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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 26/10/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. PP LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. SO IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1626 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...], in data [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
Pa residente in [...] e (C.F.: ), nato a Parte_2 CodiceFiscale_2
Partinico, in data 12 settembre 1958, ivi residente in [...], rappresentati e difesi dall'avvocato Bernardo Daniele Petruso;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), nata a Partinico, in [...] 11 novembre Controparte_1 CodiceFiscale_3
1957, residente in [...] e (C.F.: Controparte_2 [...]
), nato a [...], in data [...], residente in [...], rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Barbato Mastrandrea e dall'avvocato
SI DI;
APPELLATI
Oggetto: azione di rivendicazione
Conclusioni: per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente atto di appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 3447/2023 emessa dal Tribunale di Palermo
Sezione II Civile - Giudice D.ssa Silvia Ingrassia in data 11.07.2023, depositata in Cancelleria in data 11.07.2023, notificata al sottoscritto procuratore a mezzo PEC in data 19.07.2023, che ha definito la causa civile iscritta al n. R.G. 12889/2019 e conseguentemente, in accoglimento dei proposti motivi di gravame ritenere e dichiarare la occupazione sine titulo dell'immobile sito in
Partinico nella Via Della Repubblica n. 99, identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio n. 59 particella n. 510 categoria A/4 posta in essere dai Sigg.ri e Controparte_2 . Per l'effetto, condannare i medesimi Sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2 CP_1
al rilascio dell'immobile sito in Partinico nella Via Della Repubblica n. 99, identificato al
[...]
Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio n. 59 particella n. 510 categoria A/4 ai legittimi proprietari, poiché dagli stessi detenuto sine titulo. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati: “In via principale, piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto ex adverso, confermando la sentenza impugnata, vinte le spese, competenze ed onorari.
In via subordinata istruttoria, per quanto occorrer possa trattandosi di una questione di diritto e qualora la Corte la consideri tale (cioè questione di diritto da esaminare d'ufficio) e necessaria ai fini della decisione della presente causa, si chiede la revoca dell'ordinanza mediante la quale è stata revocata dal tribunale l'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali, essendo le prove rilevanti ai fini della decisione. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari dei gradi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 3447 del 11 luglio 2023 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda proposta da e, a seguito del suo decesso in corso Parte_3 di causa, dai successori e intesa a conseguire il rilascio Parte_4 Parte_5 di un immobile sito in Partinico, via della Repubblica n. 99, di cui gli attori lamentavano l'illegittima occupazione da parte di e . Controparte_1 Controparte_2
Il primo giudice, rilevata l'omessa contestazione dell'allegata stipulazione in forma orale di un contratto di locazione risalente agli anni '80, ritenne che i convenuti detenessero l'immobile in forza di un titolo locatizio valido ed efficace, stante l'inapplicabilità alla fattispecie controversa dei vincoli formali e di registrazione rispettivamente previsti dall'art. 1, co. 4 della legge 9 dicembre
1998, n. 431 e dall'art. 1, co. 346 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Dispose, quindi, il rigetto della domanda, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
2. Con atto di citazione, notificato in data 18 settembre 2023, e Parte_1 Pt_5 hanno interposto appello, chiedendo la riforma della sentenza gravata sulla scorta di tre
[...] motivi così sintetizzabili:
1. “erronea interpretazione delle risultanze istruttorie ed erronea applicazione di norme di legge”;
2. “erroneità e carenza nella motivazione”;
3. “errata determinazione della condanna alle spese del giudizio di primo grado”.
3. Si sono tardivamente costituiti e che hanno Controparte_3 Controparte_2 contestato il gravame, chiedendone il rigetto e sollecitando l'integrale conferma della sentenza impugnata.
4. Senza incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 10 ottobre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo, gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle difese dai medesimi formulate avverso l'allegata stipulazione, nel corso degli anni '80, di un contratto di locazione in forma orale, nel quale i convenuti avevano individuato il titolo del godimento esercitato sull'immobile in contesa. Il travisamento delle proprie deduzioni difensive avrebbe condotto il primo giudice a riconoscere la legittimità della materiale occupazione del bene sul fondamento di un titolo non provato nella sua esistenza e, comunque, nullo in quanto contrario alle prescrizioni formali intrinseche ed estrinseche previste dalla legge.
