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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4961 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 13.04.2023, contraddistinta dal n. 3859/2023, iscritto al n. 2516/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Calò (C.F. Parte_1 C.F._1
); C.F._2
Appellante
E
(C.F. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3; CP_1
Appellata contumace
Nonché
(C.F. ) con sede legale in Roma, via Curtatone n. 3, e per essa, Controparte_2 P.IVA_2 nella qualità di procuratrice in virtù di procura speciale conferita con scrittura privata autenticata per Notaio in data del 31.8.2018, rep. n. 57298, racc. n. 29003, la oggi Persona_1 CP_3
(C.F. ), con sede in San Donato Controparte_4 P.IVA_3
Milanese alla Via dell'Unione Europea n. 6°-6B, quale società incorporante a seguito di fusione per incorporazione del 23.11.2022 per atto del Notaio , rep. n. 75095- racc. n. 15653, in Persona_2
1 persona del suo procuratore speciale avv. ( ) giusta CP_5 CodiceFiscale_3 procura con firma autenticata dal Notaio in data 21.10.2022, rep. n. 5488, racc. n. Persona_3
4129, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Pellegrino (C.F. ), in virtù di CodiceFiscale_4 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1 ottobre 2021 conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e la società in qualità di cessionaria del Controparte_1 Controparte_2 credito, dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, per accertare la nullità totale della fideiussione rilasciata in favore della società oggi Controparte_6 [...] per violazione della normativa antitrust, con condanna al risarcimento dei Controparte_7 danni subiti derivanti dalla condotta anticoncorrenziale della convenuta ex art. 2043 c.c. In via subordinata, l'attore chiedeva di dichiarare la nullità parziale delle clausole indicate nella citazione, liberandolo da ogni obbligo fideiussorio, in applicazione dell'art. 1957 c.c.
A fondamento della domanda l'attore esponeva che:
- la società successivamente denominata Controparte_6 Controparte_7 sottoscriveva in data 9.06.2010 un contratto di finanziamento (contraddistinto dal n. 7415446902) a medio – lungo termine con ammortamento graduale del capitale, in virtù del quale riceveva la somma di € 945.000,00;
- contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento l'attore prestava fideiussione per tutte le obbligazioni assunte dalla nei confronti della fino all'importo CP_6 CP_8 massimo di € 945.000,00;
- con decreto ingiuntivo n. 1342/2017, il Tribunale di Lecce ingiungeva alla società
[...]
e a , in qualità di fideiussore, il pagamento in favore della Controparte_9 Parte_1 [...]
della somma di € 135.061,38 quale debito residuo all'esito Controparte_1 dell'escussione del Fondo di Garanzia, che pure aveva garantito il credito ex art. 2, co. 100 lett.a) l. n. 662/1996 per l'80% dell'importo accordato;
- con un'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 del Testo Unico Bancario del 20.12.2017 il credito vantato dalla era stato ceduto alla società CP_10 Controparte_2
- la fideiussione prestata dall'attore era stata sottoscritta mediante l'utilizzo di un modulo corrispondente allo schema negoziale predisposto dall'ABI, contenente la clausola c.d. di reviviscenza (clausola n. 2); la clausola di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. (clausola n. 6) e la clausola c.d. di sopravvivenza, in deroga all'art. 1939 c.c. (clausola n. 8);
- le predette clausole, così come recate nel modello ABI, erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca di Italia. In particolare, secondo tale provvedimento, le clausole - riprodotte nei medesimi termini all'art. 5 nel contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio – erano contrarie alla disciplina a tutela della concorrenza.
2 Alla luce di quanto sopra, l'attore invocava la nullità totale e, in subordine, la nullità parziale della garanzia, asserendo che il rapporto fideiussorio riproducesse pedissequamente le clausole nn. 2, 6 e 8 censurate dal provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia. Parte attrice precisava, inoltre, che, a fronte della mancata deroga dell'art. 1957 c.c., la garanzia era da ritenersi priva d'effetto in quanto, a fronte della scadenza dell'obbligazione principale, l'istituto di credito convenuto non aveva agito nei sei mesi indicati dalla normativa, non adottando alcuna iniziativa per il recupero del credito.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione sottoscritta sig. ; 2) in ogni caso accertare e dichiarare la nullità dell'art. 5 Pt_1 del contratto di finanziamento del 09/06/2010 n. 7415446902; 3) per l'effetto, accertare la violazione dell'art. 1957 c.c. e dichiarare che la nella qualità di cessionaria Controparte_2 del credito, e comunque la nella qualità di cedente, sono Controparte_1 decadute dal diritto di agire e pretendere il pagamento nei confronti del sig. ; 4) per Parte_1
l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall'attore e condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni che si quantificheranno in corso di causa o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali. In ogni caso, con condanna delle convenute in solido al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore”.
Si costituiva in giudizio la società quale cessionaria del credito Controparte_2 originariamente vantato da , per il tramite della società Controparte_1 CP_3
- in virtù di procura conferita con scrittura privata autenticata per Notaio in
[...] Persona_1 data del 31.8.2018, rep. n. 57298, racc. n. 29003 – resistendo a tutte le domande attoree e chiedendone, nel merito, il rigetto.
