrativa;
accogliere per quanto di ragione le conclusioni rassegnate in primo grado di seguito riprodotte: in applicazione dell'art. 1526 c.c., accertare e dichiarare non dovuti i canoni scaduti ed a scadere e calcolare esclusivamente l'equo compenso dovuto all'utilizzatore, determinando l'esatto dare e avere tra le parti. - In
ogni caso condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali,
oltre iva, cpa e spese generali del doppio grado di giudizio con compensazione, in subordine, delle spese del primo grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario. In via istruttoria, ammettersi la nomina di c.t.u. contabile con i seguenti quesiti: “determinare e quantificare, in applicazione dell'art. 1526 c.c., i canoni versati detratto l'equo compenso da restituire all'utilizzatore.”
Per l'appellata: “Nel merito: rigettarsi l'impugnazione e le domande e le richieste avversarie tutte, così come proposte ed avanzate, confermandosi, per l'effetto, in ogni sua parte, la sentenza impugnata. In via di appello incidentale condizionato (reconventio reconventionis di primo grado): accertato e dichiarato l'inadempimento di
[...]
già Controparte_3 Parte_1
rispetto all'obbligazione di pagamento dei canoni, accertata e dichiarata la validità
[...]
ed efficacia della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 delle condizioni generali del contratto n. 230333/01 di data 13.11.2001, accertata e dichiarata, quindi, per effetto della corrispondente dichiarazione della convenuta di volersi avvalere di detta clausola,
2 la risoluzione di diritto del contratto stesso, ovvero, in subordine, la risoluzione del medesimo per inadempimento della resistente di non scarsa importanza, condannare già Controparte_3 Parte_1
in favore della ricorrente in proprio e
[...] Controparte_1
quale mandataria con rappresentanza di al pagamento delle somme Controparte_2
spettanti alla appellata per effetto dell'applicazione della clausola penale, pari alla somma che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, comprensiva, in ogni caso, degli importi di euro 103.545,07 a titolo di canoni scaduti al giugno 2016 e di euro
164.442,91 a titolo di canoni a scadere attualizzati al tasso base contrattuale del 2,10%,
nonché di euro 39.164,17 a titolo di opzione di acquisto, oltre interessi di mora nei termini convenuti ovvero al saggio legale, fermo il diritto a trattenere le somme già
incamerate e detratto l'importo pari al valore del bene eventualmente venduto e/o ricollocato, ovvero in subordine condannare la resistente, quanto meno ai sensi dell'art. 1526 c.c., sotto il profilo del riconoscimento alla concedente dell'equo compenso per l'utilizzo del bene da parte della stessa e/o di risarcimento dei danni da indebita occupazione, nonché del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo ed al logoramento per l'uso, oltre al risarcimento del danno, da determinarsi mediante apposita c.t.u., tenuto conto del costo anticipato della risoluzione del contratto,
del costo derivante dall'immobilizzazione del capitale impiegato per l'acquisto del bene,
del costo del suo reimpiego, nonché del mancato guadagno, al pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o, comunque, in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso, spese di causa interamente rifuse.”
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 4.12.2017 Controparte_1
quale mandataria di Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., premesso che
[...] [...]
si era resa inadempiente agli obblighi di pagamento dei Parte_1
canoni assunti con il contratto di locazione finanziaria immobiliare relativo al fabbricato situato in Busto Arsizio, Via Salvatore Rosa n. 4 e che aveva già ottenuto dal Tribunale
di Udine il decreto ingiuntivo dd. 16.10.2012 per complessivi euro 34.955,24 oltre interessi, accessori e spese, tanto premesso, persistendo l'inadempimento, aveva adito il Tribunale di Udine chiedendo accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria e ordinarsi alla convenuta il rilascio del complesso immobiliare.
si era costituita eccependo il superamento Parte_1
della soglia di usura quanto al tasso di mora, l'inoperatività della clausola risolutiva espressa e della perdita del beneficio del termine, la mancata indicazione del tasso corrispettivo in violazione dell'art. 117, comma 4, del Testo unico bancario, del tasso effettivo e del parametro di indicizzazione, nonché l'indeterminatezza del tasso di interesse in ragione della manipolazione del tasso Euribor, come accertata dalla
Commissione Europea Antitrust con decisione n. 39914 del 4.12.2013; la convenuta aveva inoltre eccepito che, in caso di risoluzione, la concedente avrebbe avuto diritto soltanto all'equo compenso di cui all'art. 1526 cod. civ.
