TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 28/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA DEL 28/03/2025 Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO N.100 /2025
All'udienza del 28/03/2025 ore 9,30 davanti al giudice Massimo Ginesi viene chiamata la causa n. .100 /2025
Sono presenti per l'avv. PASQUALI PAOLO Parte_1
AR AL
L'avv. Pasquali precisa le conclusioni e discute la causa richiamandosi alla memoria depositata e rinuncia ad essere presente alla lettura, allontanandosi
Il Giudice
Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 10,20 si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 11,o0 pronuncia sentenza ex art. 429 dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.100 /2025
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice on. Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 100/2025 del Ruolo Generale dell'anno 2025,
posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALI Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, per mandato in atti
Attrice
contro
AR AL C.F._2
Convenuto contumace
OGGETTO: Restituzione – occupazione senza titolo
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Giudice adito del Tribunale di Massa, ogni contraria istanza disattesa, e per le motivazioni in premessa ACCERTATO E DICHIARATO che IO OI, occupa senza alcun valido titolo l'immobile sito in Marina di Carrara Via Bassagrande n° 130D, catastalmente censita al NCEU Comune di Carrara al Foglio 87 part 725 sub 13 zona cens 1 cat A/2, classe 5 rendita Euro 497,09; CONDANNARE il Sig. IO OI, all'immediato rilascio dell'immobile illegittimamente detenuto senza titolo, sito in Marina di Carrara Via Bassagrande n°130D catastalmente censita al NCEU Comune di Carrara al Foglio 87 part 725 sub 13 zona cens 1 cat A/2, classe 5 rendita Euro 497,09 alla proprietaria Sig.ra CONDANNARE IO OI, al pagamento delle somme, a Parte_1 titolo di indennità di occupazione dal mese di Settembre 2024 sino alla effettiva restituzione dell'immobile libero da persone e vuoto da cose. Vinte le spese. AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha documentalmente provato (doc.2) di essere proprietaria dell'immobile per cui è causa e di cui chiede la restituzione;
si tratta di azione soggetta a oneri probatori attenuati in
2 ordine alla titolarità del bene, nella quale l'attore può quindi limitarsi a dimostrarne l'avvenuta consegna in base ad un titolo, ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o anche allegare l'insussistenza "ab origine" del titolo stesso (Cass. 17754/2024).
Era dunque onere del convenuto dar prova della sussistenza di un titolo che ne legittimi la detenzione, tuttavia costui ha scelto di rimanere contumace, non adempiendo agli oneri che allo stesso incombevano ex art 2697 comma II c.c.
Risulta anzi documentalmente che costui non abbia dato corso agli accordi per pervenire al perfezionamento di un contrato di locazione, permanendo nella detenzione del bene senza alcuna ragione che lo legittimi in tal senso.
Ne deriva che deve essere condannato all'immediato rilascio del bene.
Alla luce di Cass. Sez. un. 33645/2022 il convenuto dovrà anche essere condannato al versamento di una indennità mensile che si stima corretto ricondurre alla somma che egli stesso ha versato mediante bonifico per l'asserito canone dei mesi di settembre e ottobre 2023, pari a euro 700 mensili, versamenti che la stessa attrice afferma essere cessati nel mese di settembre
2024 (anche in tal caso il convenuto, rimanendo contumace, ha scelto di non addurre alcun elemento in prova contraria)
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate in misura prossima ai valori medi di scaglione, avuto riguardo al valore dichiarato in atto introduttivo
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Condanna OI IO alla immediata restituzione all'attrice dell'immobile sito in Marina di Carrara
Via BAssagrande 130D NCEU F. 87 part 725 sub 13 e fissa per l'esecuzione la data del 7.4.2025
Condanna OI IO al pagamento in favore della attrice di indennità mensile di occupazione pari ad euro 700,00 da settembre 2024 compreso all'effettivo rilascio, oltre interessi da ciascuna scadenza al saldo
Condanna parte convenuta OI IO alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida, in € 136,77 per esborsi ed € 2.626,00 per onorari (DM 147/2022, rito lavoro) oltre a spese generali 15%, iva e cnpa di legge
Così deciso dal Tribunale di Massa il 28/03/2025