6. La doglianza è infondata.
6.1 Il principio di non contestazione desumibile dalla disciplina di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c. completa sul piano processuale il regime sostanziale di ripartizione degli oneri probatori previsto dall'art. 2697 c.c. Al contempo, l'acquisizione del fatto non controverso all'insieme degli elementi suscettibili di fondare la decisione segna il discrimine tra le attività di allegazione e negazione del fatto storico in sé considerato e la ricostruzione probatoria della fattispecie dedotta in giudizio, secondo una sequenza logica in forza della quale l'onere dimostrativo discende unicamente dalla contestazione specifica delle domande e delle eccezioni nelle rispettive componenti fattuali.
Proprio in virtù del distinto significato processuale ascrivibile alla confutazione specifica delle avverse allegazioni e alla dimostrazione in sede istruttoria dei fatti rilevanti per la decisione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 27 agosto 2020, n. 17889, parimenti richiamata dalla pronuncia oggetto di gravame).
6.2 Nel caso di specie, le difese formulate in primo grado dall'appellante avverso l'allegata stipulazione di un contratto di locazione e l'avvenuto pagamento dei relativi canoni si limitano ad opporre la carenza di prova in ordine all'esistenza e alla validità del titolo locatizio, senza tuttavia assolvere il preliminare onere di contestazione cui l'art. 115, co. 1, c.p.c. correla l'effetto legale di espunzione dal thema probandum. Né le generiche deduzioni difensive contenute nell'atto di appello valgono a soddisfare il requisito di specificità prescritto dalla legge processuale in materia di delimitazione dei fatti controversi.
Al riguardo, la dottrina e la giurisprudenza di legittimità hanno precisato che la puntuale allegazione di un fatto storico e la descrizione delle circostanze di contesto che ne connotano la rilevanza giuridica segnano il grado di specificità prescritto per la correlata contestazione, la quale non può esaurirsi in un'asserzione di segno negativo non assistita da una ricostruzione della fattispecie incompatibile con quella avversa (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. 19 ottobre 2016, n. 21075;
Cass. civ., Sez. I, ord. 9 agosto 2019, n. 21227).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la mera negazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale, cui pure gli appellanti affidano la censura della sentenza impugnata, non esclude la pacificità dell'avvenuta stipulazione di un contratto di locazione, poiché il contenuto di tale difesa non trova sostegno in alcuna prospettazione alternativa circa le ragioni giustificative dei pagamenti effettuati dai convenuti.
6.3 Oltre ad essere pacifica, la circostanza dell'avvenuta stipula del contratto di locazione tra le parti è pure dimostrata ancorchè in via presuntiva, in tal senso concorrendo, oltre alla documentata corresponsione del canone relativo alle ultime annualità a mezzo vaglia postale (con indicazione della relativa causale), la lunga durata della contestata occupazione senza che i proprietari si siano mai lamentati e, infine, l'assenza di un titolo diverso (ad esempio il comodato) che non potrebbe – oltre tutto - giustificarsi stante la mancanza di rapporto di parentela o di stretta amicizia tra le parti in causa.
6.4 L'illegittimità del godimento esercitato dagli appellati sull'immobile in contesa neppure può desumersi dall'asserita nullità del contratto di locazione per violazione dei vincoli formali previsti dalla legge.
L'attinenza della nullità ai requisiti genetici di perfezionamento della fattispecie negoziale implica l'inapplicabilità delle sopravvenienze normative incidenti sulla disciplina del contratto inteso come atto ai negozi conclusi anteriormente alla loro entrata in vigore.
Con riferimento al vincolo di forma scritta ad substantiam sancito, in materia di locazioni ad uso abitativo, dall'art. 1, co. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché all'onere di registrazione previsto, in via generale, dall'art. 1, co. 346 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la giurisprudenza di legittimità ha, quindi, chiarito che tali prescrizioni formali si applicano “solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle citate norme, giusta il principio tempus regit actum, non derogato da alcune speciale disposizione transitoria” (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 21 luglio 2022, n. 22828, parimenti richiamata dalla sentenza impugnata). Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto che la non contestata stipulazione, sin dagli anni '80, di un contratto di locazione in forma orale costituisse il fondamento di legittimità del godimento esercitato dai convenuti sull'immobile oggetto della domanda.
7. Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano la carenza di motivazione della sentenza impugnata, la quale, omettendo una puntuale esplicazione del percorso logico-argomentativo sotteso alla decisione, non avrebbe consentito la comprensione delle ragioni di rigetto dell'azione.