Radicatosi il contraddittorio, ritenuta la sussistenza del rapporto di pregiudizialità
rispetto ad altro precedente giudizio pendente tra le stesse parti in grado di appello, nel quale la convenuta aveva svolto identiche domande di accertamento delle nullità
contrattuali, previo mutamento dal rito sommario a quello ordinario di cognizione era
4 stata disposta la sospensione del presente giudizio.
in proprio ed in qualità di mandataria con Controparte_1
rappresentanza di aveva successivamente chiesto la riassunzione della Controparte_2
causa, esponendo che Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. le aveva trasferito tutti i contratti di locazione finanziaria e i relativi beni immobili e mobili, tra i quali il contratto concluso con nonché due contratti con i Parte_1
quali aveva ceduto ad una pluralità di crediti derivanti da contratti di Controparte_2
leasing, tra i quali quello di cui al contratto oggetto di causa;
che la Corte d'Appello,
ritenuta l'usurarietà del tasso di mora, aveva condannato Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.,
ora al pagamento di euro 4.463,56, oltre a un sesto delle Controparte_1
spese di causa;
che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14152, pubblicata il
23.5.2023, aveva rigettato il ricorso proposto dall'utilizzatrice.
aveva contestato la legittimazione di Parte_1
in ragione della mancata produzione del contratto di Controparte_1
cessione.
La causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 20 febbraio 2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “definitivamente pronunciando, 1) accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., per l'inadempimento dell'utilizzatrice (già Controparte_3 Parte_1
), del contratto di leasing immobiliare n. 230333/1 stipulato il
[...]
13.11.2001 con Hypo Alpe Adria Bank s.p.a.; 2) per l'effetto, condanna la convenuta
(già Controparte_3 Parte_1
C) a rilasciare nella disponibilità della ricorrente libero
[...] Controparte_1
da cose e persone, anche interposte, il compendio immobiliare oggetto del citato
5 contratto, sito in Busto Arsizio, Via Salvatore Rosa n. 4, attualmente censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Busto Arsizio, al Foglio 15, sez. urbana BU, particella 11809,
sub. 6, categoria D/1, piano T/1; 3) dichiara inammissibili tutte le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta (già Controparte_3
); 4) dichiara inammissibili le domande svolte Parte_1
in reconventio reconventionis dalle parti attrici;
5) condanna la convenuta
[...]
(già ) a Controparte_3 Parte_1
rifondere alle attrici le spese processuali, che liquida in favore di entrambe in euro
1.241,00 per esborsi ed euro 16.300,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al cpa e all'iva, se dovuta in quanto costo effettivo.”
Con tale decisione, premessa l'infondatezza della questione relativa alla titolarità dei diritti azionati, era stato osservato che quanto alle nullità delle clausole contrattuali si era formato il giudicato nel procedimento pregiudicante, che risultava pertanto confermato il grave inadempimento dell'utilizzatrice, essendo il diritto alla ripetizione stato accertato limitatamente alla somma di euro 4.463,56 e che per effetto della clausola risolutiva espressa il contratto di leasing doveva ritenersi risolto di diritto con conseguente obbligo di rilascio del complesso immobiliare.