Non si costituiva la società cedente . Controparte_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava tutte le domande, condannando l'attore al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, il primo Giudice osservava che la fideiussione oggetto di causa era stata prestata dall'attore a garanzia di un'obbligazione esattamente individuata, con la conseguenza che la stessa non poteva qualificarsi come fideiussione omnibus, destinata a garantire obbligazioni future ed indeterminate. Da ciò derivava che l'attore non poteva giovarsi del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 quale prova privilegiata a sostegno della natura anticoncorrenziale delle clausole inserite nel contratto, in quanto il predetto provvedimento era limitato alle fideiussioni omnibus.
Il Tribunale evidenziava inoltre come, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 13846/2019) il valore di prova privilegiata attribuito al provvedimento della Banca d'Italia era circoscritto al solo periodo nello stesso considerato (ottobre 2002 – maggio 2005) e non si estendeva anche a contratti successivi, stipulati a distanza di tempo.
In ragione della qualificazione della garanzia come fideiussione specifica, il primo giudice riteneva che gravasse sull'attore l'onere di dimostrare che, anche nell'ipotesi di obbligazioni a garanzia di uno specifico rapporto, l'inserimento di clausole in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990, costituiva il frutto di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”. A tal fine doveva
3 ritenersi insufficiente la mera allegazione dell'uso generalizzato di clausole analoghe da parte degli istituti di credito, non potendo tale circostanza integrare la prova dell'intesa illecita.
Per tale ragione, era irrilevante ai fini istruttori anche la richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto i moduli per le fideiussioni utilizzati nel 2010.
Ed infatti affermava il Tribunale che: “nel caso in esame, l'attrice non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/90 facendo leva sul provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ma è gravata dall'onere della prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della domanda di nullità della fideiussione. In tema di riparto dell'onere della prova, l'odierna attrice avrebbe dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della Banca d'Italia per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma avrebbe dovuto introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/90, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione di fideiussioni ordinarie, d'accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il 18 Parte_1 maggio 2023 a tutte le parti del primo grado di giudizio, deducendo che:
- il Tribunale aveva errato nel ritenere che il provvedimento n. 55/2002 della Banca d'Italia non avesse efficacia di prova privilegiata anche con riguardo alle fideiussioni specifiche, giacché queste ultime si distinguono da quelle omnibus solo con riguardo all'oggetto;
- in ogni caso, anche ove volesse prescindersi dalla rilevanza probatoria del provvedimento della Banca d'Italia, il Tribunale aveva errato nel non ritenere dimostrata l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale sulla base dei documenti depositati che dimostravano come le medesime clausole fossero diffusamente inserite da numerosi istituti di credito nei moduli per fideiussioni omnibus e specifiche.
Ha quindi concluso in riforma della sentenza impugnata per: “ in via principale: 1) accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione sottoscritta sig. ; 2) in ogni caso accertare e Pt_1 dichiarare la nullità dell'art. 5 del contratto di finanziamento del 09/06/2010 n. 7415446902/41; 3) per l'effetto, accertare la violazione dell'art. 1957 c.c. e dichiarare che la nella Controparte_2 qualità di cessionaria del credito, e comunque la , nella Controparte_1 qualità di cedente, sono decadute dal diritto di agire e pretendere il pagamento nei confronti del sig. ; 4) per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei Parte_1 danni patrimoniali e non subiti dall'attore e condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni che si quantificheranno in corso di causa o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali;
In ogni caso, con condanna delle convenute in solido al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore”.
4 Si è costituita, con comparsa depositata il 18.09.2023, la mediante la Controparte_2 [...]
quale società incorporante la società a seguito di atto di Controparte_4 CP_3 fusione per Notaio del 23.11.2022, rep. n.75095, racc. n. 15653, chiedendo il rigetto Persona_2 dell'impugnazione e sostenendo la correttezza della decisione di primo grado. Ha ribadito la validità della fideiussione, escludendo l'efficacia probatoria privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2002 ai fini della dimostrazione dell'intesa anticoncorrenziale, in quanto riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus e, dunque, inapplicabile alla fattispecie, avente ad oggetto una garanzia prestata a fronte di un'obbligazione specifica.
Ha così concluso: “1) nel merito rigettare l'appello proposta dal sig. , in quanto del Parte_1 tutto infondato, in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, ivi comprese le deduzioni ed eccezioni non oggetto di scrutinio in prime cure;
2) per l'effetto confermare integralmente il rigetto della domanda del sancito dalla sentenza del Pt_1
Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, n. 3859/2023, nell'ambito del giudizio RG. n. 23659/2021 con la motivazione che si riterrà di giustizia;
Con vittoria di spese e di competenze di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dell'appellata Controparte_1 che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
I motivi di appello possono essere analizzati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
L'appellante censura la sentenza di primo grado deducendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il provvedimento della Banca d'Italia non avesse efficacia di prova privilegiata anche con riguardo alle fideiussioni specifiche e che, in ogni caso, anche ove volesse prescindersi dalla rilevanza probatoria del provvedimento della Banca d'Italia, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non dimostrata l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale sulla base della documentazione depositata, che dimostrerebbe come le medesime clausole fossero diffusamente inserite da numerosi istituti di credito nei moduli utilizzati sia per le fideiussioni omnibus sia per quelle specifiche.