Il Giudice
3 Massimo Ginesi
4
PROCEDIMENTO N.100 /2025
All'udienza del 28/03/2025 ore 9,30 davanti al giudice Massimo Ginesi viene chiamata la causa n. .100 /2025
Sono presenti per l'avv. PASQUALI PAOLO Parte_1
AR AL
L'avv. Pasquali precisa le conclusioni e discute la causa richiamandosi alla memoria depositata e rinuncia ad essere presente alla lettura, allontanandosi
Il Giudice
Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 10,20 si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 11,o0 pronuncia sentenza ex art. 429 dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.100 /2025
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice on. Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 100/2025 del Ruolo Generale dell'anno 2025,
posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALI Parte_1 C.F._1
PAOLO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, per mandato in atti
Attrice
contro
AR AL C.F._2
Convenuto contumace
OGGETTO: Restituzione – occupazione senza titolo
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: Voglia l'Ill.mo Giudice adito del Tribunale di Massa, ogni contraria istanza disattesa, e per le motivazioni in premessa ACCERTATO E DICHIARATO che IO OI, occupa senza alcun valido titolo l'immobile sito in Marina di Carrara Via Bassagrande n° 130D, catastalmente censita al NCEU Comune di Carrara al Foglio 87 part 725 sub 13 zona cens 1 cat A/2, classe 5 rendita Euro 497,09; CONDANNARE il Sig. IO OI, all'immediato rilascio dell'immobile illegittimamente detenuto senza titolo, sito in Marina di Carrara Via Bassagrande n°130D catastalmente censita al NCEU Comune di Carrara al Foglio 87 part 725 sub 13 zona cens 1 cat A/2, classe 5 rendita Euro 497,09 alla proprietaria Sig.ra CONDANNARE IO OI, al pagamento delle somme, a Parte_1 titolo di indennità di occupazione dal mese di Settembre 2024 sino alla effettiva restituzione dell'immobile libero da persone e vuoto da cose. Vinte le spese. AI SENSI DELL'ART.132 C.P.C. SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha documentalmente provato (doc.2) di essere proprietaria dell'immobile per cui è causa e di cui chiede la restituzione;
si tratta di azione soggetta a oneri probatori attenuati in
2 ordine alla titolarità del bene, nella quale l'attore può quindi limitarsi a dimostrarne l'avvenuta consegna in base ad un titolo, ed il successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o anche allegare l'insussistenza "ab origine" del titolo stesso (Cass. 17754/2024).
Era dunque onere del convenuto dar prova della sussistenza di un titolo che ne legittimi la detenzione, tuttavia costui ha scelto di rimanere contumace, non adempiendo agli oneri che allo stesso incombevano ex art 2697 comma II c.c.
Risulta anzi documentalmente che costui non abbia dato corso agli accordi per pervenire al perfezionamento di un contrato di locazione, permanendo nella detenzione del bene senza alcuna ragione che lo legittimi in tal senso.
Ne deriva che deve essere condannato all'immediato rilascio del bene.
Alla luce di Cass. Sez. un. 33645/2022 il convenuto dovrà anche essere condannato al versamento di una indennità mensile che si stima corretto ricondurre alla somma che egli stesso ha versato mediante bonifico per l'asserito canone dei mesi di settembre e ottobre 2023, pari a euro 700 mensili, versamenti che la stessa attrice afferma essere cessati nel mese di settembre
2024 (anche in tal caso il convenuto, rimanendo contumace, ha scelto di non addurre alcun elemento in prova contraria)
Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate in misura prossima ai valori medi di scaglione, avuto riguardo al valore dichiarato in atto introduttivo
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Condanna OI IO alla immediata restituzione all'attrice dell'immobile sito in Marina di Carrara
Via BAssagrande 130D NCEU F. 87 part 725 sub 13 e fissa per l'esecuzione la data del 7.4.2025
Condanna OI IO al pagamento in favore della attrice di indennità mensile di occupazione pari ad euro 700,00 da settembre 2024 compreso all'effettivo rilascio, oltre interessi da ciascuna scadenza al saldo
Condanna parte convenuta OI IO alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida, in € 136,77 per esborsi ed € 2.626,00 per onorari (DM 147/2022, rito lavoro) oltre a spese generali 15%, iva e cnpa di legge
Così deciso dal Tribunale di Massa il 28/03/2025
Il Giudice
3 Massimo Ginesi
4