Quanto alla domanda subordinata di accertamento dell'inesistenza del diritto della concedente ai canoni scaduti e a scadere e di determinazione dell'equo compenso dovuto ex art. 1526 cod. civ., dato atto che la concedente aveva chiesto, in via di reconventio reconventionis, l'applicazione della clausola penale contenuta nell'art. 12
delle condizioni generali, rilevato che il contratto di leasing si era risolto per inadempimento nel giugno 2016 e che non era pertanto applicabile, come stabilito dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 2061 del 28/01/2021, la disciplina legale introdotta dai
6 commi da 136 a 140 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 ed osservato, quanto al controllo officioso relativo all'equità della penale ex art. 1384 cod. civ., che doveva ritenersi conforme ai parametri contenuti nel secondo comma dell'art. 1526 cod. civ. la previsione di una acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, era nondimeno stato rilevato che i diritti azionati dalla concedente e dall'utilizzatrice non potevano ritenersi “ancora sorti o in qualche modo determinati nell'an e nel quantum prima dell'effettiva restituzione del bene, del conseguente riscontro delle sue condizioni e del relativo deprezzamento, della vendita o della riallocazione dello stesso” e che pertanto le contrapposte domande dovevano ritenersi inammissibili.
aveva successivamente gravato tale Parte_1
decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 29
marzo 2024; si era costituita nelle anzidette qualità Controparte_1
resistendo all'impugnazione principale e proponendo appello incidentale condizionato;
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante principale ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo, che l'assunto secondo il quale il diritto dell'utilizzatrice alla restituzione dei canoni di locazione finanziaria era condizionato alla previa consegna del bene era sprovvisto di supposto normativo e costituiva il frutto di una errata interpretazione giurisprudenziale implicante una sostanziale disapplicazione dell'art. 1526 cod. civ.,
malgrado la sua ritenuta applicabilità nel caso di specie, in quanto veniva a configurare una sorta di corrispettività tra obbligazioni restitutorie viceversa esclusa dalla
7 giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo ha lamentato di essere stata erroneamente condannata alla rifusione delle spese processuali, malgrado la soccombenza reciproca formatasi per effetto del rigetto della reconventio reconventionis avversaria.
* * *
L'appellata ha a sua volta riproposto, in via di appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento della domanda avversaria di accertamento dell'inesistenza del diritto della concedente ai canoni scaduti e a scadere e di determinazione dell'equo compenso dovuto ex art. 1526 cod. civ., la domanda avanzata in primo grado di applicazione della clausola penale contenuta nell'art. 12 delle condizioni generali di contratto.
* * *
Il primo motivo dell'appello principale è infondato, risultando la decisione di primo grado conforme all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza n. 9210 del 22/03/2022, secondo la quale “alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c.,
sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto.”
Il Supremo Collegio ha altresì confermato con la successiva ordinanza n. 7367 del
8 14/03/2023 tali assunti, evidenziandone la rispondenza ai principi espressi dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 2061 del 28/01/2021, nel contempo espressamente rilevando
“che nella risoluzione del leasing traslativo acquista un ruolo decisivo la restituzione del bene, perché tale evento consente al meccanismo delineato dall'art. 1526 cod. civ.
(primo e secondo comma) di esplicarsi nella sua pienezza” e che pertanto solo “la restituzione del bene comporta, per l'utilizzatore inadempiente, il diritto alla restituzione delle rate pagate, salvo il versamento dell'equo compenso al concedente” (v. pag. 6 e 7
della motivazione).
Premesso che nel caso di specie è incontroversa la mancata restituzione, deve dunque ritenersi che l'impugnata decisione - nel rilevare che i diritti azionati dalla concedente e dall'utilizzatrice non potevano ritenersi “ancora sorti o in qualche modo determinati nell'an e nel quantum prima dell'effettiva restituzione del bene, del conseguente riscontro delle sue condizioni e del relativo deprezzamento, della vendita o della riallocazione dello stesso” - si sottragga alle censure sollevate con il primo motivo dall'appellante principale.
Tale motivo va di conseguenza respinto, con conseguente superamento dell'unico motivo dell'appello incidentale, in quanto proposto in via meramente condizionata al suo accoglimento.
È parimenti infondato anche il secondo motivo dell'appello principale.