In particolare, l'appellante contesta la ricostruzione seguita dal Tribunale, evidenziando che l'elemento qualificante dello schema fideiussorio sanzionato dall'Autorità non risiederebbe nella natura dell'obbligazione garantita (se specifica o omnibus), bensì nella deroga al modello legale di fideiussione previsto dal codice civile, realizzata attraverso clausole standardizzate che aggravano la posizione del garante. È proprio la standardizzazione di tali clausole – identiche nello schema delle fideiussioni specifiche e omnibus – a determinare l'effetto anticoncorrenziale.
A sostegno di tale ricostruzione, ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, secondo cui le fideiussioni che riproducono le clausole dell'intesa vietata sono parzialmente nulle ai sensi dell'art. 1419 c.c., anche se stipulate a valle dell'intesa, purché non emerga una diversa volontà delle parti.
Deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe errato nel pretendere la prova di un'autonoma fattispecie di illecito anticoncorrenziale (cd. giudizio stand alone), nonostante la presenza di un accertamento
5 amministrativo già esistente (segnatamente il provv. n. 55/2005), ignorando la documentazione prodotta in primo grado, tra cui 100 fideiussioni specifiche provenienti da diversi istituti bancari, che confermerebbero l'esistenza di una prassi contrattuale uniforme anche in ambito di garanzie specifiche.
Tali doglianze non possono essere condivise.
Come osservato da questa Corte in diverse pronunce già intervenute sul punto, la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita dall'attore (odierno appellante), secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, e può fondarsi sul provvedimento della Banca d'Italia n. 55 solo per le fideiussioni omnibus per il periodo dall'ottobre 2002 (momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento. In tal senso si è espressa di recente anche la S.C. secondo la quale
“il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”; inoltre “detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. 1170/2025).
Ciò posto, per le fideiussioni specifiche e per le fideiussioni omnibus prestate successivamente al periodo 2002 - 2005, sarebbe necessario dimostrare che le banche, in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza in danno dell'altra parte contraente, abbiano continuato ad inserire le clausole indicate nel predetto provvedimento in modo generalizzato nei loro contratti. Ed infatti, l'art. 2 comma 2 lettera a) l. 287/1990 colpisce “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (…)”. È necessario, quindi, che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza. Per tale motivo sarebbe necessario dimostrare che, anche a distanza di tempo dal provvedimento della Banca d'Italia, e con riguardo non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche alle fideiussioni specifiche, sia perdurata l'intesa tra istituti bancari che ne formava oggetto ovvero ne sia intervenuta una nuova.
A tal fine non può quindi ritenersi sufficiente neppure la produzione di un numero elevato di moduli per il rilascio di fideiussioni (omnibus o specifiche) provenienti da diversi istituti bancari e da diverse parti d'Italia, giacché sarebbe necessario dimostrare altresì che l'inserimento generalizzato di tali clausole sia frutto di un'intesa “a monte” tra banche volta a limitare la concorrenza. Non è sufficiente dimostrare che anche successivamente al mese di maggio 2005 i contratti riproducevano le medesime clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, così come non è neppure rilevante accertare se tali clausole sono state abitualmente inserite nei moduli di fideiussione
6 omnibus nel periodo successivo all'accertamento della Banca d'Italia; l'unica circostanza rilevante sarebbe l'esistenza di un accordo tra le banche in tal senso volto a limitare la concorrenza. Del resto, l'utilizzazione da parte degli operatori di un medesimo mercato delle stesse clausole nei rispettivi contratti non è rara, ma non è necessariamente il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, potendo semplicemente costituire la conseguenza di scelte di convenienza degli operatori del mercato. Proprio per questo motivo, l'impiego generalizzato delle medesime clausole, in assenza della prova di un'intesa a monte, non può produrre la nullità delle stesse per violazione della normativa sulla concorrenza.
Né può ritenersi che, sulla base delle considerazioni svolte, sarebbe impossibile la dimostrazione della nullità di tali clausole per violazione della disciplina sulla concorrenza, in quanto chiunque può denunciare i comportamenti che a suo avviso violano la disciplina sulla concorrenza all'autorità garante che è dotata di notevoli poteri di accertamento.
Ciò posto in linea generale, va osservato che il provvedimento della Banca d'Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus e non anche quelle stipulate in relazione a specifici rapporti, per le quali sarebbe stato necessario un ulteriore accertamento. Come appena esposto, infatti, la nullità non deriva dal contenuto delle clausole, né dal mero impiego generalizzato delle stesse, bensì dall'accordo a monte tra gli istituti di credito che, attraverso l'inserimento delle stesse, sia volto a limitare la concorrenza. Tuttavia, la prova di tale accordo non può trarsi né dal provvedimento della Banca d'Italia che – giova ribadirlo – riguardava le sole fideiussioni omnibus, né dal mero impiego delle medesime clausole da parte di una pluralità di istituti bancari.