7.1 La doglianza è infondata.
In via preliminare, giova osservare che l'appello, a differenza delle cosiddette impugnazioni rescindenti, non mira al controllo sull'esistenza di taluno dei vizi del provvedimento impugnato previsti in via tassativa dal legislatore, bensì ad un riesame delle medesime questioni trattate dal primo giudice, sia pure entro i limiti di devoluzione segnati dai motivi di gravame. L'esercizio di tale potere giudiziale ha esito nella pronuncia di un provvedimento che, sostituendosi alla decisione impugnata, vale anche a colmare le lacune che inficino la razionalità della motivazione di primo grado.
Nel caso di specie, nondimeno, il Tribunale di Palermo ha puntualmente esposto l'iter argomentativo che conduce alla decisione di rigetto, secondo una sequenza logica che dall'incontestata conclusione di un contratto di locazione desume l'esistenza di un legittimo titolo di godimento dell'immobile, la cui accertata validità giustifica la reiezione della domanda proposta dagli attori.
8. Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la regolazione delle spese di lite disposta dalla sentenza impugnata. Nonostante il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto , il primo giudice avrebbe erroneamente condannato gli attori Controparte_2 all'integrale pagamento delle spese processuali.
8.1 Anche tale doglianza è infondata.
L'applicazione del canone di soccombenza che presiede alla regolazione delle spese di lite postula un raffronto tra le domande proposte da ciascuna delle parti e la tutela concretamente accordata con la decisione definitiva, senza che venga in rilievo la fondatezza o meno delle difese formulate dall'avversario.
Alla luce di tali principi, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che il rigetto della domanda di rilascio dell'immobile imponesse la condanna degli attori al pagamento delle spese processuali.
9. Per le considerazioni svolte, l'appello proposto da e deve Parte_1 Parte_5 essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il principio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di e , secondo Controparte_1 Controparte_2 quanto stabilito nel dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto da e con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_5 in data 18 settembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo 11 luglio 2023, n. 3447, che, per l'effetto, interamente conferma;
condanna gli appellanti a rifondere agli appellati le spese di lite liquidate in complessivi €
3473,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dall'art. 1, co. 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SO IN PP LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. PP LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. SO IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1626 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...], in data [...], ivi Parte_1 CodiceFiscale_1
Pa residente in [...] e (C.F.: ), nato a Parte_2 CodiceFiscale_2
Partinico, in data 12 settembre 1958, ivi residente in [...], rappresentati e difesi dall'avvocato Bernardo Daniele Petruso;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), nata a Partinico, in [...] 11 novembre Controparte_1 CodiceFiscale_3
1957, residente in [...] e (C.F.: Controparte_2 [...]
), nato a [...], in data [...], residente in [...], rappresentati e difesi dall'avvocato Bruno Barbato Mastrandrea e dall'avvocato
SI DI;
APPELLATI
Oggetto: azione di rivendicazione
Conclusioni: per gli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in accoglimento del presente atto di appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza n. 3447/2023 emessa dal Tribunale di Palermo
Sezione II Civile - Giudice D.ssa Silvia Ingrassia in data 11.07.2023, depositata in Cancelleria in data 11.07.2023, notificata al sottoscritto procuratore a mezzo PEC in data 19.07.2023, che ha definito la causa civile iscritta al n. R.G. 12889/2019 e conseguentemente, in accoglimento dei proposti motivi di gravame ritenere e dichiarare la occupazione sine titulo dell'immobile sito in
Partinico nella Via Della Repubblica n. 99, identificato al Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio n. 59 particella n. 510 categoria A/4 posta in essere dai Sigg.ri e Controparte_2 . Per l'effetto, condannare i medesimi Sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2 CP_1
al rilascio dell'immobile sito in Partinico nella Via Della Repubblica n. 99, identificato al
[...]
Catasto Fabbricati del medesimo Comune al Foglio n. 59 particella n. 510 categoria A/4 ai legittimi proprietari, poiché dagli stessi detenuto sine titulo. Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”.
Per gli appellati: “In via principale, piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, respingere l'appello proposto ex adverso, confermando la sentenza impugnata, vinte le spese, competenze ed onorari.