La pronuncia relativa al regolamento delle spese processuali deve infatti ritenersi del tutto conforme ai criteri dettati dall'art. 91 c.p.c., essendo la società utilizzatrice risultata soccombente rispetto alle questioni, aventi valore ampiamente preponderante, relative alla titolarità dei diritti azionati, alla risoluzione di diritto del contratto di leasing immobiliare ex art. 1456 cod. civ. e alla conseguente condanna al rilascio del compendio
9 immobiliare oggetto del contratto, a fronte del modesto valore del diritto alla ripetizione conseguente alle eccepite nullità contrattuali, del quale tuttavia correttamente non si era tenuto conto, non avendo tale accertamento influito sulla valutazione relativa alla gravità dell'inadempimento e alla conseguente risoluzione contrattuale.
* * *
Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello principale dovrà essere respinto,
con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato;
l'impugnata sentenza dovrà per l'effetto essere confermata e le spese del grado dovranno essere regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate secondo lo scaglione di valore applicabile alla controversia;
dovrà inoltre darsi atto, a carico dell'appellante principale, della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da Parte_1
nei confronti di in proprio e quale
[...] Controparte_1
mandataria di avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 241/2024, Controparte_2
pubblicata il 20 febbraio 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello principale, dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna alla rifusione delle spese del Parte_1
grado che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 6.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante principale, delle condizioni per il
10 raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRIESTE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere
Dott. Giuliano Berardi Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 122 del ruolo 2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 241/2024, pubblicata in data 20 febbraio 2024, in punto: locazione finanziaria;
causa vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lauro, per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLANTE
E
in proprio ed in qualità di mandataria con Controparte_1
rappresentanza di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Pagnutti per mandato alle liti esteso su documento informatico separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c.
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE * * *
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Nel merito, accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza per i motivi di cui in narrativa;
accogliere per quanto di ragione le conclusioni rassegnate in primo grado di seguito riprodotte: in applicazione dell'art. 1526 c.c., accertare e dichiarare non dovuti i canoni scaduti ed a scadere e calcolare esclusivamente l'equo compenso dovuto all'utilizzatore, determinando l'esatto dare e avere tra le parti. - In
ogni caso condannare la controparte alla refusione delle spese e compensi professionali,
oltre iva, cpa e spese generali del doppio grado di giudizio con compensazione, in subordine, delle spese del primo grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario. In via istruttoria, ammettersi la nomina di c.t.u. contabile con i seguenti quesiti: “determinare e quantificare, in applicazione dell'art. 1526 c.c., i canoni versati detratto l'equo compenso da restituire all'utilizzatore.”
Per l'appellata: “Nel merito: rigettarsi l'impugnazione e le domande e le richieste avversarie tutte, così come proposte ed avanzate, confermandosi, per l'effetto, in ogni sua parte, la sentenza impugnata. In via di appello incidentale condizionato (reconventio reconventionis di primo grado): accertato e dichiarato l'inadempimento di
[...]
già Controparte_3 Parte_1
rispetto all'obbligazione di pagamento dei canoni, accertata e dichiarata la validità
[...]
ed efficacia della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 delle condizioni generali del contratto n. 230333/01 di data 13.11.2001, accertata e dichiarata, quindi, per effetto della corrispondente dichiarazione della convenuta di volersi avvalere di detta clausola,
2 la risoluzione di diritto del contratto stesso, ovvero, in subordine, la risoluzione del medesimo per inadempimento della resistente di non scarsa importanza, condannare già Controparte_3 Parte_1
in favore della ricorrente in proprio e
[...] Controparte_1
quale mandataria con rappresentanza di al pagamento delle somme Controparte_2
spettanti alla appellata per effetto dell'applicazione della clausola penale, pari alla somma che verrà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia, comprensiva, in ogni caso, degli importi di euro 103.545,07 a titolo di canoni scaduti al giugno 2016 e di euro
164.442,91 a titolo di canoni a scadere attualizzati al tasso base contrattuale del 2,10%,
nonché di euro 39.164,17 a titolo di opzione di acquisto, oltre interessi di mora nei termini convenuti ovvero al saggio legale, fermo il diritto a trattenere le somme già
incamerate e detratto l'importo pari al valore del bene eventualmente venduto e/o ricollocato, ovvero in subordine condannare la resistente, quanto meno ai sensi dell'art. 1526 c.c., sotto il profilo del riconoscimento alla concedente dell'equo compenso per l'utilizzo del bene da parte della stessa e/o di risarcimento dei danni da indebita occupazione, nonché del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo ed al logoramento per l'uso, oltre al risarcimento del danno, da determinarsi mediante apposita c.t.u., tenuto conto del costo anticipato della risoluzione del contratto,
del costo derivante dall'immobilizzazione del capitale impiegato per l'acquisto del bene,
del costo del suo reimpiego, nonché del mancato guadagno, al pagamento della somma che verrà accertata in corso di causa e/o, comunque, in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso, spese di causa interamente rifuse.”