Neppure rileva il fatto che nella sentenza delle SS.UU. (n. 41994/2021) non si faccia espresso riferimento alle sole fideiussioni omnibus, giacché la nullità consegue solo all'intesa anticoncorrenziale a monte la cui prova privilegiata, fornita dal provvedimento della Banca d'Italia, è limitata alle fideiussioni omnibus. Né appare rilevante far riferimento alla pronuncia n. 30818/2018 per sostenere che, con riguardo al periodo preso in considerazione nel predetto provvedimento, la nullità andrebbe estesa tutte le fideiussioni. Ed infatti, la predetta pronuncia - con la quale peraltro si conferma la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva ritenuto valide le garanzie - ha sì ad oggetto delle fideiussioni prestate in relazione a singoli contratti, ma la questione circa l'operatività della nullità anche in relazione a tale ipotesi non viene presa in considerazione dalla S.C., riguardando i motivi di ricorso altri aspetti. Neppure determinante è l'altra recente pronuncia (n. 27243/2024, non massimata) atteso che in questo caso la S.C. cassa la sentenza della Corte d'appello di Milano sostanzialmente sotto il profilo della motivazione, osservando che la stessa “si arrocca, per così dire, su una pretesa genericità della censura dell'appellante, per poi avvalersi di argomenti che, in realtà, sono evidentemente generici oltre che errati. Afferma infatti il giudice d'appello che “l'asserita conformità della fidejussione … con lo schema Abi” sarebbe una censura del tutto generica, apodittica e a livello “di puro enunciato”; inoltre non sarebbe in discussione una “fideiussione omnibus o che riproduca pedissequamente … detto schema, anzi essendo evidenti le personalizzazioni”; e i contraenti avrebbero “specificamente espresso la propria volontà sinallagmatica al riguardo anche specificamente ai fini di cui all'art. (sic) 1341 e 1342 c.c.” (sentenza, pagine 5-6). Immediatamente prima di questi asserti - sentenza, pagina 5 - il giudice d'appello aveva però rilevato: “gli appellanti ribadiscono la propria eccezione di nullità parziale della fideiussione in parola con riferimento alla clausola << d >> delle relative condizioni, in quanto mera trasposizione dell'art.6 del menzionato schema di
7 contratto ABI (…); e la motivazione della sentenza prosegue (ibidem) con la descrizione dei dati cronologici pertinenti che sarebbero stati forniti sempre dagli attuali ricorrenti. 4.2 È quindi palesemente infondata l'affermazione del giudice d'appello che gli appellanti non fossero stati precisi nel formulare la loro censura;
né il giudice d'appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che - e questo è dirimente - S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”.
A parte la brevità dell'accenno alla questione, va osservato che, in ordine alle considerazioni fin qui svolte, nulla cambia. Non vi è dubbio, infatti, che la sentenza delle SS.UU. non fa distinzione fra i vari tipi di fideiussioni;
ciò che rileva, tuttavia, è che il provvedimento della Banca d'Italia prende in considerazione solo le fideiussioni omnibus e, dunque, solo per queste costituisce prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale;
per gli altri tipi di fideiussione, invece tale prova manca e non può trarsi solo dall'impiego generalizzato delle clausole (che, come osservato, non necessariamente deriva da un accordo).
Infine, neppure può sostenersi che escludendo la nullità parziale per le fideiussioni rilasciate in relazione a singoli contratti, si consentirebbe di fatto l'aggiramento della nullità in questione;
premesso, infatti, che l'accertamento dell'intesa opera per il passato - sicché l'osservazione appare già sotto tale aspetto irrilevante - è appena il caso di aggiungere che un conto è ottenere una garanzia che copra tutte le obbligazioni anche future a carico di un determinato soggetto, ben altro conto è ottenere una garanzia nuova via via che vengano stipulati contratti da parte del garantito ovvero che sorgano obbligazioni a suo carico.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
Spese processuali
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata società al pagamento delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato - in complessivi € 5.100.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 13.04.2023, contraddistinta dal n. 3859/2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
8 condanna l'appellante al pagamento, in favore della società appellata costituita, delle Parte_1 spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 5.100 per compenso professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 14.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 13.04.2023, contraddistinta dal n. 3859/2023, iscritto al n. 2516/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Calò (C.F. Parte_1 C.F._1
); C.F._2
Appellante
E
(C.F. n. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Piazza Salimbeni n. 3; CP_1
Appellata contumace
Nonché
(C.F. ) con sede legale in Roma, via Curtatone n. 3, e per essa, Controparte_2 P.IVA_2 nella qualità di procuratrice in virtù di procura speciale conferita con scrittura privata autenticata per Notaio in data del 31.8.2018, rep. n. 57298, racc. n. 29003, la oggi Persona_1 CP_3
(C.F. ), con sede in San Donato Controparte_4 P.IVA_3
Milanese alla Via dell'Unione Europea n. 6°-6B, quale società incorporante a seguito di fusione per incorporazione del 23.11.2022 per atto del Notaio , rep. n. 75095- racc. n. 15653, in Persona_2
1 persona del suo procuratore speciale avv. ( ) giusta CP_5 CodiceFiscale_3 procura con firma autenticata dal Notaio in data 21.10.2022, rep. n. 5488, racc. n. Persona_3
4129, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Pellegrino (C.F. ), in virtù di CodiceFiscale_4 procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 1 ottobre 2021 conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e la società in qualità di cessionaria del Controparte_1 Controparte_2 credito, dinanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, per accertare la nullità totale della fideiussione rilasciata in favore della società oggi Controparte_6 [...] per violazione della normativa antitrust, con condanna al risarcimento dei Controparte_7 danni subiti derivanti dalla condotta anticoncorrenziale della convenuta ex art. 2043 c.c. In via subordinata, l'attore chiedeva di dichiarare la nullità parziale delle clausole indicate nella citazione, liberandolo da ogni obbligo fideiussorio, in applicazione dell'art. 1957 c.c.
