Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1716/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE), il 29/11/1970, residente in [...]74
16040 NEIRONE [GE] ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. BACIGALUPO SIMONA (C.F.
, che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._2
atti e
C.F. , nata in Parte_2 C.F._3
MAROCCO, il 11/10/1982, residente in [...]74 16040
NEIRONE ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. CAVAGNARO ALESSIO GIULIO (C.F.
), che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._4
atti
1
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in CHIAVARI il 24/02/2018 che
è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
2 Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1-I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e con l'obiettivo solidale di garantire alla figlia la più serena crescita psicofisica.
2- La figlia minore è affidata in via congiunta ai Persona_1 genitori con collocazione presso la madre nella nuova casa familiare in
Moconesi (GE), Via XXIII Settembre 8/10.
3- La Sig.ra si impegna a spostare la propria residenza nella Parte_2 nuova casa entro e non oltre un mese dalla sottoscrizione del ricorso portando con sé tutti i di lei effetti personali.
4-Il signor vedrà e terrà con sé la figlia previo Parte_1 Per_1 accordo con la madre, senza limitazioni e, comunque, almeno tre pomeriggi durante la settimana dalle 16.30 a dopo cena quando la riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 20.00 e due fine settimana alternati da sabato dopo pranzo a domenica sera dopo cena.
5-Viene disposto un assegno di mantenimento a carico del signor Parte_1
ed a favore della signora per il mantenimento della
[...] Parte_2 figlia minore pari ad euro 250,00 mensili da versarsi entro il giorno 30 di Per_1 ogni mese. Tale somma sarà ex lege rivalutabile annualmente secondo l'indice
Istat.
6-Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come da verbale riunione
15.09.2016 sezione Famiglia Tribunale di Genova che si richiama, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
3 7- Le parti concordano che l' assegno unico venga richiesto dal padre della minore e venga diviso al 50% tra le parti come per legge.
8-Le parti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale variazione della abituale dimora e/o residenza.
9- Le principali festività dell'anno (S. Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania,
Pasqua e lunedì dell'Angelo) saranno trascorse dalla figlia minore con un genitore secondo il criterio dell'alternanza.
10- Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà un periodo di quindici giorni
- anche non consecutivi - con ciascun genitore: il periodo verrà concordato entro il 31.05 di ogni anno.
11-Le parti si impegnano reciprocamente ad intervenire, qualora necessario, nell'emissione, rilascio e/o rinnovo del passaporto od ogni documento equipollente, anche in relazione alla figlia minore.
12- Gli effetti del ricorso introduttivo decorrono dalla sottoscrizione delle parti”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2018, Numero 22, Parte
II, Serie C, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 26/05/2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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