3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 4.12.2017 Controparte_1
quale mandataria di Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., premesso che
[...] [...]
si era resa inadempiente agli obblighi di pagamento dei Parte_1
canoni assunti con il contratto di locazione finanziaria immobiliare relativo al fabbricato situato in Busto Arsizio, Via Salvatore Rosa n. 4 e che aveva già ottenuto dal Tribunale
di Udine il decreto ingiuntivo dd. 16.10.2012 per complessivi euro 34.955,24 oltre interessi, accessori e spese, tanto premesso, persistendo l'inadempimento, aveva adito il Tribunale di Udine chiedendo accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione finanziaria e ordinarsi alla convenuta il rilascio del complesso immobiliare.
si era costituita eccependo il superamento Parte_1
della soglia di usura quanto al tasso di mora, l'inoperatività della clausola risolutiva espressa e della perdita del beneficio del termine, la mancata indicazione del tasso corrispettivo in violazione dell'art. 117, comma 4, del Testo unico bancario, del tasso effettivo e del parametro di indicizzazione, nonché l'indeterminatezza del tasso di interesse in ragione della manipolazione del tasso Euribor, come accertata dalla
Commissione Europea Antitrust con decisione n. 39914 del 4.12.2013; la convenuta aveva inoltre eccepito che, in caso di risoluzione, la concedente avrebbe avuto diritto soltanto all'equo compenso di cui all'art. 1526 cod. civ.
Radicatosi il contraddittorio, ritenuta la sussistenza del rapporto di pregiudizialità
rispetto ad altro precedente giudizio pendente tra le stesse parti in grado di appello, nel quale la convenuta aveva svolto identiche domande di accertamento delle nullità
contrattuali, previo mutamento dal rito sommario a quello ordinario di cognizione era
4 stata disposta la sospensione del presente giudizio.
in proprio ed in qualità di mandataria con Controparte_1
rappresentanza di aveva successivamente chiesto la riassunzione della Controparte_2
causa, esponendo che Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. le aveva trasferito tutti i contratti di locazione finanziaria e i relativi beni immobili e mobili, tra i quali il contratto concluso con nonché due contratti con i Parte_1
quali aveva ceduto ad una pluralità di crediti derivanti da contratti di Controparte_2
leasing, tra i quali quello di cui al contratto oggetto di causa;
che la Corte d'Appello,
ritenuta l'usurarietà del tasso di mora, aveva condannato Hypo Alpe Adria Bank S.p.A.,
ora al pagamento di euro 4.463,56, oltre a un sesto delle Controparte_1
spese di causa;
che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14152, pubblicata il
23.5.2023, aveva rigettato il ricorso proposto dall'utilizzatrice.
aveva contestato la legittimazione di Parte_1
in ragione della mancata produzione del contratto di Controparte_1
cessione.
La causa era stata definita con sentenza pubblicata in data 20 febbraio 2024 con la quale era stato statuito quanto segue: “definitivamente pronunciando, 1) accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., per l'inadempimento dell'utilizzatrice (già Controparte_3 Parte_1
), del contratto di leasing immobiliare n. 230333/1 stipulato il
[...]