A fondamento della domanda l'attore esponeva che:
- la società successivamente denominata Controparte_6 Controparte_7 sottoscriveva in data 9.06.2010 un contratto di finanziamento (contraddistinto dal n. 7415446902) a medio – lungo termine con ammortamento graduale del capitale, in virtù del quale riceveva la somma di € 945.000,00;
- contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento l'attore prestava fideiussione per tutte le obbligazioni assunte dalla nei confronti della fino all'importo CP_6 CP_8 massimo di € 945.000,00;
- con decreto ingiuntivo n. 1342/2017, il Tribunale di Lecce ingiungeva alla società
[...]
e a , in qualità di fideiussore, il pagamento in favore della Controparte_9 Parte_1 [...]
della somma di € 135.061,38 quale debito residuo all'esito Controparte_1 dell'escussione del Fondo di Garanzia, che pure aveva garantito il credito ex art. 2, co. 100 lett.a) l. n. 662/1996 per l'80% dell'importo accordato;
- con un'operazione di cartolarizzazione ex art. 58 del Testo Unico Bancario del 20.12.2017 il credito vantato dalla era stato ceduto alla società CP_10 Controparte_2
- la fideiussione prestata dall'attore era stata sottoscritta mediante l'utilizzo di un modulo corrispondente allo schema negoziale predisposto dall'ABI, contenente la clausola c.d. di reviviscenza (clausola n. 2); la clausola di rinuncia alla facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. (clausola n. 6) e la clausola c.d. di sopravvivenza, in deroga all'art. 1939 c.c. (clausola n. 8);
- le predette clausole, così come recate nel modello ABI, erano state oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca di Italia. In particolare, secondo tale provvedimento, le clausole - riprodotte nei medesimi termini all'art. 5 nel contratto di finanziamento oggetto del presente giudizio – erano contrarie alla disciplina a tutela della concorrenza.
2 Alla luce di quanto sopra, l'attore invocava la nullità totale e, in subordine, la nullità parziale della garanzia, asserendo che il rapporto fideiussorio riproducesse pedissequamente le clausole nn. 2, 6 e 8 censurate dal provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia. Parte attrice precisava, inoltre, che, a fronte della mancata deroga dell'art. 1957 c.c., la garanzia era da ritenersi priva d'effetto in quanto, a fronte della scadenza dell'obbligazione principale, l'istituto di credito convenuto non aveva agito nei sei mesi indicati dalla normativa, non adottando alcuna iniziativa per il recupero del credito.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione sottoscritta sig. ; 2) in ogni caso accertare e dichiarare la nullità dell'art. 5 Pt_1 del contratto di finanziamento del 09/06/2010 n. 7415446902; 3) per l'effetto, accertare la violazione dell'art. 1957 c.c. e dichiarare che la nella qualità di cessionaria Controparte_2 del credito, e comunque la nella qualità di cedente, sono Controparte_1 decadute dal diritto di agire e pretendere il pagamento nei confronti del sig. ; 4) per Parte_1
l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall'attore e condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni che si quantificheranno in corso di causa o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali. In ogni caso, con condanna delle convenute in solido al pagamento delle spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore”.
Si costituiva in giudizio la società quale cessionaria del credito Controparte_2 originariamente vantato da , per il tramite della società Controparte_1 CP_3
- in virtù di procura conferita con scrittura privata autenticata per Notaio in
[...] Persona_1 data del 31.8.2018, rep. n. 57298, racc. n. 29003 – resistendo a tutte le domande attoree e chiedendone, nel merito, il rigetto.
Non si costituiva la società cedente . Controparte_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale rigettava tutte le domande, condannando l'attore al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, il primo Giudice osservava che la fideiussione oggetto di causa era stata prestata dall'attore a garanzia di un'obbligazione esattamente individuata, con la conseguenza che la stessa non poteva qualificarsi come fideiussione omnibus, destinata a garantire obbligazioni future ed indeterminate. Da ciò derivava che l'attore non poteva giovarsi del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 quale prova privilegiata a sostegno della natura anticoncorrenziale delle clausole inserite nel contratto, in quanto il predetto provvedimento era limitato alle fideiussioni omnibus.