In via subordinata istruttoria, per quanto occorrer possa trattandosi di una questione di diritto e qualora la Corte la consideri tale (cioè questione di diritto da esaminare d'ufficio) e necessaria ai fini della decisione della presente causa, si chiede la revoca dell'ordinanza mediante la quale è stata revocata dal tribunale l'ordinanza ammissiva delle prove testimoniali, essendo le prove rilevanti ai fini della decisione. In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari dei gradi”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 3447 del 11 luglio 2023 il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda proposta da e, a seguito del suo decesso in corso Parte_3 di causa, dai successori e intesa a conseguire il rilascio Parte_4 Parte_5 di un immobile sito in Partinico, via della Repubblica n. 99, di cui gli attori lamentavano l'illegittima occupazione da parte di e . Controparte_1 Controparte_2
Il primo giudice, rilevata l'omessa contestazione dell'allegata stipulazione in forma orale di un contratto di locazione risalente agli anni '80, ritenne che i convenuti detenessero l'immobile in forza di un titolo locatizio valido ed efficace, stante l'inapplicabilità alla fattispecie controversa dei vincoli formali e di registrazione rispettivamente previsti dall'art. 1, co. 4 della legge 9 dicembre
1998, n. 431 e dall'art. 1, co. 346 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Dispose, quindi, il rigetto della domanda, con condanna degli attori al pagamento delle spese di lite.
2. Con atto di citazione, notificato in data 18 settembre 2023, e Parte_1 Pt_5 hanno interposto appello, chiedendo la riforma della sentenza gravata sulla scorta di tre
[...] motivi così sintetizzabili:
1. “erronea interpretazione delle risultanze istruttorie ed erronea applicazione di norme di legge”;
2. “erroneità e carenza nella motivazione”;
3. “errata determinazione della condanna alle spese del giudizio di primo grado”.
3. Si sono tardivamente costituiti e che hanno Controparte_3 Controparte_2 contestato il gravame, chiedendone il rigetto e sollecitando l'integrale conferma della sentenza impugnata.
4. Senza incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 10 ottobre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ai sensi all'art. 127-ter c.p.c. - la causa è posta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note contenenti la sola precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo, gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle difese dai medesimi formulate avverso l'allegata stipulazione, nel corso degli anni '80, di un contratto di locazione in forma orale, nel quale i convenuti avevano individuato il titolo del godimento esercitato sull'immobile in contesa. Il travisamento delle proprie deduzioni difensive avrebbe condotto il primo giudice a riconoscere la legittimità della materiale occupazione del bene sul fondamento di un titolo non provato nella sua esistenza e, comunque, nullo in quanto contrario alle prescrizioni formali intrinseche ed estrinseche previste dalla legge.
6. La doglianza è infondata.
6.1 Il principio di non contestazione desumibile dalla disciplina di cui all'art. 115, co. 1, c.p.c. completa sul piano processuale il regime sostanziale di ripartizione degli oneri probatori previsto dall'art. 2697 c.c. Al contempo, l'acquisizione del fatto non controverso all'insieme degli elementi suscettibili di fondare la decisione segna il discrimine tra le attività di allegazione e negazione del fatto storico in sé considerato e la ricostruzione probatoria della fattispecie dedotta in giudizio, secondo una sequenza logica in forza della quale l'onere dimostrativo discende unicamente dalla contestazione specifica delle domande e delle eccezioni nelle rispettive componenti fattuali.
Proprio in virtù del distinto significato processuale ascrivibile alla confutazione specifica delle avverse allegazioni e alla dimostrazione in sede istruttoria dei fatti rilevanti per la decisione, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. VI, ord. 27 agosto 2020, n. 17889, parimenti richiamata dalla pronuncia oggetto di gravame).
6.2 Nel caso di specie, le difese formulate in primo grado dall'appellante avverso l'allegata stipulazione di un contratto di locazione e l'avvenuto pagamento dei relativi canoni si limitano ad opporre la carenza di prova in ordine all'esistenza e alla validità del titolo locatizio, senza tuttavia assolvere il preliminare onere di contestazione cui l'art. 115, co. 1, c.p.c. correla l'effetto legale di espunzione dal thema probandum. Né le generiche deduzioni difensive contenute nell'atto di appello valgono a soddisfare il requisito di specificità prescritto dalla legge processuale in materia di delimitazione dei fatti controversi.
Al riguardo, la dottrina e la giurisprudenza di legittimità hanno precisato che la puntuale allegazione di un fatto storico e la descrizione delle circostanze di contesto che ne connotano la rilevanza giuridica segnano il grado di specificità prescritto per la correlata contestazione, la quale non può esaurirsi in un'asserzione di segno negativo non assistita da una ricostruzione della fattispecie incompatibile con quella avversa (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. 19 ottobre 2016, n. 21075;
Cass. civ., Sez. I, ord. 9 agosto 2019, n. 21227).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che la mera negazione dell'esistenza di un rapporto contrattuale, cui pure gli appellanti affidano la censura della sentenza impugnata, non esclude la pacificità dell'avvenuta stipulazione di un contratto di locazione, poiché il contenuto di tale difesa non trova sostegno in alcuna prospettazione alternativa circa le ragioni giustificative dei pagamenti effettuati dai convenuti.