13.11.2001 con Hypo Alpe Adria Bank s.p.a.; 2) per l'effetto, condanna la convenuta
(già Controparte_3 Parte_1
C) a rilasciare nella disponibilità della ricorrente libero
[...] Controparte_1
da cose e persone, anche interposte, il compendio immobiliare oggetto del citato
5 contratto, sito in Busto Arsizio, Via Salvatore Rosa n. 4, attualmente censito nel Catasto
Fabbricati del Comune di Busto Arsizio, al Foglio 15, sez. urbana BU, particella 11809,
sub. 6, categoria D/1, piano T/1; 3) dichiara inammissibili tutte le domande riconvenzionali svolte dalla convenuta (già Controparte_3
); 4) dichiara inammissibili le domande svolte Parte_1
in reconventio reconventionis dalle parti attrici;
5) condanna la convenuta
[...]
(già ) a Controparte_3 Parte_1
rifondere alle attrici le spese processuali, che liquida in favore di entrambe in euro
1.241,00 per esborsi ed euro 16.300,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%, al cpa e all'iva, se dovuta in quanto costo effettivo.”
Con tale decisione, premessa l'infondatezza della questione relativa alla titolarità dei diritti azionati, era stato osservato che quanto alle nullità delle clausole contrattuali si era formato il giudicato nel procedimento pregiudicante, che risultava pertanto confermato il grave inadempimento dell'utilizzatrice, essendo il diritto alla ripetizione stato accertato limitatamente alla somma di euro 4.463,56 e che per effetto della clausola risolutiva espressa il contratto di leasing doveva ritenersi risolto di diritto con conseguente obbligo di rilascio del complesso immobiliare.
Quanto alla domanda subordinata di accertamento dell'inesistenza del diritto della concedente ai canoni scaduti e a scadere e di determinazione dell'equo compenso dovuto ex art. 1526 cod. civ., dato atto che la concedente aveva chiesto, in via di reconventio reconventionis, l'applicazione della clausola penale contenuta nell'art. 12
delle condizioni generali, rilevato che il contratto di leasing si era risolto per inadempimento nel giugno 2016 e che non era pertanto applicabile, come stabilito dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 2061 del 28/01/2021, la disciplina legale introdotta dai
6 commi da 136 a 140 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 ed osservato, quanto al controllo officioso relativo all'equità della penale ex art. 1384 cod. civ., che doveva ritenersi conforme ai parametri contenuti nel secondo comma dell'art. 1526 cod. civ. la previsione di una acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, era nondimeno stato rilevato che i diritti azionati dalla concedente e dall'utilizzatrice non potevano ritenersi “ancora sorti o in qualche modo determinati nell'an e nel quantum prima dell'effettiva restituzione del bene, del conseguente riscontro delle sue condizioni e del relativo deprezzamento, della vendita o della riallocazione dello stesso” e che pertanto le contrapposte domande dovevano ritenersi inammissibili.
aveva successivamente gravato tale Parte_1
decisione con atto di citazione notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 29
marzo 2024; si era costituita nelle anzidette qualità Controparte_1
resistendo all'impugnazione principale e proponendo appello incidentale condizionato;
radicatosi il contraddittorio, al decorso dei termini previsti dagli artt. 352 e 190 c.p.c. la causa era stata riservata in decisione ed era stata emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante principale ha censurato la decisione di primo grado lamentando, con il primo motivo, che l'assunto secondo il quale il diritto dell'utilizzatrice alla restituzione dei canoni di locazione finanziaria era condizionato alla previa consegna del bene era sprovvisto di supposto normativo e costituiva il frutto di una errata interpretazione giurisprudenziale implicante una sostanziale disapplicazione dell'art. 1526 cod. civ.,
malgrado la sua ritenuta applicabilità nel caso di specie, in quanto veniva a configurare una sorta di corrispettività tra obbligazioni restitutorie viceversa esclusa dalla
7 giurisprudenza di legittimità.