Il Tribunale evidenziava inoltre come, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 13846/2019) il valore di prova privilegiata attribuito al provvedimento della Banca d'Italia era circoscritto al solo periodo nello stesso considerato (ottobre 2002 – maggio 2005) e non si estendeva anche a contratti successivi, stipulati a distanza di tempo.
In ragione della qualificazione della garanzia come fideiussione specifica, il primo giudice riteneva che gravasse sull'attore l'onere di dimostrare che, anche nell'ipotesi di obbligazioni a garanzia di uno specifico rapporto, l'inserimento di clausole in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990, costituiva il frutto di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”. A tal fine doveva
3 ritenersi insufficiente la mera allegazione dell'uso generalizzato di clausole analoghe da parte degli istituti di credito, non potendo tale circostanza integrare la prova dell'intesa illecita.
Per tale ragione, era irrilevante ai fini istruttori anche la richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto i moduli per le fideiussioni utilizzati nel 2010.
Ed infatti affermava il Tribunale che: “nel caso in esame, l'attrice non può limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/90 facendo leva sul provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ma è gravata dall'onere della prova dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale costituente indefettibile presupposto della domanda di nullità della fideiussione. In tema di riparto dell'onere della prova, l'odierna attrice avrebbe dovuto, in punto di allegazione fattuale e documentale, non affidarsi all'istruttoria della Banca d'Italia per avvalersi della sua particolare funzione probatoria, ma avrebbe dovuto introdurre un'autonoma fattispecie di comportamento anticoncorrenziale o compulsare un procedimento di public enforcement in tal senso, al fine di allegare autonomi fatti idonei a censurare l'esistenza sia di un'intesa anticoncorrenziale, sia di una prassi contrattuale diffusa presso gli istituti di credito violatrice, per le modalità di applicazione uniformi, dell'articolo 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287/90, anche con riferimento agli schemi solitamente utilizzati per la stipulazione di fideiussioni ordinarie, d'accordo tra più istituti di credito e, dunque, in violazione delle regole del mercato e della concorrenza.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione notificato il 18 Parte_1 maggio 2023 a tutte le parti del primo grado di giudizio, deducendo che:
- il Tribunale aveva errato nel ritenere che il provvedimento n. 55/2002 della Banca d'Italia non avesse efficacia di prova privilegiata anche con riguardo alle fideiussioni specifiche, giacché queste ultime si distinguono da quelle omnibus solo con riguardo all'oggetto;
- in ogni caso, anche ove volesse prescindersi dalla rilevanza probatoria del provvedimento della Banca d'Italia, il Tribunale aveva errato nel non ritenere dimostrata l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale sulla base dei documenti depositati che dimostravano come le medesime clausole fossero diffusamente inserite da numerosi istituti di credito nei moduli per fideiussioni omnibus e specifiche.
Ha quindi concluso in riforma della sentenza impugnata per: “ in via principale: 1) accertare e dichiarare la nullità totale della fideiussione sottoscritta sig. ; 2) in ogni caso accertare e Pt_1 dichiarare la nullità dell'art. 5 del contratto di finanziamento del 09/06/2010 n. 7415446902/41; 3) per l'effetto, accertare la violazione dell'art. 1957 c.c. e dichiarare che la nella Controparte_2 qualità di cessionaria del credito, e comunque la , nella Controparte_1 qualità di cedente, sono decadute dal diritto di agire e pretendere il pagamento nei confronti del sig. ; 4) per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei Parte_1 danni patrimoniali e non subiti dall'attore e condannare le convenute, in solido tra loro, al risarcimento dei danni che si quantificheranno in corso di causa o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali;
In ogni caso, con condanna delle convenute in solido al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore”.
4 Si è costituita, con comparsa depositata il 18.09.2023, la mediante la Controparte_2 [...]
quale società incorporante la società a seguito di atto di Controparte_4 CP_3 fusione per Notaio del 23.11.2022, rep. n.75095, racc. n. 15653, chiedendo il rigetto Persona_2 dell'impugnazione e sostenendo la correttezza della decisione di primo grado. Ha ribadito la validità della fideiussione, escludendo l'efficacia probatoria privilegiata del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2002 ai fini della dimostrazione dell'intesa anticoncorrenziale, in quanto riferito esclusivamente alle fideiussioni omnibus e, dunque, inapplicabile alla fattispecie, avente ad oggetto una garanzia prestata a fronte di un'obbligazione specifica.
Ha così concluso: “1) nel merito rigettare l'appello proposta dal sig. , in quanto del Parte_1 tutto infondato, in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, ivi comprese le deduzioni ed eccezioni non oggetto di scrutinio in prime cure;
2) per l'effetto confermare integralmente il rigetto della domanda del sancito dalla sentenza del Pt_1
Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, n. 3859/2023, nell'ambito del giudizio RG. n. 23659/2021 con la motivazione che si riterrà di giustizia;
Con vittoria di spese e di competenze di lite.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia dell'appellata Controparte_1 che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita nel presente grado di giudizio.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
I motivi di appello possono essere analizzati congiuntamente in quanto tra loro connessi.