6.3 Oltre ad essere pacifica, la circostanza dell'avvenuta stipula del contratto di locazione tra le parti è pure dimostrata ancorchè in via presuntiva, in tal senso concorrendo, oltre alla documentata corresponsione del canone relativo alle ultime annualità a mezzo vaglia postale (con indicazione della relativa causale), la lunga durata della contestata occupazione senza che i proprietari si siano mai lamentati e, infine, l'assenza di un titolo diverso (ad esempio il comodato) che non potrebbe – oltre tutto - giustificarsi stante la mancanza di rapporto di parentela o di stretta amicizia tra le parti in causa.
6.4 L'illegittimità del godimento esercitato dagli appellati sull'immobile in contesa neppure può desumersi dall'asserita nullità del contratto di locazione per violazione dei vincoli formali previsti dalla legge.
L'attinenza della nullità ai requisiti genetici di perfezionamento della fattispecie negoziale implica l'inapplicabilità delle sopravvenienze normative incidenti sulla disciplina del contratto inteso come atto ai negozi conclusi anteriormente alla loro entrata in vigore.
Con riferimento al vincolo di forma scritta ad substantiam sancito, in materia di locazioni ad uso abitativo, dall'art. 1, co. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché all'onere di registrazione previsto, in via generale, dall'art. 1, co. 346 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la giurisprudenza di legittimità ha, quindi, chiarito che tali prescrizioni formali si applicano “solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore delle citate norme, giusta il principio tempus regit actum, non derogato da alcune speciale disposizione transitoria” (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 21 luglio 2022, n. 22828, parimenti richiamata dalla sentenza impugnata). Correttamente, dunque, il primo giudice ha ritenuto che la non contestata stipulazione, sin dagli anni '80, di un contratto di locazione in forma orale costituisse il fondamento di legittimità del godimento esercitato dai convenuti sull'immobile oggetto della domanda.
7. Con il secondo motivo, gli appellanti lamentano la carenza di motivazione della sentenza impugnata, la quale, omettendo una puntuale esplicazione del percorso logico-argomentativo sotteso alla decisione, non avrebbe consentito la comprensione delle ragioni di rigetto dell'azione.
7.1 La doglianza è infondata.
In via preliminare, giova osservare che l'appello, a differenza delle cosiddette impugnazioni rescindenti, non mira al controllo sull'esistenza di taluno dei vizi del provvedimento impugnato previsti in via tassativa dal legislatore, bensì ad un riesame delle medesime questioni trattate dal primo giudice, sia pure entro i limiti di devoluzione segnati dai motivi di gravame. L'esercizio di tale potere giudiziale ha esito nella pronuncia di un provvedimento che, sostituendosi alla decisione impugnata, vale anche a colmare le lacune che inficino la razionalità della motivazione di primo grado.
Nel caso di specie, nondimeno, il Tribunale di Palermo ha puntualmente esposto l'iter argomentativo che conduce alla decisione di rigetto, secondo una sequenza logica che dall'incontestata conclusione di un contratto di locazione desume l'esistenza di un legittimo titolo di godimento dell'immobile, la cui accertata validità giustifica la reiezione della domanda proposta dagli attori.
8. Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la regolazione delle spese di lite disposta dalla sentenza impugnata. Nonostante il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto , il primo giudice avrebbe erroneamente condannato gli attori Controparte_2 all'integrale pagamento delle spese processuali.
8.1 Anche tale doglianza è infondata.
L'applicazione del canone di soccombenza che presiede alla regolazione delle spese di lite postula un raffronto tra le domande proposte da ciascuna delle parti e la tutela concretamente accordata con la decisione definitiva, senza che venga in rilievo la fondatezza o meno delle difese formulate dall'avversario.
Alla luce di tali principi, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che il rigetto della domanda di rilascio dell'immobile imponesse la condanna degli attori al pagamento delle spese processuali.
9. Per le considerazioni svolte, l'appello proposto da e deve Parte_1 Parte_5 essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il principio della soccombenza, parte appellante va condannata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di e , secondo Controparte_1 Controparte_2 quanto stabilito nel dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello proposto da e con atto di citazione notificato Parte_1 Parte_5 in data 18 settembre 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Palermo 11 luglio 2023, n. 3447, che, per l'effetto, interamente conferma;
condanna gli appellanti a rifondere agli appellati le spese di lite liquidate in complessivi €
3473,00, oltre accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, co.
1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificato dall'art. 1, co. 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 24 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
SO IN PP LU