Con il secondo motivo ha lamentato di essere stata erroneamente condannata alla rifusione delle spese processuali, malgrado la soccombenza reciproca formatasi per effetto del rigetto della reconventio reconventionis avversaria.
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L'appellata ha a sua volta riproposto, in via di appello incidentale condizionato, per il caso di accoglimento della domanda avversaria di accertamento dell'inesistenza del diritto della concedente ai canoni scaduti e a scadere e di determinazione dell'equo compenso dovuto ex art. 1526 cod. civ., la domanda avanzata in primo grado di applicazione della clausola penale contenuta nell'art. 12 delle condizioni generali di contratto.
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Il primo motivo dell'appello principale è infondato, risultando la decisione di primo grado conforme all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con l'ordinanza n. 9210 del 22/03/2022, secondo la quale “alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c.,
sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto.”
Il Supremo Collegio ha altresì confermato con la successiva ordinanza n. 7367 del
8 14/03/2023 tali assunti, evidenziandone la rispondenza ai principi espressi dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 2061 del 28/01/2021, nel contempo espressamente rilevando
“che nella risoluzione del leasing traslativo acquista un ruolo decisivo la restituzione del bene, perché tale evento consente al meccanismo delineato dall'art. 1526 cod. civ.
(primo e secondo comma) di esplicarsi nella sua pienezza” e che pertanto solo “la restituzione del bene comporta, per l'utilizzatore inadempiente, il diritto alla restituzione delle rate pagate, salvo il versamento dell'equo compenso al concedente” (v. pag. 6 e 7
della motivazione).
Premesso che nel caso di specie è incontroversa la mancata restituzione, deve dunque ritenersi che l'impugnata decisione - nel rilevare che i diritti azionati dalla concedente e dall'utilizzatrice non potevano ritenersi “ancora sorti o in qualche modo determinati nell'an e nel quantum prima dell'effettiva restituzione del bene, del conseguente riscontro delle sue condizioni e del relativo deprezzamento, della vendita o della riallocazione dello stesso” - si sottragga alle censure sollevate con il primo motivo dall'appellante principale.
Tale motivo va di conseguenza respinto, con conseguente superamento dell'unico motivo dell'appello incidentale, in quanto proposto in via meramente condizionata al suo accoglimento.
È parimenti infondato anche il secondo motivo dell'appello principale.
La pronuncia relativa al regolamento delle spese processuali deve infatti ritenersi del tutto conforme ai criteri dettati dall'art. 91 c.p.c., essendo la società utilizzatrice risultata soccombente rispetto alle questioni, aventi valore ampiamente preponderante, relative alla titolarità dei diritti azionati, alla risoluzione di diritto del contratto di leasing immobiliare ex art. 1456 cod. civ. e alla conseguente condanna al rilascio del compendio
9 immobiliare oggetto del contratto, a fronte del modesto valore del diritto alla ripetizione conseguente alle eccepite nullità contrattuali, del quale tuttavia correttamente non si era tenuto conto, non avendo tale accertamento influito sulla valutazione relativa alla gravità dell'inadempimento e alla conseguente risoluzione contrattuale.
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Sulla base delle considerazioni che precedono l'appello principale dovrà essere respinto,
con conseguente assorbimento dell'appello incidentale condizionato;
l'impugnata sentenza dovrà per l'effetto essere confermata e le spese del grado dovranno essere regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate secondo lo scaglione di valore applicabile alla controversia;
dovrà inoltre darsi atto, a carico dell'appellante principale, della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello promossa da Parte_1
nei confronti di in proprio e quale
[...] Controparte_1
mandataria di avverso la sentenza del Tribunale di Udine n. 241/2024, Controparte_2
pubblicata il 20 febbraio 2024, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e reietta, così provvede:
Rigetta l'appello principale, dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
Condanna alla rifusione delle spese del Parte_1
grado che liquida, a titolo di compensi professionali, in complessivi euro 6.000,00 oltre spese generali nella misura massima, iva e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante principale, delle condizioni per il
10 raddoppio del contributo unificato in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Giuliano Berardi Dott.ssa Marina Caparelli
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