L'appellante censura la sentenza di primo grado deducendo che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il provvedimento della Banca d'Italia non avesse efficacia di prova privilegiata anche con riguardo alle fideiussioni specifiche e che, in ogni caso, anche ove volesse prescindersi dalla rilevanza probatoria del provvedimento della Banca d'Italia, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non dimostrata l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale sulla base della documentazione depositata, che dimostrerebbe come le medesime clausole fossero diffusamente inserite da numerosi istituti di credito nei moduli utilizzati sia per le fideiussioni omnibus sia per quelle specifiche.
In particolare, l'appellante contesta la ricostruzione seguita dal Tribunale, evidenziando che l'elemento qualificante dello schema fideiussorio sanzionato dall'Autorità non risiederebbe nella natura dell'obbligazione garantita (se specifica o omnibus), bensì nella deroga al modello legale di fideiussione previsto dal codice civile, realizzata attraverso clausole standardizzate che aggravano la posizione del garante. È proprio la standardizzazione di tali clausole – identiche nello schema delle fideiussioni specifiche e omnibus – a determinare l'effetto anticoncorrenziale.
A sostegno di tale ricostruzione, ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 41994/2021, secondo cui le fideiussioni che riproducono le clausole dell'intesa vietata sono parzialmente nulle ai sensi dell'art. 1419 c.c., anche se stipulate a valle dell'intesa, purché non emerga una diversa volontà delle parti.
Deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe errato nel pretendere la prova di un'autonoma fattispecie di illecito anticoncorrenziale (cd. giudizio stand alone), nonostante la presenza di un accertamento
5 amministrativo già esistente (segnatamente il provv. n. 55/2005), ignorando la documentazione prodotta in primo grado, tra cui 100 fideiussioni specifiche provenienti da diversi istituti bancari, che confermerebbero l'esistenza di una prassi contrattuale uniforme anche in ambito di garanzie specifiche.
Tali doglianze non possono essere condivise.
Come osservato da questa Corte in diverse pronunce già intervenute sul punto, la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita dall'attore (odierno appellante), secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, e può fondarsi sul provvedimento della Banca d'Italia n. 55 solo per le fideiussioni omnibus per il periodo dall'ottobre 2002 (momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento. In tal senso si è espressa di recente anche la S.C. secondo la quale
“il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce”; inoltre “detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (Cass. 1170/2025).
Ciò posto, per le fideiussioni specifiche e per le fideiussioni omnibus prestate successivamente al periodo 2002 - 2005, sarebbe necessario dimostrare che le banche, in esecuzione di un accordo volto a limitare la concorrenza in danno dell'altra parte contraente, abbiano continuato ad inserire le clausole indicate nel predetto provvedimento in modo generalizzato nei loro contratti. Ed infatti, l'art. 2 comma 2 lettera a) l. 287/1990 colpisce “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali (…)”. È necessario, quindi, che i contratti di cui si voglia far dichiarare la nullità costituiscano esecuzione di intese tra imprese volte a limitare la concorrenza. Per tale motivo sarebbe necessario dimostrare che, anche a distanza di tempo dal provvedimento della Banca d'Italia, e con riguardo non solo alle fideiussioni omnibus, ma anche alle fideiussioni specifiche, sia perdurata l'intesa tra istituti bancari che ne formava oggetto ovvero ne sia intervenuta una nuova.
A tal fine non può quindi ritenersi sufficiente neppure la produzione di un numero elevato di moduli per il rilascio di fideiussioni (omnibus o specifiche) provenienti da diversi istituti bancari e da diverse parti d'Italia, giacché sarebbe necessario dimostrare altresì che l'inserimento generalizzato di tali clausole sia frutto di un'intesa “a monte” tra banche volta a limitare la concorrenza. Non è sufficiente dimostrare che anche successivamente al mese di maggio 2005 i contratti riproducevano le medesime clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia, così come non è neppure rilevante accertare se tali clausole sono state abitualmente inserite nei moduli di fideiussione
6 omnibus nel periodo successivo all'accertamento della Banca d'Italia; l'unica circostanza rilevante sarebbe l'esistenza di un accordo tra le banche in tal senso volto a limitare la concorrenza. Del resto, l'utilizzazione da parte degli operatori di un medesimo mercato delle stesse clausole nei rispettivi contratti non è rara, ma non è necessariamente il frutto di un'intesa anticoncorrenziale, potendo semplicemente costituire la conseguenza di scelte di convenienza degli operatori del mercato. Proprio per questo motivo, l'impiego generalizzato delle medesime clausole, in assenza della prova di un'intesa a monte, non può produrre la nullità delle stesse per violazione della normativa sulla concorrenza.
Né può ritenersi che, sulla base delle considerazioni svolte, sarebbe impossibile la dimostrazione della nullità di tali clausole per violazione della disciplina sulla concorrenza, in quanto chiunque può denunciare i comportamenti che a suo avviso violano la disciplina sulla concorrenza all'autorità garante che è dotata di notevoli poteri di accertamento.
Ciò posto in linea generale, va osservato che il provvedimento della Banca d'Italia riguarda le sole fideiussioni omnibus e non anche quelle stipulate in relazione a specifici rapporti, per le quali sarebbe stato necessario un ulteriore accertamento. Come appena esposto, infatti, la nullità non deriva dal contenuto delle clausole, né dal mero impiego generalizzato delle stesse, bensì dall'accordo a monte tra gli istituti di credito che, attraverso l'inserimento delle stesse, sia volto a limitare la concorrenza. Tuttavia, la prova di tale accordo non può trarsi né dal provvedimento della Banca d'Italia che – giova ribadirlo – riguardava le sole fideiussioni omnibus, né dal mero impiego delle medesime clausole da parte di una pluralità di istituti bancari.
Neppure rileva il fatto che nella sentenza delle SS.UU. (n. 41994/2021) non si faccia espresso riferimento alle sole fideiussioni omnibus, giacché la nullità consegue solo all'intesa anticoncorrenziale a monte la cui prova privilegiata, fornita dal provvedimento della Banca d'Italia, è limitata alle fideiussioni omnibus. Né appare rilevante far riferimento alla pronuncia n. 30818/2018 per sostenere che, con riguardo al periodo preso in considerazione nel predetto provvedimento, la nullità andrebbe estesa tutte le fideiussioni. Ed infatti, la predetta pronuncia - con la quale peraltro si conferma la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva ritenuto valide le garanzie - ha sì ad oggetto delle fideiussioni prestate in relazione a singoli contratti, ma la questione circa l'operatività della nullità anche in relazione a tale ipotesi non viene presa in considerazione dalla S.C., riguardando i motivi di ricorso altri aspetti. Neppure determinante è l'altra recente pronuncia (n. 27243/2024, non massimata) atteso che in questo caso la S.C. cassa la sentenza della Corte d'appello di Milano sostanzialmente sotto il profilo della motivazione, osservando che la stessa “si arrocca, per così dire, su una pretesa genericità della censura dell'appellante, per poi avvalersi di argomenti che, in realtà, sono evidentemente generici oltre che errati. Afferma infatti il giudice d'appello che “l'asserita conformità della fidejussione … con lo schema Abi” sarebbe una censura del tutto generica, apodittica e a livello “di puro enunciato”; inoltre non sarebbe in discussione una “fideiussione omnibus o che riproduca pedissequamente … detto schema, anzi essendo evidenti le personalizzazioni”; e i contraenti avrebbero “specificamente espresso la propria volontà sinallagmatica al riguardo anche specificamente ai fini di cui all'art. (sic) 1341 e 1342 c.c.” (sentenza, pagine 5-6). Immediatamente prima di questi asserti - sentenza, pagina 5 - il giudice d'appello aveva però rilevato: “gli appellanti ribadiscono la propria eccezione di nullità parziale della fideiussione in parola con riferimento alla clausola << d >> delle relative condizioni, in quanto mera trasposizione dell'art.6 del menzionato schema di
7 contratto ABI (…); e la motivazione della sentenza prosegue (ibidem) con la descrizione dei dati cronologici pertinenti che sarebbero stati forniti sempre dagli attuali ricorrenti. 4.2 È quindi palesemente infondata l'affermazione del giudice d'appello che gli appellanti non fossero stati precisi nel formulare la loro censura;
né il giudice d'appello spiega perché non si tratterebbe di una fideiussione omnibus, a parte che - e questo è dirimente - S.U. 41994/2021 non richiede espressamente quest'ultima, bensì si riferisce ai contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, per cui se vi fosse la clausola nulla del modello ABI, quantomeno in parte qua il contratto sarebbe a valle”.
A parte la brevità dell'accenno alla questione, va osservato che, in ordine alle considerazioni fin qui svolte, nulla cambia. Non vi è dubbio, infatti, che la sentenza delle SS.UU. non fa distinzione fra i vari tipi di fideiussioni;
ciò che rileva, tuttavia, è che il provvedimento della Banca d'Italia prende in considerazione solo le fideiussioni omnibus e, dunque, solo per queste costituisce prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale;
per gli altri tipi di fideiussione, invece tale prova manca e non può trarsi solo dall'impiego generalizzato delle clausole (che, come osservato, non necessariamente deriva da un accordo).
Infine, neppure può sostenersi che escludendo la nullità parziale per le fideiussioni rilasciate in relazione a singoli contratti, si consentirebbe di fatto l'aggiramento della nullità in questione;
premesso, infatti, che l'accertamento dell'intesa opera per il passato - sicché l'osservazione appare già sotto tale aspetto irrilevante - è appena il caso di aggiungere che un conto è ottenere una garanzia che copra tutte le obbligazioni anche future a carico di un determinato soggetto, ben altro conto è ottenere una garanzia nuova via via che vengano stipulati contratti da parte del garantito ovvero che sorgano obbligazioni a suo carico.
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
Spese processuali
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento in favore dell'appellata società al pagamento delle spese del presente giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato - in complessivi € 5.100.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 13.04.2023, contraddistinta dal n. 3859/2023, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
8 condanna l'appellante al pagamento, in favore della società appellata costituita, delle Parte_1 spese del secondo grado di giudizio che liquida in € 5.100 per compenso professionale ed € 765 per spese generali di rappresentanza e difesa;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 14.10.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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